CA
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 971/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 971 del Ruolo generale dell'anno 2022, promossa da
(C.F. , _1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. e (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Barbara Paolini e C.F._5 dall'avv. Elena Renni per procura in calce all'atto di citazione in opposizione in primo grado
- APPELLANTI–
CONTRO
pagina 1 di 10 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._6
Vittorio Schino, dall'avv. Walter Di Gioia e dall'avv. Elizabeth Sgobba per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATO -
NONCHE' CONTRO
Avv. Stefania Gioia quale curatore speciale del defunto Persona_1
- APPELLATA CONTUMACE -
ED INFINE NEI CONFRONTI DI
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
- Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 442 pubblicata in data 09.06.2022 dal
Tribunale di Pesaro
Sulle CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria istanza, difesa, eccezione, deduzione e produzione contraria, in accoglimento dell'appello qui proposto previa remissione della causa in istruttoria per il rinnovo della CTU biogenetica disattesa in primo grado,
- riformare la sentenza n. 442/2022 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 09/06/2022, pubblicata il 09/06/2022 e non notificata, in parte qua, per le causali di cui in narrativa. Voglia pertanto conseguentemente, accogliere la domanda attorea di opposizione alla sentenza n. 867/2020 del Tribunale di Pesaro, svolta in primo grado, in quanto ammissibile e fondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti.
- E quindi Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, nel merito, Dichiarare nulla, e comunque priva di efficacia la sentenza n. 867/2020, pubbl. 04/12/2020, nel giudizio distinto RG n. 3035/2018.
pagina 2 di 10 Dichiarare la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 442/2022, pubblicata il 09/06/2022, nulla per mancanza degli elementi di diritto e/o per difetto o insufficiente motivazione.
- condannare l'appellato alla restituzione delle somme liquidate dal Tribunale a titolo di spese giudiziali del I grado di giudizio già corrisposta a parte convenuta. In ogni caso con condanna degli appellati al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellato Pt_1
“Voglia l'On. Corte adita dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto dai sigg.
, , , e _1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 442/2022 del Parte_5
09.06.2022, con condanna degli stessi appellanti al pagamento, in favore del sig.
, delle spese del doppio grado di lite, da distrarsi in favore dei Controparte_1 sottoscritti avv.ti Vittorio Schino, Walter Di Gioia ed Elizabeth Sgobba, anticipatari delle stesse, con la precisazione tuttavia che quelle del primo grado sono già state pagate dagli attori. “
Per La Procura intervenuta:
“Considerato che la sentenza impugnata sul punto ha adeguatamente argomentato in merito alla inammissibilità dell'opposizione, assumendo in tema determinazioni immuni dai vizi censurati ed in conformità ai principi giurisprudenziali in materia;
chiede il rigetto dell'appello presentato”
FA DI SA
, ed _1 Parte_5 Parte_2 Parte_3 T_
, rispettivamente figlia, coniuge, genero e nipoti di (ormai
[...] Persona_1 defunto) si sono rivolti al Tribunale di Pesaro proponendo opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 c.p.c. avverso la sentenza con cui, in data 03.12.2020, il medesimo Tribunale ha accertato che è figlio del citato Controparte_2
disponendo che ne assuma il cognome;
gli opponenti hanno Persona_1 contestato l'attendibilità della consulenza di parte depositata dall'attore in tale giudizio, nel quale non sono stati convenuti;
hanno altresì contestato che possa pagina 3 di 10 essere valorizzato il comportamento processuale assunto dal proprio congiunto, sottoposto ad amministrazione di sostegno all'epoca della consulenza tecnica preventiva ed ormai deceduto all'epoca del giudizio di merito;
hanno infine evidenziato il pregiudizio subito a seguito della citata pronuncia, tenuto conto del contenzioso successivamente avviato nei propri confronti dalla controparte.
Costituendosi dinanzi ai primi giudici, ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, evidenziando che nel precedente giudizio è stato instaurato il contraddittorio nei confronti del solo curatore nominato ai sensi dell'art. 276 c.c. in quanto tutti gli odierni opponenti hanno rinunciato all'eredità relitta da Per_1
l'opposto ha altresì contestato che gli attori vantino diritti incompatibili
[...] con quanto accertato in sentenza o che comunque possano essere pregiudicati dalla declaratoria dello status.
Nonostante la notifica regolarmente ricevuta, non ha ritenuto invece di doversi costituire la curatrice già nominata ai sensi dell'art. 276 c.c..
All'esito dell'intervento del P.M., con sentenza in data 07.06.2022 il Tribunale di
Pesaro ha dichiarato inammissibile l'opposizione, condannando gli opponenti alla refusione delle spese in favore del ed alla pena pecuniaria prevista dall'art. Pt_1
408 c.c.; i primi giudici hanno in particolare ritenuto che nel precedente giudizio il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti del solo curatore e che il contenzioso poi avviato nei confronti degli opponenti costituisca una mera conseguenza di fatto, tale da non legittimarli all'opposizione di terzo.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello _1 Parte_5
, ed , lamentando che i primi Parte_2 Parte_3 Parte_4 giudici abbiano omesso di valutare la richiesta di procedere ad una C.T.U., limitandosi a verificare se nel precedente giudizio il contraddittorio fosse stato regolarmente instaurato;
gli appellanti hanno altresì ribadito di essere direttamente pregiudicati dalla pronuncia, tenuto conto che a seguito della riforma introdotta dalla L.219/2012 e dal D. Lgs. 154/2013 l'accertamento del rapporto di filiazione produce effetti anche nei confronti dei parenti del preteso genitore;
hanno infine ribadito l'eccezione di nullità del giudizio sullo status per la pagina 4 di 10 mancata partecipazione del P.M., come sin dall'inizio rilevato dal giudice istruttore dell'opposizione.
Costituendosi nella presente fase, ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'appello, chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Il curatore è invece rimasto contumace anche nella presente sede.
Chiamato ad intervenire nel presente grado, anche il Procuratore Generale ha chiesto la conferma della sentenza gravata.
Il giudizio è stato infine trattenuto in decisione in data 14.11.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il terzo motivo d'appello (che risulta opportuno trattare preliminarmente), _1 Parte_5 Parte_2
, ed censurano la sentenza nel capo in cui
[...] Parte_3 Parte_4
i primi giudici hanno ritenuto di non poter “dichiarare la nullità della sentenza di primo grado sulla base di vizi rilevati d'ufficio, diversi dai motivi di impugnazione tempestivamente indicati dalla parte che ha proposto il gravame, salvo le ipotesi assolutamente eccezionali specificamente previste dalla legge”: gli appellanti ribadiscono invece la nullità della sentenza opposta in considerazione della mancata partecipazione al giudizio del pubblico ministero.
Tale motivo dev'essere rigettato.
E' stato infatti chiarito che “nei procedimenti in cui sia prescritto l'intervento obbligatorio in causa del P.M. (…) l'omessa partecipazione dello stesso al giudizio di primo grado dà luogo a nullità della sentenza che si converte, ai sensi degli artt. 158 e 161 cod. proc. civ., in motivo di impugnazione, potendo essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole dell'appello; ne consegue che, ove manchi il motivo di gravame sul punto, pagina 5 di 10 la questione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice di appello, né dare luogo a vizio denunciabile con ricorso per cassazione” (leggasi ad esempio
Cass. Sez. III, sentenza n.7423 del 31.03.2011).
L'esame di tale questione risulta a maggior ragione precluso ove, come nel caso di specie, la sentenza che ha concluso il giudizio sia ormai passata in giudicato;
né rileva il fatto che, durante l'udienza svoltasi al fine di discutere l'eventuale sospensione della sentenza opposta ai sensi dell'art. 407 c.p.c., il giudice istruttore abbia ritenuto opportuno invitare le parti a contraddire in ordine a tale aspetto.
2. Con il primo ed il secondo motivo d'appello, che risulta opportuno trattare congiuntamente, , _1 Parte_5 Parte_2
ed lamentano poi che i primi giudici abbiano Parte_3 Parte_4 omesso di esaminare la richiesta di disporre una C.T.U. ematologica ed abbiano invece approfondito la questione relativa alla regolarità del contraddittorio nel precedente giudizio sullo status, non sollevata dagli opponenti;
gli appellanti ribadiscono poi di essere stati pregiudicati dalla sentenza di riconoscimento della paternità e di essere pertanto legittimati a proporre opposizione avverso tale pronuncia.
Entrambi i motivi debbono essere rigettati.
Nessuna questione di merito o istanza istruttoria può infatti essere esaminata dal giudice se non proposta dalla parte effettivamente legittimata.
Risulta a riguardo desumibile dall'art. 404 comma I c.p.c. ed è stato comunque chiarito dalla giurisprudenza che la legittimazione all'opposizione di terzo ordinaria spetta solo al litisconsorte pretermesso o al “terzo che si affermi titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quelli delle parti destinatarie del provvedimento opposto, dalla cui esecuzione subirebbe un inevitabile pregiudizio giuridico” (leggasi da ultimo Cass. Sez. II, ordinanza n.11961 del 03.05.2024).
pagina 6 di 10 Nel caso di specie, gli appellanti non hanno mai eccepito di essere litisconsorti pretermessi ed anzi censurano la scelta dei primi giudici di approfondire anche tale aspetto (cfr. pagg. 10-11 dell'atto di appello).
La riforma introdotta dalla L. 219/2012, pur avendo previsto che il riconoscimento o l'accertamento giudiziale della paternità sia efficace anche nei confronti dei parenti del genitore (secondo quanto previsto nell'art. 258
c.c. cui l'art. 277 c.c. fa integrale rinvio), non è del resto intervenuta sulla legittimazione passiva, ancor oggi individuata dall'art. 276 c.c. in capo al
“presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi”: al fine di assicurare un minimo contraddittorio, tale disposizione è stata integrata prevedendo soltanto che, in mancanza di eredi, l'atto introduttivo venga notificato ad un curatore a tal fine nominato dal giudice (come avvenuto nel caso di specie).
Gli appellanti non eccepiscono quindi che l'appellato avrebbe dovuto notificare l'atto introduttivo del giudizio sullo status anche nei loro confronti, ma fondano la propria legittimazione all'opposizione sul pregiudizio che l'intervenuta declaratoria di filiazione avrebbe loro determinato.
E' stato peraltro chiarito che tale legittimazione è ravvisabile solo qualora la sentenza “abbia riconosciuto a taluno uno status ed il terzo rivendichi lo stesso status o uno status incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza”, o comunque intenda far valere un diritto che “può dirsi esistente solo in presenza della negazione dello status riconosciuto dalla sentenza”
(leggasi a riguardo l'ampia motivazione di Cass. S.U. n.1238 del
23.01.2015); anche nell'ambito del consueto contenzioso civile, del resto, il terzo “fa valere il diritto ad ottenere l'accertamento della sua posizione di diritto sostanziale in quanto interferente e prevalente rispetto a quella accertata dalla sentenza resa inter alios e perché tale diritto non è stato giudicato dalla stessa” (ibidem).
Nel caso di specie, gli stessi appellanti riconoscono che l'intervenuto accertamento del rapporto di filiazione tra e l'odierno Persona_1 appellato non pregiudica in alcun modo il proprio status (cfr. pag. 23
pagina 7 di 10 dell'atto di appello); essi lamentano tuttavia che tale declaratoria abbia consentito alla controparte di accettare l'eredità relitta dal padre (cui avevano rinunciato la vedova, la figlia ed i nipoti) e di agire per la _1 reintegra della quota di legittima, chiedendo la riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius in loro favore.
La giurisprudenza di legittimità sopra citata ha peraltro ribadito che l'opponente deve far valere un “pregiudizio giuridico” e non di mero fatto, quale deve invece ritenersi l'avvio di un contenzioso relativo ad un'eredità cui gli odierni appellanti hanno rinunciato e nel quale verranno ragionevolmente convenuti nella mera veste di donatari.
E' stato del resto chiarito che “coloro i quali abbiano validamente rinunciato all'eredità” dell'uomo di cui s'intenda far accertare la paternità “non possono subire gli effetti patrimoniali dell'estensione dell'asse ereditario conseguente all'eventuale accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, essendosi volontariamente determinati ad essere esclusi da qualsiasi vicenda accrescitiva o riduttiva dei diritti ereditari astrattamente conseguiti ex lege" (leggasi ad esempio Cass. Sez. I, ordinanza n.14615 del 26.05.2021, nonché nel medesimo senso Cass. Sez.
I, ordinanza n.34821 del 13.12.2023).
La legittimazione a proporre opposizione non può essere ravvisata neppure per quanto riguarda la sola non essendo stato dedotto che _1 il fratello le abbia chiesto la somministrazione degli alimenti ai CP_1 sensi dell'art. 433 n. 6 c.c.; risulta altresì poco probabile che egli possa in futuro essere chiamato a succederle ai sensi dell'art. 570 comma II c.c., tenuto conto della presenza di altri successibili di grado antecedente e soprattutto della possibilità di escludere tale eventualità attraverso un testamento, non discutendosi di un legittimario.
L'assenza di un interesse giuridicamente tutelabile risulta del resto desumibile dalla stessa scelta processuale degli odierni appellanti i quali, pur consapevoli delle intenzioni dell'appellato sin dal giorno dei funerali di
(cfr. pag. 14 dell'atto di appello), non hanno ritenuto Persona_1
pagina 8 di 10 opportuno intervenire nel giudizio di accertamento della paternità attraverso la facoltà attribuita dall'art. 276 comma II c.c. a “chiunque vi abbia interesse”.
E' da ultimo opportuno evidenziare che, secondo quanto ribadito in più occasioni nel corso del processo (leggasi ad esempio pag. 19 dell'atto di appello), gli odierni appellanti hanno agito al solo fine di tutelare i propri interessi patrimoniali, restando quindi irrilevante qualsiasi ulteriore profilo per sua natura connesso agli status familiari ed alle conseguenti relazioni.
3. L'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dalla totale soccombenza degli appellanti, ne impone la condanna a rifondere in favore della controparte anche le spese del presente grado, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta.
Va dato atto infine della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _1
, ed avverso la Parte_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4 sentenza n. 442 pubblicata in data 09.06.2022 dal Tribunale di Pesaro, cosí dispone:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza gravata.
DICHIARA TENUTI e CONDANNA gli appellanti, in via solidale tra loro, a rifondere le spese anticipate nella presente fase dalla controparte, liquidate in complessivi euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese pagina 9 di 10 generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, da versare in favore dell'avv. Vittorio Schino e dell'avv. Walter Di Gioia, dichiaratisi antistatari.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 971 del Ruolo generale dell'anno 2022, promossa da
(C.F. , _1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. e (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Barbara Paolini e C.F._5 dall'avv. Elena Renni per procura in calce all'atto di citazione in opposizione in primo grado
- APPELLANTI–
CONTRO
pagina 1 di 10 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._6
Vittorio Schino, dall'avv. Walter Di Gioia e dall'avv. Elizabeth Sgobba per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATO -
NONCHE' CONTRO
Avv. Stefania Gioia quale curatore speciale del defunto Persona_1
- APPELLATA CONTUMACE -
ED INFINE NEI CONFRONTI DI
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
- Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 442 pubblicata in data 09.06.2022 dal
Tribunale di Pesaro
Sulle CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria istanza, difesa, eccezione, deduzione e produzione contraria, in accoglimento dell'appello qui proposto previa remissione della causa in istruttoria per il rinnovo della CTU biogenetica disattesa in primo grado,
- riformare la sentenza n. 442/2022 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 09/06/2022, pubblicata il 09/06/2022 e non notificata, in parte qua, per le causali di cui in narrativa. Voglia pertanto conseguentemente, accogliere la domanda attorea di opposizione alla sentenza n. 867/2020 del Tribunale di Pesaro, svolta in primo grado, in quanto ammissibile e fondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti.
- E quindi Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, nel merito, Dichiarare nulla, e comunque priva di efficacia la sentenza n. 867/2020, pubbl. 04/12/2020, nel giudizio distinto RG n. 3035/2018.
pagina 2 di 10 Dichiarare la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 442/2022, pubblicata il 09/06/2022, nulla per mancanza degli elementi di diritto e/o per difetto o insufficiente motivazione.
- condannare l'appellato alla restituzione delle somme liquidate dal Tribunale a titolo di spese giudiziali del I grado di giudizio già corrisposta a parte convenuta. In ogni caso con condanna degli appellati al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellato Pt_1
“Voglia l'On. Corte adita dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto dai sigg.
, , , e _1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 442/2022 del Parte_5
09.06.2022, con condanna degli stessi appellanti al pagamento, in favore del sig.
, delle spese del doppio grado di lite, da distrarsi in favore dei Controparte_1 sottoscritti avv.ti Vittorio Schino, Walter Di Gioia ed Elizabeth Sgobba, anticipatari delle stesse, con la precisazione tuttavia che quelle del primo grado sono già state pagate dagli attori. “
Per La Procura intervenuta:
“Considerato che la sentenza impugnata sul punto ha adeguatamente argomentato in merito alla inammissibilità dell'opposizione, assumendo in tema determinazioni immuni dai vizi censurati ed in conformità ai principi giurisprudenziali in materia;
chiede il rigetto dell'appello presentato”
FA DI SA
, ed _1 Parte_5 Parte_2 Parte_3 T_
, rispettivamente figlia, coniuge, genero e nipoti di (ormai
[...] Persona_1 defunto) si sono rivolti al Tribunale di Pesaro proponendo opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 c.p.c. avverso la sentenza con cui, in data 03.12.2020, il medesimo Tribunale ha accertato che è figlio del citato Controparte_2
disponendo che ne assuma il cognome;
gli opponenti hanno Persona_1 contestato l'attendibilità della consulenza di parte depositata dall'attore in tale giudizio, nel quale non sono stati convenuti;
hanno altresì contestato che possa pagina 3 di 10 essere valorizzato il comportamento processuale assunto dal proprio congiunto, sottoposto ad amministrazione di sostegno all'epoca della consulenza tecnica preventiva ed ormai deceduto all'epoca del giudizio di merito;
hanno infine evidenziato il pregiudizio subito a seguito della citata pronuncia, tenuto conto del contenzioso successivamente avviato nei propri confronti dalla controparte.
Costituendosi dinanzi ai primi giudici, ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, evidenziando che nel precedente giudizio è stato instaurato il contraddittorio nei confronti del solo curatore nominato ai sensi dell'art. 276 c.c. in quanto tutti gli odierni opponenti hanno rinunciato all'eredità relitta da Per_1
l'opposto ha altresì contestato che gli attori vantino diritti incompatibili
[...] con quanto accertato in sentenza o che comunque possano essere pregiudicati dalla declaratoria dello status.
Nonostante la notifica regolarmente ricevuta, non ha ritenuto invece di doversi costituire la curatrice già nominata ai sensi dell'art. 276 c.c..
All'esito dell'intervento del P.M., con sentenza in data 07.06.2022 il Tribunale di
Pesaro ha dichiarato inammissibile l'opposizione, condannando gli opponenti alla refusione delle spese in favore del ed alla pena pecuniaria prevista dall'art. Pt_1
408 c.c.; i primi giudici hanno in particolare ritenuto che nel precedente giudizio il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti del solo curatore e che il contenzioso poi avviato nei confronti degli opponenti costituisca una mera conseguenza di fatto, tale da non legittimarli all'opposizione di terzo.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello _1 Parte_5
, ed , lamentando che i primi Parte_2 Parte_3 Parte_4 giudici abbiano omesso di valutare la richiesta di procedere ad una C.T.U., limitandosi a verificare se nel precedente giudizio il contraddittorio fosse stato regolarmente instaurato;
gli appellanti hanno altresì ribadito di essere direttamente pregiudicati dalla pronuncia, tenuto conto che a seguito della riforma introdotta dalla L.219/2012 e dal D. Lgs. 154/2013 l'accertamento del rapporto di filiazione produce effetti anche nei confronti dei parenti del preteso genitore;
hanno infine ribadito l'eccezione di nullità del giudizio sullo status per la pagina 4 di 10 mancata partecipazione del P.M., come sin dall'inizio rilevato dal giudice istruttore dell'opposizione.
Costituendosi nella presente fase, ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'appello, chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Il curatore è invece rimasto contumace anche nella presente sede.
Chiamato ad intervenire nel presente grado, anche il Procuratore Generale ha chiesto la conferma della sentenza gravata.
Il giudizio è stato infine trattenuto in decisione in data 14.11.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il terzo motivo d'appello (che risulta opportuno trattare preliminarmente), _1 Parte_5 Parte_2
, ed censurano la sentenza nel capo in cui
[...] Parte_3 Parte_4
i primi giudici hanno ritenuto di non poter “dichiarare la nullità della sentenza di primo grado sulla base di vizi rilevati d'ufficio, diversi dai motivi di impugnazione tempestivamente indicati dalla parte che ha proposto il gravame, salvo le ipotesi assolutamente eccezionali specificamente previste dalla legge”: gli appellanti ribadiscono invece la nullità della sentenza opposta in considerazione della mancata partecipazione al giudizio del pubblico ministero.
Tale motivo dev'essere rigettato.
E' stato infatti chiarito che “nei procedimenti in cui sia prescritto l'intervento obbligatorio in causa del P.M. (…) l'omessa partecipazione dello stesso al giudizio di primo grado dà luogo a nullità della sentenza che si converte, ai sensi degli artt. 158 e 161 cod. proc. civ., in motivo di impugnazione, potendo essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole dell'appello; ne consegue che, ove manchi il motivo di gravame sul punto, pagina 5 di 10 la questione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice di appello, né dare luogo a vizio denunciabile con ricorso per cassazione” (leggasi ad esempio
Cass. Sez. III, sentenza n.7423 del 31.03.2011).
L'esame di tale questione risulta a maggior ragione precluso ove, come nel caso di specie, la sentenza che ha concluso il giudizio sia ormai passata in giudicato;
né rileva il fatto che, durante l'udienza svoltasi al fine di discutere l'eventuale sospensione della sentenza opposta ai sensi dell'art. 407 c.p.c., il giudice istruttore abbia ritenuto opportuno invitare le parti a contraddire in ordine a tale aspetto.
2. Con il primo ed il secondo motivo d'appello, che risulta opportuno trattare congiuntamente, , _1 Parte_5 Parte_2
ed lamentano poi che i primi giudici abbiano Parte_3 Parte_4 omesso di esaminare la richiesta di disporre una C.T.U. ematologica ed abbiano invece approfondito la questione relativa alla regolarità del contraddittorio nel precedente giudizio sullo status, non sollevata dagli opponenti;
gli appellanti ribadiscono poi di essere stati pregiudicati dalla sentenza di riconoscimento della paternità e di essere pertanto legittimati a proporre opposizione avverso tale pronuncia.
Entrambi i motivi debbono essere rigettati.
Nessuna questione di merito o istanza istruttoria può infatti essere esaminata dal giudice se non proposta dalla parte effettivamente legittimata.
Risulta a riguardo desumibile dall'art. 404 comma I c.p.c. ed è stato comunque chiarito dalla giurisprudenza che la legittimazione all'opposizione di terzo ordinaria spetta solo al litisconsorte pretermesso o al “terzo che si affermi titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quelli delle parti destinatarie del provvedimento opposto, dalla cui esecuzione subirebbe un inevitabile pregiudizio giuridico” (leggasi da ultimo Cass. Sez. II, ordinanza n.11961 del 03.05.2024).
pagina 6 di 10 Nel caso di specie, gli appellanti non hanno mai eccepito di essere litisconsorti pretermessi ed anzi censurano la scelta dei primi giudici di approfondire anche tale aspetto (cfr. pagg. 10-11 dell'atto di appello).
La riforma introdotta dalla L. 219/2012, pur avendo previsto che il riconoscimento o l'accertamento giudiziale della paternità sia efficace anche nei confronti dei parenti del genitore (secondo quanto previsto nell'art. 258
c.c. cui l'art. 277 c.c. fa integrale rinvio), non è del resto intervenuta sulla legittimazione passiva, ancor oggi individuata dall'art. 276 c.c. in capo al
“presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi”: al fine di assicurare un minimo contraddittorio, tale disposizione è stata integrata prevedendo soltanto che, in mancanza di eredi, l'atto introduttivo venga notificato ad un curatore a tal fine nominato dal giudice (come avvenuto nel caso di specie).
Gli appellanti non eccepiscono quindi che l'appellato avrebbe dovuto notificare l'atto introduttivo del giudizio sullo status anche nei loro confronti, ma fondano la propria legittimazione all'opposizione sul pregiudizio che l'intervenuta declaratoria di filiazione avrebbe loro determinato.
E' stato peraltro chiarito che tale legittimazione è ravvisabile solo qualora la sentenza “abbia riconosciuto a taluno uno status ed il terzo rivendichi lo stesso status o uno status incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza”, o comunque intenda far valere un diritto che “può dirsi esistente solo in presenza della negazione dello status riconosciuto dalla sentenza”
(leggasi a riguardo l'ampia motivazione di Cass. S.U. n.1238 del
23.01.2015); anche nell'ambito del consueto contenzioso civile, del resto, il terzo “fa valere il diritto ad ottenere l'accertamento della sua posizione di diritto sostanziale in quanto interferente e prevalente rispetto a quella accertata dalla sentenza resa inter alios e perché tale diritto non è stato giudicato dalla stessa” (ibidem).
Nel caso di specie, gli stessi appellanti riconoscono che l'intervenuto accertamento del rapporto di filiazione tra e l'odierno Persona_1 appellato non pregiudica in alcun modo il proprio status (cfr. pag. 23
pagina 7 di 10 dell'atto di appello); essi lamentano tuttavia che tale declaratoria abbia consentito alla controparte di accettare l'eredità relitta dal padre (cui avevano rinunciato la vedova, la figlia ed i nipoti) e di agire per la _1 reintegra della quota di legittima, chiedendo la riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius in loro favore.
La giurisprudenza di legittimità sopra citata ha peraltro ribadito che l'opponente deve far valere un “pregiudizio giuridico” e non di mero fatto, quale deve invece ritenersi l'avvio di un contenzioso relativo ad un'eredità cui gli odierni appellanti hanno rinunciato e nel quale verranno ragionevolmente convenuti nella mera veste di donatari.
E' stato del resto chiarito che “coloro i quali abbiano validamente rinunciato all'eredità” dell'uomo di cui s'intenda far accertare la paternità “non possono subire gli effetti patrimoniali dell'estensione dell'asse ereditario conseguente all'eventuale accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, essendosi volontariamente determinati ad essere esclusi da qualsiasi vicenda accrescitiva o riduttiva dei diritti ereditari astrattamente conseguiti ex lege" (leggasi ad esempio Cass. Sez. I, ordinanza n.14615 del 26.05.2021, nonché nel medesimo senso Cass. Sez.
I, ordinanza n.34821 del 13.12.2023).
La legittimazione a proporre opposizione non può essere ravvisata neppure per quanto riguarda la sola non essendo stato dedotto che _1 il fratello le abbia chiesto la somministrazione degli alimenti ai CP_1 sensi dell'art. 433 n. 6 c.c.; risulta altresì poco probabile che egli possa in futuro essere chiamato a succederle ai sensi dell'art. 570 comma II c.c., tenuto conto della presenza di altri successibili di grado antecedente e soprattutto della possibilità di escludere tale eventualità attraverso un testamento, non discutendosi di un legittimario.
L'assenza di un interesse giuridicamente tutelabile risulta del resto desumibile dalla stessa scelta processuale degli odierni appellanti i quali, pur consapevoli delle intenzioni dell'appellato sin dal giorno dei funerali di
(cfr. pag. 14 dell'atto di appello), non hanno ritenuto Persona_1
pagina 8 di 10 opportuno intervenire nel giudizio di accertamento della paternità attraverso la facoltà attribuita dall'art. 276 comma II c.c. a “chiunque vi abbia interesse”.
E' da ultimo opportuno evidenziare che, secondo quanto ribadito in più occasioni nel corso del processo (leggasi ad esempio pag. 19 dell'atto di appello), gli odierni appellanti hanno agito al solo fine di tutelare i propri interessi patrimoniali, restando quindi irrilevante qualsiasi ulteriore profilo per sua natura connesso agli status familiari ed alle conseguenti relazioni.
3. L'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dalla totale soccombenza degli appellanti, ne impone la condanna a rifondere in favore della controparte anche le spese del presente grado, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta.
Va dato atto infine della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _1
, ed avverso la Parte_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4 sentenza n. 442 pubblicata in data 09.06.2022 dal Tribunale di Pesaro, cosí dispone:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza gravata.
DICHIARA TENUTI e CONDANNA gli appellanti, in via solidale tra loro, a rifondere le spese anticipate nella presente fase dalla controparte, liquidate in complessivi euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese pagina 9 di 10 generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, da versare in favore dell'avv. Vittorio Schino e dell'avv. Walter Di Gioia, dichiaratisi antistatari.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 10 di 10