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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/06/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 193/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in grado di appello al n. R.G. 193/2022 promossa da:
, con sede legale in Roma, in Via Parte_1
Giuseppe Grezar n. 14, C.F. e P. IV , in persona del Sig. P.IVA_1 [...]
, nella qualità di Procuratore dell' in Parte_2 Controparte_1
forza dei poteri conferiti con Procura Speciale per atto Notaio - Persona_1
Roma repertorio nr 175418 raccolta nr 11376 del 22/07/2021, (All.1 – Procura
Speciale), rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di costituzione in giudizio, dall'avv. Luigi Barone ( ), presso il quale C.F._1
elegge domicilio in Sant'Anastasia al Corso Umberto I n. 23
- APPELLANTE
Contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_2 C.F._2
l'08/03/1975, ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in
Sorrento (Na) alla via San Cesareo n° 5 presso lo studio dell'avv. Gabriele Cimmino pagina 1 di 11 (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta procura ex art. 83 3° C.F._3
comma c.p.c. in calce all'atto di costituzione nel giudizio d'appello
- APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1545/2021 del g.d.p. di Sorrento;
impugnazione estratto ruolo;
difetto di giurisdizione.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva, con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_2
dinanzi al giudice di pace di Sorrento, nei confronti dell Parte_1
opposizione avverso estratto di ruolo n. 2011/0013434 portante crediti di
[...]
cui alla cartella esattoriale n. 07120112384943000 di € 249,18 emessa per il mancato pagamento di tassa automobilistica in favore della asseritamente Controparte_3
notificata il 14/12/2011, chiedendo dichiararsi l'intervenuta prescrizione del credito, con vittoria di spese e competenze di causa. Si costituiva Parte_1
eccependo il difetto di giurisdizione, il difetto del contraddittorio,
[...]
l'inammissibilità dell'impugnazione di estratto ruolo, la non intervenuta prescrizione e la carenza di legittimazione passiva della stessa . Il Controparte_1
Giudice di Pace di Sorrento accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava l'annullamento del ruolo e della cartella e condannava Controparte_1
alle spese di lite. Proponeva appello chiedendo di revocare,
[...] CP_4
annullare e/o modificare la sentenza resa dal Giudice di Pace rigettando in toto la domanda ex art. 615 proposta e confermando la piena validità ed efficacia dell'atto impugnato, nonché la correttezza dell'operato dell'Agente Riscossione anche con CP_5
riguardo alle spese di lite. Si costituiva eccependo l'inammissibilità Controparte_2
della difesa dell'odierna appellante tramite avvocato del libero foro;
inammissibilità del proposto appello per violazione ed erronea applicazione dell'art. 342 c.p.c., atteso il mancato rispetto della forma ex lege richiesta;
l'inammissibilità del proposto appello in pagina 2 di 11 virtù del disposto dell'art. 348- bis c.p.c.; l'inammissibilità della eccezione di difetto di giurisdizione;
l'impugnabilità dell'estratto ruolo;
la prescrizione del credito in oggetto per decorso del termine triennale. Chiedeva dunque rigettare l'appello proposto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, e distrazione a favore del procuratore già antistatario nel giudizio di primo grado, nonché nel presente giudizio di appello.
L'appello va accolto rivelandosi fondato il motivo con cui fa valere il CP_4
difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per esserne munito il giudice tributario.
Preliminarmente, sull'eccezione relativa all'inammissibilità della difesa e della rappresentanza dell'appellante tramite avvocato del libero foro, va osservato quanto segue.
Il cd. decreto crescita (d.l. 34/2019) convertito con modificazioni in legge lo scorso 29 giugno, ha introdotto importanti novità in materia di rappresentanza in giudizio dell' a mezzo di avvocati del libero foro e sul Controparte_6
conferimento ai medesimi dello ius postulandi. In particolare, l'articolo 4-novies D.L.
34/2019, aggiunto in sede di conversione con L. 58/2019, contiene una norma di interpretazione autentica, come tale direttamente applicabile anche a vicende verificatesi anteriormente alla sua entrata in vigore (come quelle per cui è processo), dell'articolo 1, comma 8, D.L. 193/2016, secondo cui: «l'Ente (l' Controparte_7
n.d.r.) è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato ai
[...]
sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura di
Stato, di cui al R.D. 1611/1933, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso Ente può altresì avvalersi […] di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 D.L. 50/2016, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. […] Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, D.Lgs.
546/1992».
pagina 3 di 11 A sua volta, l'articolo 43, comma 4, R.D. 1611/1933 statuisce che: «salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi dell'Avvocatura di Stato, devono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza». Orbene, l'articolo 4-novies del Decreto crescita chiarisce, con validità ex tunc, che la delibera motivata è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato su base convenzionale.
Laddove, invece, i giudizi riguardino materie ad essa non attribuite, l'
[...]
può stare in giudizio mediante propri dipendenti, avuto riguardo Controparte_6
della relativa capacità operativa, ovvero mediante avvocati del libero foro, da selezionarsi nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. 50/2016, senza che sia necessaria alcuna delibera che conferisca loro lo ius postulandi richiesto dall'ordinamento per la valida instaurazione del rapporto processuale.
La ratio della norma in rassegna è chiaramente ispirata dall'intento di superare l'orientamento giurisprudenziale mediante il quale si era affermato che l'
[...]
in qualità di ente pubblico, dovesse prioritariamente avvalersi Controparte_6
dell'Avvocatura di Stato, potendo ricorrere a difensori esterni solo in casi eccezionali e previa adozione di apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza
(Cass. civ. 1992/2019, Cass civ. 28684/2018).
Con detta modifica, dunque, non solo si opera una sanatoria di tutti i vizi relativi ai giudizi pendenti, ma si aderisce integralmente al Protocollo d'Intesa tra Avvocatura di
Stato e del 22.06.2017 e al verbale di adunanza e di Controparte_7
deliberazione del Comitato di Gestione dell'Agente della riscossione del 17.12.2018.
Ne deriva di conseguenza che, nel caso che occupa, l' deve Controparte_1
considerarsi ritualmente costituita in giudizio con l'avv. Barone.
Ancora preliminarmente, in ordine all'eccezione sollevata dalla difesa di va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di Controparte_2
impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342
c.p.c., norma che richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni pagina 4 di 11 dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che, nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che, nell'atto d'appello, sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011).
Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata da parte appellata, in quanto risultano correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
pagina 5 di 11 Né si ravvisa nella domanda attorea una “non ragionevole probabilità di essere accolta” tale da portare ad una dichiarazione di inammissibilità del gravame proposto ex art. 348bis c.p.c.
Come noto, la Legge 134/2012 ha introdotto nel nostro sistema una sorta di "filtro" basato sulla ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, con possibilità per il giudice di dichiarare direttamente l'inammissibilità dell'impugnazione.
In base alle pronunce emesse dalle corti d'appello, allo stato è possibile enucleare alcuni principi, relativi alla “ragionevole probabilità”, che consentono un'interpretazione in termini restrittivi, o quantomeno circoscritta, dell'ambito di operatività del filtro, così adibendolo ad arginare i soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati. (Corte
Appello Reggio Calabria, 20 dicembre 2013).
La ragionevole probabilità può, dunque, configurarsi come manifesta infondatezza, quando l'appello è evidentemente infondato (Corte App. Roma, ordinanza 25.1.2013); oppure come fumus boni iuris, ossia come "apparenza del diritto", cioè verosimiglianza della fondatezza dell'impugnazione proposta (linee guida della Corte App. Milano,
10.10.2012); oppure, ancora, come probabilità derivante dall'esistenza di precedenti giurisprudenziali conformi (Corte App. Palermo, ordinanza 15.4.2013).
Fondato si rivela il motivo con cui l fa valere il difetto di giurisdizione in CP_1
favore del giudice tributario, dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto.
La tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è tuttora contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito
– in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra le due giurisdizioni nel momento dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione alla giurisdizione del Giudice Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere degli atti esecutivi tout court. Tale ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 14648/2017, intervenuta in pagina 6 di 11 tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente - la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992”, la quale, come sottolineato dalla Suprema
Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari (“si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”).
La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n.
203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”; il quadro è completato dall'art. 19 del medesimo decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Tuttavia, la successiva pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615
c.p.c. (“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo pagina 7 di 11 perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”), cagionando per tale via un vuoto di tutela giudicato inammissibile, ha dato altresì la stura ad un generale ripensamento dell'esatta collocazione del confine tra le giurisdizioni.
Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa
(art.2 d.lgs. 546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Sezioni Unite del 2019, ord. n. 34447/2019).
Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass. Civ., sent. n. 12642/2021; Cass. S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento,
a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n.
8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n.
16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), e dalla di poco pagina 8 di 11 successiva ordinanza a Sezioni Unite n. 30666/2022, che giungono dunque ad operare un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sulla scorta di allegazione della prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”: tale discrimen è offerto dal momento in cui matura la prescrizione del credito, ante notifica della cartella esattoriale o successivamente a questa (pertanto, il vero momento
“spartiacque” sarebbe quello segnato, in realtà, dalla notifica della cartella, rispetto a cui c'è un prima - la giurisdizione tributaria – e un dopo, ovvero la giurisdizione del G.O.).
Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado compente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del summenzionato proliferare di distinzioni esegetiche, intende riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n.
546/1992. Nelle parole della Suprema Corte da ultimo menzionata, premesso che “non sia compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto […] È stato pertanto affermato il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i
pagina 9 di 11 tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti SS.UU. arrivano pertanto a concludere che “Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito.
Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dalla ricostruzione favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale, si ritiene tuttavia di aderire all'orientamento da ultimo menzionato (e riportato in auge dalla pronuncia del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione, a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato all'esame pratico sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
Pertanto, non essendo ravvisabili, nel caso all'attenzione, atti propriamente esecutivi della pretesa tributaria (come appare dalla comune prospettazione delle parti pagina 10 di 11 sul punto), deve rilevarsi il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione tributaria.
Va, pertanto, in accoglimento dell'appello dichiarato il difetto di Giurisdizione del Tribunale di Torre Annunziata in favore della Corte di Giustizia Tributaria di
Napoli, innanzi alla quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge.
La complessità della individuazione del discrimen tra le giurisdizioni nel caso che occupa giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) dichiara il difetto di Giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di
Napoli, innanzi alla quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge;
2) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, 30/05/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
pagina 11 di 11