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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 30/05/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2724/2014 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 30/05/2025, ad ore 9,02, innanzi al got MA TO sono comparsi: per parte attrice l'avv. Paolo Santoni e le sig.re MA e Parte_1 per il convenuto l'avv. Sonia Marrozzini Controparte_1 per la convenuta il curatore speciale avv. Alberto Giammarini Controparte_2 il got preliminarmente invita le parti a discutere oralmente ex art. 281 sexies cpc e le parti accettano la proposta.
Parte attrice conclude per l'improcedibilità di entrambe le domande.
Parte convenuta conclude come da foglio di pc depositato ma non ancora Controparte_1 scaricato, anzi, in parziale modifica del foglio, per l'improcedibilità della domanda principale e, se ritenuta la connessione con la domanda riconvenzionale, improcedibilità di quest'ultima o in subordine accoglimento;
parte convenuta conclude per l'improcedibilità di entrambe le domande. Controparte_2
Dopo brevissima discussione orale, alle ore 9,17, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got MA TO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2724/2014 promossa da:
, Parte_2 C.F._1 con l'avv. PAOLO SANTONI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1
ATTRICE contro
, Parte_1 C.F._2 con l'avv. PAOLO SANTONI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1
, Controparte_2 C.F._3 con l'avv. ALBERTO GIAMMARINI, suo curatore speciale, in giudizio personalmente ex art. 86 cpc, come da autorizzazione GT, e con domicilio eletto presso il suo studio
Email_2
, Controparte_1 C.F._4 con l'avv. SONIA MARROZZINI
Email_3 CONVENUTI
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata e hanno chiesto che il Parte_3 Parte_2 Tribunale, accertata la materiale indivisibilità dei beni immobili relitti da , Persona_1 deceduto ab intestato in data 8.5.84, ne ordinasse la vendita per ripatire il ricavato fra i singoli coeredi secondo le rispettive quote.
Si costituiva , chiedendolo scioglimento della comunione ereditaria e Parte_1 aderendo alla domanda di vendita e suddivisione del ricavato pro quota.
Si costituiva , chiedendo, per quanto qui interessa, lo scioglimento della Controparte_1 comunione, affermando la comoda divisibilità del compendio e l'attribuzione ai singoli coeredi secondo le rispettive quote salvo conguagli.
Si costituiva in proprio l'avv. Alberto Giammarini, nominato curatore speciale dell'interdetta pagina 2 di 4 per il singolo incombente, dato il conflitto di interessi fra la sig.ra e Controparte_2 CP_2 la sorella , tutore condividente, aderendo alla domanda di divisione. Pt_1
Assegnati i termini ex art. 183/6 cpc la causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti e l'espletamento di CTU che ha stimato il valore del compendio, accertato la non comoda divisibilità in nature secondo le rispettive quote e formulato varie ipotesi divisionali con conguagli, nessuna delle quali ha trovato concordi le parti, per cui con ordinanza 11.4.16 il got ha delegato alla vendita il notaio dr. . Persona_2
Nel maggio 2017 il delegato ha sollevato un problema di continuità delle trascrizioni quanto ad un atto notarile del 1951, la mancata trascrizione della domanda giudiziale ed immobili accatastati ante 1967 senza licenza di costruzione (fienile e ricovero attrezzi).
Richiamato il CTU le problematiche urbanistiche e catastali si sono risolte con l'accertamento che gli immobili sub 4, 5, 6, 7 sono urbanisticamente non sanabili e vanno demoliti.
Curata la trascrizione dell'atto notarile del 1957 da parte di parte attrice, la causa è stata ripetutamente rinviata in attesa del provvedimento collegiale che autorizzasse la trascrizione tardiva della domanda giudiziale.
Al notaio è stata rinnovata la delega con provvedimento 27.2.20 prescrivendo la chiusura delle operazioni di vendita entro 12 mesi.
Nelle more è stata espletata l'istruttoria sulla domanda riconvenzionale proposta da
[...]
. CP_1
Con nota depositata in data 31.1.22 il delegato alla vendita ha riproposto il problema della continuità delle trascrizioni, con riferimento alla accettazione ereditaria dei condividenti.
Posto che la domanda di divisione del compendio ereditario postulava la accettazione di fatto, le parti hanno precisato chiedendo concordemente che con sentenza parziale il Tribunale accertasse che ciascuno di loro aveva accettato di fatto l'eredità di , il che è Persona_1 stato accertato e dichiarato in corso di causa con sentenza parziale n. 63/22 del 3.2.22.
La causa, rimessa in istruttoria per procedere alla vendita delegata, è stata ripetutamente rinviata anche in attesa del provvedimento collegiale di autorizzazione alla vendita della quota dell'interdetta.
Emessa tale autorizzazione e delegata la vendita ad altro professionista per rinuncia del notaio già delegato, le parti hanno comunicato in udienza l'intervenuto decesso dell'attrice Parte_3 in data 31.7.21 e si sono costituite in giudizio anche quali eredi di lei, chiedendo pronunciarsi sentenza parziale di accertamento e dichiarazione della loro accettazione dell'eredità della sig.ra Pt_3
La costituzione in giudizio quali eredi di deceduta il Parte_3 C.F._5 31.7.21, comporta univocamente l'accettazione pura e semplice ex art. 476 cc dell'eredità di lei da parte di , , di , Controparte_1 C.F._4 Parte_1
, e di , mentre risulta aver C.F._2 Parte_2 Controparte_2 accettato con beneficio di inventario l'eredità della defunta madre con dichiarazione Parte_3 resa dal suo tutore , previa autorizzazione GT 25.2.22, al Cancelliere del Parte_1 Tribunale di Fermo in data 5.7.23 (cron 3006/23 - 2150/23 VG).
Quindi con sentenza parziale n. 214/24, emessa in data 15.3.24, il Tribunale di Fermo ha accertato e dichiarato che , , e Parte_2 Parte_1 Controparte_2 [...]
hanno accettato l'eredità di e per tale titolo sono divenuti titolari per la CP_1 Parte_3 quota di 1/4 ciascuno dei seguenti beni:
- Catasto terreni del comune di Rapagnano: F 8 part 124-23-34-63 e F 1 part. 40-41-48-49;
- Catasto fabbricati di Rapagnano, in contrada Tenna: F. 8 part 125, sub 2, cat. A/2 cl 2, cons
12 vani, r.c. Euro 532,98; F 8; part 125, sub 3, cat. C/3 cl 2, cons 89 mq, r.c. Euro 133,30.
Rimessa in fase istruttoria, la causa è stata rinviata per tentare ancora di definire transattivamente e poi, preso atto della presenza nel compendio di beni urbanisticamente irregolari e non sanabili, del fallimento del primo tentativo di vendita, della impossibilità di tentativi a ribasso per la quota della interdetta e della indisponibilità di Controparte_2 [...]
a procedere a divisione parziale, è stata fissata l'udienza odierna, alla quale le parti CP_1
pagina 3 di 4 hanno consentito alla precisazione delle conclusioni con discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
*
La domanda di divisione deve ritenersi improcedibile, posto che le difformità urbanistiche ed edilizie riscontrate dai CTU sono ostative alla divisione ed alla vendita del compendio immobiliare, dichiarato indivisibile dal CTU, alla luce di Cass. SU n. 8230 del 22/3/2019, la quale individua nella presenza di immobili abusivi o di parti di essi un contrasto al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 ed alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, “… costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della
“possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale”.
Quanto alla domanda riconvenzionale di rimborso di € 51.863,53 avanzata tempestivamente da ex art. 723 cc, quale coerede che, nella sua qualità anche tacita di mandatario Controparte_1
o utile gestore degli altri compartecipi alla comunione ereditaria, vanta diritto al rimborso delle spese eseguite per la cosa comune, le quali vanno a ripartirsi al momento della attribuzione delle quote, occorre osservare che petitum e causa petendi sono diversi da quelli della domanda di riconoscimento di € 250.000,00, a titolo di migliorie ed ammodernamenti dell'immobile comune, ovvero incremento di valore registrato dallo stesso immobile a seguito dell'investimento per l'ampliamento, miglioramenti di cui tutte le altre coeredi risultavano beneficiate, proposta dallo stesso nel giudizio n. 2649/03 RG Tribunale di Controparte_1 Fermo, già rigettata dal Tribunale e con sentenza n. 1594\2019 emessa dalla Corte di Appello di Ancona il 30/10/2019 e pubblicata il 07/11/2019.
Alla improcedibilità della divisione consegue anche l'improcedibilità della domanda riconvenzionale.
I compensi di lite restano a carico dei condividenti.
Vanno a carico dei condividenti pro quota le spese di CTU ed i compensi ai delegati alle vendite, liquidati con separati provvedimenti, così come le imposte relative a registrazione e trascrizione delle sentenze parziali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara improcedibile la domanda di divisione;
2) dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale di;
Controparte_1
3) dichiara interamente compensate le spese di lite;
4) pone definitivamente a carico dei condividenti, pro quota, le spese di CTU ed i compensi e le indennità ai delegati alle vendite, liquidati con separati provvedimenti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 11,58, non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 30/05/2025
Il got avv. MA TO
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 30/05/2025, ad ore 9,02, innanzi al got MA TO sono comparsi: per parte attrice l'avv. Paolo Santoni e le sig.re MA e Parte_1 per il convenuto l'avv. Sonia Marrozzini Controparte_1 per la convenuta il curatore speciale avv. Alberto Giammarini Controparte_2 il got preliminarmente invita le parti a discutere oralmente ex art. 281 sexies cpc e le parti accettano la proposta.
Parte attrice conclude per l'improcedibilità di entrambe le domande.
Parte convenuta conclude come da foglio di pc depositato ma non ancora Controparte_1 scaricato, anzi, in parziale modifica del foglio, per l'improcedibilità della domanda principale e, se ritenuta la connessione con la domanda riconvenzionale, improcedibilità di quest'ultima o in subordine accoglimento;
parte convenuta conclude per l'improcedibilità di entrambe le domande. Controparte_2
Dopo brevissima discussione orale, alle ore 9,17, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got MA TO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2724/2014 promossa da:
, Parte_2 C.F._1 con l'avv. PAOLO SANTONI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1
ATTRICE contro
, Parte_1 C.F._2 con l'avv. PAOLO SANTONI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1
, Controparte_2 C.F._3 con l'avv. ALBERTO GIAMMARINI, suo curatore speciale, in giudizio personalmente ex art. 86 cpc, come da autorizzazione GT, e con domicilio eletto presso il suo studio
Email_2
, Controparte_1 C.F._4 con l'avv. SONIA MARROZZINI
Email_3 CONVENUTI
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata e hanno chiesto che il Parte_3 Parte_2 Tribunale, accertata la materiale indivisibilità dei beni immobili relitti da , Persona_1 deceduto ab intestato in data 8.5.84, ne ordinasse la vendita per ripatire il ricavato fra i singoli coeredi secondo le rispettive quote.
Si costituiva , chiedendolo scioglimento della comunione ereditaria e Parte_1 aderendo alla domanda di vendita e suddivisione del ricavato pro quota.
Si costituiva , chiedendo, per quanto qui interessa, lo scioglimento della Controparte_1 comunione, affermando la comoda divisibilità del compendio e l'attribuzione ai singoli coeredi secondo le rispettive quote salvo conguagli.
Si costituiva in proprio l'avv. Alberto Giammarini, nominato curatore speciale dell'interdetta pagina 2 di 4 per il singolo incombente, dato il conflitto di interessi fra la sig.ra e Controparte_2 CP_2 la sorella , tutore condividente, aderendo alla domanda di divisione. Pt_1
Assegnati i termini ex art. 183/6 cpc la causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti e l'espletamento di CTU che ha stimato il valore del compendio, accertato la non comoda divisibilità in nature secondo le rispettive quote e formulato varie ipotesi divisionali con conguagli, nessuna delle quali ha trovato concordi le parti, per cui con ordinanza 11.4.16 il got ha delegato alla vendita il notaio dr. . Persona_2
Nel maggio 2017 il delegato ha sollevato un problema di continuità delle trascrizioni quanto ad un atto notarile del 1951, la mancata trascrizione della domanda giudiziale ed immobili accatastati ante 1967 senza licenza di costruzione (fienile e ricovero attrezzi).
Richiamato il CTU le problematiche urbanistiche e catastali si sono risolte con l'accertamento che gli immobili sub 4, 5, 6, 7 sono urbanisticamente non sanabili e vanno demoliti.
Curata la trascrizione dell'atto notarile del 1957 da parte di parte attrice, la causa è stata ripetutamente rinviata in attesa del provvedimento collegiale che autorizzasse la trascrizione tardiva della domanda giudiziale.
Al notaio è stata rinnovata la delega con provvedimento 27.2.20 prescrivendo la chiusura delle operazioni di vendita entro 12 mesi.
Nelle more è stata espletata l'istruttoria sulla domanda riconvenzionale proposta da
[...]
. CP_1
Con nota depositata in data 31.1.22 il delegato alla vendita ha riproposto il problema della continuità delle trascrizioni, con riferimento alla accettazione ereditaria dei condividenti.
Posto che la domanda di divisione del compendio ereditario postulava la accettazione di fatto, le parti hanno precisato chiedendo concordemente che con sentenza parziale il Tribunale accertasse che ciascuno di loro aveva accettato di fatto l'eredità di , il che è Persona_1 stato accertato e dichiarato in corso di causa con sentenza parziale n. 63/22 del 3.2.22.
La causa, rimessa in istruttoria per procedere alla vendita delegata, è stata ripetutamente rinviata anche in attesa del provvedimento collegiale di autorizzazione alla vendita della quota dell'interdetta.
Emessa tale autorizzazione e delegata la vendita ad altro professionista per rinuncia del notaio già delegato, le parti hanno comunicato in udienza l'intervenuto decesso dell'attrice Parte_3 in data 31.7.21 e si sono costituite in giudizio anche quali eredi di lei, chiedendo pronunciarsi sentenza parziale di accertamento e dichiarazione della loro accettazione dell'eredità della sig.ra Pt_3
La costituzione in giudizio quali eredi di deceduta il Parte_3 C.F._5 31.7.21, comporta univocamente l'accettazione pura e semplice ex art. 476 cc dell'eredità di lei da parte di , , di , Controparte_1 C.F._4 Parte_1
, e di , mentre risulta aver C.F._2 Parte_2 Controparte_2 accettato con beneficio di inventario l'eredità della defunta madre con dichiarazione Parte_3 resa dal suo tutore , previa autorizzazione GT 25.2.22, al Cancelliere del Parte_1 Tribunale di Fermo in data 5.7.23 (cron 3006/23 - 2150/23 VG).
Quindi con sentenza parziale n. 214/24, emessa in data 15.3.24, il Tribunale di Fermo ha accertato e dichiarato che , , e Parte_2 Parte_1 Controparte_2 [...]
hanno accettato l'eredità di e per tale titolo sono divenuti titolari per la CP_1 Parte_3 quota di 1/4 ciascuno dei seguenti beni:
- Catasto terreni del comune di Rapagnano: F 8 part 124-23-34-63 e F 1 part. 40-41-48-49;
- Catasto fabbricati di Rapagnano, in contrada Tenna: F. 8 part 125, sub 2, cat. A/2 cl 2, cons
12 vani, r.c. Euro 532,98; F 8; part 125, sub 3, cat. C/3 cl 2, cons 89 mq, r.c. Euro 133,30.
Rimessa in fase istruttoria, la causa è stata rinviata per tentare ancora di definire transattivamente e poi, preso atto della presenza nel compendio di beni urbanisticamente irregolari e non sanabili, del fallimento del primo tentativo di vendita, della impossibilità di tentativi a ribasso per la quota della interdetta e della indisponibilità di Controparte_2 [...]
a procedere a divisione parziale, è stata fissata l'udienza odierna, alla quale le parti CP_1
pagina 3 di 4 hanno consentito alla precisazione delle conclusioni con discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
*
La domanda di divisione deve ritenersi improcedibile, posto che le difformità urbanistiche ed edilizie riscontrate dai CTU sono ostative alla divisione ed alla vendita del compendio immobiliare, dichiarato indivisibile dal CTU, alla luce di Cass. SU n. 8230 del 22/3/2019, la quale individua nella presenza di immobili abusivi o di parti di essi un contrasto al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 ed alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, “… costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della
“possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale”.
Quanto alla domanda riconvenzionale di rimborso di € 51.863,53 avanzata tempestivamente da ex art. 723 cc, quale coerede che, nella sua qualità anche tacita di mandatario Controparte_1
o utile gestore degli altri compartecipi alla comunione ereditaria, vanta diritto al rimborso delle spese eseguite per la cosa comune, le quali vanno a ripartirsi al momento della attribuzione delle quote, occorre osservare che petitum e causa petendi sono diversi da quelli della domanda di riconoscimento di € 250.000,00, a titolo di migliorie ed ammodernamenti dell'immobile comune, ovvero incremento di valore registrato dallo stesso immobile a seguito dell'investimento per l'ampliamento, miglioramenti di cui tutte le altre coeredi risultavano beneficiate, proposta dallo stesso nel giudizio n. 2649/03 RG Tribunale di Controparte_1 Fermo, già rigettata dal Tribunale e con sentenza n. 1594\2019 emessa dalla Corte di Appello di Ancona il 30/10/2019 e pubblicata il 07/11/2019.
Alla improcedibilità della divisione consegue anche l'improcedibilità della domanda riconvenzionale.
I compensi di lite restano a carico dei condividenti.
Vanno a carico dei condividenti pro quota le spese di CTU ed i compensi ai delegati alle vendite, liquidati con separati provvedimenti, così come le imposte relative a registrazione e trascrizione delle sentenze parziali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara improcedibile la domanda di divisione;
2) dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale di;
Controparte_1
3) dichiara interamente compensate le spese di lite;
4) pone definitivamente a carico dei condividenti, pro quota, le spese di CTU ed i compensi e le indennità ai delegati alle vendite, liquidati con separati provvedimenti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 11,58, non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 30/05/2025
Il got avv. MA TO
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