Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/03/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2828 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 posta in decisione all'udienza figurata del 02.10.2024 e vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Parte_1 C.F._1
Irrera; attore e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
avv.ti Roberto Marchetti e Matteo F. Mondelli;
convenuto
OGGETTO: contratto di mutuo
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso: per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria richiesta: nel merito: per i motivi di cui in narrativa, previo ogni più opportuno accertamento, dichiarare tenuta e condannare il convenuto: - a corrispondere al sig. in adempimento di quanto previsto dalla Scrittura Privata, Pt_1
l'importo di € 31.180,36, o il veriore importo accertando in corso di causa, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. - a rifondere il medesimo dei danni tutti subiti per effetto della sua condotta pari alla somma non inferiore ad € 4.500,00, oltre ad IVA e CPA, a titolo di rimborso degli onorari versati al proprio legale Prof. avv. oltre agli ulteriori esborsi e danni eventualmente subiti Controparte_2
e subendi. - Con ogni più ampia riserva istruttoria. Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre a
IVA e CPA come per legge”;
1
Respingere le domande tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. In via subordinata - Nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze avversarie condannare il signor al pagamento della somma che risulterà dovuta in corso di causa;
In ogni CP_1
caso - Con rifusione di spese ed onorari di causa, IVA, C.P.A. e rimborso forfetario 15 % inclusi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma 2, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17 della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
I fatti che hanno dato origine al presente contenzioso, negli stringenti limiti di ciò che assume rilievo in questa sede, possono essere come di seguito ricostruiti.
premettendo di essersi reso garante nei confronti di ai Parte_1 Controparte_1 fini dell'erogazione in favore di quest'ultimo di un mutuo della somma di euro
150.000,00, necessario per il versamento del saldo del prezzo per l'acquisto di un immobile sito in San Francesco al Campo (TO), Via Bruna, 118-120, aggiudicato da parte convenuta nell'anno 2010 nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare incardinata presso il Tribunale di Torino, ha convenuto in giudizio quest'ultimo onde chiedere l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
In particolare, l'attore ha prospettato che, oltre a costituirsi quale fideiussore nei confronti dell'istituto di credito concedente, una volta erogato il mutuo, si è impegnato altresì ad aiutare nel rimborso periodico dei ratei, Controparte_1 versando mensilmente sul conto corrente intestato a quest'ultimo la somma corrispondente alla rata del mutuo indicizzata al tasso variabile, unitamente a parte delle imposte patrimoniali dirette connesse all'immobile acquistato.
ha allegato come gli accordi intercorsi con siano stati Parte_1 Controparte_1 successivamente formalizzati con scrittura privata, sottoscritta in data 3.04.2014, con la quale le parti hanno convenuto, tra l'altro, “3) che, a fronte del mensile assolvimento da parte del sig. del pagamento del mutuo contratto dal sig. Parte_1 Pt_2
[..
[...] per l'acquisto dell'immobile sito in San Francesco al Campo, Via Bruna n. 118-120, il
[...] signor si obbliga all'atto e nel caso di vendita del menzionato immobile a Controparte_1 corrispondere al signor il cinquanta per cento (50%) di quanto ricavato dalla Parte_1 compravendita al netto del pagamento del mutuo ancora residuo”, con l'ulteriore precisazione
“4) che il sig. si obbliga a vendere il menzionato immobile solo dietro espresso Controparte_1 consenso del sig. in ordine al prezzo di compravendita” (cfr. Scrittura privata, Parte_1 prodotta sub. 2) da parte attrice).
L'attore ha, inoltre, allegato di aver proseguito nei pagamenti, in conformità con l'impegno assunto con la scrittura privata del 2014, sino al mese di giugno 2019, giungendo a versare nelle mani del la complessiva somma di euro CP_1
83.000,00 circa.
Di contro, secondo la prospettazione dei fatti attorea, ha attuato Controparte_1 condotte contrarie agli impegni assunti con la sottoscrizione della scrittura privata dell'aprile 2014, occupando personalmente l'immobile ed eseguendo ivi lavori di ristrutturazione senza alcuna previa autorizzazione di parte attrice.
Ancora, il ha prospettato come l'odierno convenuto, dopo avergli rilasciato, Pt_1 nell'anno 2016, un assegno per l'importo di euro 80.000,00 a garanzia della restituzione delle somme ricevute mensilmente, sostenendo di averlo collocato all'interno di una cassetta di sicurezza bancaria, ha presentato denuncia di smarrimento del predetto assegno, indicando quale potenziale autore della sottrazione l'odierno attore. Appresa quest'ultima circostanza, ha Parte_1 sostenuto di aver presentato atto di denuncia - querela presso la Procura del
Tribunale di Torino nei confronti del per il delitto di calunnia cui all'art. CP_1
368 c.p.
La parte attrice ha dedotto di esser stato informato, nel mese di febbraio 2021, da parte del sia dell'avvenuta vendita dell'unità immobiliare di San Francesco CP_1 al Campo (TO) al prezzo di euro 300.000,00, sia dell'intervenuta estinzione del mutuo da parte del medesimo, mediante pagamento dell'importo di euro 86.225,27, dando atto di aver ricevuto, in quell'occasione, da parte dell'odierno convenuto la somma di euro 32.593,87, a titolo di acconto sul ricavato della vendita dell'immobile.
3 L'attore, tuttavia, operando un diverso calcolo delle somme dovute in attuazione della scrittura privata sopra richiamata, ha invocato il riconoscimento in suo favore del maggior credito, quantificato in complessivi euro 31.180,36, atteso che “alla somma di euro 150.000,00, spettante al sig. in forza di quanto previsto all'art. 3) della Pt_1
Scrittura Privata, deve essere unicamente dedotta: - la somma di euro 86.225,77 pagata dal per l'estinzione del mutuo;
- la somma di euro 32.593,87 già versata al sig. ed CP_1 Pt_1 accettata a titolo di acconto” (cfr. Atto di citazione, pag. 6).
All'importo residuo, come sopra determinato, l'odierno attore ha altresì chiesto il rimborso degli esborsi sostenuti nel procedimento penale promosso nei confronti del corrispondenti a euro 4.500,00, oltre ad IVA e CPA, a titolo di CP_1 rimborso degli onorari del proprio legale.
Si è costituito in giudizio contestando in fatto e in diritto ogni Controparte_1 argomentazione svolta da e insistendo per il rigetto delle domande ex Parte_1 adverso spiegate.
Tentata a più riprese la conciliazione delle parti, anche mediante interrogatorio libero e proposta conciliativa del Giudice ex art. 185-bis c.p.c., la causa, istruita mediante acquisizione documentale e svolgimento delle prove orali, è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive.
***
La domanda spiegata da è parzialmente fondata e deve essere accolta per Parte_1 quanto di ragione.
È documentalmente provato che, a seguito dell'aggiudicazione al prezzo di euro
265.000,00, nell'ambito nella procedura esecutiva RGE n. 460/2008 iscritta presso il Tribunale di Torino, di un immobile sito in San Francesco al Campo (TO), Via
Bruna n. 118-120, ha stipulato un mutuo ipotecario di euro Controparte_1
150.000,00, a tasso variabile presso l'istituto di credito Cassa di Risparmio di
Fossano, impegnandosi al pagamento mensile dell'importo di euro 833,40 (cfr.
Decreto di trasferimento e mutuo ipotecario, prodotti sub. 1) e 3) da parte convenuta).
4 È parimenti pacifico che, al fine di far fronte al pagamento dei ratei, l'odierno convenuto abbia chiesto a un aiuto economico, concretizzatosi, a far Parte_1 data dal 30.01.2011, nel versamento mensile da parte di quest'ultimo sul conto corrente intestato al della somma di euro 800,00. CP_1
È, del pari, incontestato che le parti, in data 3.04.2014, abbiano formalizzato l'accordo in precedenza assunto solamente verbalmente, mediante la sottoscrizione di una scrittura privata, nella quale hanno convenuto, tra l'altro, che: “1) il sig. Pt_1 si obbliga a provvedere, così come già esattamente esegue dal 30/01/2011, a corrispondere
[...] al sig. attraverso bonifico bancario sul conto corrente del sig. la Controparte_1 Controparte_1 somma di euro 800 circa in base al tasso variabile del mutuo pari a quanto dovuto dal sig. per il mensile pagamento del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione sita in Controparte_1
San Francesco al Campo via Bruna n. 118-120” e “2) che il sig. si obbliga al Parte_1 pagamento del suesposto importo a favore del sig. sino alla data di estinzione del Controparte_1 contratto di mutuo” (cfr. Scrittura privata, prodotta sub. 2) da parte attrice e sub. 4) da parte convenuta).
Nel predetto documento, le parti hanno, altresì, stabilito “3) che, a fronte del mensile assolvimento da parte del sig. del pagamento del mutuo contratto dal sig. Parte_1 CP_1 per l'acquisto dell'immobile sito in San Francesco al Campo n. 118-120, il sig.
[...] CP_1 si obbliga all'atto e nel caso di vendita del menzionato immobile a corrispondere al sig.
[...] il cinquanta per cento (50%) di quanto ricavato dalla compravendita al netto del Parte_1 pagamento del mutuo ancora residuo”, con la specificazione di cui al punto 4) “che il sig. si obbliga a vendere il menzionato immobile solo dietro espresso consenso del sig. Controparte_1
in ordine al prezzo di compravendita”. Parte_1
È incontroverso che, in data 10.02.2021, ha venduto l'immobile Controparte_1 sito in San Francesco al Campo (TO), Via Bruna, 118-120, al prezzo di euro
300.000,00 e che, al contempo, dopo aver estinto il contratto di mutuo mediante versamento della somma residua di euro 86.225,77 in favore di Cassa di risparmio di Fossano s.p.a., ha corrisposto a l'importo di euro 32.593,87, quale Parte_1 somma dovuta a parte attrice in esecuzione dell'accordo di cui alla scrittura privata del 03.04.2014.
5 come sopra già rappresentato ha accettato l'importo indicato a titolo di Parte_1 mero acconto, agendo in giudizio per il pagamento della residua somma.
In particolare, secondo la prospettazione offerta dall'attore, il medesimo sarebbe creditore della maggior somma di euro 31.180,36, atteso che, in applicazione della disposizione di cui al punto n. 3) della scrittura privata, dal 50% del prezzo di vendita dell'immobile avrebbe dovuto essere dedotto esclusivamente l'importo di euro 86.225,77 (pari a quanto versato da parte convenuta in favore dell'istituto di credito per l'estinzione del mutuo) e non già gli ulteriori esborsi che il CP_1 avrebbe allegato di aver eseguito nel corso degli anni, in quanto da un lato sprovvisti di alcun giustificativo di spesa e, dall'altro, non espressamente autorizzati dal ai sensi del disposto di cui al punto 6) della scrittura privata (recante Pt_1 testualmente “6) che il sig. si obbliga al pagamento del 50% delle spese inerenti Parte_1 all'immobile. Si precisa che eventuali lavori da eseguire sull'immobile dovranno essere eseguiti solo dietro espresso consenso del sig. ”). Parte_1
Ciò posto, detraendo dalla metà del ricavato dalla vendita la somma corrisposta per l'estinzione del mutuo e l'acconto ricevuto (euro 32.593,87), residua il credito per il quale l'attore ha agito in giudizio.
Preliminarmente giova osservare come tutte le questioni particolarmente dibattute tra le parti, che involgono una valutazione di merito in ordine alla ragionevolezza e alla convenienza dell'accordo, non assumano rilievo concreto, essendo chiaramente estranee all'oggetto del giudizio ed al conseguente sindaco giudiziale.
Invero, è bene ricordare che, in coerenza con il principio volontaristico che permea la disciplina del contratto, il nostro ordinamento giuridico si fonda sul principio dell'insindacabilità dell'equilibrio contrattuale derivante dal regolamento condiviso dalle parti.
L'intangibilità, che trova fondamento nell'art. 41 Cost., che garantisce la libertà di iniziativa economica privata, e riconoscimento all'art. 1322 c.c. (a mente del quale
“Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela
6 secondo l'ordinamento giuridico”), deriva dal fatto che, ogniqualvolta le parti addivengono alla formalizzazione di un accordo, le medesime si pongono in una posizione di parità, con la conseguenza che ogni valutazione di convenienza/sconvenzienza dell'affare è da imputarsi alla normale alea che domina ogni trattativa contrattuale e che ogni eventuale squilibrio, dal momento che, ai sensi dell'art. 1372 c.c., “il contratto ha forza di legge tra le parti”, non potrà essere successivamente sindacato dal giudice se non negli stringenti limiti previsti dalla legge (cfr. tra le varie azione di rescissione;
azione di risoluzione ex art. 1467 c.c.; disciplina terzo contratto;
disciplina consumeristica).
In sostanza, esula dal presente giudizio ogni valutazione in ordine alla concreta convenienza dell'affare, con particolare riguardo da un lato alle ragioni che abbiano spinto le parti alla suddetta regolamentazione dei loro interessi e, dall'altro, all'accertamento in merito a chi dei due contendenti abbia sostenuto più spese ovvero abbia avuto una maggiore perdita patrimoniale dalla conclusione dell'affare.
Del pari, si appalesa priva di concreto rilievo l'allegazione a più riprese sviluppata dall'attore in ordine alla violazione della disposizione di cui al punto 4) della scrittura privata, sottoscritta dalle parti il 3.04.2014, nella parte in cui il convenuto ha alienato l'immobile sito in San Francesco al Campo (TO), Via Bruna, 118-120, al prezzo di euro 300.000,00 euro, senza aver ottenuto il suo previo consenso.
In proposito, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla prova del consenso espresso, assume rilievo assolutamente dirimente la circostanza secondo cui l'odierno attore non abbia correlato l'allegato inadempimento di Controparte_1 ad una specifica domanda risarcitoria, sub specie ad esempio di avvenuta alienazione dell'immobile ad un prezzo inferiore a quello di mercato ovvero alla perdita di occasioni più favorevoli.
In altri termini, la mera violazione dell'obbligo di cui al punto 4) del predetto documento, a tenore del quale “il sig. si obbliga a vendere il menzionato Controparte_1 immobile solo dietro espresso consenso del sig. in ordine al prezzo di compravendita”, Parte_1 in difetto di allegazione e conseguente prova di un danno causalmente riconducibile all'inadempimento contestato, non può determinare ex se la pronuncia alla condanna al risarcimento del danno né tantomeno è possibile pervenire ad una
7 declaratoria di inefficacia del negozio traslativo, essendo chiaramente la clausola sprovvista di qualsivoglia efficacia nei confronti dei terzi.
Quanto al rapporto causale fra inadempimento e danno, la giurisprudenza di legittimità ha affermato con orientamento assolutamente costante che ove venga dedotto in giudizio un danno da inadempimento contrattuale, la parte che lo deduce avrà il compito di fornire la prova, anche indiziaria, dell'utilità patrimoniale che avrebbe conseguito, se al contratto fosse stata data corretta e puntuale esecuzione, essendo pacificamente esclusa al di fuori dei casi tipici previsti dalla legge la riconoscibilità nel nostro ordinamento di un danno di natura punitiva (cfr. tra le tante Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 25160/18, depositata l'11 ottobre 2018).
Con riguardo al profilo della quantificazione della somma spettante a a Parte_1 seguito della vendita dell'immobile di San Francesco al Campo (TO), Via Bruna,
118-120, il disposto di cui al punto n. 3) della scrittura privata del 3.04.2014, che testualmente recita “[…] il sig. si obbliga all'atto e nel caso di vendita del Controparte_1 menzionato immobile a corrispondere al sig. il cinquanta per cento (50%) di quanto Parte_1 ricavato dalla compravendita al netto del pagamento del mutuo ancora residuo”, avrebbe potuto condurre ad una interpretazione difforme da quella prospettata da entrambe le parti.
Invero, il tenore letterale della clausola avrebbe potuto essere interpretato nel senso che la detrazione dell'importo corrisposto per l'estinzione del mutuo dovesse operare sull'intero prezzo di vendita e non sulla sola quota del con Pt_1 conseguente versamento in favore dell'attore del 50% della somma residua.
In altri termini, le parti avrebbero potuto dare attuazione al contenuto letterale della scrittura, sottraendo dapprima dall'intero prezzo di vendita dell'immobile, pari a
300.000,00 euro, sia il valore residuo del mutuo (pari a 86.225,77 euro) sia l'ammontare delle eventuali spese eseguite sull'immobile; dopodiché, sull'importo ricavato, sarebbe stata determinata la quota del 50% di spettanza di Parte_1
Sennonché, in presenza di una disposizione che avrebbe potuto essere foriera di un eventuale contrasto interpretativo, le parti hanno offerto, sia pur con le differenze di seguito esaminate con particolare riguardo alla ripartizione delle spese, una
8 concorde interpretazione, assumendo come l'importo del mutuo residuo dovesse incidere per intero sulla quota del 50% di spettanza dell'attore (€ 150.000,00 - €
86.225,77).
Tale interpretazione, anche in applicazione del disposto dell'art. 1362 comma 2 c.c., deve trovare applicazione in giudizio, non potendo il Giudice discostarsi dalla comune e soprattutto concorde volontà delle parti.
Di contro, i contendenti assumono posizioni assolutamente antitetiche in ordine all'importo delle ulteriori spese che il convenuto ha detratto dalla somma residua (€
63.774,23), in modo da pervenire al versamento della somma di € 32.593,87.
È necessario, dunque, procedere alla quantificazione e alla conseguente ripartizione delle spese sostenute da sull'immobile di San Francesco al Campo Controparte_1
(TO), Via Bruna, 118-120.
A tal riguardo, giova richiamare il contenuto del punto n. 6) della scrittura privata del 3.04.2014, a tenore del quale “il sig. si obbliga al pagamento del 50% delle Parte_1 spese inerenti all'immobile. Si precisa che eventuali lavori da eseguire sull'immobile dovranno essere eseguiti solo dietro espresso consenso del sig. ”. Parte_1
Il tenore letterale della predetta disposizione induce a ritenere che debbano essere oggetto di ripartizione in pari misura le sole “spese inerenti all'immobile”, con la conseguenza che all'odierno attore non possano essere imputate né le spese notarili sostenute da in sede di aggiudicazione dell'immobile di San Controparte_1
Francesco al Campo (TO), quantificate in euro 10.029,24, né tantomeno le spese di agenzia, affrontate da parte convenuta per la vendita dell'unità immobiliare de qua e determinate nella misura di euro 7.320,00 (cfr. Fattura notaio e fattura agenzia, prodotte rispettivamente sub. 2) e 15) da parte convenuta).
Invero, si ritiene che entrambi gli esborsi compiuti da di cui sopra, Controparte_1 oltre a non esser stati pattuiti di concerto con l'odierno attore, siano, in realtà, afferenti alla fase della vendita del bene e non all'immobile in sé considerato.
Pertanto, un'interpretazione strettamente letterale del contenuto dell'accordo deve condurre ad escludere dal computo delle spese i suddetti importi.
9 Di contro, si ritiene che debbano essere ammesse alla ripartizione tra le parti tutte quelle voci di spesa che appaiono direttamente riconducibili all'immobile, quali: a) i costi di sanatoria del fabbricato (fattura n. 15/2020 emessa dal geom. CP_3
per euro 1.921,50; fattura n. 24/2020 emessa dal geom.
[...] CP_3
per euro 3.843,00; fattura n. 33/2020 emessa dal geom.
[...] CP_3
per euro 3.500,00; fattura n. 4/2021 emessa dal geom.
[...] CP_3
per euro 1.460,00; fattura n. 7/2020 emessa dall'arch.
[...] Persona_1 per euro 1.040,00; fattura n. 11/2020 emessa dall'arch. per euro Persona_1
2.080,00; fattura n. 2/2021 emessa dall'arch. per euro 1.040,00; Persona_1 oneri concessori e sanzione emessa dal Comune di San Francesco al Campo (TO) per euro 5.967,22 ed euro 182,90 per diritti di segreteria); b) le imposte dirette
(dapprima, l'ICI e, dal 2012, l'IMU) per l'ammontare di euro 2.084,00; c) nonché gli ulteriori esborsi sostenuti per lo svolgimento di lavori di ristrutturazione dell'unità immobiliare.
Quanto alle spese per IMU, le medesime, ancorché siano riferite ad annualità precedenti a quelle di cui alla scrittura, sono state corrisposte successivamente ed in ogni caso la genericità sotto il profilo temporale della locuzione utilizzata dalle parti
(“… al pagamento del 50% delle spese inerenti all'immobile”) deve condurre al riconoscimento della quota anche in capo all'attore.
Quanto alle spese per l'attività di ristrutturazione e regolarizzazione del bene, sebbene abbia più volte sostenuto di nulla dovere ad Parte_1 Controparte_1 assumendo di non concesso alcuna autorizzazione all'esecuzione di opere di ristrutturazione presso il compendio immobiliare di San Francesco al Campo (TO)
(cfr. da ultimo, interpello del 12.01.2024, in cui l'attore ha affermato che “[…] la ristrutturazione la gestiva il personalmente con un accordo tra noi di preavviso e CP_1 autorizzazione su ogni lavoro da eseguirsi;
io non ho mai autorizzato nessun lavoro né ero presente ad alcun lavoro in corso di esecuzione presso l'immobile […]”), occorre, tuttavia, osservare come dall'esame dell'istruttoria svolta ed in particolare all'esito delle escussione dei testi, sia emersa una differente ricostruzione dei fatti di causa.
Invero, tanto quanto , entrambi operai chiamati da Persona_2 Persona_3
a prestare la propria opera presso l'unità immobiliare de qua, hanno Controparte_1
10 dichiarato in modo sostanzialmente concorde di aver conosciuto proprio Parte_1 in occasione dell'esecuzione dei lavori, confermando la sua presenza sui luoghi (cfr.
“[…] ho conosciuto anche l'attore in quanto era presente in cantiere presso l'immobile in San
Francesco al Campo quando ho fatto i lavori idraulici;
era presente quando abbiamo sostituito una linea di riscaldamento […]”, testimonianza rilasciata da all'udienza del Persona_2
12.01.2024; “[…]conosco di vista anche l'attore ma non ho avuto altri rapporti;
preciso che Pt_1 il l'ho visto presso l'immobile di San Francesco al Campo quando facevo lavori per conto del Pt_1 sig. […]”, testimonianza di resa nel corso dell'udienza del CP_1 Persona_3
3.07.2024).
Pertanto, la collocazione spazio-temporale di nell'abitazione di San Parte_1
Francesco al Campo (TO) al momento dell'esecuzione dei lavori induce ragionevolmente a ritenere che il medesimo, oltre a essere a conoscenza del fatto che l'immobile necessitava di opere di revisione e ristrutturazione per poter essere alienato, ne abbia approvato e materialmente seguito il loro svolgimento, con la conseguenza che, ai sensi del punto n. 6) della scrittura privata del 3.04.2014, il medesimo deve esservi tenuto al pagamento nella misura del 50%.
Venendo ora alla individuazione ed alla conseguente quantificazione delle spese da attribuirsi pro quota a questo Giudice ritiene, in primo luogo, di Parte_1 annoverare e contabilizzare esclusivamente gli esborsi effettuati da Controparte_1 per l'acquisto di materiali edili, in relazione ai quali i documenti prodotti consentano di ritenere che la relativa merce sia stata consegnata presso l'immobile oggetto di causa (cfr. Totale ricevute acquisto materiali, prodotte sub. 5) da parte convenuta).
Nello specifico: 1) ordine Leroy Merlin n. 380923 del 28.05.2012 (euro 476,87); 2) ordine Leroy Merlin n. 381064 del 1.06.2012 (euro 992,05); 3) ordine Leroy Merlin
n. 380644 del 21.05.2012 (euro 553,74); 4) ordine Leroy Merlin n. 382472 del
5.07.2012 (euro 625,15); ricevuta Bricoman del 10.05.2012 (euro 1.144,75).
Di contro, non si ritengono positivamente valutabili, ai fini della ripartizione pro quota, le plurime ricevute fiscali prodotte da parte convenuta nell'allegato prodotto sub. 5): alcune non leggibili, altre recanti voci di spesa generiche e non immediatamente riconducibili a lavori di natura edile (cfr. vedasi a titolo esemplificativo le seguenti voci, quali “reparto 01”, e “IVA 21”), altre ancora,
11 sebbene verosimilmente riferibili all'acquisto di materiali da costruzione ovvero di semilavorati per il rifacimento di pavimentazione da interni, tuttavia non sono corredate da ulteriori elementi idonei a provare che i prodotti medesimi siano stati effettivamente impiegati per l'esecuzione dei lavori presso l'immobile di San
Francesco al Campo (TO).
Devono essere, del pari, esclusi dal conteggio gli importi di cui alla fattura n. 7 del
31.01.2021 (euro 1.210,00) e n. 75 del 23.12.2020 (euro 1.650,00), emesse dalla ditta
“Danieleintonaci” di Morte Danut, atteso che, a prescindere dalla prova dell'effettiva esecuzione dei lavori, il convenuto non ha fornito la prova dell'avvenuto esborso. A differenti conclusioni non possono condurre le dichiarazioni della teste moglie del convenuto, essendosi limitata la Tes_1 suddetta a riferire in ordine ai rapporti tra il marito e l'operaio, senza chiaramente nulla poter dichiarare in merito all'effettivo pagamento.
Per le medesime ragioni non possono essere riconosciuti gli importi inerenti ai lavori eseguiti da , non essendovi prova del pagamento, non Persona_3 potendo chiaramente essere ritenuta tale la dichiarazione resa in udienza dal teste, poiché non correlata ad alcuna documentazione fiscale. Invero, oltre ad apparire assolutamente poco verosimile il pagamento di una non modesta somma di denaro in contanti (cfr. udienza del 03.07.2024) “…non mi ha dato Persona_3 assolutamente 31.346,59 euro al massimo posso dire di aver ricevuto 7.000,00 – 8.000,00 non di più; peraltro ho dovuto pure io pagare altre persone per i lavori con i soldi che mi ha dato;
non ho fatto fattura per i lavori”), le dichiarazioni del teste si appalesano in evidente contraddizione con le allegazioni del convenuto stesso, il quale ha dedotto di aver corrisposto in contanti e senza ricevere alcuna fattura la somma di € 31.346,59.
È evidente che per ottenere la ripetizione di tale importo il convenuto avrebbe dovuto premunirsi di richiedere idonea documentazione contabile, dovendo ricadere proprio su quest'ultimo la carenza probatoria.
Alla luce dei dati sopra richiamati, la somma delle spese inerenti all'immobile sostenute da e suscettibili di ripartizione ammonta a complessivi Controparte_1 euro 26.911,18, importo quest'ultimo che, secondo quanto disposto al punto n. 6)
12 della scrittura privata del 03.04.2014, deve essere imputato nella misura del 50% a
(così per complessivi euro 13.445,60). Parte_1
Ciò posto, individuato l'ammontare degli esborsi effettivamente riconducibili all'immobile de quo, occorre procedere alla determinazione della somma residua spettante all'odierno attore in virtù del disposto di cui all'art. 3) della scrittura privata.
Avvalendosi del criterio di calcolo prospettato concordemente tra le parti, deve procedersi alla sottrazione dal 50% del ricavato dalla vendita dell'immobile di San
Francesco al Campo (TO), Via Bruna, 118-120, pari a 150.000,00 euro, dei seguenti importi: a) 86.225,77 euro, quale somma pagata da per l'estinzione Controparte_1 del contratto di mutuo ipotecario;
b) 13.445,60 pari al 50% delle spese eseguite sull'unità immobiliare.
Facendo, dunque, applicazione delle indicazioni di calcolo sopra richiamate, la somma residua di spettanza di ammonta ad euro 17.734,76, cui si Parte_1 perviene detraendo il quantum già corrisposto dal in favore di a CP_1 Parte_1 mezzo bonifico bancario del 15.02.2021 pari ad € 32.593,87.
Sulla somma così individuata sono dovuti gli interessi nella misura legale previsti dall'art. 1284, comma 1, c.c., dalla negoziazione assistita sino al saldo, non avendo la parte attrice formulato specifica richiesta di applicazione del disposto del comma 4 della suddetta disposizione (cfr. Cass. Sez. Unite, Sent. n. 12449 del 7.05.2024).
Deve essere, altresì, riconosciuto in favore dell'attore il rimborso delle spese legali da quest'ultimo sostenute nel corso del procedimento penale n. 16626/2019
RGNR, conclusosi con la pronunzia in sede di indagini preliminari di sentenza ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p.
Invero, considerato che l'obbligazione di pagamento nei confronti del professionista si realizza con la costituzione di “un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti che lo stesso ha posto in relazione ad agire per l'esecuzione in forma specifica ex art.
2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato” (Cass. sent. n. 34850/2023), deve ritenersi un onere certo, di importo determinato che non necessita, ai fini del risarcimento danni
13 richiesto da parte attrice, di essere provato con quietanza di pagamento, il saldo dovuto al difensore nominato in sede penale, oltre accessori di legge, in tema di liquidazione del danno, la locuzione “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (cfr. ex multis, Cass., sent. n. 27129/2021).
In ogni caso, l'attore ha prodotto in atti la prova delle fatture con quietanza da parte del professionista.
Il patteggiamento, disposto all'esito dell'opposizione all'archiviazione formulata dall'attore e della formulazione dell'imputazione coatta disposta dal G.I.P. del
Tribunale di Torino, è stato pronunciato in fase di indagini preliminari con conseguente esclusione per il giudice di pronunciare condanna dell'imputato al pagamento delle spese di lite in favore della parte civile costituita (cfr. da ultimo
Cass. Penale sez. 3, sentenza n. 38513 del 19.09.2024; Cass. Penale
Sez. 4, Sentenza n. 48081 del 16/11/2023).
Ciò posto, le spese sostenute dall'attore, come voce di danno emergente, possono essere riconosciute in questa sede, non sussistendo ragioni oggettive per ritenere il fatto contestato sprovvisto di rilievo penale.
E' certamente vero che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444
c.p.p. c.p.p. non costituisca in termini assoluti una statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, come si desume dall'art. 445 c.p.p. che prevede espressamente che la stessa “non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi”, ma una simile sentenza presuppone pur sempre una ammissione di colpevolezza da parte dell'imputato e può, pertanto, essere utilizzata nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile come elemento di prova.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la sentenza di condanna a pena patteggiata esonera la controparte dall'onere della prova ed il giudice può
14 disconoscere tale efficacia probatoria solo se emergano le ragioni per cui l'imputato abbia ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (Cass. civ.
5.05.2005 n. 9358; Cass. civ. sez. un.
31.07.2006 n. 17289; Cass. 19.11.2007 n. 23906). La sentenza penale di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., dunque, pur non implicando un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile, contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare (Cass., 2 febbraio 2017, n. 2695; Cass., 31 marzo 2015, n.
6582; Cass., 18 aprile 2013, n. 9456; Cass., 6 dicembre 2011, n. 26263; Cass., 19 novembre 2007, n. 23906).
Tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza più recente della
Suprema Corte, la quale ha sostenuto che la sentenza ex art. 444 c.p. inverte l'onere della prova a vantaggio della parte offesa dal reato (Cass. 16505/19) ed ha, comunque, una valenza indiziaria (Cass. 7014/20).
A fronte delle suddette risultanze probatorie, dal contenuto concorde ed univoco, le contestazioni assolutamente generiche formulate dal convenuto si rivelano del tutto inidonee a porre in discussione la valenza probatoria dell'accertamento reso in sede penale, non avendo il medesimo in alcun modo nemmeno tentato di spiegare le ragioni per le quali avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità (Cass., 29 febbraio 2016, n. 3980).
Tuttavia, l'ammontare del compenso che può essere riconosciuto, tenuto conto dell'assistenza prestata dal difensore sin dalla fase della presentazione della denuncia-querela, proseguita nel deposito dell'opposizione archiviazione ex art. 408
c.p.p. e alla partecipazione alla correlata udienza camerale, deve essere quantificato, in applicazione dei valori medi del tariffario all'epoca dei fatti vigente, in euro
3.600,00, oltre oneri fiscali e previdenziali per un totale di € 5.253,83, non sussistendo ragioni per applicare un importo maggiorato.
Su tale importo sono dovuti gli interessi nella misura ex art. 1284 comma 1 c.c. con la medesima decorrenza sopra indicata sino al saldo effettivo.
15 Le spese di lite devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico del convenuto e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate, dello svolgimento dell'istruttoria orale, del valore del giudizio e del rifiuto del convenuto di accettare la proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c., che si è rivelata, già al netto delle spese di lite, inferiore a quanto riconosciuto in sentenza, applicando i parametri dello scaglione relativo al decisum
(euro 5.2000,00 - 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n.
2828/2022 R.G., così provvede:
in parziale accoglimento della domanda spiegata da condanna Parte_1 CP_4 al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro
[...]
22.988,59 oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della negoziazione assistita sino al saldo effettivo;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che Controparte_4 si liquidano in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, ed euro 545,00 per spese vive.
Così deciso in Ivrea, il 10 marzo 2025.
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
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