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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.6344/2018 vertente
TRA
1. (cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia 39 presso lo studio dell'avv.
Barbara Iacona (P.E.C. – fax Email_1
0810112833) che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di appello;
Appellante
CONTRO
2. (c.f. ) elett.te dom.to in Napoli alla Parte_2 C.F._2
via S. Lucia n. 36 presso lo studio dell'avv. Maurizio Nunziante (cod. fisc.
) - (P.E.C. – C.F._3 Email_2
fax 081 7648037) che lo rappresenta e difende in virtù di procura conferita in atto separato depositato agli atti;
Appellato – appellante incidentale
2. (c.f. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via
Comunale Principe 13/A presso lo studio dell'avv. Anna Vingiani - ufficio affari legali - via comunale del Principe numero 12 /a Napoli fax n. 2544528;
Appellata
3. (già Controparte_2 Controparte_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.
[...] CP_4
con sede Nottingham NG1 6FG Regno Unito (P.Iva ,
[...] C.F._4
1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ruggiero (C.F. ) – CodiceFiscale_5
(fax. n. , pec: con studio in P.IVA_2 Email_3
Castellammare di Stabia (NA) alla Piazza Unità d'Italia n. 4, ove elettivamente domicilia giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Appellata
OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 5607/2018 del Tribunale di Napoli resa all'udienza del 05/06/2018 ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
CONCLUSIONI:
Per NT “rigettare ogni contraria istanza, deduzione, Parte_1
conclusione ed in accoglimento del proposto appello:
1) in parziale riforma della sentenza n° 5607/18 resa dal Tribunale di Napoli, liquidare il danno permanente subito dalla sig.ra come danno iatrogeno differenziale Parte_1 conseguente alla colpa medica del dott. e della Parte_2 Controparte_5
determinandolo nella misura di € 38.772,00 quale differenza tra € 133.070,00
[...] corrispondente al valore monetario tabellare della invalidità dal 30% ed € 93.074,00 corrispondente al valore monetario tabellare dell'invalidità del 25%, il tutto oltre interessi per danno da ritardo;
2) riliquidare il danno da sofferenza subito da Parte_1 tenuto conto del maggior pregiudizio morale, oltre interessi.;
[...]
3) rivalutare le spese sostenute dal momento della loro erogazione a tutt'oggi;
4) condannare il dottor e la al Parte_2 Controparte_5 pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado, da riliquidarsi rispetto a quelle determinate dal Tribunale di Napoli in ragione del maggior valore della vertenza, nonché al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio;
5) confermare nel resto l'impugnata sentenza.
Per l'appellato – appellante incidentale dott. : Parte_2
“a) in accoglimento dell'appello incidentale riformare la sentenza del Tribunale di Napoli
n. 5607/2018 del 5.6.2018 così disponendo:
1) in via preliminare ammettere la prova per testi articolata nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. provvedendo alla relativa assunzione;
2) all'esito, rigettare la domanda della sig.ra perché infondata Parte_1
2 con riguardo ad esso dr. , ovvero, in via gradata, disporre, previo annullamento Pt_2 della pregressa, la rinnovazione della CTU;
3) in via subordinata, dichiarare infondata ogni avversa domanda nei confronti dell'istante sussistendo la responsabilità esclusiva della Controparte_1
4) in via ulteriormente subordinata, dichiarare l'obbligo della compagnia assicurativa
di garantire anche l'istante per ogni eventuale condanna a suo Controparte_2 carico ponendo direttamente in danno di essa società assicurativa il pagamento di ogni eventuale somma riconosciuta all'appellante;
5) in ogni caso:
a) condannare la in persona del l.r.p.t., in caso di insussistenza Controparte_1 anche solo parziale della copertura assicurativa per l'istante, al conseguente risarcimento del danno in favore di esso dott. in misura pari ad ogni somma posta a suo carico Pt_2 all'esito del giudizio e coperta da garanzia assicurativa;
b) rigettare l'appello proposto dalla sig.ra perché non provato e Parte_1 non fondato;
c) condannare le controparti, per quanto di rispettiva competenza, al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario di quelle di secondo grado”;
Per l'appellata in persona del l.r.p.t.: Controparte_5
“rigettare l'appello, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per l'appellata in persona del l.r.p.t.: Controparte_2
“1) in via preliminare ed in rito dichiarare l'inoperatività e/o inefficacia della copertura assicurativa di nei confronti dell'Ente sanitario chiamante in causa e, per CP_2
l'effetto, la carenza assoluta di legittimazione passiva della comparente Società;
2) nel merito ed in subordine, accertare e dichiarare che alcuna responsabilità è addebitabile Cont al personale medico di cui alla Napoli per i fatti per cui è lite;
CP_5
3) rigettare l'avverso appello e l'appello incidentale perché giuridicamente errati, inammissibili ed improponibili oltre che non provati sia in fatto che in diritto;
4) in ogni caso, nel caso di accoglimento dell'appello, disporre la condanna al risarcimento nei limiti minimi e comunque entro i limiti del massimale di polizza;
3 5) condannare l'appellante, oltre che nei confronti di chi di dovere, al pagamento delle spese
e competenze oltre iva e cpa come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo grado:
Con citazione dell'aprile 2013 conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli la in persona del Controparte_5
l.r.p.t. nonché il dott. per sentirli condannare al risarcimento dei Parte_2
danni dalla medesima subiti a causa dell'errato posizionamento della protesi bio- articolare non cementata, intervento eseguito il 09/05/2008 presso l' Controparte_5
ad opera del dott. , medico chirurgo facente parte dell'equipe
[...] Parte_2
della struttura, all'esito della frattura trans-cervicale del femore sinistro dovuta ad una rovinosa caduta avvenuta il 28/04/08.
Deduceva che nel periodo immediatamente successivo all'intervento, nonostante le cure fisioterapiche e mediche prescritte protrattesi fino all'aprile 2009, non si aveva una accettabile ripresa dell'articolazione che normalmente segue ad un intervento di protesizzazione, accusando, di contro, in modo sempre più ingravescente, grave sintomatologia dolorosa in loco e difficoltà deambulatoria con zoppia.
I numerosi controlli cui si sottoponeva rilevavano “codotilite e protesi dolorosa, grave lombo artrosi, eterometria a dx, asimmetria delle articolazioni coxo femorali bilaterali con limitazione funzionale” per cui le veniva prescritto intervento chirurgico di sostituzione del cotile e della testina, che veniva eseguito il 16/6/09 presso l' in regime di intramoenia. Controparte_6
L'intervento compensava solo parzialmente le conseguenze peggiorative sulla funzionalità articolare patite a seguito del primo intervento chirurgico e per il quale il consulente di parte prof. quantificava il danno differenziale, quale Per_1 quota parte imputabile al non corretto trattamento della frattura, nella misura del 10%.
Pertanto, l'attrice chiedeva: 1) affermare la colpa contrattuale ed extracontrattuale del dott. nella produzione dell'evento dannoso di cui in premessa;
Parte_2
2) affermare la colpa contrattuale dell' Controparte_7
[..
[...] conseguente alla responsabilità dei medici inseriti nella struttura
[...]
ospedaliera; 3) condannare i convenuti in via disgiunta o solidale al risarcimento di tutti i danni subiti dall'istante per danno non patrimoniale, biologico e morale, per danno patrimoniale e spese, il tutto oltre interessi da ritardo, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione.
Si costituiva il dott. il quale chiedeva: Parte_2
1) il rigetto della domanda attorea perché inammissibile, improponibile e non Contr fondata;
2) in subordine, ordinarsi all' di chiedere alla propria Controparte_1 assicurazione il pagamento diretto al terzo danneggiato di ogni eventuale somma dovuta;
3) in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di insussistenza della polizza assicurativa dovuta dall' condannare Controparte_1 quest'ultima al risarcimento dei conseguenti danni in misura pari all'importo delle eventuali somme poste a suo carico, con vittoria di spese di causa.
Si costituiva l in persona del l.r.p.t. la quale Controparte_8 chiedeva il rigetto delle richieste formulate dal dott. in quanto Pt_2
inammissibili, improponibili, infondate e non provate per inesistenza del nesso causale, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Si costituiva la , terza chiamata in giudizio, che chiedeva: Controparte_2
1) dichiararsi l'inoperatività, l'inefficacia, la decadenza o comunque la non validità giuridica della copertura assicurativa di essa nei confronti dell'Ente CP_2
sanitario chiamante in causa:
2) per l'effetto, dichiarare la carenza assoluta di legittimazione passiva della comparente società e la nullità della domanda attorea;
3) nel merito, accertare e dichiarare che alcuna responsabilità è addebitabile al personale medico dell' ; Controparte_1
4) in via gradata respingere la domanda attorea perché giuridicamente errata, inammissibile e improponibile, oltre che non provata in fatto e in diritto;
5) in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare le rispettive quote di responsabilità tra il professionista e le strutture sanitarie in caso di accoglimento
5 della domanda attorea;
6) disporre la condanna della società assicuratrice solo ed esclusivamente entro i limiti del massimale di polizza con condanna di chi di dovere al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Disposta la c.t.u. medico legale con la nomina del dott. questi, a Persona_2
conclusione della sua relazione, ascrivendo la necessità per la paziente di doversi sottoporre a distanza di un anno ad un nuovo intervento a causa della non corretta scelta della protesi impiantata, pur se conseguente ad intervento correttamente eseguito sotto l'aspetto tecnico, determinava la quota differenziale di danno ascrivibile all'operato dei medici dell'ospedale nella misura del 5%, CP_5
pari al maggior danno patito da parte attorea rispetto a quello prevedibile se il primo trattamento chirurgico fosse stato adeguato (15%) nonché l'ulteriore danno per effetto dell'evoluzione degenerativa (che si verifica nel tempo) della condizione chirurgica articolare pari al 10%, portando il danno non iatrogeno ad ascendere complessivamente al 25%.
Resi i chiarimenti del CTU sulle osservazioni delle parti, precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 05.06.2018.
Con la sentenza n. 5607/2018 resa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. all'udienza del
05/06/2028, il Tribunale di Napoli così provvedeva:
“ 1) accoglie la domanda attorea e condanna l' e il dott. Controparte_1 Parte_2
, in solido tra loro, al pagamento in favore della sig. della somma di €
[...] Parte_1
21.900,33, oltre interessi legali su tale somma da oggi sino all'effettivo soddisfo e dalle date indicate ad oggi sulle diverse somme come determinate in motivazione;
2) condanna l' e il dott. , in solido, al pagamento delle Controparte_1 Parte_2 spese di lite liquidate in € 215,00 per esborsi ed € 3200,00 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'Avv. Iacona;
3) condanna la a tenere indenne l' da quanto la Controparte_2 CP_7 stessa fosse tenuta a corrispondere in virtù della presente pronuncia;
4) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio con decreto dell'11.11.2016, a carico della parte convenuta,” 6 così motivando : il Ctu dott. , sulla scorta della documentazione prodotta Persona_2
dalle parti (…) affermava che l'esito sfavorevole dell'intervento va riferito solo ed esclusivamente all'inadeguatezza della protesi scelta per l'intervento del 9.5.2008 (…) non si ravvisano responsabilità sanitarie né nella fase preoperatoria, né in quella operatoria
o post operatoria (…) considerate le condizioni della paziente, l'intervento è stato correttamente eseguito dal punto di vista tecnico, ma non adeguatamente, per ciò che concerne la scelta della protesi da utilizzare (…) appare evidente che quest'ultima scelta
(inidonea) abbia determinato conseguenze peggiorative sulla funzionalità articolare, tanto da rendere necessario, ad un solo anno di distanza, la sostituzione della protesi con una seconda di altro tipo. Il CTU determinava il danno biologico nel 5%, da riferirsi alle responsabilità riscontrate ed al loro ruolo peggiorativo nella evoluzione postchirurgica della condizione funzionale dell'anca; l'ITT è stata quantificata in 30 gg di ITT e quella parziale al 50% in gg. 30, senza incidenza sulla capacità lavorativa. Le spese mediche sono state quantificate in € 8745,00.
Pertanto, sulla somma complessiva dovuta per l'istante, pari a € 21900,33, di cui €
6559,00 per danno biologico, € 2186,33 per danno morale, € 4410,00 per inabilità temporanea totale e parziale, oltre ad € 8745,00 di spese mediche, sono dovuti gli interessi legali, da calcolarsi sugli imponibili devalutati per periodi intermedi, al fine di evitare una ingiusta locupletazione del danneggiato (cfr. sentenza in atti).
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato il 19.12.2018 proponeva gravame Parte_1 avverso la prefata sentenza chiedendone la parziale riforma con riguardo alla liquidazione del danno permanente da ricalcolare in ragione del danno iatrogeno differenziale, determinato nella misura di euro 38.772,00 quale scarto tra il valore monetario tabellare della invalidità del 30% (pari ad euro 133.070,00) ed il valore monetario tabellare dell'invalidità del 25% (pari ad euro 93.074,00).
Deduceva che la sentenza impugnata errava nel configurare il danno patito dalla quale danno permanente semplice. Parte_1
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 6344/2018, si costituiva la , Controparte_1 la quale chiedeva il rigetto dell'avverso gravame.
7 Si costituiva altresì il dott. che impugnava le avverse censure Parte_2
proponendo appello incidentale, reiterando la richiesta di ammissione della prova testimoniale, chiedendo la condanna della società assicuratrice in via di manleva, la condanna esclusiva della nella misura pari all'eventuale Controparte_1
depauperimento sofferto dal medico in caso di condanna ed il rigetto dell'appello principale.
La si costituiva successivamente alla notifica dell'atto di Controparte_2
appello incidentale chiedendone il rigetto unitamente a quello principale, con declaratoria dell'inefficacia della copertura assicurativa.
In via subordinata, ed in caso di accoglimento dell'appello, chiedeva limitarsi la condanna della società assicurativa nei limiti minimi o comunque entro il massimale di polizza.
All'udienza di trattazione scritta fissata per il 29/03/24 le parti chiedevano riservarsi la causa a sentenza con termini ex 190 c.p.c.
In particolare, la contestava le difese della Controparte_5 Controparte_2
relativamente all'asserita inoperatività e/o inefficacia della copertura
[...] assicurativa attesa la mancata proposizione sul punto di gravame incidentale ed il passaggio in giudicato della sentenza in parola nei confronti della Compagnia assicuratrice con riguardo l'operatività, l'efficacia e la sussistenza della copertura assicurativa.
Con ordinanza del 29.03.2024 la causa veniva riservata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Le parti depositavano le comparse conclusionali nel termine di legge, le sole repliche ed il dott. ); all'esito la causa Parte_1 Pt_2
veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato il
19.12.2018 a fronte della sentenza n. 5607/2018, non notificata, pubblicata il
05.06.2018, nel rispetto dell'art 327 cpc in ragione del quale il termine utile per proporre gravame sarebbe spirato 07.01.2019.
8 Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Con il primo ed unico motivo censura la sentenza in Parte_1
parola per violazione e falsa applicazione degli artt 115-116 c.p.c., omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, omesso esame degli atti di causa, delle richieste e delle motivazioni di parte attrice, errata e superficiale interpretazione delle risultanze della
c.t.u., violazione del principio di valenza costituzionale in ordine alla piena tutela del danno alla salute.
Deduce l'ingiusta ed illegittima liquidazione del danno permanente per avere, il
Giudice di prime cure, omesso di considerare che il danno da colpa medica costituisce danno iatrogeno diverso dal danno biologico tale che per la sua liquidazione occorre far riferimento non al valore numerico, puramente tabellare, del punto di invalidità del 5% (differenza tra l'invalidità complessiva del 30% e quella 25% - non imputabile al sanitario ed alla struttura convenuti) ma alla differenza tra il valore monetario dell'invalidità del 30% e quella del 25% (…) tale da determinare il ristoro del danno iatrogeno in euro 38.772,00 e non in euro 6.559,00, come stabilito dal Tribunale, con necessità di liquidare di nuovo il danno da sofferenza subìto da tenuto conto del maggior pregiudizio morale patito Controparte_9
oltre gli interessi .
Il motivo è fondato.
Invero la decisione in parte qua è affetta da violazione e falsa applicazione degli articoli 1223, 1225, 1226 e 2056 c.c. perché pronunciata in contrasto con i criteri di liquidazione indicati dal giudice di legittimità secondo cui “in tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile perché non riconducibile alla
9 responsabilità del sanitario. (cfr. Cass. n. 6341 del 2014).
Invero, per la determinazione del danno differenziale (cfr. Cass. n. 28986 del 2019 poi ripresa da Cass. n. 514 del 2020 e da Cass. n. 26851 del 2023) occorre accertare se, in concreto ed ex post, la condizione preesistente (o contemporanea determinatasi per una causa indipendente) del soggetto leso abbia avuto o meno una incidenza causale sulla sua condizione finale in ragione del giudizio controfattuale o della "prognosi postuma" onde stabilire quali sarebbero state le conseguenze dell'illecito, in assenza della patologia preesistente. Per meglio dire:
1) la liquidazione del danno biologico cd. differenziale deve modellarsi sui criteri propri della causalità giuridica, con riferimento alla percentuale complessiva del danno interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale da cui sottrarre quella non imputabile all'errore medico quale differenza tra il primo ed il secondo valore numerico ove (stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare
d'invalidità) il risultato sarà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale se calcolato da 0 a 20 applicando i punti tabellari e non il valore ad essi corrispondente;
2) nel caso di coesistenza di una menomazione non imputabile ad errore medico e di altra menomazione ad esso riconducibile, occorre riconoscere il diritto al risarcimento del danno differenziale, calcolato come sopra, soltanto nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, si accerti che le due tipologie di postumi (quello indipendente dall'errore medico e quello dal medesimo provocato, sono in rapporto di concorrenza e non di semplice coesistenza, tale che la prima tipologia di postumi incide negativamente, aggravando la situazione del soggetto leso, sui postumi derivanti dall'errore medico). Ne segue che, sul piano medico-legale il grado di invalidità permanente sofferto dalla vittima non andrà determinato senza aprioristiche riduzioni, ma apprezzando l'effettiva incidenza dei postumi sulle capacità, idoneità ed abilità possedute dalla vittima prima dell'infortunio.
(cfr. ex plurimis Cassazione civile sez. III, 30/07/2024, dep. il 30/07/2024,
n.21261).
Orbene, nel caso che ci occupa, il sanitario e la struttura ospedaliera rispondono per colpa consistita nella scelta e nell'utilizzo di un manufatto protesico NON IDONEO al caso concreto tale da determinare esiti più sfavorevoli dell'intervento rispetto a
10 quelli che ne sarebbero prevedibilmente derivati qualora la scelta iniziale della protesi fosse stata idonea e corretta.
Secondo l'ausiliario, pertanto, la responsabilità (del chirurgo operatore e della struttura) va ravvisata nella scelta ad utilizzare, nell'intervento del 9.5.08, la protesi bi- compartimentale, non idonea al caso concreto tenuto conto dell'età della paziente (anni 59) ancora attiva dal punto di vista della mobilità personale, mentre sarebbe stato più indicato impiantare protesi tradizionale (cementata o non cementata).
Infatti, se la protesi bi-compartimentale riduce i tempi chirurgici (..), l'esposizione del campo operatorio alle infezioni ed il sanguinamento, di contro essa presenta una durata più breve e minore capacità, nel tempo, di “sostenere” un carico funzionale continuo ed intenso
(…) tanto che, nel caso di specie, dopo appena un anno, erano evidenti i segni del fallimento chirurgico che ha determinato un successivo indispensabile utilizzo di un cotile (XL), sovradimensionato (reintervento del 16.6.09), cui non potevano che conseguire esiti meno favorevoli rispetto a quelli prevedibili in caso d'idonea e corretta scelta iniziale di un manufatto protesico.
Tali esiti, tuttavia, non possono essere rappresentati dalla condizione clinica attuale che, inevitabilmente, risente anche dell'usura e dei problemi degenerativi articolari post- chirurgici realizzatisi nei sei anni intercorsi fra l'atto chirurgico per cui è causa e l'attuale accertamento medico-legale. (cfr. CTU pagg. 13 e 14) esiti (…), che si attestano nella fascia più alta del range tabellare e possono attualmente definirsi nell'ordine del 30%, con la precisazione che di tale percentuale:
- il 15% (quindici per cento) va ascritto agli esiti prevedibili ad un trattamento IDONEO della lesione iniziale;
- il 10% (dieci per cento) può essere ascritto alla “fisiologica” evoluzione peggiorativa nel tempo (in sei anni) della condizione anatomo-funzionale articolare locale;
- il 5% (il cinque per cento) alla quota “di maggior danno” conseguente alla scelta iniziale
NON IDONEA (del manufatto protesico da utilizzare) ed ai successivi sfavorevoli esiti funzionali articolari ad essa legati.
Dal punto di vista della “malattia iatrogena”, si riconosceranno i soli tempi relativi al secondo intervento chirurgico, definibili in giorni 30 (trenta) di ITT e 30 gg. (trenta) di
ITP parziale al 50% (cfr. CTU pag 15 e ss.).
11 L'importo che ne scaturirà, determinato secondo le tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, andrà devalutato al momento del fatto illecito e maggiorato degli interessi legali maturati anno per anno sull'importo via via rivalutato, secondo il seguente schema di calcolo:
Età del danneggiato alla data del sinistro 59 anni;
Percentuale di invalidità permanente del 30%;
Punto danno biologico € 5.007,10
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 46%) € 2.303,27
Punto danno non patrimoniale € 7.310,37
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 106.651,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 155.711,00
Percentuale d'invalidità permanente del 25%:
Età del danneggiato alla data del sinistro 59 anni
Percentuale di invalidità permanente 25%
Punto danno biologico € 4.408,86
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 41%) € 1.807,63
Punto danno non patrimoniale € 6.216,49
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 78.257,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 110.343,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
12 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00
Totale generale: € 115.518,00
Sottraendo al primo importo di € 155.711,00 il secondo di € 115.518,00 si perviene alla differenza di € 40.193,00 che andrà devalutato alla data del sinistro del
09/05/08 secondo il seguente schema di calcolo:
Importo da Devalutare: € 40.193,00
Dal mese di: dicembre 2024
Al mese di: maggio 2008
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice dicembre 2024: 120,2
Indice maggio 2008: 134,2
Raccordo Indici: 1,47
Indice di Devalutazione: 0,759
Totale Devalutazione: € 9.674,40
Importo Devalutato: € 30.518,60.
L'importo andrà rivalutato di anno in anno, con la maggiorazione degli interessi legali secondo il seguente schema di calcolo:
Capitale Iniziale: € 30.518,60
Data Iniziale: 09/05/2008
Data Finale: 31/12/2024
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: maggio 2008
Scadenza Rivalutazione: dicembre 2024
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 134,2
Indice alla Scadenza: 120,2
Raccordo Indici: 1,47
Coefficiente di Rivalutazione: 1,317
Totale Rivalutazione: € 9.674,40
13 Capitale Rivalutato: € 40.193,00
Totale Colonna Giorni: 6080
Totale Interessi: € 8.486,45
Rivalutazione + Interessi: € 18.160,85
Capitale Rivalutato + Interessi: € 48.679,45 quale danno differenziale tra l'invalidità quantificata nella misura del 30% ed il danno non iatrogeno del 25% pari all'invalidità del 5% liquidata al 09/05/08.
Quanto alle spese mediche documentate e riconosciute dal CTU nella somma di €
8745,00, vanno calcolati gli interessi compensativi dalla data dell'effettivo esborso fino al saldo secondo il seguente schema di calcolo:
Capitale Iniziale: € 8.745,00
Data Iniziale: 19/06/2008
Data Finale: 31/12/2024
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: giugno 2008
Scadenza Rivalutazione: dicembre 2024
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 134,8
Indice alla Scadenza: 120,2
Raccordo Indici: 1,47
Coefficiente di Rivalutazione: 1,311
Totale Rivalutazione: € 2.719,70
Capitale Rivalutato: € 11.464,70
Totale Colonna Giorni: 6039
Totale Interessi: € 2.390,61
Rivalutazione + Interessi: € 5.110,31
Capitale Rivalutato + Interessi: € 13.855,31
Ne segue che, in accoglimento dell'unico motivo dell'appello principale la Corte, in riforma della sentenza gravata, condanna l' e il dott. Controparte_1
, in solido tra loro, al pagamento in favore della sig. Parte_2 Parte_1
14 della somma di € 48.679,45, oltre interessi legali dalla pronuncia sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese mediche documentate quantificate in € 8745,00 maggiorate degli interessi compensativi nella misura legale calcolati di anno in anno dall'effettivo esborso (19/06/08) alla presente pronuncia determinati in €
2.013,69 che sommati al capitale iniziale rivalutato di anno in anno dà luogo all'importo di€ 13.855,31 secondo il seguente schema di calcolo:
Indice alla Decorrenza: 134,8
Indice alla Scadenza: 120,2
Raccordo Indici: 1,47
Coefficiente di Rivalutazione: 1,311
Totale Rivalutazione: € 2.719,70
Capitale Rivalutato: € 11.464,70
Totale Colonna Giorni: 6039
Totale Interessi: € 2.390,61
Rivalutazione + Interessi: € 5.110,31
Capitale Rivalutato + Interessi: € 13.855,31.
Sicché l'importo finale che l' e il dott. , Controparte_1 Parte_2
dovranno corrispondere in solido in favore della sig. sarà pari ad € Parte_1
62.534,76 (ovvero € 13.855,31 + € 48.679,45), oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
Passando ora all'esame dei:
MOTIVI DELL'APPELLO INCIDENTALE
Meritano di essere trattati congiuntamente il primo ed il secondo motivo laddove: col primo il dott. censura la sentenza gravata per violazione e falsa Parte_2 applicazione dell'art. 112 e 115-116 c.p.c per l'omessa ammissione della prova testi articolata ex art 183 com. 6 cpc, reiterata dal dott. all'esito delle ordinanze Pt_2 istruttorie e negli atti conclusivi, considerata la prova testimoniale determinante per individuare la sussistenza della responsabilità in capo al medico operante, con conseguente diversa ripartizione della responsabilità tra medico e struttura sanitaria pubblica di appartenenza.
15 Con il secondo il dott. si duole della violazione e falsa applicazione degli Parte_2 artt. 112 e segg. laddove il Tribunale non ha tenuto conto delle esimenti applicabili nel caso di specie con conseguente affermazione della responsabilità del sanitario in solido con la
e condanna dei convenuti al risarcimento dei danni in favore della Controparte_1
. Parte_1
Precisa che, risalendo al 2008 l'evento lesivo, esso va escluso dalla sfera di applicabilità della cd. “legge Gelli” mentre la legge introdotta prima Per_3 dell'instaurazione del giudizio di primo grado ma successivamente al sinistro - può solo fungere da parametro ermeneutico rispetto al precedente contesto normativo e giurisprudenziale. Ne segue che, in virtù della disciplina applicabile, la responsabilità del medico dipendente di una struttura sanitaria all'epoca del sinistro de quo è stata configurata come responsabilità da “contatto sociale” (Cass.
Sez. Un. 577/2008, Cass. 19564/2004, Cass. 9085/2006 ecc.).
Ciò posto, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 1176, secondo comma c.c. . per il quale “nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata" sicché va esclusa, o quantomeno ridotta, la colpa grave del medico allorquando egli si sia attenuto a protocolli predeterminati dalla struttura ovvero abbia eseguito direttive gerarchiche.
In tale prospettiva, per quel che attiene i medici delle Aziende sanitarie locali, è stato evidenziato più volte l'applicazione dell'art. 55 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165
(T.U. pubblico impiego) secondo cui “resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile”. In ragione di tanto il
Giudice di prime cure, alla luce della legislazione in materia, ove riconosciuta la fondatezza della domanda attorea, avrebbe dovuto affermare la responsabilità esclusiva della . Controparte_1
I motivi sono infondati.
Invero, come dedotto dal dott. , per le Aziende sanitarie locali trova Pt_2
applicazione il disposto dell'art. 55 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 (T.U. pubblico impiego) come sopra richiamato.
16 Orbene, la Corte di legittimità (III sez., 11 novembre 2019, n. 28987) nell'ambito della ripartizione della responsabilità civile tra struttura sanitaria e medico operatore distingue tra:
- danno da malpractice addebitato alla sola Struttura senza diritto di rivalsa nei confronti del medico, a fronte di una condotta dell'ausiliario inserita, senza deviazioni, nel percorso attuativo dell'obbligazione assunta;
- danno da malpractice addebitato in sede di rivalsa al solo sanitario nel caso di colpa esclusiva di quest'ultimo nella produzione dell'evento di danno;
- danno da malpractice ripartito tra Struttura e sanitario, anche in ipotesi di colpa esclusiva di quest'ultimo, salvo i casi del tutto eccezionali di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza da quel programma condiviso di tutela della salute che accomuna tali soggetti.
Secondo i giudici di legittimità (sentenza n. 34156/2023 e Cass. n. 28987/2019)
l'ultima soluzione è quella preferibile e più conforme a diritto, sicché l'azione di regresso della Struttura andrà parametrata alla gravità delle rispettive colpe e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate precisando che, nel rapporto interno tra struttura sanitaria e medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo dev'essere di regola ripartita in misura paritaria
(50%), secondo il criterio presuntivo dell'art. 1298 co. 2 c.c. e dell'art. 2055 co. 3 c.c., salva la possibilità, per la struttura di provare che il medico ha adottato una condotta “del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità”.
In tale prospettiva, sono infondate e prive di pregio le censure mosse sia in ordine all'omessa ammissione della prova testimoniale quanto alle direttive gerarchiche impartite in ordine alla tipologia di protesi da utilizzare ed alle esimenti applicabili al sanitario atteso che la prova testi non avrebbe escluso la responsabilità del sanitario che in concreto ha applicato la protesi indicata dal primario senza considerare le particolarità del caso concreto (età anagrafica, condizioni dell'osso e probabile usura della protesi) che ne avrebbero sconsigliato l'uso (cfr. osservazioni del CTU).
17 Con il terzo motivo l'appellante incidentale dott. si duole della Parte_2 errata interpretazione ed applicazione del contratto di assicurazione stipulato dalla
[...]
con la . Controparte_1 Controparte_2
Evidenzia che la sentenza di primo grado, nel mentre aveva escluso l'applicabilità della clausola “claims made”, ammettendo la sussistenza della copertura assicurativa della polizza della , purtuttavia aveva condannato la stessa Controparte_2 compagnia a tenere indenne la sola di quanto tenuta a corrispondere Controparte_1 in virtù della pronunzia, senza tener conto che nella comparsa di costituzione dell (cfr. pag. 3 rigo 10 e segg.) quest'ultima ha ammesso Controparte_2
Cont che la copertura della polizza operava congiuntamente per la ed i suoi dipendenti, Contr mentre nella comparsa di costituzione della (pag. 8) è stato richiamato l'obbligo ai sensi dell'art. 24 del CCNL 1998-2001 della dirigenza medica della struttura ospedaliera ad assumere tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa per la responsabilità civile dei dirigenti, con necessità di riformare la sentenza sul punto.
Il motivo è fondato.
Invero, in generale, nell'ambito della responsabilità sanitaria poiché la Struttura si avvale della collaborazione di operatori sanitari per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale nei confronti del paziente essa risponde dei danni causati dai propri ausiliari in ragione del rischio d'impresa connaturato all'utilizzazione di terzi nell'adempimento dell'obbligazione ex art. 1228 c.c.
Tanto perché la prestazione negligente del medico non può essere isolata dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla Struttura.
Pertanto, trova applicazione il principio presuntivo di divisione paritaria pro quota dell'obbligazione solidale tra la ed il medico, in ossequio al CP_10
principio della distribuzione paritaria della responsabilità ex art 1228 e 2055 cc, sicché la compagnia assicuratrice della Struttura dovrà tenere indenne anche il medico dall'esito negativo del giudizio, atteso che, in caso contrario il rischio d'impresa, finirebbe col gravare in via esclusiva sul sanitario.
18 Contr Nel caso specifico l'assicurazione stipulata dall' opera anche a favore dei medici dipendenti dalla medesima come si desume dalle seguenti disposizioni:
- Condizioni generali dell'assicurazione:
- art. 16 – di cui al contratto allegato alla polizza ITOOMM1200026 laddove Cont sancisce l'obbligo della contraente di dare avviso del sinistro alla società assicuratrice sia in caso di RCT (responsabilità civile verso terzi) che di RCO
(responsabilità civile per i prestatori di lavoro); questi ultimi secondo le
“definizioni” di cui alla premessa del contratto di assicurazione “sono i soggetti retribuiti dalla contraente ed obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL anche durante lo svolgimento dell'attività di libero professionista”;
-art. 18- secondo il quale la società dà e prende atto, in ottemperanza ai CCN vigenti
e delle altre obbligazioni esistenti al riguardo, che la presente polizza viene stipulata a favore degli assicurati dalla contraente che adempia agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa”.
- contratto di assicurazione allegato alla polizza ITOOMM1200026 : art 1 del com. 2 sez. I (pag 13) del contratto laddove è scritto “l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso o colposo di persone delle quali o con le quali debba rispondere”; art 9 com. 1 (responsabilità personale dei dipendenti e non) secondo cui “la garanzia comprende la responsabilità civile personale e professionale di tutti i prestatori di lavoro e altri soggetti dipendenti dalla contraente ancorché non più alle dipendenze della stessa al momento in cui emerga il sinistro nonché dei medici e altri soggetti in rapporto di dipendenza (es. a titolo esemplificativo e non limitativo collaboratori consulenti borsisti eccetera per danni arrecati a terzi ed a prestatori di lavoro nel svolgimento delle mansioni o degli incarichi espletati per conto ed ordine della contraente o dell'assicurato anche all'esterno); art 21 -diritto di rivalsa- secondo cui “ a) la società conserva il diritto di rivalsa previsto dall'articolo 1916 del codice civile per i soli casi di dolo e colpa grave nei confronti di tutti i dipendenti per i quali esistono disposizioni o regolamenti tali per cui la contraente non possa garantire con onere a proprio carico la copertura assicurativa di tali eventi;
b) per i soli casi di dolo a meno che, per il caso di colpa
19 grave, tale diritto non venga assicurato dalla contraente nei confronti di altro personale non in rapporto di dipendenza, diverso da quello di cui sopra, del quale la contraente si avvale e che collabori con la stessa per lo svolgimento delle proprie attività;
- dal riconoscimento da parte dell' contenuto nella Controparte_2
comparsa di costituzione (cfr. pag. 3 rigo 10 e segg.) dedotto dal dott. Pt_2
e non oggetto di specifica contestazione, ove la società ha ammesso che la Contr copertura della polizza operava congiuntamente per la ed i suoi dipendenti;
Contr
- egualmente è a dirsi con riguardo alla comparsa di costituzione della
(pag. 8) ove è richiamato l'obbligo, di cui all'art. 24 del CCNL 1998-2001 della dirigenza medica della struttura ospedaliera, ad assumere tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa per la responsabilità civile dei Contr dirigenti, sicché la copertura della polizza opera congiuntamente per la ed i suoi dipendenti.
Per quanto fin qui argomentato, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale partenopeo, la va condannata a tenere indenne il dott. Controparte_2
degli esborsi e conseguenze negative dipendenti dal sinistro per Parte_2
cui è causa.
Con il quarto motivo il dott. censura la sentenza laddove ha Parte_2 omesso di pronunciare in ordine alla richiesta risarcitoria formulata in subordine nei Cont confronti della per mancata sussistenza della copertura assicurativa.
Deduce come il medesimo, anche in sede conclusionale in primo grado, ha richiesto la condanna della al risarcimento dei danni Controparte_1 eventualmente a lui derivati dall'inosservanza dell'obbligo di garantire la copertura assicurativa di dirigenti medici a carico della non Controparte_11
solo in forza della normativa del CCNL, ma anche dell'art. 29 del DPR 130/1969.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento di quello precedente.
Con il quinto motivo il dott. si duole della sentenza gravata per Parte_2
violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. errato accoglimento delle risultanze
20 peritali e della domanda.
Osserva che il Giudice di primo grado, senza tenere conto delle osservazioni formulate dal consulente di parte, dr. , ha acriticamente fatte proprie le Per_4
risultanze della CTU laddove ha quantificato nel 5% il “maggior danno”, ovvero la percentuale invalidante permanente riconducibile all'esito di un manufatto protesico non ottimale per il caso in esame, senza precisare i motivi e le risultanze che lo hanno portato a tale determinazione, anche in relazione all'eccezione formulata dal dott. riguardo l'età biologica dell'osso della sig.ra Parte_2
molto più avanzata rispetto a quella anagrafica, tale rendere necessario Parte_1
riconsiderare la bontà della scelta protesica effettuata con riguardo alla maggiore incidenza della ordinaria evoluzione degenerativa articolare di un soggetto con una sua fisiologica evoluzione ossea.
Deduce la necessità di rinnovare la consulenza tecnica di ufficio per addivenire alla riforma della pronunzia tale da rideterminare l'entità del “maggior danno” ascrivibile all'istante in misura non superiore al 2%, secondo le indicazioni già esposte dal CTP dr. . Persona_5
Il motivo è infondato.
La giustizia di legittimità ha affermato più volte il principio di diritto secondo cui
“il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. Sez. 1 16-11-2022 n. 33742, Rv.
666237-01, Cass. Sez. 6-3 2-2-2015 n. 1815 n. 634182-01, Cass. Sez. 1 9-1-2009 n. 282
Rv. 606211-01). Di conseguenza, ove le critiche all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino la totale assenza di giustificazione delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione
21 acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità (Cass. Sez. 1 6-6-2024 n.
15804 Rv. 671534-01, Cass. Sez. L 12-4-2024 n. 9925 Rv. 670687-01, Cass. Sez. 1 20-
11-2023 n. 32069 Rv. 669426-01).
Orbene, nel caso in esame le critiche sollevate alla CTU richiamano le conclusioni della CTP, cui l'ausiliario in prime cure ha debitamente e puntualmente ribattuto.
L' in via preliminare eccepisce: Controparte_12
1) l'inoperatività della copertura assicurativa di e Controparte_12
l'inefficacia della stessa, con conseguente carenza di legittimazione passiva della comparente ed infondatezza della pretesa di manleva nei confronti della società di assicurazione;
2) il difetto di copertura assicurativa, la non operatività ed inefficacia della polizza assicurativa nei confronti della chiamante in quanto il Controparte_5
sinistro per cui è causa è avvenuto in data 09 maggio 2008 allorquando la paziente
è stata sottoposta ad intervento chirurgico presso il P.O. da parte del CP_5 dott. , a seguito di una caduta avvenuta in data 28.04.2008, ove Parte_2
veniva trasportata d'urgenza ed accertata una “frattura trans-cervicale del femore sinistro”, mentre la polizza contratta dalla con la Società Controparte_1
comparente è del 05 dicembre 2009, contratto n. TIOMM09B0026 con decorrenza dalle ore 00 del 01 dicembre 2010 alle ore 24 del 30 novembre 2010.
Le difese sono infondate.
Invero, considerato che l'udienza di comparizione delle parti in appello era stata fissata per il 19/04/19 e che la si è costituita con comparsa Controparte_12 depositata il 05/11/19 (ovvero oltre il termine fino a 20 gg prima per introdurre l'appello incidentale previsto dagli artt. 343 e 347 cpc) non v'è dubbio che sia coperta da giudicato la condanna della Compagnia assicuratrice a tenere indenne la per il sinistro per cui si controverte. Controparte_1
Quanto alle spese di lite, l'appellante ha chiesto specificamente di rideterminarle anche per il primo grado in ragione del maggior importo liquidato.
22 Pertanto, secondo il principio della soccombenza, in applicazione del DM n. 55/14
e n. 37/18 e n. 147/22 con riferimento allo scaglione fino a € 260.000,00, le spese di lite sono poste a carico della in persona del l.r.p.t. in solido con il CP_5 dott. ed in favore di , e per questa del Parte_2 Parte_1
procuratore antistatario avv. Iacona Barbara, e liquidate per il primo grado in €
215,00 per spese vive ed € 14.103,00 per compensi professionali, oltre iva, spese generali e cpa come per legge, nonché per il secondo grado in € 777,00 per spese vive nonché € 8433,00 per compensi professionali oltre iva, spese generali e cpa come per legge, come per legge.
L' è tenuta a mallevare la in persona del Controparte_12 CP_5
l.r.p.t. e il dott. da tutte le somme e gli esborsi posti a loro carico in Parte_2 conseguenza del presente giudizio.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza n. 5607/2018 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 05/06/2028, dal
Tribunale di Napoli così provvede:
1) condanna la in persona del l.r.p.t. ed il dott. Controparte_5 [...]
, in solido tra loro, a risarcire a il danno Pt_2 Parte_1
differenziale dalla medesima patito a seguito dell'intervento eseguito il 09/05/08 presso l' quantificato in € 48.679,45 oltre interessi legali dalla Controparte_5 pronuncia sino all'effettivo soddisfo, nonché in € 8745,00 per spese mediche documentate oltre agli interessi compensativi nella misura legale dall' effettivo esborso al soddisfo;
2) condanna la in persona del l.r.p.t. ed il dott. Controparte_5 [...]
, in solido tra loro, a rifondere in favore di (e Pt_2 Parte_1 per essa del procuratore antistatario avv. Iacona Barbara) le spese di lite liquidate per il primo grado in € 215,00 per spese vive ed € 14.103,00 per compensi professionali, oltre iva, spese generali e cpa come per legge, nonché per il secondo grado in € 777,00 per spese vive nonché € 8433,00 per compensi professionali oltre
23 iva, spese generali e cpa come per legge;
3) condanna l' in persona del l.r.p.t. a Controparte_12
mallevare e tenere indenne la in persona del l.r.p.t. e il dott. Controparte_5
di tutte le somme e gli esborsi posti a loro carico in conseguenza Parte_2
del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21/01/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
24