Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3580/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Donatella Cennamo, all'udienza del 8.04.2024 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3580/2024, avente ad oggetto: opposizione tardiva alla convalida di sfratto, promossa da:
(partita iva: ), in persona del titolare, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, in virtù di procura allegata al ricorso depositato telematicamente in data 3.07.2024, dall'avv.
Antonio Buglione, unitamente al quale elettivamente domicilia in Melito (Na), alla Via E. De
Nicola, n. 7.
- RICORRENTE -
contro
(codice fiscale: ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._1
procura allegata alla memoria di costituzione depositata telematicamente in data 29.07.2024, dall'avv. Vincenzo Visone, unitamente al quale elettivamente domicilia in San Giuseppe Vesuviano
(Na), alla via Scopari- Trav. Cicerone n. 8.
- RESISTENTE -
CONCLUSIONI: Come da note scritte depositate dal solo procuratore di parte opposta ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di discussione.
Svolgimento del processo
Procedimento N. 3580/2024 R.G. – Sentenza resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. - Pag. 1
1. Con ricorso depositato in data 3.07.2024 la ditta (d'ora innanzi per Parte_1 semplicità “ ”) ha proposto opposizione tardiva alla convalida di sfratto per morosità e Pt_1
contestuale ingiunzione di pagamento ottenuta in suo danno da per il rilascio Controparte_1 dell'immobile sito in San Giuseppe Vesuviano al viale Plinio n. 10, 12, 16, 18, 20, oggetto del contratto di locazione ad uso commerciale di durata sessennale stipulato inter partes e per il pagamento dei canoni di locazione scaduti e non onorati.
A fondamento dell'opposizione la società ricorrente ha allegato la irregolarità della notifica dell'atto di intimazione, poiché inoltrata a mezzo pec, non negando di averla ricevuta e l'insussistenza della morosità dedotta a fondamento della ottenuta convalida di sfratto. Ha, quindi, chiesto, previa sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza di convalida impugnata, l'annullamento della stessa e, in via riconvenzionale, la condanna della opposta al pagamento dell'importo di euro 10.000,00 a titolo di indennità di avviamento, vinte le spese di lite con distrazione.
2. Si è costituita in giudizio la sostenendo la validità e l'efficacia della Controparte_1 notifica dell'intimazione dello sfratto per morosità effettuata a mezzo posta elettronica certificata e la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di persistenza della morosità resa all'udienza di convalida. Ha contestato, inoltre, la fondatezza della domanda di condanna al pagamento dell'indennità di avviamento ed evidenziato il grave e perdurante inadempimento della nel Pt_1
corso del rapporto locativo. Opponendosi, infine, alla chiesta sospensiva, ha concluso per il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite e condanna della controparte al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Rimesso il fascicolo dalla sezione esecuzione alla quale era stato originariamente assegnato alla
Prima Sezione Civile, tabellarmente competente per le controversie in materia di locazione, respinta la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità e delegato vanamente alle parti l'espletamento della procedura obbligatoria di mediazione, la causa, in assenza di attività istruttoria, sulle conclusioni rassegnate alla odierna udienza cartolare dal solo procuratore di parte opposta a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte giunge alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione
1. L'opposizione tardiva alla convalida di sfratto intimato da è inammissibile, Controparte_1
per quanto appresso argomentato.
1.1. Va, invero, ricordato, come già evidenziato nella ordinanza di diniego della sospensione dell'efficacia esecutiva della ordinanza di convalida dello sfratto e della contestuale ingiunzione di
Procedimento N. 3580/2024 R.G. – Sentenza resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. - Pag. 2 pagamento resa in data 12.01.2024, sul piano generale, che la possibilità di proporre opposizione tardiva alla convalida di sfratto ex art. 668 c.p.c. è subordinata dal codice al concorso di un duplice ordine di circostanze (si veda, sul punto, cfr. Cass. n°4028.1978 e Cass. n°6242.1981): (i)
l'esistenza di un'irregolarità di notificazione, del caso fortuito o della forza maggiore;
(ii) la sussistenza di un nesso di causalità fra questi eventi e la mancata, tempestiva conoscenza dell'intimazione (in disparte, ovviamente, della fattispecie oggetto di Corte Cost. n°72.1989).
Ciò significa che, agli effetti dell'art. 668 c.p.c., non è sufficiente dedurre e dimostrare l'irregolarità della notificazione della convalida o la sussistenza di un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, occorrendo, altresì, la prova, a carico dell'opponente, che esista un collegamento causale tra i presupposti testé riferiti, caratterizzati da oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, e la mancata conoscenza dell'intimazione (e/o la mancata comparizione dell'intimato) (si veda, sul tema, Cass.
n°13755.2002).
1.2. Ebbene, a parere di questo Tribunale, investito ora della plena cognitio, nel caso di specie, va ribadita la piena regolarità della notifica dell'atto di intimazione.
Ed infatti, come già ampiamente esposto nell'ordinanza di diniego della sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida, la sostiene che la notifica dell'atto di intimazione Pt_1
dello sfratto per morosità (che non ha mai contestato di aver ricevuto), sarebbe invalida per il sol fatto di essere stata effettuata a mezzo pec.
La tesi è del tutto priva di pregio, alla luce delle seguenti considerazioni:
- l'intimata in quanto impresa commerciale, alla data di notifica Parte_1 dell'intimazione di sfratto in questione, era titolare di casella p.e.c. iscritta nei pubblici registri, precisamente della casella presso la quale è stata eseguita tale Email_1
notificazione;
- la notifica presso la casella pec dell'intimata era l'unica forma possibile per convenirla in giudizio, alla stregua di quanto disposto dalla Legge 134/2021, attuata con il Decreto Legislativo 150/2022, ratione temporis applicabile. Ed invero, per effetto di detta riforma, all'art. 137 c.p.c. è stato aggiunto il settimo comma a norma del quale l'ufficiale giudiziario può procedere alla notifica solo qualora l'avvocato richiedente non debba eseguirla a mezzo posta elettronica certificata, circostanza che ricorre solo nel caso in cui la notificazione con tale modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario;
- già prima della Riforma Cartabia era in giurisprudenza, pacificamente, ammessa la notifica dell'intimazione di sfratto per morosità, soprattutto ad uso commerciale, a mezzo pec: questo
Procedimento N. 3580/2024 R.G. – Sentenza resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. - Pag. 3 perché la casella PEC non solo certifica l'inoltro della comunicazione, ma anche la sua effettiva ricezione da parte della parte interessata. Non sembra invece essere rilevante il fatto che il destinatario effettivamente legga la comunicazione poiché, analogamente, lo stesso potrebbe decidere di non aprire una missiva cartacea ricevuta per posta raccomandata;
- il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso in tema di notificazione in via telematica (v. Cass. SS. UU n. 23620/2018) è inteso a privilegiare la funzione della stessa, con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo della notifica, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza dell'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata, priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale (come, ad esempio, quello prospettato nella specie dell'allegazione di un documento informatico realizzato in formato immagine: v. ultimo capoverso pag. 1 del ricorso), ove l'erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato (ovvero, come nella specie, non sia stata neppure prospettata) una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione (Cass., Sez. U, 18 aprile
2016, n. 7665).
1.3. Donde, difettando il primo presupposto della proponibilità dell'opposizione tardiva (irregolarità della notifica), la stessa non può che essere dichiarata inammissibile. Tale inammissibilità travolge poi anche le domande accessorie e consequenziali, attinenti al merito della lite, già irretrattabilmente definita con il provvedimento di convalida, che, peraltro, comportando la implicita risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore esclude la sussistenza del presupposto per la condanna del locatore al pagamento dell'indennità di avviamento ai sensi dell'art. 37 L. n. 392/78.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate, in assenza del deposito dell'apposita notula da parte del patrono della parte vittoriosa, come da dispositivo che segue in base alla regolamentazione di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche
(scaglione di valore fino ad euro 5.200,01), applicati i parametri medi, dai quali non vi è motivo di discostarsi, ed esclusa la non espletata fase istruttoria.
3.1. La mancata partecipazione dell'opponente senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria instaurata dalla opposta (cfr. verbale di mediazione del 20.12.2024) impone, a norma dell'art. 8 co. 4 bis d. lgs. 28/10, la condanna di al pagamento, in favore del bilancio dello Pt_1
Stato, di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
3.2. Non sussistono, infine, i presupposti perché si possa far luogo - come da richiesta della resistente - a pronunce di condanna ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi mala fede o colpa grave in capo alla opponente (cfr. Cass. 24.4.2019, n. 11229/2019, Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912,
Procedimento N. 3580/2024 R.G. – Sentenza resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. - Pag. 4 secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da ai sensi dell'art. 668 Parte_1
c.p.c;
b) condanna la ditta opponente, in persona del titolare, al pagamento in favore di _1
, delle spese di lite, liquidate in euro 190,32 (pari agli esborsi per la espletata procedura di
[...]
mediazione) per spese ed euro 1.701,00 (di cui euro 425,00 per la fase di studio, euro 425,00 per la fase introduttiva ed euro 851,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
c) rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria formulata dalla resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c;
d) condanna al pagamento, in favore dello Stato, di un importo pari al Parte_1
contributo unificato dovuto per il giudizio, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti finalizzati alla riscossione coattiva di detta somma.
Nola, 8 aprile 2025.
Il Giudice
dott. ssa Donatella Cennamo
Procedimento N. 3580/2024 R.G. – Sentenza resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. - Pag. 5