Sentenza 7 maggio 2009
Massime • 1
Il vizio di ultrapetizione comporta una nullità relativa della pronuncia, che deve essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi d'impugnazione e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice del gravame, altrimenti la pronunzia di quest'ultimo (che rilevasse, senza specifica impugnazione, l'ultrapetizione) incorrerebbe nel medesimo vizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/05/2009, n. 10516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10516 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. SPIRITO EL - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14386/2008 proposto da:
ON MEDITERRANEE SPA 00395580103 - Compagnia unificato francese di Assicurazioni e Riassicurazioni in Liquidazione Coatta Amministrativa - in persona del Commissario Liquidatore Rag. Pozzo Elio, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 74, presso lo studio dell'avvocato IC MARIA TERESA, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AN DI [...], IC RI [...], IC LE [...], IC LE [...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell'avvocato LUPONIO ENNIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VACCARELLA ROMANO;
- controricorrenti -
e contro
RI SAI SPA, DE PI AT, TR LE, TR AN, SI IT SRL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 448/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, 3^ SEZIONE CIVILE, emessa il 15/01/2008, depositata il 05/02/2008;
R.G.N. 9701/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2009 dal Consigliere Dott. AN SPIRITO;
udito l'Avvocato MARIA TERESA IC;
udito l'Avvocato ENNIO LUPONIO;
udito l'Avvocato ROMANO VACCARELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ZI IC nel dicembre del 1992 trovò la morte in un incidente stradale verificatosi mentre era trasportato a bordo di un autocarro di proprietà della Sitem Italiana s.r.l., condotto da EL OL ed assicurato presso la Rhone Mediterranee s.p.a.. Nel sinistro morì anche il conducente del mezzo. Gli eredi del IC citarono, allora, in giudizio per il risarcimento del danno gli eredi del OL, la proprietaria del mezzo e la compagnia assicuratrice. Interrotto a seguito della sopravvenuta sottoposizione della compagnia a l.c.a., il giudizio è stato riassunto nei confronti della Rhone Mediterranee s.p.a. in l.c.a. e della Fondiaria Ass.ni, quale impresa designata dal F.G.V.S..
Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda con sentenza poi parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Roma che, a seguito dell'appello degli eredi IC, ha aumentato l'importo risarcitorio stabilito dal primo giudice.
Propone ricorso per cassazione la Rhone Mediterranee s.p.a. in l.c.a. a mezzo di tre motivi. Rispondono con controricorso gli eredi IC. Questi ultimi depositano anche memoria per l'udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta: che, benché la controparte avesse chiesto soltanto l'accertamento e la dichiarazione della responsabilità delle società convenute al risarcimento dei soli danni patrimoniali, il Tribunale abbia emesso una sentenza di condanna nei confronti delle convenute anche per il danno morale;
che la relativa domanda sia stata proposta per la prima volta in appello. Censura, dunque, la sentenza per avere respinto la sua eccezione di ultrapetizione sul punto.
Il motivo è infondato in ragione del principio secondo cui il vizio di ultrapetizione comporta una nullità relativa della pronuncia, che deve essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi d'impugnazione e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice del gravame;
diversamente, la pronunzia di quest'ultimo (che rilevasse, senza specifica impugnazione, l'ultrapetizione) incorrerebbe nel medesimo vizio (Cass. sez. un. 27 luglio 2004, n. 14083). Correttamente, dunque, la sentenza impugnata ha respinto l'eccezione di ultrapetizione proposta dall'attuale ricorrente, sul rilievo che il punto non era stato fatto oggetto di una specifica impugnazione, con conseguente formazione del giudicato interno.
Inammissibile per assoluta novità della questione è il secondo motivo di ricorso, con il quale la sentenza è censurata sul presupposto che l'azione è da inquadrarsi nella fattispecie prevista dalla L. n. 39 del 1977, art. 13, (comunque, dalla L. n. 990 del 1969, art. 19), sicché il risarcimento doveva essere limitato al massimale previsto dalla tabella allegata alla menzionata legge. La ricorrente neppure denunzia che, sul punto, il giudice sia incorso in omessa pronunzia.
Inammissibile è il terzo motivo con il quale il ricorrente lamenta che l'atto d'appello sia stato notificato a De IP Patrizia, quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore OL EL, benché questo, al momento della notificazione, avesse ormai raggiunto la maggiore età. Deve essere ribadito sul punto il consolidato principio in base al quale la violazione delle norme sulla notificazione della citazione e la inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto costituiscono eccezioni "de iure tertii", che non possono essere sollevate da altro convenuto, potendo essere fatte valere soltanto dalla parte direttamente interessata (Cass. 22 settembre 2006, n. 20637; 19 maggio 1969, n. 1744). In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2009