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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2604/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. SORACE DOMENICO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANZARO, avv. LUCA
MATARESE resistente
Oggetto: riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici;
legittimità della ripetizione delle somme indebitamente erogate.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente, titolare di pensione dal 1° gennaio 2009, ha Parte_1
prestato servizio in qualità di collaboratrice scolastica presso l'Istituto Tecnico Nautico di Pizzo Calabro;
sosteneva inoltre che dall' 1.1.2000, per effetto della Legge 3
Maggio 1999 n.124, art.8, comma 2, è stata trasferita dal ruolo degli Enti locali al ruolo del . Controparte_2
2. A seguito di tale trasferimento, la ricorrente ha mantenuto inizialmente la propria posizione retributiva e previdenziale. Tuttavia, con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha fornito un'interpretazione
1 autentica della normativa di riferimento, si è proceduto all'azzeramento dell'anzianità di servizio ai fini contributivi con effetto retroattivo.
3. La ricorrente aveva precedentemente adito il Tribunale di Vibo Valentia per il riconoscimento dell'anzianità ai fini economici e giuridici, ottenendo una sentenza favorevole che obbligava l'amministrazione scolastica al pagamento delle differenze retributive maturate dal 1° gennaio 2000.
4. Tuttavia, tale sentenza è stata impugnata dal Controparte_3 presso la Corte d'Appello di Catanzaro, che con sentenza n. 519/2007, ha ordinato la ripetizione delle somme indebitamente percepite, in esecuzione di quanto stabilito dalla legge n. 266/2005, art. 1, comma 218, detta Sentenza non è stata mai impugnata.
5. In attuazione di tale decisione, il ha notificato alla ricorrente, in data 31 CP_1 luglio 2009, l'avvio della procedura di recupero delle somme, avvenuto tramite trattenute pensionistiche suddivise in 60 rate mensili, con conclusione della procedura nel febbraio 2015.
6. La signora ha contestato la legittimità della procedura di ripetizione delle Parte_1
somme, sostenendo che i criteri adottati erano illegittimi. Tuttavia, il
[...]
ha evidenziato che la ricorrente aveva precedentemente Controparte_3
ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Vibo Valentia, che riconosceva le differenze retributive maturate dal 1° gennaio 2000. Tale sentenza, mai impugnata, è stata successivamente impugnata presso la Corte d'Appello di Catanzaro, la quale ha ordinato il recupero delle somme indebitamente percepite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione di diritto attiene alla corretta applicazione dell'art. 8, comma 2, della legge 124/1999, come interpretato dall'art. 1, comma 218, della legge 266/2005.
Quest'ultimo stabilisce che il personale ATA transitato dagli enti locali ai ruoli dello
Stato mantiene l'anzianità maturata presso l'ente di provenienza ai soli fini giuridici, mentre ai fini economici si applicano i criteri previsti dall'art. 3, comma 57, della legge 350/2003.
2. Per completezza, si riporta il testo dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre
2005, n. 266: Il personale ATA degli enti locali, transitato nei ruoli dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali previsti per il corrispondente personale statale.
L'inquadramento avviene sulla base dell'anzianità maturata presso l'ente di
2 provenienza, riconosciuta per intero ai soli fini giuridici. Ai fini economici, l'anzianità
è riconosciuta secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.”
3. La norma in questione ha natura di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva,
e pertanto incide anche sulle situazioni pregresse, determinando l'azzeramento dell'anzianità economica precedentemente riconosciuta alla ricorrente.
4. Il recupero delle somme erogate in forza della sentenza della Corte di appello di
Catanzaro, trova dunque piena legittimazione nella normativa vigente e nell'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia.
5. Ne consegue che l'azione amministrativa posta in essere dal è conforme a CP_1
diritto e non può essere considerata illegittima.
6. In ragione della natura della controversia e della vetustà della stessa si reputa equo compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
IL Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e deduzione disattesa:
1. Rigetta il ricorso proposto da . Parte_1
2. Conferma la legittimità della ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla ricorrente.
3. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 06/02/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2604/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. SORACE DOMENICO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANZARO, avv. LUCA
MATARESE resistente
Oggetto: riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici;
legittimità della ripetizione delle somme indebitamente erogate.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente, titolare di pensione dal 1° gennaio 2009, ha Parte_1
prestato servizio in qualità di collaboratrice scolastica presso l'Istituto Tecnico Nautico di Pizzo Calabro;
sosteneva inoltre che dall' 1.1.2000, per effetto della Legge 3
Maggio 1999 n.124, art.8, comma 2, è stata trasferita dal ruolo degli Enti locali al ruolo del . Controparte_2
2. A seguito di tale trasferimento, la ricorrente ha mantenuto inizialmente la propria posizione retributiva e previdenziale. Tuttavia, con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha fornito un'interpretazione
1 autentica della normativa di riferimento, si è proceduto all'azzeramento dell'anzianità di servizio ai fini contributivi con effetto retroattivo.
3. La ricorrente aveva precedentemente adito il Tribunale di Vibo Valentia per il riconoscimento dell'anzianità ai fini economici e giuridici, ottenendo una sentenza favorevole che obbligava l'amministrazione scolastica al pagamento delle differenze retributive maturate dal 1° gennaio 2000.
4. Tuttavia, tale sentenza è stata impugnata dal Controparte_3 presso la Corte d'Appello di Catanzaro, che con sentenza n. 519/2007, ha ordinato la ripetizione delle somme indebitamente percepite, in esecuzione di quanto stabilito dalla legge n. 266/2005, art. 1, comma 218, detta Sentenza non è stata mai impugnata.
5. In attuazione di tale decisione, il ha notificato alla ricorrente, in data 31 CP_1 luglio 2009, l'avvio della procedura di recupero delle somme, avvenuto tramite trattenute pensionistiche suddivise in 60 rate mensili, con conclusione della procedura nel febbraio 2015.
6. La signora ha contestato la legittimità della procedura di ripetizione delle Parte_1
somme, sostenendo che i criteri adottati erano illegittimi. Tuttavia, il
[...]
ha evidenziato che la ricorrente aveva precedentemente Controparte_3
ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Vibo Valentia, che riconosceva le differenze retributive maturate dal 1° gennaio 2000. Tale sentenza, mai impugnata, è stata successivamente impugnata presso la Corte d'Appello di Catanzaro, la quale ha ordinato il recupero delle somme indebitamente percepite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione di diritto attiene alla corretta applicazione dell'art. 8, comma 2, della legge 124/1999, come interpretato dall'art. 1, comma 218, della legge 266/2005.
Quest'ultimo stabilisce che il personale ATA transitato dagli enti locali ai ruoli dello
Stato mantiene l'anzianità maturata presso l'ente di provenienza ai soli fini giuridici, mentre ai fini economici si applicano i criteri previsti dall'art. 3, comma 57, della legge 350/2003.
2. Per completezza, si riporta il testo dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre
2005, n. 266: Il personale ATA degli enti locali, transitato nei ruoli dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali previsti per il corrispondente personale statale.
L'inquadramento avviene sulla base dell'anzianità maturata presso l'ente di
2 provenienza, riconosciuta per intero ai soli fini giuridici. Ai fini economici, l'anzianità
è riconosciuta secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.”
3. La norma in questione ha natura di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva,
e pertanto incide anche sulle situazioni pregresse, determinando l'azzeramento dell'anzianità economica precedentemente riconosciuta alla ricorrente.
4. Il recupero delle somme erogate in forza della sentenza della Corte di appello di
Catanzaro, trova dunque piena legittimazione nella normativa vigente e nell'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia.
5. Ne consegue che l'azione amministrativa posta in essere dal è conforme a CP_1
diritto e non può essere considerata illegittima.
6. In ragione della natura della controversia e della vetustà della stessa si reputa equo compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
IL Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e deduzione disattesa:
1. Rigetta il ricorso proposto da . Parte_1
2. Conferma la legittimità della ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla ricorrente.
3. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 06/02/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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