Decreto cautelare 11 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 20 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 28 marzo 2025
Sentenza breve 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 13/06/2025, n. 11602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11602 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11602/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13379/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13379 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilia Pulcini, Lorenzo De Gregoriis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione per Gli Accertamenti Psico-Fisici Sanitari, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, anche monocratica:
- del provvedimento n. -OMISSIS- in data 7 novembre 2024, conosciuto in pari data, con il quale la Commissione per gli accertamenti psico-fisici, all’esito degli accertamenti sanitari del ricorrente gli ha comunicato la “non idoneità”, con ciò escludendolo dalla procedura concorsuale per: “profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto – ha riportato il coefficiente 2 nell’apparato PS (apparato psichico) in quanto gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: note di immaturità; - è stato riscontrato affetto da pregressa discectomia L2 – L3, L3-L4 dx; L4-L5 sn. (lettera V, punto 1) condizione contemplata quale causa di inidoneità al servizio militare dall’art. 582 del DPR 15 marzo 2010 n. 90 e dal decreto ministeriale 4 giugno 2014 …”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento, presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto, ivi compreso: - l’Allegato “B” al f. n. 3/2-6 CC di prot. datato 6 settembre 2024, del C.N.S.R. pubblicato sul sito del concorso recante norme tecniche per gli accertamenti psico-fisici del concorso;
- per quanto occorrer possa, dell’art. 11, comma 5 del bando di concorso nella parte in cui esclude dalle ulteriori prove concorsuali i candidati giudicati inidonei all’esito degli accertamenti psicofisici e comma 6 nella parte in cui dispone che saranno giudicati “inidonei i candidati … b) risultati affetti da imperfezioni e infermità che siano contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 - Direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità, secondo l’interpretazione fornitane dalla Commissione;
nonché del citato DM 4 giugno 2014 - Direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità, secondo l’interpretazione fornita dalla Commissione;
- tutte le relazioni, i giudizi e i verbali redatti dai membri della Commissione per gli Accertamenti psico-fisici sanitari relativi al candidato, nonché, i test psicologici ai quali è stato sottoposto con i relativi esiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Vista la dichiarazione di rinuncia al giudizio sottoscritta dall’avvocato della parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Va premesso che:
--il ricorrente ha gravato il provvedimento che ha disposto la sua esclusione dal concorso pubblico in epigrafe dolendosi del giudizio di inidoneità espresso dagli organi concorsuali;
--questo TAR disponeva verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 CPA, affidata alla Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica Militare la quale confermava l’inidoneità;
--in vista della camera di consiglio dell’11 giugno 2025 veniva depositata dichiarazione di rinuncia al giudizio sottoscritta dall’avvocato della parte ricorrente;
--alla camera di consiglio predetta il Collegio, dato avviso alle parti presenti di riservarsi sentenza in forma semplificata, introitava la causa in decisione.
Osserva ora il Collegio, definendo la causa ex art. 60 CPA, che la dichiarazione di rinuncia sottoscritta dal difensore del ricorrente non può valere come tale perché non assistita da procura speciale della parte e, tuttavia, essa attesti comunque la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio.
Va pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), CPA.
In considerazione di tutte le circostanze e dell’esito della vicenda processuale, si prospettano giuste ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di lite, mentre vanno poste a carico di parte ricorrente quelle di verificazione, nell’ammontare –reputato equo da questo Giudice e non contestato dalle parti- di euro 500,00 (cinquecento/00) come richiesto dall’Organismo incaricato in nota depositata agli atti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di lite tra le parti costituite salvo quanto appresso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di verificazione all’Ausiliario incaricato per l’ammontare di euro 500,00 (cinquecento/00), da versarsi mediante accredito a favore di Difesa Servizi spa secondo le specifiche di cui alla nota depositata in atti dal Verificatore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Martino | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.