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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/02/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 542/2024, avente per oggetto
“risarcimento dei danni derivati da erronea certificazione contributiva”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ROBERTA PALOTTI, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. Controparte_1
) - con il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, P.IVA_1
parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 29/08/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro,
[...]
, spiegando: Controparte_2
- di avere ottenuto dall'Istituto, in corso di rapporto di lavoro, l'estratto conto certificativo, trasmessogli il 11.5.2021, che riportava, alla data del 31.3.2021, 2185 settimane contributive;
- di avere quindi richiesto, per il tramite del Patronato di fiducia INCA – CGIL Monza
e Brianza, la certificazione del requisito per l'accesso alla pensione anticipata- lavoratori precoci, che gli veniva però negata per difetto dei requisiti;
- di avere successivamente domandato, in data 2.3.2022, per il tramite del Patronato di fiducia e sulla base del predetto estratto certificativo, Controparte_3
nonché avvalendosi dei contributi medio tempore maturati, la pensione di anzianità anticipata, che veniva accolta con decorrenza dal 1.6.2022 anziché dal 1.5.2022;
- di avere quindi proposto ricorso amministrativo, contestando la decorrenza riconosciuta dall CP_4
- di avere ottenuto diniego dall per la ragione che il periodo contributivo era CP_4
stato correttamente conteggiato anche se in misura diversa da quella dell'estratto contributivo che, a detta dell'Ente, conteneva un errore derivante da sovrapposizione;
- di avere diritto al risarcimento del danno provocatogli dall'Istituto, per il fatto che egli, confidando nella correttezza dell'estratto contributivo, aveva rassegnato le dimissioni, cessando il rapporto di lavoro al 30.4.2022 e così rimanendo senza lavoro e senza pensione per tutto il mese di maggio 2022.
Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell a risarcirgli il danno nella CP_4
misura di € 2.780,56 lordi, pari alla retribuzione mensile non percepita.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l evidenziando come il ricorrente CP_4
non negasse l'erroneità dell'estratto contributivo e quindi la correttezza della decorrenza della pensione dal 1.6.2022. La parte resistente ha quindi eccepito non esservi i presupposti di una responsabilità risarcitoria dell , difettando il nesso CP_1
causale tra l'errore commesso nell'estratto certificativo e le dimissioni rassegnate dal lavoratore, il quale -anche essendosi avvalso dell'assistenza del patronato- avrebbe dovuto rendersi conto della duplicazione relativa alla sua personale storia lavorativa.
La parte resistente ha quindi chiesto il rigetto delle avverse domande od in subordine la riduzione del danno azionato per effetto del concorso colposo del creditore.
2. La domanda attorea è fondata.
2 La più recente giurisprudenza di legittimità, confermando l'orientamento richiamato dalla difesa attorea, ha ribadito che nell'ipotesi in cui l abbia fornito al CP_4
lavoratore un'erronea indicazione della posizione contributiva, l è Controparte_5
tenuto a risarcire il danno sofferto dall'interessato per il mancato conseguimento del diritto a pensione, a titolo di responsabilità contrattuale, fondata sull'inadempimento dell'obbligo legale gravante sugli enti pubblici, dotati di poteri di indagine e certificazione, di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita (quali quelli garantiti dall'art. 38 Cost.), ancorché le informazioni erronee siano state fornite mediante il rilascio di estratti-conto assicurativi non richiesti dall'interessato e inidonei a rivestire efficacia certificativa (sent. Cass.
23050/2017).
Nella più risalente sentenza del 19.9.2013 n. 21454, la Corte di Cassazione aveva chiarito che l risponde per le errate comunicazioni dei periodi contributivi a CP_4
titolo di inadempimento contrattuale, salvo che provi che la causa dell'errore sia esterna alla sua sfera di controllo. Trattasi di obbligazione di origine legale, ma attinente ad un rapporto intercorrente tra due parti, per cui -secondo la Suprema Corte- la responsabilità per inosservanza della stessa è di natura contrattuale, sicchè colui che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di tale obbligazione ha l'onere di provare unicamente la fonte del suo diritto e di allegare la circostanza dell'inadempimento o del non esatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dell'impedimento rappresentato dalla impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Ne deriva che, nell'ipotesi in cui l abbia comunicato CP_4
all'assicurato un dato erroneo sui contributi versati, il danneggiato non ha l'onere di provare la colpa o il dolo dell'autore dell'illecito. Nella pronuncia in esame la Corte di
Cassazione ha poi sottolineato la necessità di tutelare il legittimo affidamento ingenerato da comunicazioni provenienti dalla Pubblica Amministrazione, anche quando siano prive di valore certificativo, sul punto così argomentando: “Al riguardo
3 è sufficiente osservare che gli estratti contributivi su moduli a stampa rilasciati dall sono la riproduzione di un documento elettronico e come tali non CP_4
abbisognano, per spiegare i loro effetti, di alcuna sottoscrizione, per cui, ancorchè privi di firma del funzionario che ne attesti la provenienza, fanno piena prova CP_4
dei fatti in essi rappresentati, ossia della corrispondenza tra i dati ivi riportati e le registrazioni risultanti dagli archivi elettronici”. Non può inoltre omettersi di considerare che -nel rimettere al giudice di merito la verifica del contenuto dichiarativo dell'estratto conto assicurativo, al fine di vagliare se esso recasse espressioni tali da ingenerare nel destinatario un ragionevole dubbio circa l'esattezza e/o la definitività dei dati esposti, sì da determinare un concorso di responsabilità del creditore- la Corte di
Cassazione ha significativamente indicato al giudice del rinvio un rigoroso principio di diritto, così enunciato: “La buona fede quale criterio di comportamento opera non soltanto in rapporti obbligatori di diritto privato ma anche in quelli tra pubblici poteri
e cittadini. Essa infatti esprime un principio costituzionale non scritto ma ricavato dall'art. 3 cpv. Cost., e vincola la pubblica amministrazione a rispettare, così nell'esercizio dei poteri autoritativi come nell'ambito dei rapporti contrattuali,
l'affidamento e l'attendibilità delle sue dichiarazioni. Sussiste perciò l'obbligo, a carico dell'Amministrazione, di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi indisponibili, tra l'altro fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative. Queste ultime, in particolare, non sono conformi a correttezza in quanto rese da enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, nonchè incidenti su interessi al conseguimento e godimento di beni essenziali della vita, come quelli garantiti. La provvisorietà o comunque incertezza dei dati raccolti deve distogliere l'ente pubblico dal comunicarli in qualsiasi forma, fino al sollecito perfezionamento dei necessari accertamenti. Il cittadino, che riceve un danno ingiusto da dichiarazioni non veritiere rese da una pubblica amministrazione, deve essere risarcito in misura diminuita ai sensi dell'art. 1227 cpv. c.c., qualora abbia trascurato le espressioni cautelative usate dalla medesima e idonee a far dubitare dell'esattezza dei dati esposti”.
4 2.1. In applicazione di tali principi deve quindi ritenersi che l'errore contenuto nell'estratto contributivo in esame non fosse di tale evidenza da far insorgere una responsabilità concorrente del destinatario: il periodo contributivo oggetto di erronea ripetizione è comunque riferibile all'excursus lavorativo del sig. ed esso Pt_1
piuttosto risulta riportato due volte, ma non si tratta dell'unica ripetizione contenuta nelle due colonne destinate all'indicazione del “periodo” nell'estratto certificativo medesimo.
Il soggettivo convincimento della correttezza della certificazione proveniente da soggetto istituzionale è stato poi rafforzato, nel caso in esame, proprio dalla condotta dell ed in particolare dalla mancata segnalazione dell'errore quando venne CP_1
proposta dal ricorrente, prima della domanda di pensione di anzianità anticipata, la domanda di verifica del requisito per l'accesso alla pensione anticipata - lavoratori precoci. In disparte la circostanza che tale domanda sia stata riscontrata negativamente per l'insussistenza del requisito dell'assistenza da ameno sei mesi del coniuge affetto da handicap in situazione di gravità, è da ritenere -e non può essere diversamente- che all'atto di esaminare tale domanda l'Istituto abbia vagliato la posizione contributiva del sig. . Perciò lo stesso nulla avendo segnalato sul punto, non si è Pt_1 CP_4
accorto dell'errore, che qui pretenderebbe essere immediatamente riconoscibile dal ricorrente o dal Patronato. Il fatto che l'errore sia sfuggito ai funzionari dell CP_1
conferma che sia scusabile il mancato rilievo da parte del ricorrente e del . CP_6
Del resto, l'elenco delle annualità contenute nell'estratto contributivo contiene diverse ripetizioni, che non implicano necessariamente sovrapposizioni di contributi (ad es. anche il periodo 1.1.1979-31.12.1979 è ripetuto due volte, ma non consta che per esso sia stato commesso un errore di sovrapposizione).
In definitiva, si tratta di un errore che si prestava a non essere rilevato e che va tenuto distinto da irregolarità più eclatanti, in cui giustamente la Corte di Cassazione ha ritenuto ricorrere l'ipotesi del concorso colposo del creditore (si veda ad esempio la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 23114/2019, che ha ravvisato la fattispecie dell'art. 1227, comma primo c.c., nella mancata rilevazione dell'errore
5 consistente nell'esposizione di un periodo di ben cinque anni di contribuzione da apprendista artigiano estranei al curriculum lavorativo dell'interessato).
Spetta pertanto al sig. l'integrale risarcimento del danno subito, quantificabile Pt_1
nello stipendio che egli avrebbe percepito nel mese di maggio 2017, pari a € 2.780,56 lordi, trattandosi di importo non contestato nel quantum e comunque riscontrato dalla busta paga sub doc. n. 9 di parte ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Dette spese vanno distratte a favore del Procuratore dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
nei confronti dell
[...] Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita,
[...]
condanna l a corrispondere a l'importo di € 2.780,56 a titolo di CP_4 Parte_1
risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 31.5.2022 al saldo;
condanna a rifondere a le spese del giudizio, che liquida in € 1.200,00 CP_4 Parte_1
per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario;
fissa il termine di giorni 15 per il deposito della sentenza.
Lecco, 29 gennaio 2025.
Il Giudice Federica Trovò
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 542/2024, avente per oggetto
“risarcimento dei danni derivati da erronea certificazione contributiva”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ROBERTA PALOTTI, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. Controparte_1
) - con il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, P.IVA_1
parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 29/08/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro,
[...]
, spiegando: Controparte_2
- di avere ottenuto dall'Istituto, in corso di rapporto di lavoro, l'estratto conto certificativo, trasmessogli il 11.5.2021, che riportava, alla data del 31.3.2021, 2185 settimane contributive;
- di avere quindi richiesto, per il tramite del Patronato di fiducia INCA – CGIL Monza
e Brianza, la certificazione del requisito per l'accesso alla pensione anticipata- lavoratori precoci, che gli veniva però negata per difetto dei requisiti;
- di avere successivamente domandato, in data 2.3.2022, per il tramite del Patronato di fiducia e sulla base del predetto estratto certificativo, Controparte_3
nonché avvalendosi dei contributi medio tempore maturati, la pensione di anzianità anticipata, che veniva accolta con decorrenza dal 1.6.2022 anziché dal 1.5.2022;
- di avere quindi proposto ricorso amministrativo, contestando la decorrenza riconosciuta dall CP_4
- di avere ottenuto diniego dall per la ragione che il periodo contributivo era CP_4
stato correttamente conteggiato anche se in misura diversa da quella dell'estratto contributivo che, a detta dell'Ente, conteneva un errore derivante da sovrapposizione;
- di avere diritto al risarcimento del danno provocatogli dall'Istituto, per il fatto che egli, confidando nella correttezza dell'estratto contributivo, aveva rassegnato le dimissioni, cessando il rapporto di lavoro al 30.4.2022 e così rimanendo senza lavoro e senza pensione per tutto il mese di maggio 2022.
Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell a risarcirgli il danno nella CP_4
misura di € 2.780,56 lordi, pari alla retribuzione mensile non percepita.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l evidenziando come il ricorrente CP_4
non negasse l'erroneità dell'estratto contributivo e quindi la correttezza della decorrenza della pensione dal 1.6.2022. La parte resistente ha quindi eccepito non esservi i presupposti di una responsabilità risarcitoria dell , difettando il nesso CP_1
causale tra l'errore commesso nell'estratto certificativo e le dimissioni rassegnate dal lavoratore, il quale -anche essendosi avvalso dell'assistenza del patronato- avrebbe dovuto rendersi conto della duplicazione relativa alla sua personale storia lavorativa.
La parte resistente ha quindi chiesto il rigetto delle avverse domande od in subordine la riduzione del danno azionato per effetto del concorso colposo del creditore.
2. La domanda attorea è fondata.
2 La più recente giurisprudenza di legittimità, confermando l'orientamento richiamato dalla difesa attorea, ha ribadito che nell'ipotesi in cui l abbia fornito al CP_4
lavoratore un'erronea indicazione della posizione contributiva, l è Controparte_5
tenuto a risarcire il danno sofferto dall'interessato per il mancato conseguimento del diritto a pensione, a titolo di responsabilità contrattuale, fondata sull'inadempimento dell'obbligo legale gravante sugli enti pubblici, dotati di poteri di indagine e certificazione, di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita (quali quelli garantiti dall'art. 38 Cost.), ancorché le informazioni erronee siano state fornite mediante il rilascio di estratti-conto assicurativi non richiesti dall'interessato e inidonei a rivestire efficacia certificativa (sent. Cass.
23050/2017).
Nella più risalente sentenza del 19.9.2013 n. 21454, la Corte di Cassazione aveva chiarito che l risponde per le errate comunicazioni dei periodi contributivi a CP_4
titolo di inadempimento contrattuale, salvo che provi che la causa dell'errore sia esterna alla sua sfera di controllo. Trattasi di obbligazione di origine legale, ma attinente ad un rapporto intercorrente tra due parti, per cui -secondo la Suprema Corte- la responsabilità per inosservanza della stessa è di natura contrattuale, sicchè colui che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di tale obbligazione ha l'onere di provare unicamente la fonte del suo diritto e di allegare la circostanza dell'inadempimento o del non esatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dell'impedimento rappresentato dalla impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Ne deriva che, nell'ipotesi in cui l abbia comunicato CP_4
all'assicurato un dato erroneo sui contributi versati, il danneggiato non ha l'onere di provare la colpa o il dolo dell'autore dell'illecito. Nella pronuncia in esame la Corte di
Cassazione ha poi sottolineato la necessità di tutelare il legittimo affidamento ingenerato da comunicazioni provenienti dalla Pubblica Amministrazione, anche quando siano prive di valore certificativo, sul punto così argomentando: “Al riguardo
3 è sufficiente osservare che gli estratti contributivi su moduli a stampa rilasciati dall sono la riproduzione di un documento elettronico e come tali non CP_4
abbisognano, per spiegare i loro effetti, di alcuna sottoscrizione, per cui, ancorchè privi di firma del funzionario che ne attesti la provenienza, fanno piena prova CP_4
dei fatti in essi rappresentati, ossia della corrispondenza tra i dati ivi riportati e le registrazioni risultanti dagli archivi elettronici”. Non può inoltre omettersi di considerare che -nel rimettere al giudice di merito la verifica del contenuto dichiarativo dell'estratto conto assicurativo, al fine di vagliare se esso recasse espressioni tali da ingenerare nel destinatario un ragionevole dubbio circa l'esattezza e/o la definitività dei dati esposti, sì da determinare un concorso di responsabilità del creditore- la Corte di
Cassazione ha significativamente indicato al giudice del rinvio un rigoroso principio di diritto, così enunciato: “La buona fede quale criterio di comportamento opera non soltanto in rapporti obbligatori di diritto privato ma anche in quelli tra pubblici poteri
e cittadini. Essa infatti esprime un principio costituzionale non scritto ma ricavato dall'art. 3 cpv. Cost., e vincola la pubblica amministrazione a rispettare, così nell'esercizio dei poteri autoritativi come nell'ambito dei rapporti contrattuali,
l'affidamento e l'attendibilità delle sue dichiarazioni. Sussiste perciò l'obbligo, a carico dell'Amministrazione, di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi indisponibili, tra l'altro fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative. Queste ultime, in particolare, non sono conformi a correttezza in quanto rese da enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, nonchè incidenti su interessi al conseguimento e godimento di beni essenziali della vita, come quelli garantiti. La provvisorietà o comunque incertezza dei dati raccolti deve distogliere l'ente pubblico dal comunicarli in qualsiasi forma, fino al sollecito perfezionamento dei necessari accertamenti. Il cittadino, che riceve un danno ingiusto da dichiarazioni non veritiere rese da una pubblica amministrazione, deve essere risarcito in misura diminuita ai sensi dell'art. 1227 cpv. c.c., qualora abbia trascurato le espressioni cautelative usate dalla medesima e idonee a far dubitare dell'esattezza dei dati esposti”.
4 2.1. In applicazione di tali principi deve quindi ritenersi che l'errore contenuto nell'estratto contributivo in esame non fosse di tale evidenza da far insorgere una responsabilità concorrente del destinatario: il periodo contributivo oggetto di erronea ripetizione è comunque riferibile all'excursus lavorativo del sig. ed esso Pt_1
piuttosto risulta riportato due volte, ma non si tratta dell'unica ripetizione contenuta nelle due colonne destinate all'indicazione del “periodo” nell'estratto certificativo medesimo.
Il soggettivo convincimento della correttezza della certificazione proveniente da soggetto istituzionale è stato poi rafforzato, nel caso in esame, proprio dalla condotta dell ed in particolare dalla mancata segnalazione dell'errore quando venne CP_1
proposta dal ricorrente, prima della domanda di pensione di anzianità anticipata, la domanda di verifica del requisito per l'accesso alla pensione anticipata - lavoratori precoci. In disparte la circostanza che tale domanda sia stata riscontrata negativamente per l'insussistenza del requisito dell'assistenza da ameno sei mesi del coniuge affetto da handicap in situazione di gravità, è da ritenere -e non può essere diversamente- che all'atto di esaminare tale domanda l'Istituto abbia vagliato la posizione contributiva del sig. . Perciò lo stesso nulla avendo segnalato sul punto, non si è Pt_1 CP_4
accorto dell'errore, che qui pretenderebbe essere immediatamente riconoscibile dal ricorrente o dal Patronato. Il fatto che l'errore sia sfuggito ai funzionari dell CP_1
conferma che sia scusabile il mancato rilievo da parte del ricorrente e del . CP_6
Del resto, l'elenco delle annualità contenute nell'estratto contributivo contiene diverse ripetizioni, che non implicano necessariamente sovrapposizioni di contributi (ad es. anche il periodo 1.1.1979-31.12.1979 è ripetuto due volte, ma non consta che per esso sia stato commesso un errore di sovrapposizione).
In definitiva, si tratta di un errore che si prestava a non essere rilevato e che va tenuto distinto da irregolarità più eclatanti, in cui giustamente la Corte di Cassazione ha ritenuto ricorrere l'ipotesi del concorso colposo del creditore (si veda ad esempio la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 23114/2019, che ha ravvisato la fattispecie dell'art. 1227, comma primo c.c., nella mancata rilevazione dell'errore
5 consistente nell'esposizione di un periodo di ben cinque anni di contribuzione da apprendista artigiano estranei al curriculum lavorativo dell'interessato).
Spetta pertanto al sig. l'integrale risarcimento del danno subito, quantificabile Pt_1
nello stipendio che egli avrebbe percepito nel mese di maggio 2017, pari a € 2.780,56 lordi, trattandosi di importo non contestato nel quantum e comunque riscontrato dalla busta paga sub doc. n. 9 di parte ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Dette spese vanno distratte a favore del Procuratore dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
nei confronti dell
[...] Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita,
[...]
condanna l a corrispondere a l'importo di € 2.780,56 a titolo di CP_4 Parte_1
risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 31.5.2022 al saldo;
condanna a rifondere a le spese del giudizio, che liquida in € 1.200,00 CP_4 Parte_1
per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario;
fissa il termine di giorni 15 per il deposito della sentenza.
Lecco, 29 gennaio 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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