TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/07/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Sofia Gancitano Presidente relatore
Dott. Benedetta Barbera Giudice
Dott. Rossana Marcadella Giudice nel procedimento unitario n. r.g. 47/2025-1 promosso da:
(C.F. e P.IVA n. ) con l'Avv. Andrea Cianchi Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso il difensore in Firenze, Via CodiceFiscale_1
Montebello, n.76 nei confronti di
(C.F. , in persona dell'amministratore pro tempore, con CP_1 P.IVA_2 sede in Este (PD) Via Ca' Mori, n. 44/B, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice - coincidente fino a prova contraria con la sede legale (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. un., n. 15872/2013; Cass. civ., n. 23719/2014) – sita in Este (PD) da oltre un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Il ricorso ed il decreto di convocazione risultano regolarmente notificati e il ricorrente è stato sentito alle udienze del 21.05.2025, e 18.06.2025, mentre parte resistente non risulta costituita in giudizio.
La legittimazione a proporre ricorso per dichiarazione di liquidazione giudiziale non presuppone necessariamente l'accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante, stante che l'accertamento della effettiva esistenza del credito, in ambito concorsuale, è riservato al procedimento di verifica
1 dello stato passivo, al quale anche chi abbia chiesto la dichiarazione di liquidazione giudiziale, allegando di essere creditore, ha l'onere di partecipare per divenire creditore concorrente (Cass. civ., sez. un., n. 1521/2013 e Cass. civ., n. 21144/2020).
Venendo al caso in esame, sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente, il cui credito è fondato sul decreto ingiuntivo n. 657/2024 emesso dal Tribunale di Siena il 16.09.2024, munito di formula esecutiva il giorno 11.11.2024.
La società intimata è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCI, dato che esercita attività commerciale di commercio di prodotti alimentari.
L'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore alla soglia di € 30.000,00, tenuto conto dei crediti indicati nel ricorso (€ 43.681,00).
Con riferimento al superamento dei limiti dimensionali, delineati dall'art. 2, comma 1, lett. d),
CCII, richiamati dall'art. 121 CCII ai fini dell'assoggettabilità dell'imprenditore alla liquidazione giudiziale, si rileva che il possesso congiunto di tali requisiti deve essere riferito ai “tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore”. Va ribadito, sotto il profilo probatorio, l'insegnamento giurisprudenziale - emerso sotto la vigenza della legge fallimentare
(Cass. civ., n. 7372/2018) ed applicabile alla liquidazione giudiziale, stante il tenore dell'art. 121 CCII - che addossa al debitore intimato l'onere di dimostrare il mancato superamento dei limiti indicati dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII. La società intimata, non essendosi costituita, non ha contestato né fornito alcuna prova in ordine all'eventuale mancato superamento della soglia per la dichiarazione di liquidazione giudiziale dal momento della sua costituzione, avvenuta il 11.01.2024. Va inoltre rammentato che, ai sensi dell'art. 121 CCII, occorre il rispetto “congiunto” e non alternativo dei menzionati limiti, nel senso che è sufficiente il superamento di uno di essi anche in uno soltanto degli esercizi in considerazione perché si perda l'effetto di esonero dalla procedura concorsuale, senza che possa operarsi una media di periodo.
Quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, va osservato che lo stato di insolvenza di risulta desumibile: 1) dall'esito infruttuoso del tentativo di Controparte_2 recupero del credito del ricorrente;
2) dall'inattività dell'impresa emergente dalla circostanza per cui all'indirizzo della sede legale risultante dal Registro delle Imprese non vi è attività commerciale di prodotti alimentari, né insegne o altri segni distintivi che possono ricondurre all'attività di impresa, bensì condominio civile (cfr. relazione Guardia di Finanza, in atti). Si precisa che dalla stessa relazione emerge che il rappresentante legale della resistente è lo stesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale n. 5/2025, Curatore dott.ssa CP_3
2 il che rende opportuna la nomina del medesimo professionista, attesi i Persona_1 rapporti tra le società.
Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di irreversibile incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Sussistono, dunque, i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di
(C.F. , in persona dell'amministratore pro tempore, con CP_1 P.IVA_2 sede in Este (PD) Via Ca' Mori, n. 44/B,
NOMINA
Giudice delegato, la dott.ssa Sofia Gancitano
NOMINA
Curatore la dott.ssa che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1 base delle risultanze dei rapporti riepilogativi, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
3 Ordina all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII.
Rilevato che, ai sensi dell'art. 201, comma 10, CCI, il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge
7 ottobre 1969, n. 742,
Stabilisce il giorno 26.11.2025, ore 12:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato.
Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata.
Avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, comma 3, CCII nonché le coordinate bancarie.
Segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 D.P.R. n. 115 del 2002.
4 Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed a parte ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Rovigo, in data 02.07.2025.
Il Presidente relatore
Sofia Gancitano
5