Cass. civ., sez. III, sentenza 07/05/2009, n. 10516
CASS
Sentenza 7 maggio 2009

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Il vizio di ultrapetizione comporta una nullità relativa della pronuncia, che deve essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi d'impugnazione e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice del gravame, altrimenti la pronunzia di quest'ultimo (che rilevasse, senza specifica impugnazione, l'ultrapetizione) incorrerebbe nel medesimo vizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/05/2009, n. 10516
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10516
    Data del deposito : 7 maggio 2009

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