Articolo 17 della Legge 10 febbraio 1992, n. 165
Articolo 16Articolo 18
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13 marzo 1992
Art. 17. 1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 963 , come sostituito dall' articolo 29 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , sono sostituiti dai seguenti:
"La Commissione consultiva centrale, presieduta dal Ministro della marina mercantile, e' composta da:
a) il direttore generale della pesca marittima del ministero della marina mercantile, con funzioni di vice presidente;
b) il vicedirettore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;
c) tre funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;
d) un rappresentante del Ministero del tesoro;
e) un rappresentante del Ministero delle finanze;
f) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
l) due rappresentanti del Ministero della sanita', rispettivamente della direzione generale dei servizi veterinari e della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione;
m) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente;
n) un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione;
o) un rappresentante dell'Istituto centrale per la ricerca
scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
p) un rappresentante del Laboratorio di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
q) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche ed economiche applicate alla pesca, di cui due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e due dal Consiglio universitario nazionale;
r) sei rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle tre associazioni nazionali delle cooperative della pesca;
s) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
t) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;
u) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;
v) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;
z) un rappresentante dei direttori dei mercati ittici scelto in una terna designata dall'associazione nazionale;
aa) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre scelto in una terna designata dall'associazione nazionale;
bb) un rappresentante della pesca sportiva designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva.
I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, restano in carica un triennio e possono essere riconfermati".
2. Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 963 , come sostituito dall' articolo 29 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' sostituito dal seguente:
"Possono essere chiamati, anche a richiesta di almeno dieci membri, a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonche' i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno".
Entrata in vigore il 13 marzo 1992