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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/03/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8571/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8571/2009 promossa da:
nella causa iscritta al n. 8571 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2009, promossa da
, (C. F. ), con il patrocinio dell'avv. Sergio Serra nella Parte_1 C.F._1
sua qualità di erede di (C.F. ); Persona_1 C.F._2
ATTORE IN RIASSUNZIONE
Contro
), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1 C.F._3
Trudu,
e
( ) e ( ) in qualità CP_2 C.F._4 CP_3 C.F._5
di eredi di (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesco Persona_2 C.F._6
Trudu, ammessi al gratuito patrocinio, con delibere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Cagliari del 18 luglio 2018,
CONVENUTI
Causa in tema di: divisione
Trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di tutte le parti congiuntamente:
“I procuratori delle parti concludono perché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, tenuto conto del fatto che il compendio ereditario per cui è causa è ormai in capo a
pagina 1 di 5 e ai figli e come da atti pubblici prodotti, i quali hanno Controparte_1 CP_2 CP_3
interesse a mantenere tra loro la comunione;
le parti rinunciato rispettivamente alle ulteriori pretese oggetto della causa e chiedono che le spese vengano compensate;
l'avv. Trudu chiede inoltre la liquidazione del compenso essendo i propri assistiti ammessi al patrocinio a Spese dello
Stato fin dal 2018 come da documentazione allegata, situazione che non permane più dal 2019 come da dichiarazione agli atti;
le parti rinunciano a termine per il deposito di note conclusive”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 26.09.2009, ritualmente notificato, ha agito in giudizio nei Persona_1
confronti di e rappresentando: Persona_2 Controparte_1
- di essere proprietaria di una quota pari a 2/4 pro indiviso della piena proprietà di un complesso immobiliare in Comune di Decimomannu, sito alla via Nazionale n. 121, 123 e 125;
- che l'area immobiliare in oggetto, costituita da due porzioni edificate con annessa area cortilizia, è così precisamente distinta: unità immobiliare a destinazione ufficio, avente accesso dalla via Nazionale n. 121, posta al piano terra composta da 3, 5 vani catastali, censita al Catasto dei
Fabbricati al foglio 11, particella 751, subalterno 11, categoria A/10, classe 2; unità immobiliare a destinazione deposito posta al piano terra, avente accesso dalla via Nazionale n. 123, dalla superficie di metri quadrati 32 circa, censita al catasto dei Fabbricati al foglio 11, particella 751, subalterno 12, categoria C/2, classe 11; unità immobiliare a destinazione deposito posta al piano terra, avente accesso dalla via Nazionale n. 123, dalla superficie di metri quadrati 26 circa, censita al Catasto dei
Fabbricati al foglio 11, particella 751, subalterno 13, categoria C/2, classe 10; unità immobiliare ad uso ufficio posta al piano terra, avente accesso dalla via Nazionale n. 125, composta da 4,5 vani catastali, censita al Catasto dei fabbricati al foglio 11, particella 751, subalterno 14, categoria A/10, classe 3; unità immobiliare ad uso ufficio posta al piano primo, avente accesso dalla via Nazionale
n. 125, composta da 6,5 vani catastali, censita al Catasto dei Fabbricati al foglio 11, particella 751, subalterno 15, categoria A/10, classe 3; risulta compresa nel complesso immobiliare, strutturalmente inglobata al piano terra del maggiore dei due edifici, anche una cabina per la trasformazione dell'energia elettrica di proprietà esclusiva di Parte_2
- che la restante quota di 2/4 dell'intero immobile descritto è di proprietà per quote uguali e in Cont regime di comunione legale dei coniugi convenuti e CP_1
- di aver corrisposto, per l'acquisto dei suddetti beni, la somma di € 117.080,00 (sul maggiore importo complessivo di acquisto di € 171.237,60) e di aver inoltre provveduto ad anticipare per pagina 2 di 5 l'intero le spese di transazione immobiliare pari ad € 15.000,00 nonché quelle notarili pari ad €
2.500,00;
- di aver corrisposto, dunque, nell'esclusivo interesse e ad esclusivo beneficio dei condividenti Cont
la complessiva cifra di € 40.211,20 al fine di estinguere l'obbligazione solidalmente CP_1 assunta con l'atto di compravendita;
- di aver sollecitato a più riprese il raggiungimento di una convenzionale divisione del complesso immobiliare;
- che inoltre, il trascorrere degli anni ha reso necessari progressivi interventi di manutenzione dei beni;
- che a fronte dei cospicui e ripetuti esborsi effettuati, i convenuti non provvedevano ai dovuti rimborsi e che risultava altresì vano ogni tentativo di giungere ad un accordo di assegnazione dei lotti con contestuale divisione del bene.
*
In esito alla citazione originaria, si costituivano in giudizio i convenuti e Persona_2 [...]
i quali, pur non opponendosi allo scioglimento della comunione, contestavano le avverse CP_1
deduzioni e proponevano domanda riconvenzionale, deducendo:
- di essere, invero, creditori della somma di € 7.559,00 e non debitori dell'attrice;
- di aver provveduto ad una divisione di fatto del complesso immobiliare, senza tuttavia pervenire alla formalizzazione dell'accordo, non essendoci stata condivisione sulle cubature da assegnare a ciascuna delle parti;
- che le lavorazioni di cui ai costi asseritamente sostenuti dalla attrice non erano mai stati assentiti dai comproprietari e che pertanto non risultavano dovuti;
- che in ogni caso detti interventi non risultavano assolutamente necessari e, anzi,
l'interruzione degli stessi dopo l'avvio aveva determinato una condizione di abbandono e degrado del sito tale da determinarne la loro totale inagibilità e inabitabilità.
Hanno quindi concluso condividendo l'istanza di scioglimento della comunione ed in via riconvenzionale hanno agito per la condanna dell'attrice alla restituzione dell'importo di € 7.559,00 ed al ripristino, ad esclusivo carico della stessa, dello stato dei luoghi, con rigetto di ogni ulteriore istanza.
*
Il procedimento è stato interrotto in seguito al decesso del convenuto , e quindi Persona_2
riassunto ex art. 303 c.p.c. con ricorso del 2 ottobre 2015 dagli eredi e i quali, CP_2 CP_3
stante la minore età, venivano dapprima rappresentati in giudizio dal genitore in vita (parimenti pagina 3 di 5 convenuta) e successivamente in proprio, con costituzione del 28 agosto 2018. I Controparte_1
convenuti costituitisi in qualità di eredi del convenuto deceduto hanno fatto propri gli atti di causa del proprio dante causa.
Il giudizio è stato nuovamente interrotto a seguito del decesso (il 2 marzo 2019) della attrice
[...]
e conseguentemente nuovamente riassunto dal suo erede (coniuge), il Per_1 Parte_1
quale ha fatto proprie tutte le domande e le eccezioni proposte in causa dalla Per_1
*
La causa è stata istruita con prove documentali, interrogatorio formale e CTU.
All'udienza del 17 dicembre 2024 le parti hanno dato atto che le parti convenute hanno – con atti di acquisto intervenuti a vario titolo in corso di causa – consolidato tra loro tutte le quote del compendio immobiliare per cui è causa, precisando di non avere interesse allo scioglimento della comunione consolidatasi all'interno del nucleo familiare (madre) e e Controparte_1 CP_4
(figli). I procuratori delle parti hanno pertanto concluso per la declaratoria di cessazione CP_3 della materia del contendere “tenuto conto del fatto che il compendio ereditario per cui è causa è ormai in capo a e ai figli e come da atti pubblici Controparte_1 CP_2 CP_3 prodotti”.
Trattandosi di diritti disponibili deve prendersi atto della volontà espressa dalle parti senza condizione alcuna.
In proposito la Corte di legittimità ha più volte chiarito che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti…” (Sez. 3, Sentenza n. 14775 del 02/08/2004). Più precisamente, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una pronuncia dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso (tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12887 del 04/06/2009). La condizione deve ritenersi soddisfatta anche alla luce del rilevato ed oggettivo mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, unitamente alla adesione concorde delle parti alla proposta di cessazione (Cass. civ. 1043/2024).
*
pagina 4 di 5 Preso atto che le parti hanno inteso chiaramente sottrarre al giudice ogni cognizione sulla lite transando anche sulle spese del giudizio, queste ultime restano integralmente compensate tra le parti, conformemente a quanto pattuito dalle stesse la dichiarazione congiunta di cui si è detto.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere,
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite
Cagliari, 29 marzo 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8571/2009 promossa da:
nella causa iscritta al n. 8571 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2009, promossa da
, (C. F. ), con il patrocinio dell'avv. Sergio Serra nella Parte_1 C.F._1
sua qualità di erede di (C.F. ); Persona_1 C.F._2
ATTORE IN RIASSUNZIONE
Contro
), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1 C.F._3
Trudu,
e
( ) e ( ) in qualità CP_2 C.F._4 CP_3 C.F._5
di eredi di (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesco Persona_2 C.F._6
Trudu, ammessi al gratuito patrocinio, con delibere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Cagliari del 18 luglio 2018,
CONVENUTI
Causa in tema di: divisione
Trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di tutte le parti congiuntamente:
“I procuratori delle parti concludono perché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, tenuto conto del fatto che il compendio ereditario per cui è causa è ormai in capo a
pagina 1 di 5 e ai figli e come da atti pubblici prodotti, i quali hanno Controparte_1 CP_2 CP_3
interesse a mantenere tra loro la comunione;
le parti rinunciato rispettivamente alle ulteriori pretese oggetto della causa e chiedono che le spese vengano compensate;
l'avv. Trudu chiede inoltre la liquidazione del compenso essendo i propri assistiti ammessi al patrocinio a Spese dello
Stato fin dal 2018 come da documentazione allegata, situazione che non permane più dal 2019 come da dichiarazione agli atti;
le parti rinunciano a termine per il deposito di note conclusive”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 26.09.2009, ritualmente notificato, ha agito in giudizio nei Persona_1
confronti di e rappresentando: Persona_2 Controparte_1
- di essere proprietaria di una quota pari a 2/4 pro indiviso della piena proprietà di un complesso immobiliare in Comune di Decimomannu, sito alla via Nazionale n. 121, 123 e 125;
- che l'area immobiliare in oggetto, costituita da due porzioni edificate con annessa area cortilizia, è così precisamente distinta: unità immobiliare a destinazione ufficio, avente accesso dalla via Nazionale n. 121, posta al piano terra composta da 3, 5 vani catastali, censita al Catasto dei
Fabbricati al foglio 11, particella 751, subalterno 11, categoria A/10, classe 2; unità immobiliare a destinazione deposito posta al piano terra, avente accesso dalla via Nazionale n. 123, dalla superficie di metri quadrati 32 circa, censita al catasto dei Fabbricati al foglio 11, particella 751, subalterno 12, categoria C/2, classe 11; unità immobiliare a destinazione deposito posta al piano terra, avente accesso dalla via Nazionale n. 123, dalla superficie di metri quadrati 26 circa, censita al Catasto dei
Fabbricati al foglio 11, particella 751, subalterno 13, categoria C/2, classe 10; unità immobiliare ad uso ufficio posta al piano terra, avente accesso dalla via Nazionale n. 125, composta da 4,5 vani catastali, censita al Catasto dei fabbricati al foglio 11, particella 751, subalterno 14, categoria A/10, classe 3; unità immobiliare ad uso ufficio posta al piano primo, avente accesso dalla via Nazionale
n. 125, composta da 6,5 vani catastali, censita al Catasto dei Fabbricati al foglio 11, particella 751, subalterno 15, categoria A/10, classe 3; risulta compresa nel complesso immobiliare, strutturalmente inglobata al piano terra del maggiore dei due edifici, anche una cabina per la trasformazione dell'energia elettrica di proprietà esclusiva di Parte_2
- che la restante quota di 2/4 dell'intero immobile descritto è di proprietà per quote uguali e in Cont regime di comunione legale dei coniugi convenuti e CP_1
- di aver corrisposto, per l'acquisto dei suddetti beni, la somma di € 117.080,00 (sul maggiore importo complessivo di acquisto di € 171.237,60) e di aver inoltre provveduto ad anticipare per pagina 2 di 5 l'intero le spese di transazione immobiliare pari ad € 15.000,00 nonché quelle notarili pari ad €
2.500,00;
- di aver corrisposto, dunque, nell'esclusivo interesse e ad esclusivo beneficio dei condividenti Cont
la complessiva cifra di € 40.211,20 al fine di estinguere l'obbligazione solidalmente CP_1 assunta con l'atto di compravendita;
- di aver sollecitato a più riprese il raggiungimento di una convenzionale divisione del complesso immobiliare;
- che inoltre, il trascorrere degli anni ha reso necessari progressivi interventi di manutenzione dei beni;
- che a fronte dei cospicui e ripetuti esborsi effettuati, i convenuti non provvedevano ai dovuti rimborsi e che risultava altresì vano ogni tentativo di giungere ad un accordo di assegnazione dei lotti con contestuale divisione del bene.
*
In esito alla citazione originaria, si costituivano in giudizio i convenuti e Persona_2 [...]
i quali, pur non opponendosi allo scioglimento della comunione, contestavano le avverse CP_1
deduzioni e proponevano domanda riconvenzionale, deducendo:
- di essere, invero, creditori della somma di € 7.559,00 e non debitori dell'attrice;
- di aver provveduto ad una divisione di fatto del complesso immobiliare, senza tuttavia pervenire alla formalizzazione dell'accordo, non essendoci stata condivisione sulle cubature da assegnare a ciascuna delle parti;
- che le lavorazioni di cui ai costi asseritamente sostenuti dalla attrice non erano mai stati assentiti dai comproprietari e che pertanto non risultavano dovuti;
- che in ogni caso detti interventi non risultavano assolutamente necessari e, anzi,
l'interruzione degli stessi dopo l'avvio aveva determinato una condizione di abbandono e degrado del sito tale da determinarne la loro totale inagibilità e inabitabilità.
Hanno quindi concluso condividendo l'istanza di scioglimento della comunione ed in via riconvenzionale hanno agito per la condanna dell'attrice alla restituzione dell'importo di € 7.559,00 ed al ripristino, ad esclusivo carico della stessa, dello stato dei luoghi, con rigetto di ogni ulteriore istanza.
*
Il procedimento è stato interrotto in seguito al decesso del convenuto , e quindi Persona_2
riassunto ex art. 303 c.p.c. con ricorso del 2 ottobre 2015 dagli eredi e i quali, CP_2 CP_3
stante la minore età, venivano dapprima rappresentati in giudizio dal genitore in vita (parimenti pagina 3 di 5 convenuta) e successivamente in proprio, con costituzione del 28 agosto 2018. I Controparte_1
convenuti costituitisi in qualità di eredi del convenuto deceduto hanno fatto propri gli atti di causa del proprio dante causa.
Il giudizio è stato nuovamente interrotto a seguito del decesso (il 2 marzo 2019) della attrice
[...]
e conseguentemente nuovamente riassunto dal suo erede (coniuge), il Per_1 Parte_1
quale ha fatto proprie tutte le domande e le eccezioni proposte in causa dalla Per_1
*
La causa è stata istruita con prove documentali, interrogatorio formale e CTU.
All'udienza del 17 dicembre 2024 le parti hanno dato atto che le parti convenute hanno – con atti di acquisto intervenuti a vario titolo in corso di causa – consolidato tra loro tutte le quote del compendio immobiliare per cui è causa, precisando di non avere interesse allo scioglimento della comunione consolidatasi all'interno del nucleo familiare (madre) e e Controparte_1 CP_4
(figli). I procuratori delle parti hanno pertanto concluso per la declaratoria di cessazione CP_3 della materia del contendere “tenuto conto del fatto che il compendio ereditario per cui è causa è ormai in capo a e ai figli e come da atti pubblici Controparte_1 CP_2 CP_3 prodotti”.
Trattandosi di diritti disponibili deve prendersi atto della volontà espressa dalle parti senza condizione alcuna.
In proposito la Corte di legittimità ha più volte chiarito che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti…” (Sez. 3, Sentenza n. 14775 del 02/08/2004). Più precisamente, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una pronuncia dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso (tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12887 del 04/06/2009). La condizione deve ritenersi soddisfatta anche alla luce del rilevato ed oggettivo mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, unitamente alla adesione concorde delle parti alla proposta di cessazione (Cass. civ. 1043/2024).
*
pagina 4 di 5 Preso atto che le parti hanno inteso chiaramente sottrarre al giudice ogni cognizione sulla lite transando anche sulle spese del giudizio, queste ultime restano integralmente compensate tra le parti, conformemente a quanto pattuito dalle stesse la dichiarazione congiunta di cui si è detto.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere,
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite
Cagliari, 29 marzo 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
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