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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico Dott. Ferraro Adele
Nella causa civile iscritta al n. 4527 del RGC dell'anno 2020 avente ad oggetto: appello sentenza emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro n. 966/20 , e vertente
TRA
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 CodiceFiscale_1
Natali (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._2
Catanzaro, Via Buccarelli-49;
Appellante
NONCHE' già ( P.IVA ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Valentina Scarpino (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro, alla via A. C.F._3
Fares-85; Appellata
E
, CP_3
Appellato contumace ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: Come da atti di causa e verbale del 23.1.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato alle parti convenute, l'attrice impugnava la sentenza n. 966/2020 R.G. del Giudice di Pace di Catanzaro, resa nel procedimento n. 2682/18 R.G, conclusosi con la pronuncia oggetto del presente gravame.
Il primo giudizio era stato incardinato da che chiedeva ad il Parte_1 Controparte_4 risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni fisiche riportate - quantificate in € 5.000,00-, in occasione del sinistro occorsole in data 14 novembre 2013, quando la stessa, in qualità di terza
1 trasportata, viaggiava a bordo della vettura modello Fiat Punto, targata DG 689 RA, condotta da
. CP_3
La convenuta chiedeva venisse dichiarata inammissibile la domanda spiegata da controparte, CP_4
o, in via subordinata, il rigetto nel merito o la riduzione del risarcimento riconosciuto in favore dell'attrice; il convenuto concludeva per il rigetto della sola domanda proposta dalla CP_3 convenuta nei confronti della compagnia di assicurazione.
Il Giudice di prime cure rigettava la domanda attorea, per non avere l'attrice assolto all'onere probatorio di cui era gravata, circoscritto, nel caso di specie, a dimostrare la verificazione del sinistro e la presenza del terzo trasportato a bordo del veicolo.
Nel giudizio di primo grado, la prova offerta da parte attrice si sostanziava, infatti, nella sola deposizione resa da messa a confronto con le dichiarazioni della stessa teste nel Testimone_1 giudizio n. 4233/17 R.G.- G.d.P. di Catanzaro, avente ad oggetto il medesimo sinistro ed introdotto da altro terzo trasportato coinvolto nello stesso.
Nello specifico, il Giudice di prime Cure ebbe a svolgere la valutazione in ordine alla attendibilità del teste che, nella testimonianza resa nel summenzionato giudizio, antecedente di Testimone_1 sei mesi rispetto all'escussione nel procedimento concluso con la sentenza impugnata, aveva avuto difficoltà a ricordare finanche il genere sessuale delle persone che viaggiavano a bordo dell'autovettura di , mentre, nella successiva testimonianza, era stato persino in CP_3 grado di identificare nominativamente Parte_1
Pertanto, nella sentenza impugnata, svolta la valutazione di inattendibilità del teste, la domanda veniva rigettata attorea per non avere assolto l'attore all'onere probatorio su questi gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c..
L'odierno appellante ha censurato la sentenza impugnata – carente sotto il profilo motivazionale- avendo risposto con puntualità ai capitoli di prova sottopostigli, quindi Testimone_1 confermando sia la verificazione del sinistro che la presenza della terza danneggiata a bordo del veicolo incidentato.
Tra l'altro, evidenziava l'appellante, il raffronto tra le due testimonianze fosse avvenuto con la produzione, a suo dire intempestiva, oltre che irrituale, in quanto prodotta in copia, da parte dell' del verbale dell'udienza in cui venne escusso nel giudizio n. CP_4 Testimone_1
4233/17 R.G..
Ancora lamentava che il Giudicante avesse indicato la data errata dell'udienza in cui la suddetta deposizione era stata resa e che non si fosse trattato di mero errore materiale.
Sosteneva che fosse incongruente che la testimonianza più generica resa dal medesimo teste nel giudizio n. 4233/17 R.G. fosse stata giudicata attendibile e recepita in una sentenza che ebbe a riconoscere la verificazione del sinistro e, invece, quella più circostanziata e doviziosa di particolari, resa nel presente giudizio, fosse stata valutata inattendibile.
Concludeva, pertanto, sollecitando che il Giudicante, nel valutare l'attendibilità del teste, facesse ricorso ad elementi di natura oggettiva e di carattere soggettivo, senza fondare il proprio giudizio sulla mera comparazione delle due testimonianze.
2 Evidenziava, inoltre, come nella decisione appellata il Giudice avesse utilizzato per la valutazione di attendibilità del teste la documentazione tardivamente prodotta da Controparte_1
, successivamente allo spirare del termine di cui all'art. 320 c.p.c..
[...]
Concludeva chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata, accogliendo la domanda proposta da sollecitando svolgersi consulenza tecnica di ufficio per la Parte_1 quantificazione delle lesioni riportate, stimabili in € 5.000,00, con condanna della al CP_4 pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
In data 17.05.2021 si costituiva che, in ordine alla produzione ed acquisizione di copia CP_4 non autentica del verbale di prova di altro procedimento, deduceva che l'eccezione era stata tardivamente proposta, dovendo essere sollevata dalla parte nella prima difesa utile, con contestuale disconoscimento della scrittura, e, soprattutto, con mera formula di stile, senza motivazione specifica delle parti asseritamente non conformi all'originale. Nessuna contestazione, invece, era stata svolta in occasione della produzione -avvenuta all'udienza del 19.03.2019- avendo l'attrice dedotto la non conformità del documento solo in sede di precisazione delle conclusioni.
In ordine alla dedotta intempestività della produzione, evidenziava come solo a seguito della dichiarazione testimoniale resa innanzi al Giudice di Pace da la società Testimone_1 CP_4 ebbe necessità di produrre il documento – verbale di udienza del proc. n. 4233/17 - per sollecitare la valutazione in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste.
Riguardo alle censure sollevate sulla valutazione di inattendibilità del teste, la convenuta faceva richiamo all'art. 116 secondo co. c.p.c. ed al libero convincimento del giudice.
Concludeva, infine, chiedendo in via principale volersi dichiarare inammissibile, ai sensi degli artt.
342 e/o 348 c.p.c., l'appello proposto e nel merito, confermarsi la sentenza n. 966/202 emessa dal
Giudice di Pace di Catanzaro.
, regolarmente citato, mancava di costituirsi così dovendone dichiarare la CP_3 contumacia.
La causa veniva rinviata all'udienza del 23.1.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; a seguito della discussione delle parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 342 c.p.c, sulla natura che debba avere la specificità dei motivi di impugnativa viene in soccorso la
EM Corte che statuisce quanto segue: “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado.” (Cass. civ. n. 40560/2021).
Nel caso di specie, la suddetta eccezione non merita accoglimento, avendo l'appellante lamentato in maniera puntuale un travisamento nella valutazione della prova acquisita e la conseguente erronea ricostruzione dei fatti.
3 Riguardo all'ulteriore eccezione di improcedibilità ai sensi dell'art. 348 c.p.c., prevista nell'ipotesi di mancata costituzione nei termini da parte appellante, la stessa va parimenti rigettata in quanto non sussistente nel procedimento per cui è causa.
Nel giudizio di primo grado parte attrice ha richiesto ed è stata svolta all'udienza del 22.2.2019 prova testimoniale con il solo teste a seguito delle dichiarazioni rese, la Testimone_1 CP_4 richiedeva acquisirsi (e si dichiarava disponibile alla produzione) il verbale delle dichiarazioni rese dallo stesso teste nel proc. n. 4233/2017 R.G all'udienza del 23.3.2018; produceva, pertanto, copia del relativo verbale, acquisita dal Giudice ex art. 320 comma 4 c.p.c.; rigettata la richiesta di svolgere perizia sulla attrice, la causa era ritenuta matura per la decisione e successivamente decisa.
L'acquisizione del documento è stata ritualmente svolta dal primo Giudice, ai sensi dell'art. 320, comma 4, c.p.c., per essere la necessità della prodizione sorta a seguito delle dichiarazione del teste e al fine di consentirne la valutazione di attendibilità. Nè alcun diritto alla controprova è Tes_1 stato esercitato dall'odierna appellante nel presente giudizio.
La dedotta irregolarità della produzione documentale in copia avrebbe, invece, dovuto essere eccepita ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2, nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.
Parte convenuta, al contrario, sollevava l'eccezione, oltre che in modo generico, intempestivamente solo con la comparsa conclusionale.
Infine, sulla dedotta inattendibilità del teste, il richiamo deve essere svolto all'art. 116 co. 2 c.p.c. di tal che il giudice può valutare, per la formazione del suo convincimento, anche prove formate in un diverso processo. Tali prove possono essere utilizzate dal giudice come semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio oppure possono avere valore di prova esclusiva come nel caso ad esempio di perizie svolte anche in altri ambiti penali o civili.
Il Giudice forma il suo libero apprezzamento su prove libere, tra le quali quindi non esiste gerarchia alcuna e nel novero di tali fonti atipiche rientrano di certo anche i verbali acquisiti in altri procedimenti.
Al riguardo la EM Corte : “Il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche le prove raccolte in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito;
ne consegue che è irrilevante l'inutilizzabilità nel diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poiché a rilevare è l'effettiva utilizzabilità della prova nella causa in cui essa viene acquisita.” (Cass. civ. n. 31312/2021).
Nella vicenda per cui è causa è stato quindi legittimamente operato questo raffronto all'esito del quale è emersa l'inattendibilità del teste.
La EM Corte, ha chiarito che: 'In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse a un determinato esito della lite), con la
4 precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità' (ex multis,
Cassazione civile, sez. II, sent. n. 20865/ 2019).
Nel caso di specie il teste ha reso due testimonianze confliggenti ed in particolare in quella nel giudizio n. 4233/2017 R.G., resa a ridosso dell'occorso in cui avrebbe dovuto serbare ricordi più nitidi, ebbe a rendicontare un numero di tre soggetti presenti nell'abitacolo della vettura che rammenterà essere quattro in quella successiva, oltre ad essere indeterminati finanche nel genere sessuale e poi circostanziati con il nome e cognome della terza danneggiata, nella successiva deposizione.
Tra l'altro, indicativo della scarsa attendibilità del teste, è l'elemento evidenziato da parte convenuta in comparsa, ovvero la circostanza che nella prima deposizione avesse riconosciuto l'esistenza di un rapporto di amicizia con il convenuto , conducente della vettura e CP_3 con tutti i suoi familiari a bordo della stessa, salvo poi dichiararsi indifferente rispetto alle medesime parti nelle dichiarazioni rese nel giudizio culminato nella sentenza impugnata.
Di conseguenza nessuna violazione di legge, piuttosto che vizio logico nella ricostruzione dei fatti di causa con le acquisizioni probatorie svolte può essere imputato al Giudice di prime Cure che correttamente in primo grado rigettava la domanda attorea in quanto priva di qualsivoglia prova.
L'unico elemento fornito dalla parte attrice a suffragare la rispettiva tesi difensiva è stato rappresentato dalla deposizione del teste rivelatasi per le causali suesposte, Testimone_1 totalmente inattendibile, non essendo intervenuti sul luogo del sinistro autorità di vigilanza alcuna ed essendosi sottratti arbitrariamente all'interrogatorio formale in primo grado, tanto l'attrice quanto il convenuto , all'epoca dei fatti, conducente Parte_1 CP_3 dell'autovettura interessata dal sinistro.
Evidente l'errore materiale, poi, commesso nella indicazione della data in cui vennero rese le dichiarazioni della nel giudizio 4233/2017 RG . Pt_1
Per le suesposte ragioni l'appello deve essere rigettato.
Le spese tra la e la seguono la soccombenza e si liquidano Parte_1 Controparte_4 come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 s.m.i., tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato in quello per le cause di valore compreso tra €
1101,00 ed € 5.200,00, in ragione della bassa complessità della controversia) con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Nulla per le spese per , non costituitosi nella presente fase di giudizio. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro –II^ Sezione Civile– in persona della Dott. Adele Ferraro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 966/2020 resa nel proc. n. 2682/18 R.G. del Giudice di Pace di Catanzaro, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, lo rigetta.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta opposta che liquida in complessivi euro 1.701,00 oltre accessori di Controparte_4 legge e spese forfettarie al 15%;
5 Nulla per le spese tra ed il convenuto contumace . Parte_1 CP_3
Catanzaro, il 23.01.2025
Dott. Adele Ferraro
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico Dott. Ferraro Adele
Nella causa civile iscritta al n. 4527 del RGC dell'anno 2020 avente ad oggetto: appello sentenza emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro n. 966/20 , e vertente
TRA
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 CodiceFiscale_1
Natali (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._2
Catanzaro, Via Buccarelli-49;
Appellante
NONCHE' già ( P.IVA ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Valentina Scarpino (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro, alla via A. C.F._3
Fares-85; Appellata
E
, CP_3
Appellato contumace ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: Come da atti di causa e verbale del 23.1.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato alle parti convenute, l'attrice impugnava la sentenza n. 966/2020 R.G. del Giudice di Pace di Catanzaro, resa nel procedimento n. 2682/18 R.G, conclusosi con la pronuncia oggetto del presente gravame.
Il primo giudizio era stato incardinato da che chiedeva ad il Parte_1 Controparte_4 risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni fisiche riportate - quantificate in € 5.000,00-, in occasione del sinistro occorsole in data 14 novembre 2013, quando la stessa, in qualità di terza
1 trasportata, viaggiava a bordo della vettura modello Fiat Punto, targata DG 689 RA, condotta da
. CP_3
La convenuta chiedeva venisse dichiarata inammissibile la domanda spiegata da controparte, CP_4
o, in via subordinata, il rigetto nel merito o la riduzione del risarcimento riconosciuto in favore dell'attrice; il convenuto concludeva per il rigetto della sola domanda proposta dalla CP_3 convenuta nei confronti della compagnia di assicurazione.
Il Giudice di prime cure rigettava la domanda attorea, per non avere l'attrice assolto all'onere probatorio di cui era gravata, circoscritto, nel caso di specie, a dimostrare la verificazione del sinistro e la presenza del terzo trasportato a bordo del veicolo.
Nel giudizio di primo grado, la prova offerta da parte attrice si sostanziava, infatti, nella sola deposizione resa da messa a confronto con le dichiarazioni della stessa teste nel Testimone_1 giudizio n. 4233/17 R.G.- G.d.P. di Catanzaro, avente ad oggetto il medesimo sinistro ed introdotto da altro terzo trasportato coinvolto nello stesso.
Nello specifico, il Giudice di prime Cure ebbe a svolgere la valutazione in ordine alla attendibilità del teste che, nella testimonianza resa nel summenzionato giudizio, antecedente di Testimone_1 sei mesi rispetto all'escussione nel procedimento concluso con la sentenza impugnata, aveva avuto difficoltà a ricordare finanche il genere sessuale delle persone che viaggiavano a bordo dell'autovettura di , mentre, nella successiva testimonianza, era stato persino in CP_3 grado di identificare nominativamente Parte_1
Pertanto, nella sentenza impugnata, svolta la valutazione di inattendibilità del teste, la domanda veniva rigettata attorea per non avere assolto l'attore all'onere probatorio su questi gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c..
L'odierno appellante ha censurato la sentenza impugnata – carente sotto il profilo motivazionale- avendo risposto con puntualità ai capitoli di prova sottopostigli, quindi Testimone_1 confermando sia la verificazione del sinistro che la presenza della terza danneggiata a bordo del veicolo incidentato.
Tra l'altro, evidenziava l'appellante, il raffronto tra le due testimonianze fosse avvenuto con la produzione, a suo dire intempestiva, oltre che irrituale, in quanto prodotta in copia, da parte dell' del verbale dell'udienza in cui venne escusso nel giudizio n. CP_4 Testimone_1
4233/17 R.G..
Ancora lamentava che il Giudicante avesse indicato la data errata dell'udienza in cui la suddetta deposizione era stata resa e che non si fosse trattato di mero errore materiale.
Sosteneva che fosse incongruente che la testimonianza più generica resa dal medesimo teste nel giudizio n. 4233/17 R.G. fosse stata giudicata attendibile e recepita in una sentenza che ebbe a riconoscere la verificazione del sinistro e, invece, quella più circostanziata e doviziosa di particolari, resa nel presente giudizio, fosse stata valutata inattendibile.
Concludeva, pertanto, sollecitando che il Giudicante, nel valutare l'attendibilità del teste, facesse ricorso ad elementi di natura oggettiva e di carattere soggettivo, senza fondare il proprio giudizio sulla mera comparazione delle due testimonianze.
2 Evidenziava, inoltre, come nella decisione appellata il Giudice avesse utilizzato per la valutazione di attendibilità del teste la documentazione tardivamente prodotta da Controparte_1
, successivamente allo spirare del termine di cui all'art. 320 c.p.c..
[...]
Concludeva chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata, accogliendo la domanda proposta da sollecitando svolgersi consulenza tecnica di ufficio per la Parte_1 quantificazione delle lesioni riportate, stimabili in € 5.000,00, con condanna della al CP_4 pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
In data 17.05.2021 si costituiva che, in ordine alla produzione ed acquisizione di copia CP_4 non autentica del verbale di prova di altro procedimento, deduceva che l'eccezione era stata tardivamente proposta, dovendo essere sollevata dalla parte nella prima difesa utile, con contestuale disconoscimento della scrittura, e, soprattutto, con mera formula di stile, senza motivazione specifica delle parti asseritamente non conformi all'originale. Nessuna contestazione, invece, era stata svolta in occasione della produzione -avvenuta all'udienza del 19.03.2019- avendo l'attrice dedotto la non conformità del documento solo in sede di precisazione delle conclusioni.
In ordine alla dedotta intempestività della produzione, evidenziava come solo a seguito della dichiarazione testimoniale resa innanzi al Giudice di Pace da la società Testimone_1 CP_4 ebbe necessità di produrre il documento – verbale di udienza del proc. n. 4233/17 - per sollecitare la valutazione in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste.
Riguardo alle censure sollevate sulla valutazione di inattendibilità del teste, la convenuta faceva richiamo all'art. 116 secondo co. c.p.c. ed al libero convincimento del giudice.
Concludeva, infine, chiedendo in via principale volersi dichiarare inammissibile, ai sensi degli artt.
342 e/o 348 c.p.c., l'appello proposto e nel merito, confermarsi la sentenza n. 966/202 emessa dal
Giudice di Pace di Catanzaro.
, regolarmente citato, mancava di costituirsi così dovendone dichiarare la CP_3 contumacia.
La causa veniva rinviata all'udienza del 23.1.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; a seguito della discussione delle parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 342 c.p.c, sulla natura che debba avere la specificità dei motivi di impugnativa viene in soccorso la
EM Corte che statuisce quanto segue: “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado.” (Cass. civ. n. 40560/2021).
Nel caso di specie, la suddetta eccezione non merita accoglimento, avendo l'appellante lamentato in maniera puntuale un travisamento nella valutazione della prova acquisita e la conseguente erronea ricostruzione dei fatti.
3 Riguardo all'ulteriore eccezione di improcedibilità ai sensi dell'art. 348 c.p.c., prevista nell'ipotesi di mancata costituzione nei termini da parte appellante, la stessa va parimenti rigettata in quanto non sussistente nel procedimento per cui è causa.
Nel giudizio di primo grado parte attrice ha richiesto ed è stata svolta all'udienza del 22.2.2019 prova testimoniale con il solo teste a seguito delle dichiarazioni rese, la Testimone_1 CP_4 richiedeva acquisirsi (e si dichiarava disponibile alla produzione) il verbale delle dichiarazioni rese dallo stesso teste nel proc. n. 4233/2017 R.G all'udienza del 23.3.2018; produceva, pertanto, copia del relativo verbale, acquisita dal Giudice ex art. 320 comma 4 c.p.c.; rigettata la richiesta di svolgere perizia sulla attrice, la causa era ritenuta matura per la decisione e successivamente decisa.
L'acquisizione del documento è stata ritualmente svolta dal primo Giudice, ai sensi dell'art. 320, comma 4, c.p.c., per essere la necessità della prodizione sorta a seguito delle dichiarazione del teste e al fine di consentirne la valutazione di attendibilità. Nè alcun diritto alla controprova è Tes_1 stato esercitato dall'odierna appellante nel presente giudizio.
La dedotta irregolarità della produzione documentale in copia avrebbe, invece, dovuto essere eccepita ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2, nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.
Parte convenuta, al contrario, sollevava l'eccezione, oltre che in modo generico, intempestivamente solo con la comparsa conclusionale.
Infine, sulla dedotta inattendibilità del teste, il richiamo deve essere svolto all'art. 116 co. 2 c.p.c. di tal che il giudice può valutare, per la formazione del suo convincimento, anche prove formate in un diverso processo. Tali prove possono essere utilizzate dal giudice come semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio oppure possono avere valore di prova esclusiva come nel caso ad esempio di perizie svolte anche in altri ambiti penali o civili.
Il Giudice forma il suo libero apprezzamento su prove libere, tra le quali quindi non esiste gerarchia alcuna e nel novero di tali fonti atipiche rientrano di certo anche i verbali acquisiti in altri procedimenti.
Al riguardo la EM Corte : “Il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche le prove raccolte in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito;
ne consegue che è irrilevante l'inutilizzabilità nel diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poiché a rilevare è l'effettiva utilizzabilità della prova nella causa in cui essa viene acquisita.” (Cass. civ. n. 31312/2021).
Nella vicenda per cui è causa è stato quindi legittimamente operato questo raffronto all'esito del quale è emersa l'inattendibilità del teste.
La EM Corte, ha chiarito che: 'In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse a un determinato esito della lite), con la
4 precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità' (ex multis,
Cassazione civile, sez. II, sent. n. 20865/ 2019).
Nel caso di specie il teste ha reso due testimonianze confliggenti ed in particolare in quella nel giudizio n. 4233/2017 R.G., resa a ridosso dell'occorso in cui avrebbe dovuto serbare ricordi più nitidi, ebbe a rendicontare un numero di tre soggetti presenti nell'abitacolo della vettura che rammenterà essere quattro in quella successiva, oltre ad essere indeterminati finanche nel genere sessuale e poi circostanziati con il nome e cognome della terza danneggiata, nella successiva deposizione.
Tra l'altro, indicativo della scarsa attendibilità del teste, è l'elemento evidenziato da parte convenuta in comparsa, ovvero la circostanza che nella prima deposizione avesse riconosciuto l'esistenza di un rapporto di amicizia con il convenuto , conducente della vettura e CP_3 con tutti i suoi familiari a bordo della stessa, salvo poi dichiararsi indifferente rispetto alle medesime parti nelle dichiarazioni rese nel giudizio culminato nella sentenza impugnata.
Di conseguenza nessuna violazione di legge, piuttosto che vizio logico nella ricostruzione dei fatti di causa con le acquisizioni probatorie svolte può essere imputato al Giudice di prime Cure che correttamente in primo grado rigettava la domanda attorea in quanto priva di qualsivoglia prova.
L'unico elemento fornito dalla parte attrice a suffragare la rispettiva tesi difensiva è stato rappresentato dalla deposizione del teste rivelatasi per le causali suesposte, Testimone_1 totalmente inattendibile, non essendo intervenuti sul luogo del sinistro autorità di vigilanza alcuna ed essendosi sottratti arbitrariamente all'interrogatorio formale in primo grado, tanto l'attrice quanto il convenuto , all'epoca dei fatti, conducente Parte_1 CP_3 dell'autovettura interessata dal sinistro.
Evidente l'errore materiale, poi, commesso nella indicazione della data in cui vennero rese le dichiarazioni della nel giudizio 4233/2017 RG . Pt_1
Per le suesposte ragioni l'appello deve essere rigettato.
Le spese tra la e la seguono la soccombenza e si liquidano Parte_1 Controparte_4 come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 s.m.i., tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato in quello per le cause di valore compreso tra €
1101,00 ed € 5.200,00, in ragione della bassa complessità della controversia) con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Nulla per le spese per , non costituitosi nella presente fase di giudizio. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro –II^ Sezione Civile– in persona della Dott. Adele Ferraro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 966/2020 resa nel proc. n. 2682/18 R.G. del Giudice di Pace di Catanzaro, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, lo rigetta.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta opposta che liquida in complessivi euro 1.701,00 oltre accessori di Controparte_4 legge e spese forfettarie al 15%;
5 Nulla per le spese tra ed il convenuto contumace . Parte_1 CP_3
Catanzaro, il 23.01.2025
Dott. Adele Ferraro
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