Articolo 258 del Codice civile
Articolo 262Articolo 264
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19 aprile 1942
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20 settembre 1975
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1 gennaio 2013
Art. 258.

Effetti del riconoscimento.

((Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso))

L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non puo' contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.

Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2013
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