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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1251 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
con l'avv. Giuseppe Mandarino, che la rappresenta e Parte_1
allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliata appellante
E
(C.F. Controparte_1
e pro- P.IVA_1 P.IVA_2 gli avv. , Umberto Ferrato e Francesco Muscari Tomaioli, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma del 22/03/2024, n. 37875l, Persona_1 elettivamente domicil , via Milano 18, presso l'ufficio legale dell'istituto appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Paola. Reddito di Cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<… “l'On. Corte di Appello di Catanzaro, rigettate contrarie istanze, in accoglimento dei motivi presentati dall'appellante, Voglia: • riformare la sentenza n. 340/2023 Tribunale di Paola, sezione Lavoro e Previdenza, RG Trib. 2148/22, del 26.06.203, con l'effetto dichiarare che il documento notificto il 28.10.2022 di revoca il Reddito di Cittadinanza CP_1 protocollo 2 262345 è nullo, ovvero infondato in fatto e diritto;
• pertanto, voglia annullarne il contenuto di revoca nei confronti della sig.ra Parte_1
”. • In ogni caso, si chiede la condanna di controparte al pa
[...] spese e competenze di giudizio di primo e secondo grado…>>;
1 Per l'appellato: <<… Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettare il ricorso promosso, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata, con favore di spese e salvo ogni altro diritto…>>. FATTO E DIRITTO
§1 Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata:
<<§ 1. Con ricorso depositato il 28.11.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata
ha premesso: di essere stata beneficiaria come titolare di Reddito di Cittadinanza protocollo n. 2020/2262345; di aver ricevuto in data 28.10.2022, lettera dell CP_1 con la quale le si comunicava la revoca del Reddito di Cittadinanza protocollo 2020/2262345 con la seguente motivazione: “Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazione di composizione, reddito
o patrimonio inerenti il nucleo”; che il provvedimento di revoca sarebbe illegittimo, in assenza di un procedimento amministrativo, nonché per la mancata comunicazione del termine per presentare ricorso e per difetto di motivazione. In virtù di quanto innanzi esposto parte ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento di revoca della prestazione, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva l chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria CP_1 delle spese >>.
§2 Il tribunale rigetta il ricorso, disponendo la compensazione delle spese di lite, alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<§ 2. Il ricorso è infondato e va rigettato. In materia di Reddito di Cittadinanza,
la disposizione di riferimento è l'art. 2 del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con L. 28 marzo 2019 n. 26. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a) del citato decreto- legge, il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio deve essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti due requisiti: - essere in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione europea oppure, in alternativa, essere familiare di un cittadino italiano o dell'Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- residenza in Italia per almeno dieci anni, al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. Inoltre, alla lett. b) sono stabiliti dei criteri reddituali e patrimoniali che devono essere osservati dall'intero nucleo familiare del richiedente. Nel caso di specie, parte ricorrente non ha dedotto né provato la sussistenza di nessuno dei requisiti innanzi elencati al fine del riconoscimento del diritto alla provvidenza richiesta. Invero, l'intero ricorso concerne unicamente contestazioni al provvedimento amministrativo tout court, ma non è minimamente allegato alcunché in ordine ai presupposti di legge per l'individuazione dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, di talché è impossibile per il Giudicante l'accertamento del diritto azionato. Pertanto, la domanda attorea deve essere respinta.
§ 3. In ragione della qualità delle parti e della natura degli interessi coinvolti le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti>>.
§3
2 La sentenza è gravata d'appello da , che ne lamenta Parte_1
l'erroneità in punto di inversione ella non doveva fornire la prova della sussistenza dei requisiti per godere del RDC, atteso che l'esistenza degli stessi era stata accertata al momento dell'emissione da parte dell' del provvedimento di ammissione al godimento, sicché il presente CP_1 pro ento verteva sulla legittimità dell'atto amministrativo di revoca del beneficio
§4 Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate. CP_1
La Corte, acquisito il fas di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 23/31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 L'appello non si presta ad essere accolto. Orbene, premesso che l'azione proposta dall'odierna appellante è di accertamento negativo di indebito, al fine di respingere il gravame è sufficiente richiamare il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione secondo cui
<In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2739 del 11/02/2016). Pertanto, posto che gli eventuali vizi dell'atto amministrativo non rilevano davanti all'A.G.O., parte ricorrente doveva dimostrare il permanere dei requisiti per mantenimento della prestazione, mentre sul punto – come correttamente argomentato dal tribunale - il ricorso difetta del tutto di allegazioni.
§6 Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in difetto della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso in data 21 dicembre 2023, avverso la se Parte_1 la, giudice del lavoro, n. 340/23, resa in data 26 giugno 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado di lite, che liquida in euro 1458,00, oltre accessori ove per legge dovuti;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
3 dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 10 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
4
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1251 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
con l'avv. Giuseppe Mandarino, che la rappresenta e Parte_1
allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliata appellante
E
(C.F. Controparte_1
e pro- P.IVA_1 P.IVA_2 gli avv. , Umberto Ferrato e Francesco Muscari Tomaioli, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma del 22/03/2024, n. 37875l, Persona_1 elettivamente domicil , via Milano 18, presso l'ufficio legale dell'istituto appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Paola. Reddito di Cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<… “l'On. Corte di Appello di Catanzaro, rigettate contrarie istanze, in accoglimento dei motivi presentati dall'appellante, Voglia: • riformare la sentenza n. 340/2023 Tribunale di Paola, sezione Lavoro e Previdenza, RG Trib. 2148/22, del 26.06.203, con l'effetto dichiarare che il documento notificto il 28.10.2022 di revoca il Reddito di Cittadinanza CP_1 protocollo 2 262345 è nullo, ovvero infondato in fatto e diritto;
• pertanto, voglia annullarne il contenuto di revoca nei confronti della sig.ra Parte_1
”. • In ogni caso, si chiede la condanna di controparte al pa
[...] spese e competenze di giudizio di primo e secondo grado…>>;
1 Per l'appellato: <<… Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettare il ricorso promosso, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata, con favore di spese e salvo ogni altro diritto…>>. FATTO E DIRITTO
§1 Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata:
<<§ 1. Con ricorso depositato il 28.11.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata
ha premesso: di essere stata beneficiaria come titolare di Reddito di Cittadinanza protocollo n. 2020/2262345; di aver ricevuto in data 28.10.2022, lettera dell CP_1 con la quale le si comunicava la revoca del Reddito di Cittadinanza protocollo 2020/2262345 con la seguente motivazione: “Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazione di composizione, reddito
o patrimonio inerenti il nucleo”; che il provvedimento di revoca sarebbe illegittimo, in assenza di un procedimento amministrativo, nonché per la mancata comunicazione del termine per presentare ricorso e per difetto di motivazione. In virtù di quanto innanzi esposto parte ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento di revoca della prestazione, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva l chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria CP_1 delle spese >>.
§2 Il tribunale rigetta il ricorso, disponendo la compensazione delle spese di lite, alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<§ 2. Il ricorso è infondato e va rigettato. In materia di Reddito di Cittadinanza,
la disposizione di riferimento è l'art. 2 del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con L. 28 marzo 2019 n. 26. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a) del citato decreto- legge, il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio deve essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti due requisiti: - essere in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione europea oppure, in alternativa, essere familiare di un cittadino italiano o dell'Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- residenza in Italia per almeno dieci anni, al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. Inoltre, alla lett. b) sono stabiliti dei criteri reddituali e patrimoniali che devono essere osservati dall'intero nucleo familiare del richiedente. Nel caso di specie, parte ricorrente non ha dedotto né provato la sussistenza di nessuno dei requisiti innanzi elencati al fine del riconoscimento del diritto alla provvidenza richiesta. Invero, l'intero ricorso concerne unicamente contestazioni al provvedimento amministrativo tout court, ma non è minimamente allegato alcunché in ordine ai presupposti di legge per l'individuazione dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, di talché è impossibile per il Giudicante l'accertamento del diritto azionato. Pertanto, la domanda attorea deve essere respinta.
§ 3. In ragione della qualità delle parti e della natura degli interessi coinvolti le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti>>.
§3
2 La sentenza è gravata d'appello da , che ne lamenta Parte_1
l'erroneità in punto di inversione ella non doveva fornire la prova della sussistenza dei requisiti per godere del RDC, atteso che l'esistenza degli stessi era stata accertata al momento dell'emissione da parte dell' del provvedimento di ammissione al godimento, sicché il presente CP_1 pro ento verteva sulla legittimità dell'atto amministrativo di revoca del beneficio
§4 Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate. CP_1
La Corte, acquisito il fas di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 23/31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 L'appello non si presta ad essere accolto. Orbene, premesso che l'azione proposta dall'odierna appellante è di accertamento negativo di indebito, al fine di respingere il gravame è sufficiente richiamare il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione secondo cui
<In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2739 del 11/02/2016). Pertanto, posto che gli eventuali vizi dell'atto amministrativo non rilevano davanti all'A.G.O., parte ricorrente doveva dimostrare il permanere dei requisiti per mantenimento della prestazione, mentre sul punto – come correttamente argomentato dal tribunale - il ricorso difetta del tutto di allegazioni.
§6 Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in difetto della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso in data 21 dicembre 2023, avverso la se Parte_1 la, giudice del lavoro, n. 340/23, resa in data 26 giugno 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado di lite, che liquida in euro 1458,00, oltre accessori ove per legge dovuti;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
3 dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 10 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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