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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. 21651/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato ex art. 281 sexies cod. proc. civ. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 21651/2024 RGACC, promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e vertente tra
“ con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliato alla via Parte_1
Bertoloni 55, presso lo studio dell'avv. Filippo Maria CORBO'; rappresentato e difeso dall'avv. Fabio MANFREDONIA in forza di procura in atti;
-RICORRENTE-
e residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliato alla via Controparte_1
Treviso 21, presso lo studio dell'avv. Claudia MARCECA, che lo rappresenta e difende
-unitamente all'avv. Sara MORETTI- in forza di procura in atti
-RESISTENTE- pagina 1 di 6
OGGETTO: occupazione senza titolo;
risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti (ud 17/1/2025): v. note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Richieste complessive delle parti.
Parte ricorrente: “
1. accertare e dichiarare che l'Occupante Sig. Controparte_1
n. 24.5.1967 Napoli C.F.: dal 3.5.2004, o dalla diversa data che C.F._1
risulterà, occupa illegittimamente ed abusivamente e, in ogni caso, senza alcun titolo,
l'immobile con giardino di cui l è Controparte_2
legittimo proprietario - anche quale successore ex lege12 del soppresso , CP_3
a sua volta avente causa e successore ex lege14 della 5 - sin dal 2.2.1966 - - CP_4
sito in Roma, alla Via dei Laterani, 28, Sc.E, int.4, p.t., Foglio 515, P.lla 173, sub. 527 e sub. 65, Zona Cens. 2, A/2, di 4 vani e di mq 60 ad uso abitativo;
2. per l'effetto, condannare l'Occupante, in favore dell'Istante:
2.a. a rilasciare e a riconsegnargli immediatamente libero e vuoto di persone e cose l'immobile in parola fissando, semmai fosse necessario la data di esecuzione e dichiarando la pronunzia sub 2) opponibile agli eventuali aventi causa dal medesimo e/o ad eventuali soggetti che all'atto dell'esecuzione del provvedimento di rilascio si trovassero all'interno dell'immobile;
2.b. a pagargli a titolo di indennità di occupazione e/o di risarcimento danni l'intera somma di € 33.685,45 maturata per effetto della illegittima occupazione, dal 1.3.1994 –
o dalla diversa data che risulterà – al 3.3.2024 , da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 4° co c.c.16 e maggior danno da rivalutazione monetaria;
2.c. a pagargli le ulteriori somme che matureranno dal mese di aprile 2024, incluso, fino al dì del rilascio ovvero quelle diverse, anche maggiori, che gli risulteranno dovute e delle quali, in subordine, chiede determinarne l'ammontare in via equitativa, in ogni caso oltre interessi e maggior danno (come sopra richiesto);
2.d.
a pagargli le spese del giudizio, maggiorate di iva, c.p.a. e s.g.”.
Parte resistente: “1) contrariis rejectis, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo e impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, per i
pagina 2 di 6 motivi di cui in narrativa, respingere siccome del tutto inammissibili, infondate in fatto e in diritto, non provate, tutte le domande proposte contro il Sig. ; 2) Controparte_1
accertare e dichiarare illegittima la richiesta di rilascio dell'immobile da parte del resistente prima della definizione dell'iter amministrativo di regolarizzazione di cui alla
L. 11.11.2014 n. 164 – art. 20 co. 4 lett. C bis – art 7bis L. 248/2005; 3) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, l'intervenuta prescrizione ex lege delle somme di cui al punto 3 della narrativa;
4) accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento degli importi di cui al punto 4 della narrativa con conseguente nuovo conteggio degli importi eventualmente dovuti dal Sig. ; Con vittoria di Controparte_1
spese e compensi.”.
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea (rappresentata da “ espone e documenta essere Controparte_5
proprietaria di immobile sito in Roma alla Via dei Laterani 28, scala E, int. 4 (in
N.C.E.U. Roma al fg. 515, p.lla 173 sub 527 e sub 65) e afferma che il medesimo è illegittimamente occupato dal convenuto sin dal 1966, senza alcuna titolazione causale, come comprovato da certificato storico di residenza e da sopralluogo reso da funzionario dell'ente nel 2005.
L'ente ricorrente indica anche dichiarazione resa dall'odierno convenuto (in atti) in data
3/6/2015, ove egli appunto dichiara di occupare dal 3/5/2004.
Documenta la parte anche presentazione di denuncia/querela già in data 13/8/2012 e poi in data 12/2/2016 (proc. 52252/2016 N.R.). sul punto, va rilevato che risulta assoluzione del qui convenuto perché il fatto non costituisce reato.
Parte attorea documenta altresì diffida inoltrata in data 11/12/2018 con richiesta risarcitoria per € 73.369,65 e al pagamento mensile di € 411,09.
pagina 3 di 6 L'istante argomenta quindi su proprio diritto a ottenere rilascio dell'immobile e risarcimento del danno;
a tal fine l'istante, richiamando valori O.M.I. dell'Agenzia delle
Entrate per immobili della zona (documentazione in atti), indica e specifica addendi annuali per un totale (al netto di quanto versato dal convenuto) di € 33.685,45 e rende le conclusioni sopra riportate.
Parte convenuta conferma di avere -nel maggio del 2004- trasferito la residenza -ma senza alcuna effrazione- nell'immobile “de quo” (che era assegnato a un terzo), iniziando a pagare quanto richiesto (ricevute depositate in atti).
Documenta la parte interlocuzioni -negli anni- con l'ente attore, per una regolarizzazione, mai conseguendo definizione del procedimento attivato;
afferma essere inammissibile la domanda espletata, pendendo ancora la domanda di regolarizzazione.
Eccepisce prescrizione del credito fino al 2013 e argomenta -sulla base di documentazione resa- su pagamenti effettuati: ciò che farebbe ridurre la posta contabile a proprio debito ad € 24.362,24 su cui comunque invoca l'art. 7 bis D.L. 203/2005.
Rende le conclusioni sopra riportate.
Con ordinanza del 12/11/2024 è stata ammessa prova documentale e si è giunti a fase decisoria -definitiva o no- sul diritto al rilascio per occupazione abusiva.
Non è controverso tra le parti che l'odierno convenuto occupa l'immobile in questione almeno dal maggio del 2004.
E' in atti (all. 4 della memoria di costituzione) copia di richiesta di regolarizzazione resa ex l. 164/2014 (conv. D.L. 133/2014), in data 1/4/2015 e con riferimento all'art. 7 bis l.
248/2005 (conv. D. L. 203/2005).
pagina 4 di 6 Con missiva (in atti: doc. 5) del 5/5/2015 odierno ricorrente ha riscontrato detta richiesta, invitando a compilazione e consegna di modulo;
ciò di cui è data prova con il doc. 6.
Il doc. 7 dà evidenza poi di sollecito -in data 7/1/2022, e rimasto senza riscontro- del convenuto ad esitare la richiesta di cui sopra
Ancora in data 19/9/2024 poi l'ente istante riscontrava una richiesta (“ticket”) di odierno convenuto, confermando possibilità di regolarizzazione.
In definitiva, l'ente oggi ricorrente non ha dato prova di avere esitato negativamente
(con provvedimento quindi impugnabile) la documentata istanza di cui sopra: ciò che preclude la sussistenza stessa del presupposto della revindica, essendo ancora in esame - in sede amministrativa- la sussistenza di un diritto che escluderebbe l'abusività stessa dell'occupazione.
La domanda va quindi respinta e il regime delle spese segue la soccombenza, con liquidazione resa ex D.M. 55/'14 (scaglione di valore indeterminabile;
complessità bassa;
valori minimi e ulteriormente ragguagliati alla consistenza delle questioni.
P.Q.M.
il Giudice unico del Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando –nel contraddittorio delle parti- nella causa civile iscritta al n° 21651/2024
R.G.A.C.C. così provvede:
• rigetta la domanda;
• condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte resistente, liquidate in € 1.200,00 per compenso professionale;
oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA.
Roma 11/2/2025
pagina 5 di 6 Il Giudice
(dott. N. Valletta)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato ex art. 281 sexies cod. proc. civ. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 21651/2024 RGACC, promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e vertente tra
“ con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliato alla via Parte_1
Bertoloni 55, presso lo studio dell'avv. Filippo Maria CORBO'; rappresentato e difeso dall'avv. Fabio MANFREDONIA in forza di procura in atti;
-RICORRENTE-
e residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliato alla via Controparte_1
Treviso 21, presso lo studio dell'avv. Claudia MARCECA, che lo rappresenta e difende
-unitamente all'avv. Sara MORETTI- in forza di procura in atti
-RESISTENTE- pagina 1 di 6
OGGETTO: occupazione senza titolo;
risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti (ud 17/1/2025): v. note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Richieste complessive delle parti.
Parte ricorrente: “
1. accertare e dichiarare che l'Occupante Sig. Controparte_1
n. 24.5.1967 Napoli C.F.: dal 3.5.2004, o dalla diversa data che C.F._1
risulterà, occupa illegittimamente ed abusivamente e, in ogni caso, senza alcun titolo,
l'immobile con giardino di cui l è Controparte_2
legittimo proprietario - anche quale successore ex lege12 del soppresso , CP_3
a sua volta avente causa e successore ex lege14 della 5 - sin dal 2.2.1966 - - CP_4
sito in Roma, alla Via dei Laterani, 28, Sc.E, int.4, p.t., Foglio 515, P.lla 173, sub. 527 e sub. 65, Zona Cens. 2, A/2, di 4 vani e di mq 60 ad uso abitativo;
2. per l'effetto, condannare l'Occupante, in favore dell'Istante:
2.a. a rilasciare e a riconsegnargli immediatamente libero e vuoto di persone e cose l'immobile in parola fissando, semmai fosse necessario la data di esecuzione e dichiarando la pronunzia sub 2) opponibile agli eventuali aventi causa dal medesimo e/o ad eventuali soggetti che all'atto dell'esecuzione del provvedimento di rilascio si trovassero all'interno dell'immobile;
2.b. a pagargli a titolo di indennità di occupazione e/o di risarcimento danni l'intera somma di € 33.685,45 maturata per effetto della illegittima occupazione, dal 1.3.1994 –
o dalla diversa data che risulterà – al 3.3.2024 , da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 4° co c.c.16 e maggior danno da rivalutazione monetaria;
2.c. a pagargli le ulteriori somme che matureranno dal mese di aprile 2024, incluso, fino al dì del rilascio ovvero quelle diverse, anche maggiori, che gli risulteranno dovute e delle quali, in subordine, chiede determinarne l'ammontare in via equitativa, in ogni caso oltre interessi e maggior danno (come sopra richiesto);
2.d.
a pagargli le spese del giudizio, maggiorate di iva, c.p.a. e s.g.”.
Parte resistente: “1) contrariis rejectis, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo e impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, per i
pagina 2 di 6 motivi di cui in narrativa, respingere siccome del tutto inammissibili, infondate in fatto e in diritto, non provate, tutte le domande proposte contro il Sig. ; 2) Controparte_1
accertare e dichiarare illegittima la richiesta di rilascio dell'immobile da parte del resistente prima della definizione dell'iter amministrativo di regolarizzazione di cui alla
L. 11.11.2014 n. 164 – art. 20 co. 4 lett. C bis – art 7bis L. 248/2005; 3) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, l'intervenuta prescrizione ex lege delle somme di cui al punto 3 della narrativa;
4) accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento degli importi di cui al punto 4 della narrativa con conseguente nuovo conteggio degli importi eventualmente dovuti dal Sig. ; Con vittoria di Controparte_1
spese e compensi.”.
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea (rappresentata da “ espone e documenta essere Controparte_5
proprietaria di immobile sito in Roma alla Via dei Laterani 28, scala E, int. 4 (in
N.C.E.U. Roma al fg. 515, p.lla 173 sub 527 e sub 65) e afferma che il medesimo è illegittimamente occupato dal convenuto sin dal 1966, senza alcuna titolazione causale, come comprovato da certificato storico di residenza e da sopralluogo reso da funzionario dell'ente nel 2005.
L'ente ricorrente indica anche dichiarazione resa dall'odierno convenuto (in atti) in data
3/6/2015, ove egli appunto dichiara di occupare dal 3/5/2004.
Documenta la parte anche presentazione di denuncia/querela già in data 13/8/2012 e poi in data 12/2/2016 (proc. 52252/2016 N.R.). sul punto, va rilevato che risulta assoluzione del qui convenuto perché il fatto non costituisce reato.
Parte attorea documenta altresì diffida inoltrata in data 11/12/2018 con richiesta risarcitoria per € 73.369,65 e al pagamento mensile di € 411,09.
pagina 3 di 6 L'istante argomenta quindi su proprio diritto a ottenere rilascio dell'immobile e risarcimento del danno;
a tal fine l'istante, richiamando valori O.M.I. dell'Agenzia delle
Entrate per immobili della zona (documentazione in atti), indica e specifica addendi annuali per un totale (al netto di quanto versato dal convenuto) di € 33.685,45 e rende le conclusioni sopra riportate.
Parte convenuta conferma di avere -nel maggio del 2004- trasferito la residenza -ma senza alcuna effrazione- nell'immobile “de quo” (che era assegnato a un terzo), iniziando a pagare quanto richiesto (ricevute depositate in atti).
Documenta la parte interlocuzioni -negli anni- con l'ente attore, per una regolarizzazione, mai conseguendo definizione del procedimento attivato;
afferma essere inammissibile la domanda espletata, pendendo ancora la domanda di regolarizzazione.
Eccepisce prescrizione del credito fino al 2013 e argomenta -sulla base di documentazione resa- su pagamenti effettuati: ciò che farebbe ridurre la posta contabile a proprio debito ad € 24.362,24 su cui comunque invoca l'art. 7 bis D.L. 203/2005.
Rende le conclusioni sopra riportate.
Con ordinanza del 12/11/2024 è stata ammessa prova documentale e si è giunti a fase decisoria -definitiva o no- sul diritto al rilascio per occupazione abusiva.
Non è controverso tra le parti che l'odierno convenuto occupa l'immobile in questione almeno dal maggio del 2004.
E' in atti (all. 4 della memoria di costituzione) copia di richiesta di regolarizzazione resa ex l. 164/2014 (conv. D.L. 133/2014), in data 1/4/2015 e con riferimento all'art. 7 bis l.
248/2005 (conv. D. L. 203/2005).
pagina 4 di 6 Con missiva (in atti: doc. 5) del 5/5/2015 odierno ricorrente ha riscontrato detta richiesta, invitando a compilazione e consegna di modulo;
ciò di cui è data prova con il doc. 6.
Il doc. 7 dà evidenza poi di sollecito -in data 7/1/2022, e rimasto senza riscontro- del convenuto ad esitare la richiesta di cui sopra
Ancora in data 19/9/2024 poi l'ente istante riscontrava una richiesta (“ticket”) di odierno convenuto, confermando possibilità di regolarizzazione.
In definitiva, l'ente oggi ricorrente non ha dato prova di avere esitato negativamente
(con provvedimento quindi impugnabile) la documentata istanza di cui sopra: ciò che preclude la sussistenza stessa del presupposto della revindica, essendo ancora in esame - in sede amministrativa- la sussistenza di un diritto che escluderebbe l'abusività stessa dell'occupazione.
La domanda va quindi respinta e il regime delle spese segue la soccombenza, con liquidazione resa ex D.M. 55/'14 (scaglione di valore indeterminabile;
complessità bassa;
valori minimi e ulteriormente ragguagliati alla consistenza delle questioni.
P.Q.M.
il Giudice unico del Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando –nel contraddittorio delle parti- nella causa civile iscritta al n° 21651/2024
R.G.A.C.C. così provvede:
• rigetta la domanda;
• condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte resistente, liquidate in € 1.200,00 per compenso professionale;
oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA.
Roma 11/2/2025
pagina 5 di 6 Il Giudice
(dott. N. Valletta)
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