Ordinanza collegiale 16 settembre 2020
Sentenza 15 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 15/03/2021, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/03/2021
N. 00355/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00967/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 967 del 2009, proposto da
Pier S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Faresin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arcugnano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Berto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento
del diniego di permesso di costruire in sanatoria emesso dal Comune di Arcugnano con atto 05.02.2009, prot. 1627 BN/JR/dz, pratica n. C05-145.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arcugnano;
Vista l’atto depositato del 25 febbraio 2021, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 9 marzo 2021- tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020 - il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che con atto depositato presso questo Tribunale il 25 febbraio 2021, la parte ricorrente ha dichiarato personalmente di rinunciare al ricorso, insistendo per la compensazione delle spese di lite;
- che tale atto è stato sottoscritto, per accettazione della rinuncia e della chiesta compensazione delle spese, dal procuratore del Comune resistente;
- che “nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale; la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue; l'abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato, e dell'intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti e a verbale, come indica la norma), ma anche mediante altre forme equipollenti, quali il deposito dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte e, per adesione, anche dalle difese della altre parti costituite ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, n. 1494 del 2020);
Ritenuto che, a norma degli artt. 35, co. 2, lett. c), 84 e 85, co. 9, cod. proc. amm., dev’essere pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio;
Ritenuto di compensare le spese di lite in ragione dell’accordo intervenuto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO