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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/05/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 601/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nata a [...] il [...], Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. VENTRIGLIA PAOLO, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Parte_2 ruolo in data 05/03/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 02/06/2001, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di NO d'AR (al N.48, Parte II, serie A, anno 2001). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nati due figli,
(il 08/11/2002 in Acerra) e (il 27/10/2004 in Acerra), Persona_1 Persona_2 entrambi maggiorenni e studenti universitari, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
4. La domanda di separazione personale è fondata. Infatti, le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 20/05/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
5. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 13/05/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ - Disporre l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. sita in Marigliano Parte_2 alla Via Vesuvio n.6, in favore della sig.ra che potrà utilizzarla, insieme ai figli maggiorenni Parte_1
e sino al raggiungimento della autonomia economica di questi ultimi. Persona_1 Persona_2
- Disporre che il sig. si farà carico, in modo esclusivo, del pagamento della rata di mutuo gravante Parte_2 sulla casa coniugale, il cui importo mensile è di euro 366,50 (trecentosessantasei/50), manlevando totalmente dal relativo pagamento la co-mutuataria sig.ra Parte_1
- Disporre che il sig. provveda al pagamento in via esclusiva sia del prestito, da lui contratto, avente Parte_2 rata mensile di euro 267,00 (duecentosessantasette/00) che del pagamento del prestito personale contratto dalla sig.ra
con rata mensile di euro 99,17 (novantanove/17). Parte_1
2 - Disporre che il sig. provveda al pagamento, in favore della sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 assegno alimentare, dell'importo mensile di euro 100,00 (cento/00), sino a che la medesima non avrà trovato una occupazione lavorativa;
detto importo sarà annualmente rivalutato sulla scorta dell'indice ISTAT.
- Disporre che il sig. provveda al pagamento, nelle mani della sig.ra a titolo Parte_2 Parte_1 di mantenimento per i figli e dell'importo mensile di euro 400,00 Persona_1 Persona_2
(quattrocento/00) e precisamente, euro 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio, sino a che gli stessi non avranno raggiunto l'autonomia economica;
detti importi saranno annualmente rivalutati sulla scorta dell'indice ISTAT.
- Disporre a carico dei ricorrenti, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie, delle spese mediche non coperte dal SSN, nonché delle spese universitarie. I ricorrenti convengono che l'opportunità di sostenere spese straordinarie occorrenti per i figli sarà sempre oggetto del preventivo accordo tra i medesimi genitori.
- Disporre che il pagamento dell'assegno unico, ove dovuto, ovvero di ogni altro contributo equipollente previsto per i figli, nonché le detrazioni dei figli a carico, le detrazioni per spese sanitarie e/o universitarie siano posti integralmente in favore dal sig. Parte_2
- Il padre continuerà a partecipare costantemente alla vita dei figli maggiorenni ed avrà facoltà di vederli, concordando direttamente con loro gli incontri settimanali ovvero l'organizzazione delle vacanze estive e le festività nel corso dell'anno.
- Disporre che per quanto non precisato nel presente atto si applicherà il protocollo d'intesa, stipulato tra il Tribunale di Nola ed il C.O.A. di Nola, in materia di spese per i figli in ipotesi di separazione e/o cessazione degli effetti civili del matrimonio e procedimenti ex art.316 c.c.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
5. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
08/06/1978, e , nato a [...] il Parte_2
05/11/1976, che hanno contratto matrimonio a NO d'AR (NA) il 02/06/2001 (atto n. 48, Parte II, Serie A, anno 2001);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
3 ✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO d'AR (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 22/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 601/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nata a [...] il [...], Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. VENTRIGLIA PAOLO, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Parte_2 ruolo in data 05/03/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 02/06/2001, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di NO d'AR (al N.48, Parte II, serie A, anno 2001). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nati due figli,
(il 08/11/2002 in Acerra) e (il 27/10/2004 in Acerra), Persona_1 Persona_2 entrambi maggiorenni e studenti universitari, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
4. La domanda di separazione personale è fondata. Infatti, le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 20/05/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
5. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 13/05/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ - Disporre l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. sita in Marigliano Parte_2 alla Via Vesuvio n.6, in favore della sig.ra che potrà utilizzarla, insieme ai figli maggiorenni Parte_1
e sino al raggiungimento della autonomia economica di questi ultimi. Persona_1 Persona_2
- Disporre che il sig. si farà carico, in modo esclusivo, del pagamento della rata di mutuo gravante Parte_2 sulla casa coniugale, il cui importo mensile è di euro 366,50 (trecentosessantasei/50), manlevando totalmente dal relativo pagamento la co-mutuataria sig.ra Parte_1
- Disporre che il sig. provveda al pagamento in via esclusiva sia del prestito, da lui contratto, avente Parte_2 rata mensile di euro 267,00 (duecentosessantasette/00) che del pagamento del prestito personale contratto dalla sig.ra
con rata mensile di euro 99,17 (novantanove/17). Parte_1
2 - Disporre che il sig. provveda al pagamento, in favore della sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 assegno alimentare, dell'importo mensile di euro 100,00 (cento/00), sino a che la medesima non avrà trovato una occupazione lavorativa;
detto importo sarà annualmente rivalutato sulla scorta dell'indice ISTAT.
- Disporre che il sig. provveda al pagamento, nelle mani della sig.ra a titolo Parte_2 Parte_1 di mantenimento per i figli e dell'importo mensile di euro 400,00 Persona_1 Persona_2
(quattrocento/00) e precisamente, euro 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio, sino a che gli stessi non avranno raggiunto l'autonomia economica;
detti importi saranno annualmente rivalutati sulla scorta dell'indice ISTAT.
- Disporre a carico dei ricorrenti, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie, delle spese mediche non coperte dal SSN, nonché delle spese universitarie. I ricorrenti convengono che l'opportunità di sostenere spese straordinarie occorrenti per i figli sarà sempre oggetto del preventivo accordo tra i medesimi genitori.
- Disporre che il pagamento dell'assegno unico, ove dovuto, ovvero di ogni altro contributo equipollente previsto per i figli, nonché le detrazioni dei figli a carico, le detrazioni per spese sanitarie e/o universitarie siano posti integralmente in favore dal sig. Parte_2
- Il padre continuerà a partecipare costantemente alla vita dei figli maggiorenni ed avrà facoltà di vederli, concordando direttamente con loro gli incontri settimanali ovvero l'organizzazione delle vacanze estive e le festività nel corso dell'anno.
- Disporre che per quanto non precisato nel presente atto si applicherà il protocollo d'intesa, stipulato tra il Tribunale di Nola ed il C.O.A. di Nola, in materia di spese per i figli in ipotesi di separazione e/o cessazione degli effetti civili del matrimonio e procedimenti ex art.316 c.c.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
5. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
08/06/1978, e , nato a [...] il Parte_2
05/11/1976, che hanno contratto matrimonio a NO d'AR (NA) il 02/06/2001 (atto n. 48, Parte II, Serie A, anno 2001);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
3 ✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO d'AR (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 22/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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