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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/05/2025, n. 3039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3039 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Diego Rosario Antonio Pinto presidente dr. Maria Aversano consigliere dr. Enrico Colognesi consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, a seguito dell'udienza in trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. del 5 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7442 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e pendente
TRA
Parte_1
in persona del Ministro pro tempore, (c.f.
[...]
) rappresentato e difeso dalla Avvocatura dello Stato e P.IVA_1 domiciliato presso i suoi Uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, appellante
E
, nato a [...] il [...] c.f. CP C.F._1
, residente in [...], c.f.
[...] [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Vivona, C.F._1 appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza n.17820 del 15/11/2021 del Tribunale di
Roma, *** *** ***
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 15.12.2021 il ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 17820/2021 del 15.11.2021, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione II, resa a definizione del procedimento avente
R.G. n. 10562/2018, che:
A) accoglieva la domanda dell'attore di accesso al CP [...]
istituito presso il Ministero con disapplicazione della Controparte_2 delibera del Comitato n. 595 del 13.09.2017, riconoscendo il diritto del primo all'accesso ai benefici,
B) condannava parte convenuta al pagamento delle spese del procedimento che liquidava nella misura di euro 7.795,00 oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali ed inoltre IVA e CPA come per legge che distraeva in favore del difensore del ricorrente – avvocato Gianluca Vivona - che aveva dichiarato di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
La vicenda oggetto del giudizio rimonta alla data 31 maggio 1977 in San
Cipirello (PA), allorquando, in seguito ad un agguato mafioso, veniva assassinato , nato in [...] il [...], coniugato con ON
. Persona_2
Con sentenza nr. 3/2009 la Corte di Assise di Palermo dichiarava CP_3
e colpevoli di tale omicidio e li condannava alla
[...] Controparte_4 pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di diciotto mesi. Nel procedimento penale veniva accertata, da un lato, la assoluta estraneità del fu a contesti delinquenziali;
dall'altra, che l'agguato era maturato ON nell'ambito di una guerra di mafia ed aveva come destinatario il fu Per_3
. Solo per un caso del destino venne ucciso anche il , colpevole
[...] CP solo di trovarsi in quell'istante vicino alla vittima designata dalla mafia. Al processo penale – celebratosi dopo trent'anni dal fatto- non poté partecipare
(coniuge della vittima dell'agguato mafioso), deceduta dopo Persona_2
il suo instaurarsi, ma subito prima della sua conclusione, in data 01.12.2008.
, figlio di , aveva quindi proposto ricorso ex CP Persona_2 art. 702 bis c.p.c. presso il Tribunale di Palermo, affinché venisse riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla , diritto che, sorto all'epoca ER del fatto delittuoso, e quindi esistente nel patrimonio della defunta, al momento dell'apertura della successione si era trasferito “iure haereditatis” in capo ad esso ricorrente. Il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda, condannando i resistenti alla corresponsione della somma di euro 83.982,33, oltre interessi dalla pubblicazione dell'ordinanza e le spese di lite ivi liquidate. Il , quindi, nella spiegata qualità, proponeva istanza di accesso al CP [...]
, istituito Parte_1 presso il che, però, respingeva la domanda con delibera Parte_1 nr. 595 del 2017. Con tale delibera il Comitato ministeriale, pur avendo accertato che la condanna degli imputati era stata disposta per reati rientranti nella previsione dell'art. 4, comma 1 della Legge 512/99, e pur rilevando l'assenza di altre ragioni ostative al riconoscimento del diritto chiesto, rigettava la domanda avanzata dal , argomentando che: “ CP ER
(deceduta in data 1.12.2008) non si è costituita parte civile né in
[...] sede penale, né in sede civile, per ottenere il risarcimento dei danni” e che il diritto previsto dalla legge 512/99 sarebbe riconosciuto (oltre agli aventi diritto
“iure proprio”), solo ed unicamente ai successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui all'art. 4 della Legge 512/99, intendendosi come tali quelle già costituitesi parte civile nel processo penale.
Il ha proposto allora ricorso al Tribunale affinché venisse accertata CP
l'illegittimità della delibera impugnata, ritenendo l'interpretazione adottata dal Comitato illegittima e contraria sia alla “ratio” che alle stesse norme che disciplinano la materia.
Ha resistito a tale domanda il Ministero dell'Interno – Fondo di Rotazione per la Solidarietà alle Vittime dei Reati di Tipo Mafioso.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda dell'attore di accesso al Fondo di Rotazione per le Vittime della CP
Mafia, istituito presso il , con disapplicazione della delibera del Parte_1
Comitato n. 595 del 13.09.2017, riconoscendo il diritto del primo all'accesso ai benefici. Ed aveva condannato il al pagamento delle spese Parte_1 processuali.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il
[...]
, censurando Parte_1 la decisione per asserita violazione dell'art. 4 della Legge 22.12.1999, n.512, in quanto veniva così riconosciuto il diritto alla ammissione al Fondo anche al successore della persona offesa, che non erasi costituito parte civile nel procedimento penale. Con il proprio atto si costituiva in giudizio al fine di contestare le CP argomentazioni dell'appellante, sostenendo la correttezza invece della interpretazione estensiva della norma invocata, fatta propria dal giudicante, ovvero la estensione del diritto alla ammissione anche al successore della p.o. che aveva comunque richiesto la liquidazione del danno subìto anche nella sede civile.
Acquisito il fascicolo di primo grado, alla udienza del 5 marzo 2025, celebrata in trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., il procedimento veniva trattenuto in decisione, con concessione dei termini ex art.525 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel motivare il suo appello il ritiene che: “le istanze promosse “iure Parte_1
hereditatis” dai successori universali non sono ammissibili in quanto non riconducibili al diritto di accesso al Fondo che è esclusivamente riconosciuto:
a) ai successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui all'art. 4 legge n. 512/99, riferendosi (sostiene il Comitato) tale disposizione ai soli successori di persone già costituitesi parte civile nel processo penale;
b) alle persone fisiche costituite in un giudizio civile per il risarcimento dei danni da reato, essendo tale previsione limitata alle sole azioni promosse “iure proprio” dal titolare del diritto al risarcimento.
In particolare nella formulazione letterale dell'art. 4 comma 2 “i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo” l'appellante vede un chiaro legame con il primo comma;
nel senso che tale estensione del diritto di accesso sarebbe consentita solo agli eredi di coloro i quali abbiano già esercitato l'azione risarcitoria in un giudizio penale.
E, secondo la interpretazione che di tale norma fornisce il appellante, Parte_1
tale azione deve necessariamente essere esercitata nel processo penale mediante la costituzione di parte civile. Perché, laddove invece fosse stata esercitata nel processo civile, nessun diritto sarebbe riconosciuto “iure hereditatis”. Quindi, l'azione può essere esercitata dagli eredi del titolare del diritto solo a condizione che, quest'ultimo abbia agito in giudizio e lo abbia fatto mediante l'esercizio dell'azione civile nel processo penale.
Il motivo è infondato.
Va in primo luogo evidenziato che l'odierno appellato aveva agito “iure hereditario” facendo valere un diritto della defunta madre . Persona_4
Diversamente da quanto ritenuto dal appellante, ritiene la Corte che l'art Parte_1
4.2 della legge 512/1999, che afferma che il diritto all'accesso al fondo, competa anche al danneggiato che non si sia costituito parte civile, ma abbia introdotto un autonomo giudizio risarcitorio civile, operando l'art 4.2. un richiamo all'intero articolo
4 e non al solo comma 1, equiparando, com'è, d'altronde ovvio, in assenza di una precisa delimitazione , le due situazioni.
Né la situazione può mutare laddove l'azione risarcitoria sia stata proseguita dagli eredi – laddove il “de cuius” sia deceduto nelle more del giudizio risarcitorio - o promosso dagli eredi essendo il “de cuius” deceduto “ante tempus”, facendo essi valere comunque un diritto “iure hereditario” e non “iure proprio”.
E' pacifico e non contestato, infatti, che nel caso in esame ricorressero tutti gli elementi previsti dalla normativa di settore per l'accoglimento della domanda risarcitoria (quanto allo “status” di familiare di vittima della mafia del Per_5
sulla scorta delle citate sentenze rese in sede penale e poi civile risarcitoria); mentre il vero nodo della questione risiede proprio nella interpretazione che dell'art. 4, comma 1 e comma 2 della Legge 512/99, aveva fatta il Comitato
Ministeriale.
Tale norma testualmente prevede che “hanno diritto di accesso al Fondo (…) le persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del
30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati:
a) del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale;
b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis;
c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso”.
La norma in esame, ai successivi commi, amplia la platea dei soggetti beneficiari del diritto estendendolo agli enti ed alle “persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonché ai successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo”.
Posto che il diritto è, indifferentemente, riconosciuto a chi esercita l'azione civile nel processo penale (art. 4, comma 1) ed a chi promuove un giudizio civile (art. 4, comma 2), l'interpretazione fornita dal Comitato ha l'effetto di creare una ingiustificabile disparità di trattamento tra il successore di colui il quale abbia deciso di agire nell'ambito del processo penale, costituendosi parte civile (il quale così argomentando avrebbe diritto di accesso al fondo) ed il successore di colui il quale abbia invece esercitato l'azione civile (il quale, secondo l'interpretazione fornita dal Comitato, non avrebbe diritto di accesso al fondo).
Detto ciò, non pare possa essere messo in discussione che la norma tende ad assicurare effettiva tutela al diritto al risarcimento del danno delle vittime dei reati di tipo mafioso;
ove non intervenisse il fondo, il diritto al risarcimento rimarrebbe lettera morta dal momento che difficilmente è possibile essere risarciti dal condannato per simili reati (il quale viene sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali;
sul punto si rimanda ai lavori preparatori della norma). Così stando le cose, e se “un diritto ha significato nella misura in cui
l'ordinamento è capace di assicurarne tutela”, i successori universali cui fa riferimento la norma non possono che essere sia coloro che agiscono per il solo intervento del Fondo dopo la sentenza di condanna e risarcitoria emessa in sede penale, sia coloro che, a causa della sopraggiunta morte del loro dante causa prima dell'accertamento del diritto, si trovano costretti ad adire previamente “iure successionis” il Giudice Civile. Né appare giustificabile la disparità di tutela che, del medesimo diritto, si verrebbe a creare. E così, paradossalmente, se si accettasse la lettura offerta dal appellante, la Parte_1
tutela del diritto di accesso finirebbe per dipendere, in definitiva, dal caso. La concreta tutela del diritto verrebbe, ad esempio, a dipendere dal tempo che occorre all'accertamento del fatto di reato e all'individuazione del responsabile
(così si pensi che, nel caso in esame, si è impiegato più di trent'anni per scoprire il colpevole dell'omicidio e di questo, di certo, la moglie della vittima non ha colpa alcuna); la tutela finirebbe per essere condizionata dalla stessa sopravvivenza della vittima secondaria all'accertamento del reato. Quindi solo il diritto del soggetto che sopravvive al procedimento penale potrebbe ottenere tutela.
Va di conseguenza rigettato il proposto, appello, le spese del grado seguendo la soccombenza, come da dispositivo liquidate,
P.Q.M.
rigetta l'appello proposto dal Parte_1 di Tipo Mafioso,
[...] condanna il appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle Parte_1 spese di lite del presente grado, liquidate in euro 7.500,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie, da distrarsi in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 14.05.2025 il consigliere rel./est. (dr.Enrico Colognesi) il Presidente (dr.Diego R.A. Pinto)