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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Maria Letizia Barone Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1454/2020 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
Parte_1
IN PERSONA DEL CURATORE
[...] Parte_2
(C.F ), con il patrocinio dell'avv. ZIINO SALVATORE PEC P.IVA_1
Email_1 appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO
STATO DI PALERMO PEC Email_2 appellato
Conclusioni: per l'appellante
Con qualsiasi statuizione, annullare e riformare la sentenza n. 1703/2020 resa dal Tribunale
Pag. 1 di 14 di Palermo, Sezione Quarta Civile e Fallimentare nelle date 8/10.6.2020, nel giudizio n.r.g.
10421/2002, non notificata.
Conseguentemente accogliere le domande proposte in primo grado dal Parte_3
e per l'effetto:
[...]
- accertare e dichiarare che il credito dell'Impresa Appaltatrice nei confronti del
[...]
è stato accertato con provvedimento passato in giudicato, Controparte_1 costituito dall'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del 6.3.2012 (rep. N. 3795/2012), di cui la
Curatela del Fallimento della intende avvalersi. Parte_1
- accertare, in via incidentale, l'illegittimità e l'infondatezza del provvedimento di cui al D.M.
13 settembre 1999 n. 5426, di rescissione del contratto di appalto del 12 agosto 1994 n. 2038 di repertorio, stipulato tra il Ministero dei Lavori Pubblici e l'Associazione Temporanea costituita dalla Imprese “ (capogruppo – dichiarata fallita dal Tribunale di Parte_1
Palermo con sentenza del 18/99) – “ (poi Controparte_2 Controparte_3
e, ora, – “ (dichiarata
[...] Controparte_4 Controparte_5 fallita dal Tribunale di Roma con sentenza n. 60/98) – “ (associate Controparte_6 mandanti) e, per l'effetto, disapplicato detto provvedimento, condannare il
[...]
(già Ministero dei Lavori Pubblici) al risarcimento del danno Controparte_1 subito in dipendenza della suddetta statuizione;
- accertare il gravissimo inadempimento del appaltante e, per l'effetto, dichiarare CP_1 risolto per colpa dello stesso il contratto d'appalto in narrativa e, quindi, condannare il al risarcimento del danno;
CP_1
- accertare l'illegittimità e l'infondatezza della determinazione dell'Amministrazione appaltante di rigetto delle riserve iscritte dall'Impresa negli atti tutti dell'appalto e, per
l'effetto, annullarla, con conseguente accoglimento delle domande formulate dall'Impresa con le riserve stesse riproposte nel presente atto;
- dichiarare, con riferimento alla riserva n. 1, la invalidità, la infondatezza e, comunque, la inopponibilità all'Impresa dei dati riportati nel libretto delle misure e delle conseguenti contabilizzazioni, in relazione alla chiusura degli atti contabili;
- dichiarare, con riferimento alla riserva n. 2, la invalidità, la infondatezza e, comunque, la inopponibilità all'impresa delle misurazioni relative alla profondità dei fondali, effettuate
Pag. 2 di 14 successivamente alla emissione del 6° SAL ed alla redazione del verbale di consistenza del 22 aprile 1999, nonché delle operate detrazioni, rispetto alle risultanze contabili al 6° SAL
e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione al riaccredito delle corrispondenti somme;
- dichiarare con riferimento alla riserva n. 3, la invalidità e la non opponibilità all'Impresa delle misurazioni inerenti ai dragaggi effettuate dalla Geomare s.r.l. e, per l'effetto, condannare
l'Amministrazione al riaccredito delle somme poste in detrazione in dipendenza di tali misurazioni;
- dichiarare, con riferimento alla riserva n. 4, la erroneità e la infondatezza delle misurazioni e CP_ dei rilievi effettuati dalla Geomare pedissequamente accettati dalla Amministrazione e, per l'effetto, riaccreditare all'Impresa gli importi detratti per le seguenti quantità o per quelle diverse da accertarsi: a) mc 45000 in dipendenza della tolleranza per le operazioni di scandaglio;
b) mc 30000 per lo spessore dei sedimenti, in dipendenza della tolleranza degli strumenti adoperati;
c) mc 40000 per dragaggio non contabilizzato per lo spostamento, disposto in corso d'opera, della banchina in cassoni riguardante il molo Pizzoli esterno;
d) mc
9272,18 per errori nel computo dei volumi dei dragaggi conteggiati dalla nel CP_8
“molo Pizzoli esterno….” e nell'allegato riepilogativo”; e) le differenze conseguenti alle diverse profondità di dragaggio accertate dalla nella zona centrale e nell'estremità; CP_8
- accertare, con riferimento alla riserva n. 5 la infondatezza della detrazione di mc 52.398,22 riguardante il volume dei sedimenti, non riscontrato in precedenza, e, per l'effetto, condannare
l'Amministrazione al riaccredito delle corrispondenti somme;
- accertare, con riferimento alla riserva n. 6, la illegittimità e la infondatezza di cui all'art. 18 del 18.6.2000 (libretto misure) e della detrazione operata nel registro di contabilità, riferentesi
a lavori e manufatti a piè d'opera riconosciuti nel vernale di consistenza, disapplicando le detrazioni stesse e condannando l'Amministrazione al riaccredito ed al pagamento delle corrispondenti somme;
- accertare, con riferimento alla riserva n. 7, la illegittimità e la infondatezza delle detrazioni di cui all'art. 12 dell'8.6.2000 (registro misure) e della corrispondente detrazione operata nel registro di contabilità, disapplicandole e condannando l'Amministrazione al pagamento degli importi relativi;
- ritenere, con riferimento alla riserva n. 8, che, in dipendenza dell'inadempimento e della mancata cooperazione dell'Amministrazione appaltante, l'Impresa ha diritto di essere tenuta
Pag. 3 di 14 indenne dei maggiori oneri e danni subiti per le mancate produzioni, per i titoli e gli importi di seguito indicati, o per quelli diversi che saranno ritenuti di giustizia: a) mancato utile pari a £.
3.027.707.508; b) spese generali di cantiere e di sede per £. 3.949.183.706; c) interessi passivi per il maggior periodo di non disponibilità della ritenuta infortuni pari a £. 90.000.000; d) maggior costo delle fideiussioni per lo svincolo anticipato delle ritenute parti a £. 45.000.000;
e) costo per la maggior durata della cauzione pari a £. 100.000.000, e conseguentemente condannare l'Amministrazione al pagamento della somma di £. 7.211.891.214, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- ritenere e dichiarare, con riferimento alla riserva n. 9, e subordinatamente, che
l'Amministrazione, per i ritardi dalla stessa provocati, è tenuta a risarcire i maggiori oneri e spese sostenuti dall'Impresa per il mantenimento in armamento e per il noleggio dei seguenti CP_1 mezzi marittimi;
, pontone betta BA 810, per il complessivo importo di £. CP_9
1.705.199.970, o di quello diverso che sarà ritenuto di giustizia, emettendo la relativa pronuncia di condanna in danno dell'Amministrazione;
- condannare l'Amministrazione, con riferimento alla riserva n. 10, al pagamento in favore dell'Impresa della somma di £. 1.060.000.000, o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, quale differenza del costo del materiale necessario per la colmata eseguita in acqua per circa nc
344.000;
- condannare l'Amministrazione, con riferimento alla riserva n. 11, al pagamento in favore dell'Impresa della somma di £. 141.858.480, o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, per la mancata resa del pietrisco sparso e cilindrato con rullo vibrante, in dipendenza delle modalità esecutive imposte dalla Direzione dei Lavori;
- condannare l'Amministrazione, con riferimento alla riserva n. 12, al risarcimento in favore dell'Impresa della somma di £. 288.360.000, o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, per i maggiori improduttivi oneri subiti in dipendenza del parziale utilizzo del pontone
Sant'AN e del relativo armamento, a causa della mancata consegna delle aree relative al molo Pizzoli;
- in ogni caso, con qualsiasi statuizione condannare l'Amministrazione al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute;
- ritenere e dichiarare che sulle somme riconosciute aventi natura risarcitoria, si rendono dovuti il risarcimento del maggior danno, le rivalutazioni e gli interessi, anche anatocistici, e
Pag. 4 di 14 su quelle aventi natura di corrispettivi, gli interessi legali e moratori di cui agli art. 35 e 36 del
DPR n. 1063/1962, nonché gli interessi anatocistici.
- con il favore delle spese.
Per l'appellato
Controparte_11 rigettare l'appello avversario, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
In fatto e in diritto
1. Con sentenza n. 1730/2020 del 10.6.2020 il Tribunale di Palermo rigettava la domanda proposta dal fallimento nei confronti del Pt_1 Controparte_1
- avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della rescissione
[...]
disposta dal e la declaratoria di inadempimento di quest'ultimo con CP_1
conseguente risoluzione del contratto e condanna al risarcimento dei danni, nonché la condanna al pagamento delle riserve iscritte in contabilità – con compensazione delle spese di lite e ripartizione in solido delle spese della disposta ctu.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il fallimento , Pt_1
chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
3. Si è costituito il che ha insistito per il rigetto dell'appello. CP_1
4. Sostituita l'udienza del 29 maggio 2024 ex art. 127ter c.p.c., le parti hanno depositato le note con le quali hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
5. Il fallimento appellante ha premesso:
- Con contratto di appalto del 12.8.1994, n. 2038 di repertorio, registrato a Roma il 20.12.1994 al n. 57189 ed approvato con D.M.LL.PP. n. 2452 del 19.9.1994, il
Ministero dei Lavori Pubblici (ora Controparte_1
affidava la realizzazione dei lavori di completamento delle strutture
[...]
portuali nell'Area Pizzoli – Marisabella nel Porto di Bari alla associazione temporanea di Imprese costituita in data 4.9.1992 dalla Controparte_12
Pag. 5 di 14 quale capogruppo – Parte_1
mandataria (in avanti brevius ), con le Pt_1 Controparte_13
(poi e ora
[...] Controparte_3 Controparte_4
, (dichiarata
[...] Controparte_14
fallita con sentenza del Tribunale di Roma n. 18/1996) e Controparte_15
(ora ), quali associate – mandanti.
[...] CP_16
- Con atto pubblico in notaio di Roma del 27.4.1995, n. rep. 76294 e racc. Per_1
4135 le Imprese facenti parte la costituivano la società consortile a CP_17 responsabilità limitata “Marisabella”.
- I lavori di appalto venivano eseguiti dalla con mezzi e personale Pt_1
propri e iscriveva diverse riserve in contabilità.
- Con nota del 3.7.1998 il dava inizio al procedimento di rescissione in CP_1
danno per presunte inadempienze dell'Impresa appaltatrice.
- Con sentenza n. 18 dei 25/26.1.1999 il Tribunale di Palermo, Sezione
Fallimentare, dichiarava il . Parte_3
- I lavori non venivano più ripresi e il , con D.M. n. 5426 del 13.9.1999, CP_1 dichiarava la rescissione del contratto di appalto.
- Il iscriveva una pluralità di riserve (da 1 a 12) tutte richiamate dallo Parte_1
stesso nel conto finale e iscritte sul registro di Contabilità. Parte_1
- Il 20.9.2000 il convocava le Imprese dell'ATI per la sottoscrizione CP_1
formale dei documenti compilati per la chiusura contabile dei lavori.
- Con atto di citazione notificato in data 10.10.2002, la Parte_4
, in proprio e quale mandataria dell' conveniva davanti al
[...] CP_17
Tribunale di Palermo il (già Controparte_1
Ministero dei Lavori Pubblici, brevius ) e, in sintesi, chiedeva al CP_1
medesimo Tribunale di: a) accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza del provvedimento con cui il aveva rescisso il contratto di appalto CP_1 del 12.8.1994; b) accertare il gravissimo inadempimento del CP_1
appaltante e condannarlo al risarcimento del danno;
c) accertare l'illegittimità e l'infondatezza del rigetto delle riserve iscritte dall' negli atti di appalto e, CP_17
Pag. 6 di 14 conseguentemente, annullarlo;
d)accertare il credito derivante dalle riserve che erano state apposte nella contabilità e nello stato finale dei lavori e, conseguentemente, condannare il al pagamento del corrispettivo CP_1 dell'appalto.
- Nel giudizio, iscritto al n.r.g. 10421/2002, si costituiva il
[...]
il quale deduceva che il provvedimento di Controparte_1 rescissione era stato impugnato anche dalle società Parte_5
“una prima volta innanzi al TAR Lazio, che con sentenza in data
[...]
9.4.2000, n. 3401, ne ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di giurisdizione,
e successivamente innanzi il Tribunale di Roma;
eccepiva l'incompetenza territoriale e, nel merito il contestava le domande del . CP_1 Parte_1
- A tale giudizio veniva riunito quello promosso dal e avente ad CP_1
oggetto l'ammissione al passivo delle somme di cui riteneva essere creditore della procedura.
- Nel corso del giudizio veniva svolta prova per testi e ctu, la cui relazione veniva depositata in data 19.3.2012.
- Con nota del 20.9.2012 prot. n. 74279, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo trasmetteva all'avv. Vito Candia (difensore del ) copia di Parte_1
un'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del 6.3.2012 (rep. 3795/2012), ormai passata in giudicato, che era stata emessa nel corso di un giudizio promosso da davanti al Tribunale di Roma contro lo stesso . CP_6 CP_1
- l'Avvocatura Distrettuale di Stato informava il Fallimento:
✓ che su istanza di in data 4.10.2013, era stato notificato al CP_6 CP_1
atto di precetto per le somme riconosciute dal Tribunale di Roma con l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del 6.3.2012, oltre interessi sino al
30.9.2013;
✓ che in data 15.10.2013 su istanza di era stato notificato al CP_6 CP_1
e alla Banca D'Italia, quale terzo pignorato, atto di pignoramento presso terzi per un importo di euro 34.508.036,21, oltre spese legali liquidate in euro 141.000,00. Riferiva pure che in data 26.5.2014 la Banca d'Italia,
Pag. 7 di 14 quale terzo pignorato, aveva comunicato di avere eseguito il pagamento in favore Controparte_6
- Il instaurava davanti al Tribunale di Palermo un giudizio (n.r.g. Parte_1
7705/2014) contro per ottenere il pagamento delle somme che la stessa CP_6
aveva incassato da parte del in dipendenza del contratto di CP_6 CP_1
appalto a seguito della menzionata ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. resa dal
Tribunale di Roma. Il tentava di eseguire il sequestro Parte_1
presso terzi che però non aveva esito positivo in quanto riceveva dai terzi dichiarazioni totalmente negative. Inoltre, non aveva beni immobili ed CP_6
aveva presentato dinanzi al Tribunale di Roma un accordo di ristrutturazione.
Per queste ragioni il riteneva conveniente addivenire ad un accordo Parte_1 con in forza del quale lo stesso avrebbe incassato l'importo di CP_6 Parte_1
euro 5.004.166,66 a fronte della rinuncia alle azioni instaurate contro . CP_6
6. Tanto premesso in fatto, e prima di esaminare i motivi di impugnazione è necessario ripercorrere brevemente la motivazione della decisione oggetto di gravame.
7. In sintesi, con la sentenza impugnata il Tribunale, dopo aver respinto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal , ha precisato di aver CP_1
posto a base della decisione la documentazione prodotta successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie, trattandosi di documenti di formazione successiva e, segnatamente, la documentazione riguardante il giudizio promosso da contro il CP_6
, l'ordinanza conclusiva di detto giudizio e il giudizio promosso dal CP_1 fallimento nei confronti di . Ha poi precisato che la domanda dell'attrice doveva CP_6
essere qualificata come azione di adempimento, con richiesta di accertamento incidenter tantum dell'illegittimità e conseguente disapplicazione della rescissione del contratto di appalto operata dal . CP_1
8. Il Tribunale ha proseguito rilevando, anzitutto, la coincidenza tra le riserve fatte valere da nel giudizio dinanzi il Tribunale di Roma e quelle fatte valere da CP_6
nel giudizio oggetto della sentenza, riconosciute fondate in entrambi i Pt_1
giudizi sulla base delle consulenze tecniche ivi svolte. Sulla base di tale premessa, ha
Pag. 8 di 14 ritenuto che il pagamento eseguito dal in favore di avesse avuto CP_1 CP_6
effetto liberatorio e ciò, in sintesi, sulla base delle seguenti argomentazioni:
A) L'ATI costituita, tra le altre imprese, da e , comporta che nei Pt_1 CP_6 rapporti esterni le società hanno assunto congiuntamente l'obbligazione di realizzare i lavori, benchè nei rapporti interni le imprese abbiano diviso tra le società le partecipazioni societarie e l'esecuzione dei lavori. Da tanto consegue che era soggetto legittimato a ricevere il pagamento ai sensi dell'art. 1188 CP_6
c.c., posto che il mandato tra le società dell'ATI non elide la legittimazione di ciascuna singola impresa del gruppo nei confronti del committente.
B) Anche qualora dovesse ritenersi che non fosse legittimata a ricevere il CP_6
pagamento, questo avrebbe avuto ugualmente efficacia liberatoria, ai sensi dell'art. 1188, comma 2, c.c. - secondo il quale il pagamento a soggetto non legittimato libera il debitore se il creditore ne ha approfittato - posto che la stessa curatela ha documentato di aver promosso un'azione nei confronti della al fine di conseguire quanto da quest'ultima ricevuto dal e di CP_6 CP_1
aver ottenuto, in forza di una transazione intervenuta in quel giudizio, la somma di € 5.004.166,66.
C) Il pagamento del alla ha avuto efficacia solutoria potendosi CP_1 CP_6
configurare anche l'ipotesi di pagamento al creditore apparente ex art. 1189
c.c., sussistendone tutti i presupposti, ossia le circostanze univoche (ovvero la sussistenza di elementi concreti dai quali dedurre la legittimazione della ) CP_6
e la buona fede (consistente nell'opinabilità e incertezza del soggetto legittimato), vieppiù la circostanza che il ha adempiuto in esito ad CP_1
un provvedimento giudiziale passato in autorità di cosa giudicata e che la era a conoscenza del giudizio instaurato da nei cui confronti ha Pt_1 CP_6
poi agito per ripetere quanto da questa ricevuto.
9. Così sinteticamente ripercorso l'iter argomentativo del primo giudice e venendo all'esame dei motivi di gravame si osserva quanto segue.
10. Con il primo motivo di appello la curatela eccepisce la nullità della sentenza per aver violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. In dettaglio,
Pag. 9 di 14 deduce che, pur avendo accertato l'inadempimento del , ha rigettato la CP_1
domanda della curatela ritenendo che il pagamento eseguito dal nei CP_1
confronti della avesse avuto effetto solutorio, senza che tale eccezione fosse CP_6 stata sollevata dal . CP_1
11. L'eccezione non coglie nel segno.
12. Difatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (vedi Cass. S.U.
n. 1099/1998, S.U. 15661/2005, S.U. 10531/2013), a partire dalle S.U. n. 1099/1998, la deduzione dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto vantato dall'attore dà normalmente luogo ad un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio, purché risulti dagli atti del processo.
13. Nel caso di specie, come ha ampiamente argomentato il primo Giudice, la documentazione inerente il giudizio instaurato da nei confronti del è CP_6 CP_1
di formazione successiva rispetto al maturare delle preclusioni istruttorie e ne ha ritenuto l'ammissibilità e l'utilizzabilità ex art. 153 c.p.c. come prova atipica, anche considerato che entrambe le parti nei loro scritti successivi si sono riferiti a tale documentazione evidenziandone la rilevanza.
14. Con il secondo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza per aver ritenuto che il pagamento del alla società avesse avuto effetto CP_1 CP_6
liberatorio in quanto sarebbe stata legittimata a riceverlo. CP_6
15. A sostegno rileva che il Giudice avrebbe errato nel ritenere la perdurante validità del contratto di mandato tra le imprese dell'ATI, posto che il fallimento della in qualità di mandataria ha determinato il venir meno dell'ATI, con la Pt_1 conseguenza che ciascuna impresa era legittimata ad agire soltanto per la quota di lavori di sua spettanza. Censura, inoltre, la sentenza per aver ritenuto che la Pt_1
fosse a conoscenza del giudizio instaurato da fin dalle prime battute del CP_6
processo, laddove essa ha avuto conoscenza di detta circostanza soltanto con la nota del 14.11.2013 dell'Avvocatura. Conclude rilevando che la non era affatto CP_6 legittimata a ricevere il pagamento.
16. Osserva il Collegio che, nonostante la correttezza delle premesse da cui muove l'appellante, non risultano condivisibili le conclusioni alle quali giunge.
Pag. 10 di 14 17. Ed invero, sebbene il fallimento della mandataria comporti l'estinzione del rapporto di mandato sottostante l'ATI e sebbene risulti documentalmente che la curatela abbia avuto notizia del giudizio instaurato da soltanto nel 2013, la CP_6 curatela appellante omette di considerare che la non ha perso la propria CP_6
legittimazione ad agire nei confronti della committente, così come chiarito dalla stessa giurisprudenza richiamata dall'appellante. Da tanto consegue che il pagamento è avvenuto nei confronti di soggetto legittimato a riceverlo.
18. La questione riguardante le quote spettanti a ciascuna impresa già facente Contr parte dell' on può che essere considerata questione attinente i rapporti interni e di tanto ne è consapevole la stessa appellante la quale, infatti, come ha già sottolineato il primo Giudice, ha esperito tutte le necessarie azioni nei confronti di onde ottenere quanto di sua spettanza. A ciò si aggiunga – come pure osservato CP_6
dalla difesa erariale - che, ove avesse voluto anche contestare la legittimazione di ad agire non per l'intero, ma soltanto per i lavori da essa eseguiti e dunque CP_6 mettere in discussione l'efficacia dell'ordinanza ex art. 186quater c.p.c. avrebbe dovuto agire con l'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 c.p.c.
19. Né appare dirimente la circostanza che sia riuscita ad ottenere da una CP_6
somma inferiore rispetto a quanto ritiene di avere diritto, trattandosi di vicenda estranea ai rapporti mandataria-committente. Ciò che rileva è che la committente ha corrisposto le somme determinate da un provvedimento del giudice passato in giudicato al soggetto legittimato a riceverlo.
20. Con il terzo motivo, la curatela contesta la decisione per aver ritenuto l'effetto liberatorio ai sensi dell'art. 1188, comma 2, c.c. (ipotesi sub B), posto che per aversi un tale effetto è necessario che il pagamento, così come l'approfittamento, siano stati integrali, laddove essa ha ricevuto dal soggetto non legittimato ( ) un pagamento CP_6
solo parziale e non già integrale.
21. Anche tale motivo non coglie nel segno.
22. Come si è detto, la transazione intervenuta tra la curatela e è estranea ai CP_6
rapporti con il , sul quale non può di certo gravare la scelta della curatela di CP_1
addivenire ad un accordo transattivo con , in ragione delle difficoltà di poter CP_6
Pag. 11 di 14 ottenere tutte le somme a quest'ultima corrisposte dal . Ne consegue che la CP_1
parziarietà dell'approfittamento, in quanto determinata da situazioni contingenti, non può avere effetti sul carattere liberatorio del pagamento.
23. Con l'ultimo motivo di appello, la curatela si duole che il Giudice abbia ritenuto sussistente la fattispecie estintiva del pagamento al creditore apparente di cui all'art. 1189 c.c., pur difettandone i presupposti. Deduce, in proposito, che il Tribunale si sia limitato a dichiarare la sussistenza di circostanze univoche, ma non le abbia illustrate e abbia ritenuto sussistente la buona fede del , nonostante questi CP_1 fosse a conoscenza dell'identità delle azioni intraprese dalla e dall' Pt_1 CP_6
dinanzi due diversi Tribunali e non abbia informato né l'una, né l'altra parte della pendenza dell'altro giudizio.
24. Nemmeno tale doglianza merita accoglimento.
25. Alle ampie considerazioni già svolte dal primo Giudice, che qui si richiamano integralmente, e non seriamente contestate dall'appellante, si reputa opportuno aggiungere due considerazioni.
26. La prima attiene alla circostanza che , tanto nell'atto introduttivo del CP_6 giudizio nei confronti del , quanto nella comparsa di costituzione nel CP_1
giudizio proposto nei suoi confronti dalla curatela , ha sempre sostenuto non Pt_1
solo di essere legittimata ad agire, stante il venir meno del rapporto di mandato in seguito al fallimento della mandataria, ma soprattutto di aver diritto in proprio al pagamento delle somme richieste avendo subito essa direttamente le conseguenze dannose dell'inadempimento del committente e tale prospettazione è stata accolta dal
Tribunale di Roma, sulla base delle risultanze della consulenza. Tanto giustifica la sussistenza della buona fede del , che ha pagato ad un soggetto che si è CP_1
dichiarato l'unico creditore ed è stato riconosciuto tale da un provvedimento giudiziale.
27. Sotto un secondo profilo, va osservato che è stata la medesima curatela che ha invocato la fattispecie del pagamento al creditore apparente nel giudizio da essa proposto nei confronti di : “Ai sensi dell'art. 1189, secondo comma, c.c., nell'ipotesi CP_6
di pagamento al creditore apparente, anche se in forza di sentenza passata in giudicato, il vero
Pag. 12 di 14 creditore può agire contro l'accipiens per ottenere il pagamento delle somme (o della quota) che
è a lui dovuta.
Segnatamente, chi ha ricevuto il pagamento (sia in buona fede, che in mala fede) è tenuto a restituire al vero creditore le somme incassate, secondo le norme che regolano la ripetizione dell'indebito.
Nel caso in esame, è a restituire al le somme allo stesso CP_6 Parte_3 Parte_1 spettanti” (cfr. pag. 28 atto di citazione curatela fall. c. ). Pt_1 CP_6
28. Appare evidente la contraddittorietà del comportamento della curatela che, al fine di ottenere le somme che il ha pagato a , invoca l'ipotesi del CP_1 CP_6
pagamento al creditore apparente, mentre contesta tale fattispecie nel presente giudizio assumendo che non ne ricorrano i presupposti.
29. L'ultimo motivo di appello, riguardando il merito delle riserve apposte in contabilità e le voci di danno che si assumono dovute, resta assorbito dal rigetto dei precedenti motivi.
30. L'appello va, in definitiva, respinto e la sentenza confermata.
31. L'oggettiva complessità della vicenda induce alla compensazione integrale delle spese di lite.
32. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1703/2020 pubblicata il 10.6.2020, appellata da
[...]
in persona del curatore, nei Parte_6 confronti del in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, con atto di citazione notificato il 3.11.2020.
- Compensa integralmente le spese del giudizio.
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
Pag. 13 di 14 dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 5 novembre 2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Maria Letizia Barone Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1454/2020 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
Parte_1
IN PERSONA DEL CURATORE
[...] Parte_2
(C.F ), con il patrocinio dell'avv. ZIINO SALVATORE PEC P.IVA_1
Email_1 appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO
STATO DI PALERMO PEC Email_2 appellato
Conclusioni: per l'appellante
Con qualsiasi statuizione, annullare e riformare la sentenza n. 1703/2020 resa dal Tribunale
Pag. 1 di 14 di Palermo, Sezione Quarta Civile e Fallimentare nelle date 8/10.6.2020, nel giudizio n.r.g.
10421/2002, non notificata.
Conseguentemente accogliere le domande proposte in primo grado dal Parte_3
e per l'effetto:
[...]
- accertare e dichiarare che il credito dell'Impresa Appaltatrice nei confronti del
[...]
è stato accertato con provvedimento passato in giudicato, Controparte_1 costituito dall'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del 6.3.2012 (rep. N. 3795/2012), di cui la
Curatela del Fallimento della intende avvalersi. Parte_1
- accertare, in via incidentale, l'illegittimità e l'infondatezza del provvedimento di cui al D.M.
13 settembre 1999 n. 5426, di rescissione del contratto di appalto del 12 agosto 1994 n. 2038 di repertorio, stipulato tra il Ministero dei Lavori Pubblici e l'Associazione Temporanea costituita dalla Imprese “ (capogruppo – dichiarata fallita dal Tribunale di Parte_1
Palermo con sentenza del 18/99) – “ (poi Controparte_2 Controparte_3
e, ora, – “ (dichiarata
[...] Controparte_4 Controparte_5 fallita dal Tribunale di Roma con sentenza n. 60/98) – “ (associate Controparte_6 mandanti) e, per l'effetto, disapplicato detto provvedimento, condannare il
[...]
(già Ministero dei Lavori Pubblici) al risarcimento del danno Controparte_1 subito in dipendenza della suddetta statuizione;
- accertare il gravissimo inadempimento del appaltante e, per l'effetto, dichiarare CP_1 risolto per colpa dello stesso il contratto d'appalto in narrativa e, quindi, condannare il al risarcimento del danno;
CP_1
- accertare l'illegittimità e l'infondatezza della determinazione dell'Amministrazione appaltante di rigetto delle riserve iscritte dall'Impresa negli atti tutti dell'appalto e, per
l'effetto, annullarla, con conseguente accoglimento delle domande formulate dall'Impresa con le riserve stesse riproposte nel presente atto;
- dichiarare, con riferimento alla riserva n. 1, la invalidità, la infondatezza e, comunque, la inopponibilità all'Impresa dei dati riportati nel libretto delle misure e delle conseguenti contabilizzazioni, in relazione alla chiusura degli atti contabili;
- dichiarare, con riferimento alla riserva n. 2, la invalidità, la infondatezza e, comunque, la inopponibilità all'impresa delle misurazioni relative alla profondità dei fondali, effettuate
Pag. 2 di 14 successivamente alla emissione del 6° SAL ed alla redazione del verbale di consistenza del 22 aprile 1999, nonché delle operate detrazioni, rispetto alle risultanze contabili al 6° SAL
e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione al riaccredito delle corrispondenti somme;
- dichiarare con riferimento alla riserva n. 3, la invalidità e la non opponibilità all'Impresa delle misurazioni inerenti ai dragaggi effettuate dalla Geomare s.r.l. e, per l'effetto, condannare
l'Amministrazione al riaccredito delle somme poste in detrazione in dipendenza di tali misurazioni;
- dichiarare, con riferimento alla riserva n. 4, la erroneità e la infondatezza delle misurazioni e CP_ dei rilievi effettuati dalla Geomare pedissequamente accettati dalla Amministrazione e, per l'effetto, riaccreditare all'Impresa gli importi detratti per le seguenti quantità o per quelle diverse da accertarsi: a) mc 45000 in dipendenza della tolleranza per le operazioni di scandaglio;
b) mc 30000 per lo spessore dei sedimenti, in dipendenza della tolleranza degli strumenti adoperati;
c) mc 40000 per dragaggio non contabilizzato per lo spostamento, disposto in corso d'opera, della banchina in cassoni riguardante il molo Pizzoli esterno;
d) mc
9272,18 per errori nel computo dei volumi dei dragaggi conteggiati dalla nel CP_8
“molo Pizzoli esterno….” e nell'allegato riepilogativo”; e) le differenze conseguenti alle diverse profondità di dragaggio accertate dalla nella zona centrale e nell'estremità; CP_8
- accertare, con riferimento alla riserva n. 5 la infondatezza della detrazione di mc 52.398,22 riguardante il volume dei sedimenti, non riscontrato in precedenza, e, per l'effetto, condannare
l'Amministrazione al riaccredito delle corrispondenti somme;
- accertare, con riferimento alla riserva n. 6, la illegittimità e la infondatezza di cui all'art. 18 del 18.6.2000 (libretto misure) e della detrazione operata nel registro di contabilità, riferentesi
a lavori e manufatti a piè d'opera riconosciuti nel vernale di consistenza, disapplicando le detrazioni stesse e condannando l'Amministrazione al riaccredito ed al pagamento delle corrispondenti somme;
- accertare, con riferimento alla riserva n. 7, la illegittimità e la infondatezza delle detrazioni di cui all'art. 12 dell'8.6.2000 (registro misure) e della corrispondente detrazione operata nel registro di contabilità, disapplicandole e condannando l'Amministrazione al pagamento degli importi relativi;
- ritenere, con riferimento alla riserva n. 8, che, in dipendenza dell'inadempimento e della mancata cooperazione dell'Amministrazione appaltante, l'Impresa ha diritto di essere tenuta
Pag. 3 di 14 indenne dei maggiori oneri e danni subiti per le mancate produzioni, per i titoli e gli importi di seguito indicati, o per quelli diversi che saranno ritenuti di giustizia: a) mancato utile pari a £.
3.027.707.508; b) spese generali di cantiere e di sede per £. 3.949.183.706; c) interessi passivi per il maggior periodo di non disponibilità della ritenuta infortuni pari a £. 90.000.000; d) maggior costo delle fideiussioni per lo svincolo anticipato delle ritenute parti a £. 45.000.000;
e) costo per la maggior durata della cauzione pari a £. 100.000.000, e conseguentemente condannare l'Amministrazione al pagamento della somma di £. 7.211.891.214, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- ritenere e dichiarare, con riferimento alla riserva n. 9, e subordinatamente, che
l'Amministrazione, per i ritardi dalla stessa provocati, è tenuta a risarcire i maggiori oneri e spese sostenuti dall'Impresa per il mantenimento in armamento e per il noleggio dei seguenti CP_1 mezzi marittimi;
, pontone betta BA 810, per il complessivo importo di £. CP_9
1.705.199.970, o di quello diverso che sarà ritenuto di giustizia, emettendo la relativa pronuncia di condanna in danno dell'Amministrazione;
- condannare l'Amministrazione, con riferimento alla riserva n. 10, al pagamento in favore dell'Impresa della somma di £. 1.060.000.000, o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, quale differenza del costo del materiale necessario per la colmata eseguita in acqua per circa nc
344.000;
- condannare l'Amministrazione, con riferimento alla riserva n. 11, al pagamento in favore dell'Impresa della somma di £. 141.858.480, o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, per la mancata resa del pietrisco sparso e cilindrato con rullo vibrante, in dipendenza delle modalità esecutive imposte dalla Direzione dei Lavori;
- condannare l'Amministrazione, con riferimento alla riserva n. 12, al risarcimento in favore dell'Impresa della somma di £. 288.360.000, o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, per i maggiori improduttivi oneri subiti in dipendenza del parziale utilizzo del pontone
Sant'AN e del relativo armamento, a causa della mancata consegna delle aree relative al molo Pizzoli;
- in ogni caso, con qualsiasi statuizione condannare l'Amministrazione al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute;
- ritenere e dichiarare che sulle somme riconosciute aventi natura risarcitoria, si rendono dovuti il risarcimento del maggior danno, le rivalutazioni e gli interessi, anche anatocistici, e
Pag. 4 di 14 su quelle aventi natura di corrispettivi, gli interessi legali e moratori di cui agli art. 35 e 36 del
DPR n. 1063/1962, nonché gli interessi anatocistici.
- con il favore delle spese.
Per l'appellato
Controparte_11 rigettare l'appello avversario, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
In fatto e in diritto
1. Con sentenza n. 1730/2020 del 10.6.2020 il Tribunale di Palermo rigettava la domanda proposta dal fallimento nei confronti del Pt_1 Controparte_1
- avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della rescissione
[...]
disposta dal e la declaratoria di inadempimento di quest'ultimo con CP_1
conseguente risoluzione del contratto e condanna al risarcimento dei danni, nonché la condanna al pagamento delle riserve iscritte in contabilità – con compensazione delle spese di lite e ripartizione in solido delle spese della disposta ctu.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il fallimento , Pt_1
chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
3. Si è costituito il che ha insistito per il rigetto dell'appello. CP_1
4. Sostituita l'udienza del 29 maggio 2024 ex art. 127ter c.p.c., le parti hanno depositato le note con le quali hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
5. Il fallimento appellante ha premesso:
- Con contratto di appalto del 12.8.1994, n. 2038 di repertorio, registrato a Roma il 20.12.1994 al n. 57189 ed approvato con D.M.LL.PP. n. 2452 del 19.9.1994, il
Ministero dei Lavori Pubblici (ora Controparte_1
affidava la realizzazione dei lavori di completamento delle strutture
[...]
portuali nell'Area Pizzoli – Marisabella nel Porto di Bari alla associazione temporanea di Imprese costituita in data 4.9.1992 dalla Controparte_12
Pag. 5 di 14 quale capogruppo – Parte_1
mandataria (in avanti brevius ), con le Pt_1 Controparte_13
(poi e ora
[...] Controparte_3 Controparte_4
, (dichiarata
[...] Controparte_14
fallita con sentenza del Tribunale di Roma n. 18/1996) e Controparte_15
(ora ), quali associate – mandanti.
[...] CP_16
- Con atto pubblico in notaio di Roma del 27.4.1995, n. rep. 76294 e racc. Per_1
4135 le Imprese facenti parte la costituivano la società consortile a CP_17 responsabilità limitata “Marisabella”.
- I lavori di appalto venivano eseguiti dalla con mezzi e personale Pt_1
propri e iscriveva diverse riserve in contabilità.
- Con nota del 3.7.1998 il dava inizio al procedimento di rescissione in CP_1
danno per presunte inadempienze dell'Impresa appaltatrice.
- Con sentenza n. 18 dei 25/26.1.1999 il Tribunale di Palermo, Sezione
Fallimentare, dichiarava il . Parte_3
- I lavori non venivano più ripresi e il , con D.M. n. 5426 del 13.9.1999, CP_1 dichiarava la rescissione del contratto di appalto.
- Il iscriveva una pluralità di riserve (da 1 a 12) tutte richiamate dallo Parte_1
stesso nel conto finale e iscritte sul registro di Contabilità. Parte_1
- Il 20.9.2000 il convocava le Imprese dell'ATI per la sottoscrizione CP_1
formale dei documenti compilati per la chiusura contabile dei lavori.
- Con atto di citazione notificato in data 10.10.2002, la Parte_4
, in proprio e quale mandataria dell' conveniva davanti al
[...] CP_17
Tribunale di Palermo il (già Controparte_1
Ministero dei Lavori Pubblici, brevius ) e, in sintesi, chiedeva al CP_1
medesimo Tribunale di: a) accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza del provvedimento con cui il aveva rescisso il contratto di appalto CP_1 del 12.8.1994; b) accertare il gravissimo inadempimento del CP_1
appaltante e condannarlo al risarcimento del danno;
c) accertare l'illegittimità e l'infondatezza del rigetto delle riserve iscritte dall' negli atti di appalto e, CP_17
Pag. 6 di 14 conseguentemente, annullarlo;
d)accertare il credito derivante dalle riserve che erano state apposte nella contabilità e nello stato finale dei lavori e, conseguentemente, condannare il al pagamento del corrispettivo CP_1 dell'appalto.
- Nel giudizio, iscritto al n.r.g. 10421/2002, si costituiva il
[...]
il quale deduceva che il provvedimento di Controparte_1 rescissione era stato impugnato anche dalle società Parte_5
“una prima volta innanzi al TAR Lazio, che con sentenza in data
[...]
9.4.2000, n. 3401, ne ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di giurisdizione,
e successivamente innanzi il Tribunale di Roma;
eccepiva l'incompetenza territoriale e, nel merito il contestava le domande del . CP_1 Parte_1
- A tale giudizio veniva riunito quello promosso dal e avente ad CP_1
oggetto l'ammissione al passivo delle somme di cui riteneva essere creditore della procedura.
- Nel corso del giudizio veniva svolta prova per testi e ctu, la cui relazione veniva depositata in data 19.3.2012.
- Con nota del 20.9.2012 prot. n. 74279, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo trasmetteva all'avv. Vito Candia (difensore del ) copia di Parte_1
un'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del 6.3.2012 (rep. 3795/2012), ormai passata in giudicato, che era stata emessa nel corso di un giudizio promosso da davanti al Tribunale di Roma contro lo stesso . CP_6 CP_1
- l'Avvocatura Distrettuale di Stato informava il Fallimento:
✓ che su istanza di in data 4.10.2013, era stato notificato al CP_6 CP_1
atto di precetto per le somme riconosciute dal Tribunale di Roma con l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del 6.3.2012, oltre interessi sino al
30.9.2013;
✓ che in data 15.10.2013 su istanza di era stato notificato al CP_6 CP_1
e alla Banca D'Italia, quale terzo pignorato, atto di pignoramento presso terzi per un importo di euro 34.508.036,21, oltre spese legali liquidate in euro 141.000,00. Riferiva pure che in data 26.5.2014 la Banca d'Italia,
Pag. 7 di 14 quale terzo pignorato, aveva comunicato di avere eseguito il pagamento in favore Controparte_6
- Il instaurava davanti al Tribunale di Palermo un giudizio (n.r.g. Parte_1
7705/2014) contro per ottenere il pagamento delle somme che la stessa CP_6
aveva incassato da parte del in dipendenza del contratto di CP_6 CP_1
appalto a seguito della menzionata ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. resa dal
Tribunale di Roma. Il tentava di eseguire il sequestro Parte_1
presso terzi che però non aveva esito positivo in quanto riceveva dai terzi dichiarazioni totalmente negative. Inoltre, non aveva beni immobili ed CP_6
aveva presentato dinanzi al Tribunale di Roma un accordo di ristrutturazione.
Per queste ragioni il riteneva conveniente addivenire ad un accordo Parte_1 con in forza del quale lo stesso avrebbe incassato l'importo di CP_6 Parte_1
euro 5.004.166,66 a fronte della rinuncia alle azioni instaurate contro . CP_6
6. Tanto premesso in fatto, e prima di esaminare i motivi di impugnazione è necessario ripercorrere brevemente la motivazione della decisione oggetto di gravame.
7. In sintesi, con la sentenza impugnata il Tribunale, dopo aver respinto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal , ha precisato di aver CP_1
posto a base della decisione la documentazione prodotta successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie, trattandosi di documenti di formazione successiva e, segnatamente, la documentazione riguardante il giudizio promosso da contro il CP_6
, l'ordinanza conclusiva di detto giudizio e il giudizio promosso dal CP_1 fallimento nei confronti di . Ha poi precisato che la domanda dell'attrice doveva CP_6
essere qualificata come azione di adempimento, con richiesta di accertamento incidenter tantum dell'illegittimità e conseguente disapplicazione della rescissione del contratto di appalto operata dal . CP_1
8. Il Tribunale ha proseguito rilevando, anzitutto, la coincidenza tra le riserve fatte valere da nel giudizio dinanzi il Tribunale di Roma e quelle fatte valere da CP_6
nel giudizio oggetto della sentenza, riconosciute fondate in entrambi i Pt_1
giudizi sulla base delle consulenze tecniche ivi svolte. Sulla base di tale premessa, ha
Pag. 8 di 14 ritenuto che il pagamento eseguito dal in favore di avesse avuto CP_1 CP_6
effetto liberatorio e ciò, in sintesi, sulla base delle seguenti argomentazioni:
A) L'ATI costituita, tra le altre imprese, da e , comporta che nei Pt_1 CP_6 rapporti esterni le società hanno assunto congiuntamente l'obbligazione di realizzare i lavori, benchè nei rapporti interni le imprese abbiano diviso tra le società le partecipazioni societarie e l'esecuzione dei lavori. Da tanto consegue che era soggetto legittimato a ricevere il pagamento ai sensi dell'art. 1188 CP_6
c.c., posto che il mandato tra le società dell'ATI non elide la legittimazione di ciascuna singola impresa del gruppo nei confronti del committente.
B) Anche qualora dovesse ritenersi che non fosse legittimata a ricevere il CP_6
pagamento, questo avrebbe avuto ugualmente efficacia liberatoria, ai sensi dell'art. 1188, comma 2, c.c. - secondo il quale il pagamento a soggetto non legittimato libera il debitore se il creditore ne ha approfittato - posto che la stessa curatela ha documentato di aver promosso un'azione nei confronti della al fine di conseguire quanto da quest'ultima ricevuto dal e di CP_6 CP_1
aver ottenuto, in forza di una transazione intervenuta in quel giudizio, la somma di € 5.004.166,66.
C) Il pagamento del alla ha avuto efficacia solutoria potendosi CP_1 CP_6
configurare anche l'ipotesi di pagamento al creditore apparente ex art. 1189
c.c., sussistendone tutti i presupposti, ossia le circostanze univoche (ovvero la sussistenza di elementi concreti dai quali dedurre la legittimazione della ) CP_6
e la buona fede (consistente nell'opinabilità e incertezza del soggetto legittimato), vieppiù la circostanza che il ha adempiuto in esito ad CP_1
un provvedimento giudiziale passato in autorità di cosa giudicata e che la era a conoscenza del giudizio instaurato da nei cui confronti ha Pt_1 CP_6
poi agito per ripetere quanto da questa ricevuto.
9. Così sinteticamente ripercorso l'iter argomentativo del primo giudice e venendo all'esame dei motivi di gravame si osserva quanto segue.
10. Con il primo motivo di appello la curatela eccepisce la nullità della sentenza per aver violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. In dettaglio,
Pag. 9 di 14 deduce che, pur avendo accertato l'inadempimento del , ha rigettato la CP_1
domanda della curatela ritenendo che il pagamento eseguito dal nei CP_1
confronti della avesse avuto effetto solutorio, senza che tale eccezione fosse CP_6 stata sollevata dal . CP_1
11. L'eccezione non coglie nel segno.
12. Difatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (vedi Cass. S.U.
n. 1099/1998, S.U. 15661/2005, S.U. 10531/2013), a partire dalle S.U. n. 1099/1998, la deduzione dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto vantato dall'attore dà normalmente luogo ad un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio, purché risulti dagli atti del processo.
13. Nel caso di specie, come ha ampiamente argomentato il primo Giudice, la documentazione inerente il giudizio instaurato da nei confronti del è CP_6 CP_1
di formazione successiva rispetto al maturare delle preclusioni istruttorie e ne ha ritenuto l'ammissibilità e l'utilizzabilità ex art. 153 c.p.c. come prova atipica, anche considerato che entrambe le parti nei loro scritti successivi si sono riferiti a tale documentazione evidenziandone la rilevanza.
14. Con il secondo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza per aver ritenuto che il pagamento del alla società avesse avuto effetto CP_1 CP_6
liberatorio in quanto sarebbe stata legittimata a riceverlo. CP_6
15. A sostegno rileva che il Giudice avrebbe errato nel ritenere la perdurante validità del contratto di mandato tra le imprese dell'ATI, posto che il fallimento della in qualità di mandataria ha determinato il venir meno dell'ATI, con la Pt_1 conseguenza che ciascuna impresa era legittimata ad agire soltanto per la quota di lavori di sua spettanza. Censura, inoltre, la sentenza per aver ritenuto che la Pt_1
fosse a conoscenza del giudizio instaurato da fin dalle prime battute del CP_6
processo, laddove essa ha avuto conoscenza di detta circostanza soltanto con la nota del 14.11.2013 dell'Avvocatura. Conclude rilevando che la non era affatto CP_6 legittimata a ricevere il pagamento.
16. Osserva il Collegio che, nonostante la correttezza delle premesse da cui muove l'appellante, non risultano condivisibili le conclusioni alle quali giunge.
Pag. 10 di 14 17. Ed invero, sebbene il fallimento della mandataria comporti l'estinzione del rapporto di mandato sottostante l'ATI e sebbene risulti documentalmente che la curatela abbia avuto notizia del giudizio instaurato da soltanto nel 2013, la CP_6 curatela appellante omette di considerare che la non ha perso la propria CP_6
legittimazione ad agire nei confronti della committente, così come chiarito dalla stessa giurisprudenza richiamata dall'appellante. Da tanto consegue che il pagamento è avvenuto nei confronti di soggetto legittimato a riceverlo.
18. La questione riguardante le quote spettanti a ciascuna impresa già facente Contr parte dell' on può che essere considerata questione attinente i rapporti interni e di tanto ne è consapevole la stessa appellante la quale, infatti, come ha già sottolineato il primo Giudice, ha esperito tutte le necessarie azioni nei confronti di onde ottenere quanto di sua spettanza. A ciò si aggiunga – come pure osservato CP_6
dalla difesa erariale - che, ove avesse voluto anche contestare la legittimazione di ad agire non per l'intero, ma soltanto per i lavori da essa eseguiti e dunque CP_6 mettere in discussione l'efficacia dell'ordinanza ex art. 186quater c.p.c. avrebbe dovuto agire con l'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 c.p.c.
19. Né appare dirimente la circostanza che sia riuscita ad ottenere da una CP_6
somma inferiore rispetto a quanto ritiene di avere diritto, trattandosi di vicenda estranea ai rapporti mandataria-committente. Ciò che rileva è che la committente ha corrisposto le somme determinate da un provvedimento del giudice passato in giudicato al soggetto legittimato a riceverlo.
20. Con il terzo motivo, la curatela contesta la decisione per aver ritenuto l'effetto liberatorio ai sensi dell'art. 1188, comma 2, c.c. (ipotesi sub B), posto che per aversi un tale effetto è necessario che il pagamento, così come l'approfittamento, siano stati integrali, laddove essa ha ricevuto dal soggetto non legittimato ( ) un pagamento CP_6
solo parziale e non già integrale.
21. Anche tale motivo non coglie nel segno.
22. Come si è detto, la transazione intervenuta tra la curatela e è estranea ai CP_6
rapporti con il , sul quale non può di certo gravare la scelta della curatela di CP_1
addivenire ad un accordo transattivo con , in ragione delle difficoltà di poter CP_6
Pag. 11 di 14 ottenere tutte le somme a quest'ultima corrisposte dal . Ne consegue che la CP_1
parziarietà dell'approfittamento, in quanto determinata da situazioni contingenti, non può avere effetti sul carattere liberatorio del pagamento.
23. Con l'ultimo motivo di appello, la curatela si duole che il Giudice abbia ritenuto sussistente la fattispecie estintiva del pagamento al creditore apparente di cui all'art. 1189 c.c., pur difettandone i presupposti. Deduce, in proposito, che il Tribunale si sia limitato a dichiarare la sussistenza di circostanze univoche, ma non le abbia illustrate e abbia ritenuto sussistente la buona fede del , nonostante questi CP_1 fosse a conoscenza dell'identità delle azioni intraprese dalla e dall' Pt_1 CP_6
dinanzi due diversi Tribunali e non abbia informato né l'una, né l'altra parte della pendenza dell'altro giudizio.
24. Nemmeno tale doglianza merita accoglimento.
25. Alle ampie considerazioni già svolte dal primo Giudice, che qui si richiamano integralmente, e non seriamente contestate dall'appellante, si reputa opportuno aggiungere due considerazioni.
26. La prima attiene alla circostanza che , tanto nell'atto introduttivo del CP_6 giudizio nei confronti del , quanto nella comparsa di costituzione nel CP_1
giudizio proposto nei suoi confronti dalla curatela , ha sempre sostenuto non Pt_1
solo di essere legittimata ad agire, stante il venir meno del rapporto di mandato in seguito al fallimento della mandataria, ma soprattutto di aver diritto in proprio al pagamento delle somme richieste avendo subito essa direttamente le conseguenze dannose dell'inadempimento del committente e tale prospettazione è stata accolta dal
Tribunale di Roma, sulla base delle risultanze della consulenza. Tanto giustifica la sussistenza della buona fede del , che ha pagato ad un soggetto che si è CP_1
dichiarato l'unico creditore ed è stato riconosciuto tale da un provvedimento giudiziale.
27. Sotto un secondo profilo, va osservato che è stata la medesima curatela che ha invocato la fattispecie del pagamento al creditore apparente nel giudizio da essa proposto nei confronti di : “Ai sensi dell'art. 1189, secondo comma, c.c., nell'ipotesi CP_6
di pagamento al creditore apparente, anche se in forza di sentenza passata in giudicato, il vero
Pag. 12 di 14 creditore può agire contro l'accipiens per ottenere il pagamento delle somme (o della quota) che
è a lui dovuta.
Segnatamente, chi ha ricevuto il pagamento (sia in buona fede, che in mala fede) è tenuto a restituire al vero creditore le somme incassate, secondo le norme che regolano la ripetizione dell'indebito.
Nel caso in esame, è a restituire al le somme allo stesso CP_6 Parte_3 Parte_1 spettanti” (cfr. pag. 28 atto di citazione curatela fall. c. ). Pt_1 CP_6
28. Appare evidente la contraddittorietà del comportamento della curatela che, al fine di ottenere le somme che il ha pagato a , invoca l'ipotesi del CP_1 CP_6
pagamento al creditore apparente, mentre contesta tale fattispecie nel presente giudizio assumendo che non ne ricorrano i presupposti.
29. L'ultimo motivo di appello, riguardando il merito delle riserve apposte in contabilità e le voci di danno che si assumono dovute, resta assorbito dal rigetto dei precedenti motivi.
30. L'appello va, in definitiva, respinto e la sentenza confermata.
31. L'oggettiva complessità della vicenda induce alla compensazione integrale delle spese di lite.
32. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1703/2020 pubblicata il 10.6.2020, appellata da
[...]
in persona del curatore, nei Parte_6 confronti del in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, con atto di citazione notificato il 3.11.2020.
- Compensa integralmente le spese del giudizio.
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
Pag. 13 di 14 dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 5 novembre 2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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