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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/12/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1225/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Il Tribunale di Lamezia Terme, così composto: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Daniela Lagani Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1225 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 16.09.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1 medesimo e dall'avv. Marino Giuseppe Vittorio, giusta procura in atti;
Attore CP_1
CONTRO
DEGLI AVVOCATI DI (C.F./P.I. ), in CP_2 CP_3 P.IVA_1 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Dina Marasco, in forza di mandato alle liti in atti e in virtù di apposita delibera consiliare adottata nella seduta del 16.02.2023;
VE ER
E CON
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Interveniente necessario
OGGETTO: querela di falso.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta autorizzate per l'udienza del
16.09.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, in persona
Pagina 1 di 12 del Presidente e legale rappresentante p.t., e proponeva querela di falso, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via cautelare principale, ordinare ed autorizzare il , CP_4 ex art. 224 c.p.c., nelle forme di cui all'art. 253 e seguenti c.p.p., dell'originale del documento impugnato (Informazioni IMI 85278 la cui copia autentica è stata rilasciata dal
Ministero della Giustizia il 12.6.2020), in Roma (RM), presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale degli Affari Interni, Ufficio II,
Ordini Professionali e Albi, Reparto III Riconoscimento Titoli, e, in 88046 Lamezia Terme
(CZ), Piazza della Repubblica n. 2, presso l'Ordine degli Avvocati di in CP_3 persona del Legale Rappresentante pro tempore, e la successiva custodia in cancelleria;
- in via cautelare subordinata, ordinare al Ministero della Giustizia e all'Ordine degli Avvocati di in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, la loro CP_3 esibizione in giudizio, in originale, ex art. 210 c.p.c., e la successiva custodia in cancelleria;
nel merito,- in via principale, accogliere la presente querela di falso e, per l'effetto, accertare
e dichiarare la falsità ideologica e/o non autenticità del contenuto del documento impugnato
(Informazioni IMI 85278 la cui copia autentica è stata rilasciata dal Ministero della Giustizia il 12.6.2020) nella parte in cui afferma che: “E' un caso identico a quello I.M.I. 71.336. Il diploma del richiedente non è registrato nel Registro Nazionale dei laureati dell'università, e, per l'effetto, non ha nessun diritto professionale” (“Is is the same case as IMI 71336. The applicant's diploma is not registered in the National Register of University Graduates, so it has not any professional right”); - per l'effetto dichiarare, relativamente alle parti su indicate, che non hanno alcuna efficacia e nessun effetto, e disporne la parziale e conseguente cancellazione, da attuarsi attraverso la dichiarazione - apposta in calce o in margine di ciascuna pagina - che le medesime porzioni di documento sono prive di effetti giuridici, con contestuale annotazione redatta a mezzo di processo verbale che costituisca, mediante la sua fisica congiunzione, corpo unico con detti, e, ogni diverso ed eventuale consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c.; - ai sensi e per gli effetti di cui al disposto normativo del Regolamento G.D.P.R. (UE) 2016/679, del
Parlamento e del consiglio del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, ordinare che sia apposta, sull'originale della sentenza o dei diversi provvedimenti che verranno emessi, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche,
Pagina 2 di 12 supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o dei diversi provvedimenti. - Condannare il convenuto alle spese, competenze ed onorari di lite.”
L'attore sosteneva: di essere regolarmente iscritto, dal 16.2.2018 e dal 11.12.2019, come abogado nei Colegios de Abogados di Granollers e di Madrid e, pertanto, è abilitato in Spagna ad esercitare la professione di avvocato (abogado); che in base al suddetto requisito, in data
10.05.2018, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di provvedeva ad CP_3 iscriverlo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 96/2001, nell'apposita sezione speciale degli avvocati stabiliti presso il suddetto Ordine;
che a seguito della segnalazione del caso “IMI 85278” da parte del Ministero della Giustizia, il COA di aveva CP_3 avviato la procedura di cancellazione dell'avvocato stabilito e, indi, con Parte_1 provvedimento datato 21.10.2021 deliberava la cancellazione del dalla sezione Pt_1 speciale degli avvocati stabiliti in Italia per difetto di un titolo di studio in grado di conferire diritti professionali in Spagna;
che avverso il suddetto provvedimento del COA di Lamezia
Terme, l'abogado proponeva ricorso innanzi al Consiglio Nazionale Parte_1
Forense; che il COA di Lamezia Terme si era costituito nel predetto giudizio innanzi al CNF, sostenendo che la decisione impugnata fosse stata assunta “esclusivamente sulla scorta delle risultanze del caso IMI 85278, trasmesso in copia conforme dal Ministero della Giustizia nella sua veste di Autorità richiedente, e rilasciato dal competente
[...]
riferito specificatamente al dott. , e che si offre in Controparte_5 Pt_1 produzione, dal quale risulta incontrovertibilmente che il titolo di studio posseduto dal dott.
“...is not registered in the National Register of University Graduates, so it has not Pt_1 any official profesional right” (trad. “...non è registrato nel Registro Nazionale dei Titoli
Universitari; pertanto, non conferisce alcun diritto professionale”; che il suddetto documento denominato “caso IMI n. 85278” rilasciato in copia conforme dal Ministero della Giustizia risulta falso nella parte in cui afferma che: “E' un caso identico a quello I.M.I. 71.336. Il diploma del richiedente non è registrato nel Registro Nazionale dei laureati dell'università, e, per l'effetto, non ha nessun diritto professionale”; che la falsità investiva, in via principale,
l'affermazione secondo cui in Spagna il titolo posseduto da “non ha nessun Parte_1 diritto professionale”, requisito invece pienamente sussistente, come certificato dalle uniche autorità spagnole effettivamente competenti (i Colegios de Abogados); che la denunciata falsità dell'atto investiva, gradatamente, anche la ulteriore dichiarazione ivi contenuta,
Pagina 3 di 12 secondo la quale: “E' un caso identico a quello I.M.I. 71.336”, laddove, invece, quest'ultimo era un caso completamente diverso da quello che ci occupa;
che la denunciata falsità dell'atto investe, anche la dichiarazione per cui : “Il diploma del richiedente non è registrato nel
Registro Nazionale dei laureati dell'università (“ The applicant's diploma is not registered in the National Register of University Graduates”), essendo invece dimostrato dai documenti in atti il pieno possesso in capo all'attore del titolo di Licenciado en Derecho, emesso dalla
Universidad Rey Juan Carlos, quale titolo idoneo all'esercizio della professione di abogado in
Spagna.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l'Ordine degli Avvocati di CP_3
in persona del Presidente e del legale rappresentante pro tempore, il quale, chiedeva il
[...] rigetto della domanda avversaria siccome infondata in fatto e diritto, con vittoria di competenze e spese di processo.
Nello specifico, deduceva: che la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di che disponeva la cancellazione di dall'Albo degli Avvocati CP_3 Parte_1
Stabiliti era stata adottata su sollecitazione del Ministero della Giustizia sulla scorta delle risultanze del Sistema IMI (International Market Information System), caso 85278, da cui risultava incontrovertibilmente che il titolo di studio posseduto dal dott. “...is not Pt_1 registered in the National Register of University Graduates, so it has not any official profesional right” (trad. “...non è registrato nel Registro Nazionale dei Titoli Universitari, pertanto non conferisce alcun diritto professionale”); che la direttiva UE 2013/55/UE impone agli stati membri la consultazione del sistema IMI ai fini del riconoscimento dell'esercizio della professione in tutti gli Stati dell'Unione dopo il conseguimento del titolo abilitativo in uno qualunque di essi;
che la medesima norma, nell'affermare la vincolatività del Sistema IMI per i singoli Stati, sancisce la obiettiva carenza di potere di sindacato da parte delle autorità nazionali proprio in ordine alle predette risultanze, come affermato anche dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità; che era evidente il difetto di legittimazione Contr passiva del convenuto rispetto all'autenticità di un documento che l'ente non ha formato né contribuito a formare;
che è preclusa al Giudice nazionale ogni indagine sulla veridicità dell'attestazione IMI essendo tali risultanze frutto dell'attestazione proveniente da organi ed
Autorità Amministrative appartenenti ad altri Stati e ad altri Ordinamenti, con conseguente difetto di giurisdizione del Tribunale adito.
Pagina 4 di 12 Con atto di intervento del 28.04.2023, il Procuratore della Repubblica presso l'intestato
Tribunale chiedeva il rigetto della domanda attorea per le ragioni già spese dal COA e, in particolare, per il difetto di giurisdizione in capo al giudice nazionale.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e, implicitamente disattese le richieste istruttorie di parte attrice, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con nota di deposito del 16.04.2025, l'attore produceva in atti l'Ordinanza della Cassazione
Civile a Sezioni Unite, n. 6794/2025 del 4 febbraio 2025, pubblicata il 14 marzo 2025, nel giudizio iscritto con R.G. 24879/2024, con la quale – in accoglimento totale del suo ricorso –
è stata cassata la sentenza n. 402/2024 del 31.10.2024 del che Controparte_7 aveva rigettato la sua impugnazione avverso la delibera di cancellazione dalla sezione dedicata dell'Albo di CP_3
Sollecitato il contraddittorio delle parti su tale fatto sopravvenuto, all'udienza del 16.09.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini per lo scambio di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve premettere che, a fronte delle molteplici questioni sollevate da parte attrice, la presente motivazione è stata redatta secondo uno schema semplificato che, pur tenendo conto della peculiarità e della complessità giuridica delle fattispecie affrontate, risponda innanzitutto ad esigenze di chiarezza e sinteticità cui i provvedimenti giudiziari, come gli atti di parte, dovrebbero ispirarsi nell'ottica di un processo celere (Cass. civ. Sez. II Sent., 04/07/2012, n.
11199).
Ciò precisato, la domanda non può essere accolta per difetto di giurisdizione del Tribunale italiano adito.
Sul punto, a fronte delle argomentazioni difensive di parte attrice secondo cui l'Ordine convenuto avrebbe dovuto formulare la relativa eccezione, a pena di inammissibilità, costituendosi tempestivamente nel termine di (almeno) 20 gg. prima dell'udienza, basti osservare che ai sensi dell'art. 11 Legge n. 218/1995 “Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana” e che, nel caso di specie, il resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione nel suo primo atto difensivo come richiesto dall'art. 4 della detta Legge.
Pagina 5 di 12 Ciò detto, come noto, il sistema IMI (Internal Market Information) è uno strumento sviluppato dalla Commissione europea, in collaborazione con gli Stati membri, per la cooperazione amministrativa, l'assistenza reciproca e per lo scambio di informazioni relative al mercato interno tra autorità competenti, a cui devono attenersi gli Stati secondo il Regolamento
1024/2012/UE, per come modificato dalla direttiva 2013/55/UE. Si tratta di uno strumento online e multilingue che permette alle autorità nazionali, regionali e locali di comunicare rapidamente e facilmente con le corrispondenti autorità degli altri paesi dell'UE, agevolandole così a rispettare gli obblighi di collaborazione amministrativa a livello transfrontaliero nei vari settori d'intervento del mercato unico.
A più riprese la Suprema Corte, infoltendo un orientamento che può dirsi ormai granitico, ha evidenziato la natura vincolante delle risultanze del Sistema I.M.I. per i singoli Stati e, quindi, la carenza di potere di sindacato da parte delle autorità nazionali in ordine alle dette risultanze.
Invero, il ricorso al sistema IMI è obbligatorio e vincolante per lo Stato che accede a tale sistema informativo (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 29/07/2022, n. 23791; Cass. civ., Sez.
Unite, Sent., 29/07/2022, n. 23793; Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 29/07/2022, n. 23794; Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 06/02/2019, n. 3516) e “dunque la stessa norma che ne riconosce la vincolatività […], fornisce la prova della obiettiva carenza di un potere di sindacato da parte delle autorità nazionali” (cfr Cass. Sez. Un. 19403 del 2017; Cass. civ., Sez. Unite, Ord.,
24/12/2019, n. 34429).
Inoltre, per quel che rileva nell'odierno giudizio, “se le informazioni acquisite con quel sistema non sono corrette, perché lo Stato membro le ha fornito in modo inesatto, secondo le regole del proprio ordinamento, il soggetto che ritiene siano erronee deve tutelarsi nell'ordinamento di quello Stato, se del caso chiedendo al giudice di quello Stato di sindacare
l'erroneo accertamento fatto dall'autorità statuale, in modo da poter ottenere che esso venga fatto constare all'ordinamento italiano, in occasione di una nuova iscrizione” (cfr. Cass. civ.,
Sez. Unite, Ord., 12/09/2017, n. 21114; Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 06/02/2019, n. 3516;
Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 29/07/2022, n. 23791 cit;
Cass. civ., Sez. Unite, Sent.,
29/07/2022, n. 23793 cit.; Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 29/07/2022, n. 23794).
Alla luce dei numerosi arresti sopra citati, non persuadono le argomentazioni spese da parte attrice.
Pagina 6 di 12 L'attore ha, invero, contestato che l'uso e la consultazione del sistema I.M.I., da parte degli Stati UE, sia obbligatoria e ha rilevato che, in ogni caso, non avrebbe dovuto trovare applicazione nella fattispecie che ci occupa in quanto il Reg. UE 1024/2012 non riguarda la
Direttiva 98/5/CE in materia di stabilimento degli avvocati degli Stati membri dell'Unione
Europea che, invece, rileva nel presente giudizio. Nella prospettazione dell'attore la direttiva
2013/55/UE, limitandosi a modificare la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, riguarderebbe situazioni giuridiche diverse ossia il riconoscimento immediato delle qualifiche straniere, ben diverso dal procedimento di “stabilimento”, regolato dalla direttiva speciale 98/5/CE che prevede un meccanismo automatico e insindacabile.
Il rilievo non merita accoglimento, dovendo ritenersi pacifico che la normativa sull'I.M.I. (già in vigore al momento dell'iscrizione e della successiva cancellazione del dalla Pt_1 sezione speciale degli avvocati stabiliti dell'Ordine di trovi applicazione CP_3 anche in materia di “stabilimento”, ed essendo stato il suddetto argomento (la ritenuta erronea applicazione della normativa I.M.I. in luogo della direttiva 98/5/CE) disatteso dalla stessa
Suprema Corte in una controversia avente ad oggetto proprio l'impugnazione del provvedimento di cancellazione dalla sezione speciale degli avvocati “stabiliti” in Italia (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 03/08/2017, n. 19403 in motivazione, par. 1.6).
L'attore ha, altresì, evidenziato che le informazioni ottenute tramite la procedura I.M.I.
– che hanno, appunto natura meramente informativa e non costitutiva o provvedimentale – non possono essere recepite con valore vincolante in ragione del fatto che il Regolamento istitutivo del relativo sistema prevede che “uno Stato membro può utilizzare l'IMI ai fini della cooperazione amministrativa tra autorità competenti nel suo territorio” (art. 22 Reg. UE n.
1024/2012) e che “nulla nel presente regolamento ha l'effetto di rendere obbligatorie le disposizioni di atti dell'Unione che non hanno carattere vincolante” (art. 3 punto 2 Reg. cit.).
Sul punto basti rilevare che la citata direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») ha conferito maggior valore al sistema I.M.I., quale strumento di cooperazione amministrativa fra gli Stati Membri, rendendolo obbligatorio, e che, in particolare, il Decreto legislativo
28/01/2016, n. 15 (recante attuazione della detta direttiva 2013/55/UE) – modificando la precedente formulazione dell'art. 8 D.Lgs. 09/11/2007, n. 206 (Attuazione della direttiva
Pagina 7 di 12 2005/36/CE) secondo cui “Lo scambio di informazioni può avvenire anche per via telematica secondo modalità definite con l'Unione europea” – ha stabilito che “lo scambio di informazioni deve avvenire attraverso il sistema di Informazione del mercato interno”.
E', pertanto, alla luce della riformata disciplina che deve condividersi l'autorevole assunto della Suprema Corte secondo cui “il ricorso al sistema IMI” – che, senza dubbio, è una piattaforma di scambio di flussi informativi – “è obbligatorio e dunque la stessa norma che ne riconosce la vincolatività per lo Stato che accede a tale sistema informativo fornisce la prova della obiettiva carenza di un potere di sindacato da parte delle autorità nazionali
(cfr. Cass. S.U. 19403/2017)” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 06/02/2019, n. 3516).
Peraltro, la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha ritenuto obbligatoria la procedura I.M.I., quale strumento elettronico per lo scambio d'informazioni tra le autorità competenti degli
Stati membri, anche in epoca anteriore alla vigenza della direttiva 2013/55/UE, recante modifiche alla direttiva 2005/36/CE (cfr. Cass., Sez. U., 24/12/2019, n. 34440). Principio
(quello della obbligatorietà della procedura I.M.I.) che, a ben vedere, diversamente da quanto sostenuto dal querelante, è stato ribadito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite proprio nell'ordinanza n. 6794/2025 del 4 febbraio 2025 resa con riguardo alla vicenda dell'odierno attore (cfr. par. 7 “Va aggiunto che la giurisprudenza di queste Sezioni Unite riconosce, ai fini dell'accertamento circa l'idoneità del titolo professionale, la procedura IMI quale strumento elettronico per lo scambio d'informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ritenendola obbligatoria anche in epoca anteriore alla vigenza della direttiva 2013/55/UE, recante modifiche alla direttiva 2005/36/CE (Cass., Sez. U., 24/12/2019, n. 34440)”).
L'attore ha, ancora, evidenziato che nel caso di specie il ricorso alla procedura I.M.I. è risultata ancora più fallace in quanto lo scambio di dichiarazioni è intervenuto tra autorità incompetenti in entrambi gli ordinamenti ossia il Ministero della Giustizia Italiano (cui non è demandata la competenza in ordine alla iscrizione degli avvocati stabiliti, di pertinenza invece degli Ordini territoriali), e dal lato spagnolo la Controparte_8
che, secondo l'ordinamento interno di quello Stato
[...] comunitario, non ha alcun potere di attestare il possesso dei requisiti professionali degli abogados (potere che spetta, invece, ai Colegios de Abogados).
Il rilievo non incide in alcun modo sul ritenuto difetto di giurisdizione del Tribunale adito.
Anche in alcuni precedenti decisi dalla Suprema Corte il ricorrente, nell'impugnare il provvedimento di cancellazione dalla sezione speciale degli avvocati "stabiliti", aveva rilevato
Pagina 8 di 12 la carenza di poteri certificativi in capo all'ente autore della comunicazione I.M.I. (in seguito alla quale era stata disposta la detta cancellazione nello Stato di stabilimento) e, quindi, la sua incompetenza a fornire la relativa informazione.
A fronte di questo rilievo la Corte, disattendendo la doglianza, ha evidenziato che: 1) “il regolamento IMI ha indicato, per i suoi compiti istituzionali (art. 5: "Definizioni") quali debbano essere considerate le autorità abilitate a fornire alla Commissione le informazioni necessarie per garantire il diritto di stabilimento;
da questa definizione (vedi: ibidem "lett. f) autorità competente: qualsiasi organismo a livello nazionale, regionale o locale e registrato nell'IMI (n.r. sottolineatura dell'estensore) con compiti specifici inerenti all'applicazione del diritto nazionale o di atti dell'Unione elencati nell'allegato in uno o più settori del mercato interno") emerge che la legittimazione ad interloquire a livello sovranazionale nel circuito
IMI presuppone una registrazione e solo attraverso essa si identifica l'"autorità Competente"
a fornire informazioni agli utenti IMI”; 2) pertanto, “la "autorità competente" non diventa tale per una sorta di auto attribuzione di poteri bensì perchè, attraverso le procedure del sistema IMI, si accredita presso le istituzioni euro unitarie: dunque la legittimità di tale registrazione (ed i vincoli interpretativi che da essa derivano) non può essere sindacata in sede di impugnativa del provvedimento nazionale di cancellazione”; tanto meno, evidenzia il
Tribunale, in un giudizio di querela di falso dinanzi al Giudice dello Stato “ricevente”, cui è del pari precluso scrutinare la legittimità della registrazione con riferimento alle strutture dello
Stato certificante.
Non ignora il Tribunale che le numerose sentenze di legittimità sopra citate riguardano una fattispecie diversa (la c.d. “vicenda rumena”) in cui i ricorrenti erano stati cancellati dalla sezione speciale degli avvocati stabiliti in quanto erano risultati iscritti sulla base di un certificato rilasciato da un “ente privato” non riconosciuto neanche dalla Romania (la c.d. struttura Bota), per come poi comunicato tramite il sistema IMI dal Ministero della Giustizia rumeno.
Al contrario, nel caso in esame, è iscritto presso due Colegios de Abogados la cui Pt_1 competenza ad attestare il possesso dei requisiti professionali di abogado in Spagna non è contestata (almeno in questo giudizio).
E tuttavia, sebbene aventi ad oggetto vicende in parte diverse nel merito, i predetti arresti offrono dei principi di diritto (la vincolatività del sistema I.M.I. per gli Stati che vi accedono e la carenza di poteri di sindacato da parte delle autorità nazionali) certamente applicabili al
Pagina 9 di 12 caso di specie, in quanto direttamente fondati sul dato normativo di fonte europea e non essendovi alcuna ragione di fatto o di diritto per affermare il contrario.
Invero, anche nel caso che ci occupa, “l'IMI è stato correttamente utilizzato come mero veicolo di un potere certificatorio esplicato” (sia pure indebitamente, nella prospettiva dell'attore) “all'interno dello Stato in cui” l'abogado “ha conseguito l'abilitazione e, dunque, la incongruenza che il ricorrente addebita allo Stato italiano dovrebbe essere indagata con riferimento alle strutture dello Stato certificante” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ord.,
24/12/2019, n. 34429, nel caso di specie, il ricorrente iscritto come advocat nella sezione speciale degli avvocati "stabiliti" dell'ordine di Messina, avendo conseguito il titolo abilitativo in Romania - in quanto iscritto alla Uniunea Nationala A Barourilor Din Romania - Struttura
BO (in acronimo: UNBR-BO), era stato cancellato da detto elenco, ritenendosi che l' non fosse legittimata a rilasciare titoli abilitativi per l'esercizio della CP_9 professione forense, essendo a ciò abilitato unicamente la radizionale, con sede in CP_10
Bucarest presso il Palazzo di Giustizia, e l'istante aveva impugnato tale provvedimento assumendone la illegittimità innanzi tutto perchè la legittimazione esclusiva della
[...]
era stata certificata da un funzionario del Ministero della Giustizia rumeno, privo CP_11 di poteri certificativi e perché, a suo avviso, il Ministero della Giustizia rumeno non era l'"autorità competente" ad attestare la legittimità del rilascio di titoli abilitativi, cfr. svolgimento e par.
4.2 della motivazione).
Quanto al vuoto di tutela che l'odierno attore ha prospettato rilevando l'impossibilità di sottoporre al sindacato giurisdizionale spagnolo l'informazione contenuta nel documento
“I.M.I. 85278” oggetto di querela di falso laddove in tale ordinamento non ha patito la lesione di alcun diritto (per essere l'attore regolarmente abilitato in Spagna) e dove una tale impugnazione risulterebbe, secondo l'univoco orientamento affermatosi, radicalmente inammissibile, il Tribunale non può non rilevare che la tutela giurisdizionale nel merito della questione – la legittimità o meno del provvedimento, che è quello effettivamente lesivo per l'attore, di cancellazione emesso sulla scorta dell'informazione IMI presupposta – non può passare attraverso la querela di falso all'odierno vaglio ma deve trovare realizzazione e trova, di fatto, realizzazione nel nostro ordinamento, proprio nell'ambito del giudizio di impugnazione del provvedimento di cancellazione dalla sezione degli avvocati stabiliti in
Italia, ove è di recente intervenuta l'ordinanza n. 6794/2025 del 4 febbraio 2025 delle
S.S.U.U. della Cassazione che, accogliendo il suo ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza
Pagina 10 di 12 del che aveva rigettato l'impugnazione avverso la delibera di Controparte_7 cancellazione. Peraltro, alla luce dei contenuti della detta ordinanza (e senza entrare nel merito delle varie questioni su cui l'odierno Collegio non ha alcun sindacato) non pare che l'accoglimento della querela all'odierno vaglio guadagnerebbe all'attore un risultato giuridicamente apprezzabile e utile per la sua causa, se, come anche sostenuto dallo stesso attore nei suoi scritti conclusivi, la Suprema Corte ha svalutato l'idoneità probatoria dell'impugnata informazione IMI ai fini della cancellazione dall'Albo.
Né può seriamente affermarsi che la giurisdizione italiana sussiste solo perché l'informazione
I.M.I censurata, sebbene proveniente dall'estero, deve considerarsi atto pubblico equivalente a quello italiano e, quindi, passibile di querela di falso (qui la questione non è il “se” della tutela ma la giurisdizione in capo al Giudice cui è stata chiesta) ovvero perchè l'atto querelato di falso (comunicazione IMI 85278) ha avuto formazione mista da parte anche del Ministero della Giustizia italiano, che lo avrebbe fatto proprio e recepito anche assegnandogli un numero di protocollo e rilasciandone copia autentica.
Si ribadisce, infatti, che come evidenziato dalla Suprema Corte la comunicazione I.M.I. che si assume falsa è stata il “mero veicolo di un potere certificatorio esplicato” (sia pure indebitamente, nella prospettiva dell'attore) “all'interno dello Stato in cui” l'abogado “ha conseguito l'abilitazione” ed è, pertanto, innanzi al Giudice dello Stato certificante che si può indagare non solo la falsità della specifica informazione fornita tramite il sistema I.M.I. ma anche, a monte, l'effettiva competenza a fornirla in capo all'ente accreditato che ne è stato l'autore (e, quindi, se del caso, sindacare la legittimità della sua registrazione nel sistema
I.M.I. come “autorità competente”, nello specifico settore di riferimento, ai sensi dell'art. 5 del relativo Regolamento). E ciò potrà fare l'odierno attore, ove abbia l'interesse, facendo valere il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva dinanzi all'Autorità Giudiziaria spagnola – che è quella munita di giurisdizione ed anche l'unica alla quale si deve denunciare il potenziale censurato vuoto di tutela – ovvero, a fronte dell'eventuale decisione che, secondo l'orientamento (riferito) prevalente nella giurisprudenza spagnola, dovesse dichiarare inammissibile l'impugnazione dell'informazione IMI resa, con potere certificatorio, dal (solo) ordinamento spagnolo, anche dinanzi alle Corti sovranazionali.
Per tutti questi motivi, assorbita ogni oltra questione, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice italiano adito a favore del Giudice spagnolo.
Pagina 11 di 12 Le spese di lite, attesa l'assoluta peculiarità delle questioni sottese alla decisione, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano adito a favore del Giudice spagnolo;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
3) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
Così deciso in Lamezia Terme nella camera di consiglio del 12.12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti Dott. Giovanni Garofalo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Il Tribunale di Lamezia Terme, così composto: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Daniela Lagani Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1225 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 16.09.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1 medesimo e dall'avv. Marino Giuseppe Vittorio, giusta procura in atti;
Attore CP_1
CONTRO
DEGLI AVVOCATI DI (C.F./P.I. ), in CP_2 CP_3 P.IVA_1 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Dina Marasco, in forza di mandato alle liti in atti e in virtù di apposita delibera consiliare adottata nella seduta del 16.02.2023;
VE ER
E CON
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Interveniente necessario
OGGETTO: querela di falso.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta autorizzate per l'udienza del
16.09.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, in persona
Pagina 1 di 12 del Presidente e legale rappresentante p.t., e proponeva querela di falso, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via cautelare principale, ordinare ed autorizzare il , CP_4 ex art. 224 c.p.c., nelle forme di cui all'art. 253 e seguenti c.p.p., dell'originale del documento impugnato (Informazioni IMI 85278 la cui copia autentica è stata rilasciata dal
Ministero della Giustizia il 12.6.2020), in Roma (RM), presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale degli Affari Interni, Ufficio II,
Ordini Professionali e Albi, Reparto III Riconoscimento Titoli, e, in 88046 Lamezia Terme
(CZ), Piazza della Repubblica n. 2, presso l'Ordine degli Avvocati di in CP_3 persona del Legale Rappresentante pro tempore, e la successiva custodia in cancelleria;
- in via cautelare subordinata, ordinare al Ministero della Giustizia e all'Ordine degli Avvocati di in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, la loro CP_3 esibizione in giudizio, in originale, ex art. 210 c.p.c., e la successiva custodia in cancelleria;
nel merito,- in via principale, accogliere la presente querela di falso e, per l'effetto, accertare
e dichiarare la falsità ideologica e/o non autenticità del contenuto del documento impugnato
(Informazioni IMI 85278 la cui copia autentica è stata rilasciata dal Ministero della Giustizia il 12.6.2020) nella parte in cui afferma che: “E' un caso identico a quello I.M.I. 71.336. Il diploma del richiedente non è registrato nel Registro Nazionale dei laureati dell'università, e, per l'effetto, non ha nessun diritto professionale” (“Is is the same case as IMI 71336. The applicant's diploma is not registered in the National Register of University Graduates, so it has not any professional right”); - per l'effetto dichiarare, relativamente alle parti su indicate, che non hanno alcuna efficacia e nessun effetto, e disporne la parziale e conseguente cancellazione, da attuarsi attraverso la dichiarazione - apposta in calce o in margine di ciascuna pagina - che le medesime porzioni di documento sono prive di effetti giuridici, con contestuale annotazione redatta a mezzo di processo verbale che costituisca, mediante la sua fisica congiunzione, corpo unico con detti, e, ogni diverso ed eventuale consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c.; - ai sensi e per gli effetti di cui al disposto normativo del Regolamento G.D.P.R. (UE) 2016/679, del
Parlamento e del consiglio del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, ordinare che sia apposta, sull'originale della sentenza o dei diversi provvedimenti che verranno emessi, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche,
Pagina 2 di 12 supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o dei diversi provvedimenti. - Condannare il convenuto alle spese, competenze ed onorari di lite.”
L'attore sosteneva: di essere regolarmente iscritto, dal 16.2.2018 e dal 11.12.2019, come abogado nei Colegios de Abogados di Granollers e di Madrid e, pertanto, è abilitato in Spagna ad esercitare la professione di avvocato (abogado); che in base al suddetto requisito, in data
10.05.2018, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di provvedeva ad CP_3 iscriverlo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 96/2001, nell'apposita sezione speciale degli avvocati stabiliti presso il suddetto Ordine;
che a seguito della segnalazione del caso “IMI 85278” da parte del Ministero della Giustizia, il COA di aveva CP_3 avviato la procedura di cancellazione dell'avvocato stabilito e, indi, con Parte_1 provvedimento datato 21.10.2021 deliberava la cancellazione del dalla sezione Pt_1 speciale degli avvocati stabiliti in Italia per difetto di un titolo di studio in grado di conferire diritti professionali in Spagna;
che avverso il suddetto provvedimento del COA di Lamezia
Terme, l'abogado proponeva ricorso innanzi al Consiglio Nazionale Parte_1
Forense; che il COA di Lamezia Terme si era costituito nel predetto giudizio innanzi al CNF, sostenendo che la decisione impugnata fosse stata assunta “esclusivamente sulla scorta delle risultanze del caso IMI 85278, trasmesso in copia conforme dal Ministero della Giustizia nella sua veste di Autorità richiedente, e rilasciato dal competente
[...]
riferito specificatamente al dott. , e che si offre in Controparte_5 Pt_1 produzione, dal quale risulta incontrovertibilmente che il titolo di studio posseduto dal dott.
“...is not registered in the National Register of University Graduates, so it has not Pt_1 any official profesional right” (trad. “...non è registrato nel Registro Nazionale dei Titoli
Universitari; pertanto, non conferisce alcun diritto professionale”; che il suddetto documento denominato “caso IMI n. 85278” rilasciato in copia conforme dal Ministero della Giustizia risulta falso nella parte in cui afferma che: “E' un caso identico a quello I.M.I. 71.336. Il diploma del richiedente non è registrato nel Registro Nazionale dei laureati dell'università, e, per l'effetto, non ha nessun diritto professionale”; che la falsità investiva, in via principale,
l'affermazione secondo cui in Spagna il titolo posseduto da “non ha nessun Parte_1 diritto professionale”, requisito invece pienamente sussistente, come certificato dalle uniche autorità spagnole effettivamente competenti (i Colegios de Abogados); che la denunciata falsità dell'atto investiva, gradatamente, anche la ulteriore dichiarazione ivi contenuta,
Pagina 3 di 12 secondo la quale: “E' un caso identico a quello I.M.I. 71.336”, laddove, invece, quest'ultimo era un caso completamente diverso da quello che ci occupa;
che la denunciata falsità dell'atto investe, anche la dichiarazione per cui : “Il diploma del richiedente non è registrato nel
Registro Nazionale dei laureati dell'università (“ The applicant's diploma is not registered in the National Register of University Graduates”), essendo invece dimostrato dai documenti in atti il pieno possesso in capo all'attore del titolo di Licenciado en Derecho, emesso dalla
Universidad Rey Juan Carlos, quale titolo idoneo all'esercizio della professione di abogado in
Spagna.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l'Ordine degli Avvocati di CP_3
in persona del Presidente e del legale rappresentante pro tempore, il quale, chiedeva il
[...] rigetto della domanda avversaria siccome infondata in fatto e diritto, con vittoria di competenze e spese di processo.
Nello specifico, deduceva: che la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di che disponeva la cancellazione di dall'Albo degli Avvocati CP_3 Parte_1
Stabiliti era stata adottata su sollecitazione del Ministero della Giustizia sulla scorta delle risultanze del Sistema IMI (International Market Information System), caso 85278, da cui risultava incontrovertibilmente che il titolo di studio posseduto dal dott. “...is not Pt_1 registered in the National Register of University Graduates, so it has not any official profesional right” (trad. “...non è registrato nel Registro Nazionale dei Titoli Universitari, pertanto non conferisce alcun diritto professionale”); che la direttiva UE 2013/55/UE impone agli stati membri la consultazione del sistema IMI ai fini del riconoscimento dell'esercizio della professione in tutti gli Stati dell'Unione dopo il conseguimento del titolo abilitativo in uno qualunque di essi;
che la medesima norma, nell'affermare la vincolatività del Sistema IMI per i singoli Stati, sancisce la obiettiva carenza di potere di sindacato da parte delle autorità nazionali proprio in ordine alle predette risultanze, come affermato anche dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità; che era evidente il difetto di legittimazione Contr passiva del convenuto rispetto all'autenticità di un documento che l'ente non ha formato né contribuito a formare;
che è preclusa al Giudice nazionale ogni indagine sulla veridicità dell'attestazione IMI essendo tali risultanze frutto dell'attestazione proveniente da organi ed
Autorità Amministrative appartenenti ad altri Stati e ad altri Ordinamenti, con conseguente difetto di giurisdizione del Tribunale adito.
Pagina 4 di 12 Con atto di intervento del 28.04.2023, il Procuratore della Repubblica presso l'intestato
Tribunale chiedeva il rigetto della domanda attorea per le ragioni già spese dal COA e, in particolare, per il difetto di giurisdizione in capo al giudice nazionale.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e, implicitamente disattese le richieste istruttorie di parte attrice, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con nota di deposito del 16.04.2025, l'attore produceva in atti l'Ordinanza della Cassazione
Civile a Sezioni Unite, n. 6794/2025 del 4 febbraio 2025, pubblicata il 14 marzo 2025, nel giudizio iscritto con R.G. 24879/2024, con la quale – in accoglimento totale del suo ricorso –
è stata cassata la sentenza n. 402/2024 del 31.10.2024 del che Controparte_7 aveva rigettato la sua impugnazione avverso la delibera di cancellazione dalla sezione dedicata dell'Albo di CP_3
Sollecitato il contraddittorio delle parti su tale fatto sopravvenuto, all'udienza del 16.09.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini per lo scambio di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve premettere che, a fronte delle molteplici questioni sollevate da parte attrice, la presente motivazione è stata redatta secondo uno schema semplificato che, pur tenendo conto della peculiarità e della complessità giuridica delle fattispecie affrontate, risponda innanzitutto ad esigenze di chiarezza e sinteticità cui i provvedimenti giudiziari, come gli atti di parte, dovrebbero ispirarsi nell'ottica di un processo celere (Cass. civ. Sez. II Sent., 04/07/2012, n.
11199).
Ciò precisato, la domanda non può essere accolta per difetto di giurisdizione del Tribunale italiano adito.
Sul punto, a fronte delle argomentazioni difensive di parte attrice secondo cui l'Ordine convenuto avrebbe dovuto formulare la relativa eccezione, a pena di inammissibilità, costituendosi tempestivamente nel termine di (almeno) 20 gg. prima dell'udienza, basti osservare che ai sensi dell'art. 11 Legge n. 218/1995 “Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana” e che, nel caso di specie, il resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione nel suo primo atto difensivo come richiesto dall'art. 4 della detta Legge.
Pagina 5 di 12 Ciò detto, come noto, il sistema IMI (Internal Market Information) è uno strumento sviluppato dalla Commissione europea, in collaborazione con gli Stati membri, per la cooperazione amministrativa, l'assistenza reciproca e per lo scambio di informazioni relative al mercato interno tra autorità competenti, a cui devono attenersi gli Stati secondo il Regolamento
1024/2012/UE, per come modificato dalla direttiva 2013/55/UE. Si tratta di uno strumento online e multilingue che permette alle autorità nazionali, regionali e locali di comunicare rapidamente e facilmente con le corrispondenti autorità degli altri paesi dell'UE, agevolandole così a rispettare gli obblighi di collaborazione amministrativa a livello transfrontaliero nei vari settori d'intervento del mercato unico.
A più riprese la Suprema Corte, infoltendo un orientamento che può dirsi ormai granitico, ha evidenziato la natura vincolante delle risultanze del Sistema I.M.I. per i singoli Stati e, quindi, la carenza di potere di sindacato da parte delle autorità nazionali in ordine alle dette risultanze.
Invero, il ricorso al sistema IMI è obbligatorio e vincolante per lo Stato che accede a tale sistema informativo (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 29/07/2022, n. 23791; Cass. civ., Sez.
Unite, Sent., 29/07/2022, n. 23793; Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 29/07/2022, n. 23794; Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 06/02/2019, n. 3516) e “dunque la stessa norma che ne riconosce la vincolatività […], fornisce la prova della obiettiva carenza di un potere di sindacato da parte delle autorità nazionali” (cfr Cass. Sez. Un. 19403 del 2017; Cass. civ., Sez. Unite, Ord.,
24/12/2019, n. 34429).
Inoltre, per quel che rileva nell'odierno giudizio, “se le informazioni acquisite con quel sistema non sono corrette, perché lo Stato membro le ha fornito in modo inesatto, secondo le regole del proprio ordinamento, il soggetto che ritiene siano erronee deve tutelarsi nell'ordinamento di quello Stato, se del caso chiedendo al giudice di quello Stato di sindacare
l'erroneo accertamento fatto dall'autorità statuale, in modo da poter ottenere che esso venga fatto constare all'ordinamento italiano, in occasione di una nuova iscrizione” (cfr. Cass. civ.,
Sez. Unite, Ord., 12/09/2017, n. 21114; Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 06/02/2019, n. 3516;
Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 29/07/2022, n. 23791 cit;
Cass. civ., Sez. Unite, Sent.,
29/07/2022, n. 23793 cit.; Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 29/07/2022, n. 23794).
Alla luce dei numerosi arresti sopra citati, non persuadono le argomentazioni spese da parte attrice.
Pagina 6 di 12 L'attore ha, invero, contestato che l'uso e la consultazione del sistema I.M.I., da parte degli Stati UE, sia obbligatoria e ha rilevato che, in ogni caso, non avrebbe dovuto trovare applicazione nella fattispecie che ci occupa in quanto il Reg. UE 1024/2012 non riguarda la
Direttiva 98/5/CE in materia di stabilimento degli avvocati degli Stati membri dell'Unione
Europea che, invece, rileva nel presente giudizio. Nella prospettazione dell'attore la direttiva
2013/55/UE, limitandosi a modificare la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, riguarderebbe situazioni giuridiche diverse ossia il riconoscimento immediato delle qualifiche straniere, ben diverso dal procedimento di “stabilimento”, regolato dalla direttiva speciale 98/5/CE che prevede un meccanismo automatico e insindacabile.
Il rilievo non merita accoglimento, dovendo ritenersi pacifico che la normativa sull'I.M.I. (già in vigore al momento dell'iscrizione e della successiva cancellazione del dalla Pt_1 sezione speciale degli avvocati stabiliti dell'Ordine di trovi applicazione CP_3 anche in materia di “stabilimento”, ed essendo stato il suddetto argomento (la ritenuta erronea applicazione della normativa I.M.I. in luogo della direttiva 98/5/CE) disatteso dalla stessa
Suprema Corte in una controversia avente ad oggetto proprio l'impugnazione del provvedimento di cancellazione dalla sezione speciale degli avvocati “stabiliti” in Italia (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 03/08/2017, n. 19403 in motivazione, par. 1.6).
L'attore ha, altresì, evidenziato che le informazioni ottenute tramite la procedura I.M.I.
– che hanno, appunto natura meramente informativa e non costitutiva o provvedimentale – non possono essere recepite con valore vincolante in ragione del fatto che il Regolamento istitutivo del relativo sistema prevede che “uno Stato membro può utilizzare l'IMI ai fini della cooperazione amministrativa tra autorità competenti nel suo territorio” (art. 22 Reg. UE n.
1024/2012) e che “nulla nel presente regolamento ha l'effetto di rendere obbligatorie le disposizioni di atti dell'Unione che non hanno carattere vincolante” (art. 3 punto 2 Reg. cit.).
Sul punto basti rilevare che la citata direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») ha conferito maggior valore al sistema I.M.I., quale strumento di cooperazione amministrativa fra gli Stati Membri, rendendolo obbligatorio, e che, in particolare, il Decreto legislativo
28/01/2016, n. 15 (recante attuazione della detta direttiva 2013/55/UE) – modificando la precedente formulazione dell'art. 8 D.Lgs. 09/11/2007, n. 206 (Attuazione della direttiva
Pagina 7 di 12 2005/36/CE) secondo cui “Lo scambio di informazioni può avvenire anche per via telematica secondo modalità definite con l'Unione europea” – ha stabilito che “lo scambio di informazioni deve avvenire attraverso il sistema di Informazione del mercato interno”.
E', pertanto, alla luce della riformata disciplina che deve condividersi l'autorevole assunto della Suprema Corte secondo cui “il ricorso al sistema IMI” – che, senza dubbio, è una piattaforma di scambio di flussi informativi – “è obbligatorio e dunque la stessa norma che ne riconosce la vincolatività per lo Stato che accede a tale sistema informativo fornisce la prova della obiettiva carenza di un potere di sindacato da parte delle autorità nazionali
(cfr. Cass. S.U. 19403/2017)” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 06/02/2019, n. 3516).
Peraltro, la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha ritenuto obbligatoria la procedura I.M.I., quale strumento elettronico per lo scambio d'informazioni tra le autorità competenti degli
Stati membri, anche in epoca anteriore alla vigenza della direttiva 2013/55/UE, recante modifiche alla direttiva 2005/36/CE (cfr. Cass., Sez. U., 24/12/2019, n. 34440). Principio
(quello della obbligatorietà della procedura I.M.I.) che, a ben vedere, diversamente da quanto sostenuto dal querelante, è stato ribadito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite proprio nell'ordinanza n. 6794/2025 del 4 febbraio 2025 resa con riguardo alla vicenda dell'odierno attore (cfr. par. 7 “Va aggiunto che la giurisprudenza di queste Sezioni Unite riconosce, ai fini dell'accertamento circa l'idoneità del titolo professionale, la procedura IMI quale strumento elettronico per lo scambio d'informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ritenendola obbligatoria anche in epoca anteriore alla vigenza della direttiva 2013/55/UE, recante modifiche alla direttiva 2005/36/CE (Cass., Sez. U., 24/12/2019, n. 34440)”).
L'attore ha, ancora, evidenziato che nel caso di specie il ricorso alla procedura I.M.I. è risultata ancora più fallace in quanto lo scambio di dichiarazioni è intervenuto tra autorità incompetenti in entrambi gli ordinamenti ossia il Ministero della Giustizia Italiano (cui non è demandata la competenza in ordine alla iscrizione degli avvocati stabiliti, di pertinenza invece degli Ordini territoriali), e dal lato spagnolo la Controparte_8
che, secondo l'ordinamento interno di quello Stato
[...] comunitario, non ha alcun potere di attestare il possesso dei requisiti professionali degli abogados (potere che spetta, invece, ai Colegios de Abogados).
Il rilievo non incide in alcun modo sul ritenuto difetto di giurisdizione del Tribunale adito.
Anche in alcuni precedenti decisi dalla Suprema Corte il ricorrente, nell'impugnare il provvedimento di cancellazione dalla sezione speciale degli avvocati "stabiliti", aveva rilevato
Pagina 8 di 12 la carenza di poteri certificativi in capo all'ente autore della comunicazione I.M.I. (in seguito alla quale era stata disposta la detta cancellazione nello Stato di stabilimento) e, quindi, la sua incompetenza a fornire la relativa informazione.
A fronte di questo rilievo la Corte, disattendendo la doglianza, ha evidenziato che: 1) “il regolamento IMI ha indicato, per i suoi compiti istituzionali (art. 5: "Definizioni") quali debbano essere considerate le autorità abilitate a fornire alla Commissione le informazioni necessarie per garantire il diritto di stabilimento;
da questa definizione (vedi: ibidem "lett. f) autorità competente: qualsiasi organismo a livello nazionale, regionale o locale e registrato nell'IMI (n.r. sottolineatura dell'estensore) con compiti specifici inerenti all'applicazione del diritto nazionale o di atti dell'Unione elencati nell'allegato in uno o più settori del mercato interno") emerge che la legittimazione ad interloquire a livello sovranazionale nel circuito
IMI presuppone una registrazione e solo attraverso essa si identifica l'"autorità Competente"
a fornire informazioni agli utenti IMI”; 2) pertanto, “la "autorità competente" non diventa tale per una sorta di auto attribuzione di poteri bensì perchè, attraverso le procedure del sistema IMI, si accredita presso le istituzioni euro unitarie: dunque la legittimità di tale registrazione (ed i vincoli interpretativi che da essa derivano) non può essere sindacata in sede di impugnativa del provvedimento nazionale di cancellazione”; tanto meno, evidenzia il
Tribunale, in un giudizio di querela di falso dinanzi al Giudice dello Stato “ricevente”, cui è del pari precluso scrutinare la legittimità della registrazione con riferimento alle strutture dello
Stato certificante.
Non ignora il Tribunale che le numerose sentenze di legittimità sopra citate riguardano una fattispecie diversa (la c.d. “vicenda rumena”) in cui i ricorrenti erano stati cancellati dalla sezione speciale degli avvocati stabiliti in quanto erano risultati iscritti sulla base di un certificato rilasciato da un “ente privato” non riconosciuto neanche dalla Romania (la c.d. struttura Bota), per come poi comunicato tramite il sistema IMI dal Ministero della Giustizia rumeno.
Al contrario, nel caso in esame, è iscritto presso due Colegios de Abogados la cui Pt_1 competenza ad attestare il possesso dei requisiti professionali di abogado in Spagna non è contestata (almeno in questo giudizio).
E tuttavia, sebbene aventi ad oggetto vicende in parte diverse nel merito, i predetti arresti offrono dei principi di diritto (la vincolatività del sistema I.M.I. per gli Stati che vi accedono e la carenza di poteri di sindacato da parte delle autorità nazionali) certamente applicabili al
Pagina 9 di 12 caso di specie, in quanto direttamente fondati sul dato normativo di fonte europea e non essendovi alcuna ragione di fatto o di diritto per affermare il contrario.
Invero, anche nel caso che ci occupa, “l'IMI è stato correttamente utilizzato come mero veicolo di un potere certificatorio esplicato” (sia pure indebitamente, nella prospettiva dell'attore) “all'interno dello Stato in cui” l'abogado “ha conseguito l'abilitazione e, dunque, la incongruenza che il ricorrente addebita allo Stato italiano dovrebbe essere indagata con riferimento alle strutture dello Stato certificante” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ord.,
24/12/2019, n. 34429, nel caso di specie, il ricorrente iscritto come advocat nella sezione speciale degli avvocati "stabiliti" dell'ordine di Messina, avendo conseguito il titolo abilitativo in Romania - in quanto iscritto alla Uniunea Nationala A Barourilor Din Romania - Struttura
BO (in acronimo: UNBR-BO), era stato cancellato da detto elenco, ritenendosi che l' non fosse legittimata a rilasciare titoli abilitativi per l'esercizio della CP_9 professione forense, essendo a ciò abilitato unicamente la radizionale, con sede in CP_10
Bucarest presso il Palazzo di Giustizia, e l'istante aveva impugnato tale provvedimento assumendone la illegittimità innanzi tutto perchè la legittimazione esclusiva della
[...]
era stata certificata da un funzionario del Ministero della Giustizia rumeno, privo CP_11 di poteri certificativi e perché, a suo avviso, il Ministero della Giustizia rumeno non era l'"autorità competente" ad attestare la legittimità del rilascio di titoli abilitativi, cfr. svolgimento e par.
4.2 della motivazione).
Quanto al vuoto di tutela che l'odierno attore ha prospettato rilevando l'impossibilità di sottoporre al sindacato giurisdizionale spagnolo l'informazione contenuta nel documento
“I.M.I. 85278” oggetto di querela di falso laddove in tale ordinamento non ha patito la lesione di alcun diritto (per essere l'attore regolarmente abilitato in Spagna) e dove una tale impugnazione risulterebbe, secondo l'univoco orientamento affermatosi, radicalmente inammissibile, il Tribunale non può non rilevare che la tutela giurisdizionale nel merito della questione – la legittimità o meno del provvedimento, che è quello effettivamente lesivo per l'attore, di cancellazione emesso sulla scorta dell'informazione IMI presupposta – non può passare attraverso la querela di falso all'odierno vaglio ma deve trovare realizzazione e trova, di fatto, realizzazione nel nostro ordinamento, proprio nell'ambito del giudizio di impugnazione del provvedimento di cancellazione dalla sezione degli avvocati stabiliti in
Italia, ove è di recente intervenuta l'ordinanza n. 6794/2025 del 4 febbraio 2025 delle
S.S.U.U. della Cassazione che, accogliendo il suo ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza
Pagina 10 di 12 del che aveva rigettato l'impugnazione avverso la delibera di Controparte_7 cancellazione. Peraltro, alla luce dei contenuti della detta ordinanza (e senza entrare nel merito delle varie questioni su cui l'odierno Collegio non ha alcun sindacato) non pare che l'accoglimento della querela all'odierno vaglio guadagnerebbe all'attore un risultato giuridicamente apprezzabile e utile per la sua causa, se, come anche sostenuto dallo stesso attore nei suoi scritti conclusivi, la Suprema Corte ha svalutato l'idoneità probatoria dell'impugnata informazione IMI ai fini della cancellazione dall'Albo.
Né può seriamente affermarsi che la giurisdizione italiana sussiste solo perché l'informazione
I.M.I censurata, sebbene proveniente dall'estero, deve considerarsi atto pubblico equivalente a quello italiano e, quindi, passibile di querela di falso (qui la questione non è il “se” della tutela ma la giurisdizione in capo al Giudice cui è stata chiesta) ovvero perchè l'atto querelato di falso (comunicazione IMI 85278) ha avuto formazione mista da parte anche del Ministero della Giustizia italiano, che lo avrebbe fatto proprio e recepito anche assegnandogli un numero di protocollo e rilasciandone copia autentica.
Si ribadisce, infatti, che come evidenziato dalla Suprema Corte la comunicazione I.M.I. che si assume falsa è stata il “mero veicolo di un potere certificatorio esplicato” (sia pure indebitamente, nella prospettiva dell'attore) “all'interno dello Stato in cui” l'abogado “ha conseguito l'abilitazione” ed è, pertanto, innanzi al Giudice dello Stato certificante che si può indagare non solo la falsità della specifica informazione fornita tramite il sistema I.M.I. ma anche, a monte, l'effettiva competenza a fornirla in capo all'ente accreditato che ne è stato l'autore (e, quindi, se del caso, sindacare la legittimità della sua registrazione nel sistema
I.M.I. come “autorità competente”, nello specifico settore di riferimento, ai sensi dell'art. 5 del relativo Regolamento). E ciò potrà fare l'odierno attore, ove abbia l'interesse, facendo valere il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva dinanzi all'Autorità Giudiziaria spagnola – che è quella munita di giurisdizione ed anche l'unica alla quale si deve denunciare il potenziale censurato vuoto di tutela – ovvero, a fronte dell'eventuale decisione che, secondo l'orientamento (riferito) prevalente nella giurisprudenza spagnola, dovesse dichiarare inammissibile l'impugnazione dell'informazione IMI resa, con potere certificatorio, dal (solo) ordinamento spagnolo, anche dinanzi alle Corti sovranazionali.
Per tutti questi motivi, assorbita ogni oltra questione, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice italiano adito a favore del Giudice spagnolo.
Pagina 11 di 12 Le spese di lite, attesa l'assoluta peculiarità delle questioni sottese alla decisione, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano adito a favore del Giudice spagnolo;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
3) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
Così deciso in Lamezia Terme nella camera di consiglio del 12.12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti Dott. Giovanni Garofalo
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