Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 19/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai seguenti magistrati:
dott. AN SA RR Presidente dott. CE IN CA Consigliere rel. ed est.
dott. Gaspare Rappa Primo Referendario ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 8/2026 nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 69949 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:
GI GH, nata a [...] il [...], C.F.
[...], contumace Visti gli atti e i documenti di causa;
Udito, nella pubblica udienza del giorno 3 dicembre 2025, il relatore, Cons. CE IN CA, e il Pubblico Ministero, nella persona della dott.ssa Carla Marincovich
FATTO
I)- Con l’atto di citazione il Pubblico Ministero ha convenuto la dott.ssa GI GH, al fine di farne affermare la responsabilità amministrativa per un danno erariale di euro 275.378,10 subito dall'ASP di Ragusa a causa della condotta gravemente colposa della convenuta, quale medico addetto al Presidio Territoriale d’Emergenza
(PTE) di Comiso. Tale importo corrisponde alla sommatoria del risarcimento e delle spese legali che l’ASP, per effetto di sentenze del giudice civile, ha versato al sig. D.F.G., che aveva sofferto danni irreversibili a seguito di una condotta negligente della dott.ssa
GI.
La notitia damni è stata trasmessa dal Direttore dell’ASP di Ragusa con nota prot. 58869 del giorno 8 agosto 2024.
1)- Il Procuratore si è dettagliatamente soffermato sui fatti.
Il 16 aprile 2019 il Sig. D.F.G., che aveva 45 anni, accusando difficoltà di deambulazione nella gamba sinistra e un forte mal di testa, si recava verso le 10.30 del mattino presso il Presidio Territoriale d’Emergenza
(PTE) di Comiso, dove veniva visitato dalla dott.ssa GH GI, medico di turno, che si limitava a diagnosticare una semplice ipertensione, sicché somministrava alcuni farmaci e dimetteva il paziente.
Successivamente, ritornato a casa, il D.F.G. avvertiva un peggioramento dei sintomi e si recava verso le 18.30 presso l’Ospedale civile di Ragusa. Il medico di turno, resosi conto della gravità delle condizioni di salute del paziente, che mostrava inequivocabilmente ipostenia al piede sinistro ed al braccio sinistro, nonché difficoltà alla stazione eretta ed alla deambulazione, lo sottoponeva con urgenza ad analisi cliniche ematiche; all’esito, contattava il reparto di Neurologia dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria, dove il sig. D.F.G. veniva trasferito con urgenza la stessa sera alle 21:40, cioè a distanza di 12 ore dall’accesso al PTE di Comiso. I medici dell’Ospedale di Vittoria effettuavano l’accettazione per il ricovero del Sig. D.F.G., rilevando una “emiparesi sinistra” e, dopo averlo sottoposto a prelievo per esami ematochimici e a TAC dell’encefalo, formulavano la diagnosi di “ictus cerebrale ischemico lacunare a sede talamica destra”
Il signor D.F.G. veniva dimesso il 20.04.2019, dopo quattro giorni di terapia intensiva, ma, a causa della malattia cerebrovascolare, riportava una emiparesi sinistra.
Pur intraprendendo un percorso riabilitativo molto impegnativo, il paziente rimaneva affetto, a 45 anni, da “emiplegia sinistra con deambulazione difficoltata e con appoggio e compromissione dell’arto superiore” e la Commissione Medica invalidi civili, in data 1.3.2021, gli riconosceva un’invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa al 75%
2)- In data 17.2.2020 il Sig. D.F.G. presentava all’ASP di Ragusa richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, conseguenti alla condotta del personale medico del PTE di Comiso, che non aveva tempestivamente diagnosticato l’insorgenza dell’ictus e che non aveva disposto i necessari approfondimenti.
La dott.ssa GI, nella sua relazione interna del 3.3.2020, negava ogni responsabilità. Il Comitato Aziendale Valutazione Sinistri (CAVS)
emetteva parere negativo, rifiutando la copertura con autoassicurazione aziendale per mancanza di elementi certi sulla responsabilità.
Il sig. D.F.G. adiva il Tribunale di Ragusa, che, dopo l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, ravvisando la negligenza e imperizia della dott.ssa GI, condannava con ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. l’ASP al pagamento del risarcimento in favore del D.F.G.. La Corte d'appello di Catania, con sentenza n. 1182/2024 del 10.7.2024, confermava la condanna, ritenendo sussistere la responsabilità dell’ASP per effetto dell’imperizia della dott.ssa GI, che non aveva adeguatamente valutato la situazione del sig. D.F.G., come peraltro comprovato dalla documentazione sanitaria.
3)- Il Pubblico Ministero ha sottolineato diversi profili della negligenza grave della dott.ssa GI, soffermandosi sui fatti occorsi il 16 aprile 2019. Invero, nella mattina di quel giorno, la convenuta, durante la visita del sig. D.F.G. presso il PTE di Comiso, si concentrava esclusivamente sull'ipertensione (pressione registrata in entrata:
minima 100, massima 160), ometteva di riportare nel verbale di pronto soccorso la difficoltà di deambulazione denunciata dal paziente, si limitava a somministrare gocce di un farmaco indicato per placare gli stati ansiosi, non per abbassare la pressione arteriosa.
La negligenza grave della dott.ssa GI emerge dal confronto con la condotta dei medici, che successivamente si occuparono del D.F.G..
Nel corso della stessa giornata del 16 aprile 2019, infatti, il sig.
D.F.G.nel tardo pomeriggio, accusando un peggioramento dei sintomi, veniva condotto presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Ragusa, ove il medico di turno si accorgeva tempestivamente della serietà delle condizioni. Pertanto, tenuto conto del risultato degli esami prontamente eseguiti, il sig. D.F.G. veniva trasferito presso il reparto di Neurologia dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria, ove veniva appunto formulata la summenzionata diagnosi di "ictus cerebrale ischemico lacunare a sede talamica destra".
La mancata diagnosi dell’ictus e l’omissione dei necessari approfondimenti da parte della dott.ssa GI hanno determinato l’aggravamento irreversibile delle condizioni del sig. D.F.G..
Il Pubblico Ministero ha dunque condiviso integralmente le valutazioni del collegio peritale designato dal Giudice civile, composto dalla Dott.ssa LO CI e dal Dott. NI OM. I due consulenti hanno affermato l’esistenza di un nesso causale tra l’invalidità permanente riportata dal D.F.G. alla gamba sinistra e la condotta della dott.ssa GI. In particolare, l’omessa diagnosi di ictus cerebrale e la somministrazione di un farmaco non indicato oltre che le dimissioni del paziente hanno concorso alla determinazione dell’evento dannoso, poiché hanno fatto perdere tempo prezioso per la prevenzione degli effetti invalidanti dell’infermità vascolare, che poteva essere contenuta, se la dott.ssa GI avesse fatto una diagnosi precoce o avesse disposto gli accertamenti occorrenti.
Quanto alla gravità della colpa, in citazione viene osservato che l'età della Dott.ssa GI al momento del fatto (65 anni), indicativa della sua pluriennale esperienza professionale, avrebbe dovuto consentirle di riconoscere agevolmente i sintomi di un ictus cerebrale.
La gravità della colpa è rafforzata dal confronto con la condotta del medico dell'Ospedale di Ragusa, che avviò subito i protocolli di emergenza (analisi ematiche, TAC, trasferimento urgente).
4)- In punto di diritto, il Procuratore ha sottolineato che l’odierna fattispecie è sottoposta alla disciplina prevista dalla legge n. 24/2017.
In via preliminare, viene osservato che, in conformità all’art. 13 della Legge n. 24 del 2017, l’ASP ha informato la dott.ssa GI dell'azione legale intentata dal danneggiato. La Dott.ssa GI, dunque, è stata messa nelle condizioni di partecipare nel processo civile ma non vi è intervenuta.
Il Procuratore ha poi aggiunto in occasione dell’accaduto il PTE di Comiso non presentava carenze di organico o disfunzioni organizzative, che possano elidere o ridurre la responsabilità della dott.ssa GI.
Con riferimento al quantum del danno da imputare alla dott.ssa GI, il Procuratore ha rammentato che l’art. 9, comma 6, della legge n. 24 del 2017 prevede che l'importo della condanna per colpa grave non può superare il triplo del valore maggiore della retribuzione lorda conseguita nell'anno dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo. Avuto riguardo alle retribuzioni percepite dalla convenuta, il Procuratore ha precisato che il danno erariale complessivo, che ammonta ad euro 275.378,10, è inferiore al massimale previsto dalla legge.
Il Pubblico Ministero ha poi domandato l’applicazione dell'art. 9, comma 5, della Legge Gelli-Bianco, che prevede l’irrogazione di una sanzione accessoria che, per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione, impedisce al sanitario di essere preposto a incarichi operativi superiori presso strutture sanitarie pubbliche.
5)- In conclusione, il Pubblico Ministero ha chiesto di condannare la convenuta al risarcimento del danno erariale cagionato all’ASP di Ragusa, quantificato in complessivi euro 275.378,10 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia; ha chiesto altresì di accertare l'esistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione accessoria di cui all’art. 9, comma 5, della legge 24/2017, con decorrenza dal 10 febbraio 2025 e fino al 10 febbraio 2028.
II)- All’udienza del giorno 3 dicembre 2025, non costituita la convenuta, il Pubblico Ministero ha insistito nei contenuti dell’atto di citazione. La causa è stata quindi posta in decisione.
DIRITTO
I)- In via preliminare, va dichiarata la contumacia della convenuta GI GH. Nel dettaglio, l’invito a dedurre le è stato notificato il 27 dicembre 2024 dall’Ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Ragusa ai sensi dell’art. 139 cpc presso l’indirizzo di residenza; la dott.ssa GI ha ritirato la raccomandata informativa il 7 gennaio 2025 presso l’Ufficio Postale.
La citazione è stata notificata alla convenuta GI GH il 20 giugno 2025 dall’Ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Ragusa ai sensi dell’art. 139 cpc in Comiso sempre presso l’indirizzo di residenza.
L’ufficiale, non trovando consegnatari, ha inviato la raccomandata informativa, riportandone il numero in relata; l’avviso non risulta ritirato presso l’ufficio postale nei dieci giorni successivi. La notificazione della citazione deve pertanto considerarsi valida e perfezionata.
Da ciò consegue la dichiarazione di contumacia di GI GH che, seppure sia stata regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
II)- Il Collegio osserva che la presente vicenda attiene alla verifica della sussistenza della responsabilità erariale della dott.ssa GH GI in relazione al danno indiretto patito dall’ASP di Ragusa, che nel 2024 ha dovuto versare –a titolo di risarcimento e spese legali- un importo complessivo di euro 275.378,10 in favore del sig. D.F.G., che aveva riportato gravi lesioni, cioè emiplegia sinistra e invalidità permanente con riduzione di capacità lavorativa per il 75%, per effetto di malpractice medica riferibile alla dott.ssa GI.
L’ASP, infatti, nel giudizio instaurato dal medesimo D.F.G. per il risarcimento dei danni, è stata condannata con ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del 21 dicembre 2023 del Tribunale di Ragusa, confermata dalla sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1182/2024 del 3 luglio 2024. Il Giudice civile ha accertato la responsabilità della dott.ssa GI e, di conseguenza, quella dell’ASP.
In punto di diritto, va osservato che, poiché il momento rilevante per l’individuazione della disciplina applicabile è costituito dal momento di realizzazione del “fatto generatore del danno erariale” e, quindi, coincide con il comportamento contestato al sanitario, nel caso in esame la disciplina applicabile è esclusivamente quella prevista dalla legge n. 24 del 2017, posto che il fatto si verificava il 16 aprile 2019.
Al riguardo, il Collegio osserva che, in generale, l’intera disciplina dettata dalla citata legge n. 24/2017 (c.d. legge “Gelli-Bianco”) risulta volta a rafforzare la tutela del ruolo e della posizione degli esercenti la professione sanitaria sia per quanto riguarda l’esercizio della professione (con gli artt. 6, 7, 10) sia per quanto attiene alla facoltà da parte loro di far valere le proprie ragioni difensive in caso di richieste risarcitorie proposte da soggetti danneggiati nei confronti delle Aziende ospedaliere o delle compagnie assicuratrici (con gli artt. 9 e 13). Tale tutela è stata resa effettiva, introducendo –a pena di inammissibilità delle successive azioni di rivalsa e di responsabilità amministrativa– tempestivi obblighi di comunicazione sia in caso di instaurazione del giudizio risarcitorio che in caso di avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato.
Nel caso odierno risulta che, a seguito dell’istanza stragiudiziale di risarcimento presentata dal sig. D.F.G. per i danni subiti in conseguenza della negligenza del personale del PTE di Comiso, il 20 febbraio 2020 il dirigente amministrativo dell’ASP di Ragusa chiedeva una dettagliata relazione a tutti i medici che avevano avuto in cura il sig. D.F.G. e, quindi, anche alla dott.ssa GI. Quest’ultima inviava la sua relazione il 3 marzo 2020, negando qualsiasi responsabilità.
Successivamente, dopo che il D.F.G. aveva adito il Tribunale di Ragusa, l’ASP di Ragusa comunicava la pendenza del giudizio alla dott.ssa GI in data 22 aprile 2022, avvisandola altresì della facoltà di partecipare al giudizio. L’odierna convenuta non si avvaleva di tale facoltà.
Ciò premesso, il presente giudizio è finalizzato a verificare se il danno economico patito dall’ASP con il pagamento del risarcimento e delle spese legali nei confronti del paziente D.F.G. debba restare in capo all’amministrazione o se sussistano, piuttosto, in capo alla dott.ssa GH GI profili di colpa grave che giustifichino la traslazione sulla stessa dell’onere risarcitorio.
Venendo a rilievo un’ipotesi di responsabilità sanitaria, si ritiene opportuno chiarire le peculiarità del nesso causale in simili fattispecie.
Occorre sottolineare che, mentre nel processo penale, ai fini della tutela della libertà personale, vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, nel processo contabile, come in quello civile, per il diverso rilievo (anche costituzionale) dei valori in gioco (patrimonio del soggetto, piuttosto che libertà personale), vige la regola della
“preponderanza dell'evidenza” o “del più probabile che non” (artt. 115 e 116 c.p.c.; in questo senso: Cass. 16.10.2007, n. 21619; Cass. 18.4.2007, n. 9238; Cass. 5.9.2006, n. 19047; Cass., 13.07.2006, n. 295; Cass. 4.3.2004, n. 4400; Cass. 21.1.2000 n. 632;). Il giudizio si basa sugli elementi di convincimento disponibili in relazione al caso concreto, la cui attendibilità va verificata sulla base dei relativi elementi di conferma, tenuto conto altresì delle leggi scientifiche (ex multis, Corte dei conti, Sez. I centr. n. 36/2025).
Per quanto riguarda lo specifico atteggiarsi della colpa grave in ambito sanitario, poi, si rammenta che il concetto di colpa grave postula l'inescusabile violazione di "regole di esperienza" ricavate da giudizi ripetuti nel tempo sulla pericolosità di determinati comportamenti, che rendono quindi prevedibili i conseguenti eventi, e sulle cautele da attuare per evitare i medesimi. In particolare, la grave negligenza consiste nel mancato compimento di un'attività positiva, quale può essere -come nella vicenda in esame- la mancata richiesta di esami per approfondimenti pur a fronte di quadro clinico critico.
Il giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell'evento - e cioè la misura della diligenza - deve essere svolto alla stregua dell'agente avveduto e coscienzioso che svolga la stessa attività. In particolare, con riferimento all'attività medica, il sanitario, per non rispondere di colpa grave, deve essere “preparato, aggiornato sulle leges artis, impeccabile nelle diagnosi, capace di fare scelte adeguate" (Cass. Sez. un. Pen. 22.02.2018, n. 8870)
Nella sentenza appena citata, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con una valutazione cui questo Collegio ritiene di aderire, hanno specificato che la valutazione in concreto del grado della colpa si debba effettuare sulla base del grado di specializzazione dell'agente, della problematicità della vicenda, della difficoltà delle condizioni in cui il medico ha operato, del grado di novità della situazione e dell'impellenza.
Così delineate le coordinate giuridiche necessarie per la decisione, il Collegio osserva che sulla base della documentazione prodotta dal Pubblico Ministero emergono certamente tutti gli elementi necessari per affermare la responsabilità esclusiva per colpa grave della dott.ssa GH GI per i danni patiti dal sig. D.F.G..
In particolare, è condivisibile il parere del Collegio peritale designato dal giudice civile, che risulta fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logiche, su idoneo supporto medicoscientifico ed è adeguatamente motivato e coerente.
A tal proposito, va precisato che il giudice contabile può formare il proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi in suo possesso, acquisendo e valutando, nel contraddittorio delle parti, tutte le prove
(anche atipiche) e, dunque, anche i provvedimenti emessi nel corso del procedimento penale o civile, le relazioni peritali, le CTU e le testimonianze rese in altri processi (da ultimo Sez. I centr. n. 36/2025;
Sez. II centr. n. 119/2025; Sez. III centr. n. 72/2025).
Tanto premesso, dalla documentazione sanitaria prodotta dal Pubblico Ministero e dalla relazione di consulenza tecnica d’ufficio dei Dott.ri LO CI ed NI OM, designati quali consulenti tecnici d’ufficio dal Tribunale di Ragusa, emerge che nella mattinata del 16/04/2019, alle ore 10,30, il Sig. D.F.G., all’epoca quarantacinquenne, si recava presso il Presidio Territoriale di Emergenza (PTE) di Comiso, accusando un forte mal di testa e difficoltà di deambulazione alla gamba sinistra, secondo quanto riferito e successivamente annotato in anamnesi al Pronto Soccorso di Ragusa. Al PTE veniva visitato dalla dott.ssa GH GI, che formulava diagnosi di
“ipertensione”; sul referto relativo all’accesso non sono riportati particolari dati subiettivi o obiettivi oltre alla pressione arteriosa e alla temperatura. Al PTE venivano registrati i valori pressori: P.A. 160/100 mmHg, e 140/90 mmHg al controllo e il paziente veniva dimesso. Dal relativo verbale risulta la somministrazione terapeutica di Diazepam gocce.
Nella serata dello stesso 16 aprile 2019 il D.F.G. si recava presso l’Ospedale di Ragusa. Dalla scheda di Pronto Soccorso si rileva che i valori pressori erano pari a 220/125 e che dopo la somministrazione di un farmaco scendevano a 150/50. All’esito degli esami il paziente veniva condotto presso l’ospedale di Vittoria, dove veniva diagnosticato: “ictus cerebrale ischemico lacunare a sede talamica dx, ipertensione arteriosa, dislipidemia”.
A seguito dell’ictus il D.F.G. riportava emiplegia sinistra con deambulazione difficoltata e con appoggio e compromissione dell’arto superiore; l’invalidità permanente è stata quantificata dal c.t.u. civile nella misura del 35 per cento.
Ad avviso del collegio peritale, sebbene la pressione arteriosa rilevata all’ingresso al PTE (160/100 poi passata a 140/90) non configurasse un’urgenza ipertensiva implicante il ricovero, il binomio cefalea e deficit motorio ad un arto, associato ad elevati valori pressori, avrebbe dovuto stimolare la prudenza della dott.ssa GI e indurla a far eseguire una TAC o una RMN encefalo in tempi brevissimi (entro 4-5 ore dall’esordio dei sintomi), al fine di poter effettuare un idoneo trattamento farmacologico (trombolisi) e/o chirurgico (trombectomia),
che avrebbero consentito di limitare i postumi invalidanti patiti dal D.F.G. a causa dell’ictus.
Il Collegio peritale ha altresì evidenziato che, quando alle ore 18,30 circa il sig. D.F.G. si rivolse al Pronto soccorso i suoi valori pressori erano di 200/175. Si trattava quindi di una crisi ipertensiva che probabilmente era iniziata ore prima e si era protratta nel tempo; tale crisi con probabilità assai prossima alla certezza ha condotto all’ictus realizzatosi.
Ad avviso del Collegio peritale, dunque, una prudente e diligente condotta della dott.ssa GH GI, che visitava il sig. D.F.G.
nella mattina del 16 aprile 2019, sarebbe dovuta consistere o nella prescrizione del ricovero oppure nell’immediato avvio in Pronto Soccorso. Tale condotta avrebbe potuto evitare la lesione encefalica ischemica grazie ad un celere intervento terapeutico (trombolisi).
Inoltre, l’evoluzione della patologia si è presentata con un crescendo
“a gradini”, testimoniando un deficit di flusso ematico encefalico realizzatosi con lenta progressione e, comunque, non repentinamente;
tale situazione era quindi suscettibile di trattamento efficace, ove quest’ultimo fosse stato avviato nel più breve tempo possibile da parte della dott.ssa GI.
I consulenti tecnici hanno dunque concluso nel senso che il grave danno subito dal sig. D.F.G. è attribuibile alla responsabilità professionale della dott.ssa GI, che presso il presidio di Comiso compiva una generica diagnosi di ipertensione e redigeva un verbale di visita assolutamente carente in quanto privo dell’indicazione di fondamentali elementi, quali l’ipostenia al piede sinistro e al braccio sinistro oltre che la difficoltà di deambulazione. Tali elementi avrebbero dovuto indurre il medico ad un sufficiente inquadramento clinico, così ricoverare da subito il paziente o, almeno, da inviarlo in urgenza al pronto soccorso.
Secondo il criterio del “più probabile che non”, può affermarsi che la non tempestiva esatta diagnosi da parte della dott.ssa GI ha avuto un ruolo causale nell’instaurarsi dei postumi invalidanti conseguenti all’ictus e consistiti nell’emiplegia alla gamba sinistra e nell’invalidità permanente del D.F.G..
Va peraltro sottolineato che sia il Tribunale di Ragusa con l’ordinanza ex art. 186 quater cpc del 21 dicembre 2023 sia la Corte d’appello di Catania, sezione prima civile, con la sentenza n. 1182/2024 del 3 luglio 2024, hanno integralmente condiviso la prospettazione della relazione di consulenza dei summenzionati dott.ri CI e OM.
In definitiva, alla luce della completezza e dell’esaustività della relazione del collegio peritale designato dal Giudice ordinario, è possibile ritenere sussistenti sia il nesso di causalità tra tale condotta ed il danno sofferto dal sig. D.F.G. sia il requisito gravità della colpa della dott.ssa GI.
Non emergono circostanze idonee ad escludere o a ridurre la gravissima responsabilità dell’odierna convenuta; né, peraltro, si ravvisano eventuali indizi di disfunzioni organizzative della struttura sanitaria, che possano incidere sulla valutazione della responsabilità della dott.ssa GI.
Per ciò che attiene al danno, lo stesso va quantificato in euro 275.378,10, pari agli importi corrisposti dall’ASP in favore del D.F.G.;
precisamente: con l’ordinativo di pagamento n. 18853 veniva disposto il pagamento della somma di euro 260.786,90, a titolo di risarcimento del danno (247.957,88 euro) e spese legali liquidate per il giudizio di primo grado, (12.829,02 euro); in data 25.9.2024, ottemperando alla sentenza resa nel giudizio della Corte di Appello di Catania n.
1182/2024, veniva disposto in favore del D.F.G. l’ordinativo di pagamento n. 28137 con l’ulteriore somma di euro 14.591,20 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per il giudizio di appello.
Tale importo di euro 275.378,10 rientra nel limite di cui all’art. 9, comma 6, della legge n. 24 del 2017. La retribuzione lorda percepita dalla dott.ssa GI nei tre anni a cavallo dell’evento dannoso
(2018-2019- 2020) è stata di 82.234,56 euro per l’anno 2018, 78.581,60 euro per l’anno 2019 e 104.011,90 euro per l’anno 2020. La dott.ssa GI, secondo quanto previsto dall’art.9, comma 6 della legge n.
24/2017, avrebbe potuto risarcire un danno sino al massimale di 312.035,70 euro (il triplo della maggiore retribuzione).
In conclusione, in accoglimento della domanda del Pubblico Ministero, va affermata la responsabilità per colpa grave di GI GH, che va perciò condannata al pagamento -in favore dell’ASP di Ragusa, in persona del legale rappresentante- dell’importo di euro 275.378,10 oltre alla rivalutazione monetaria, determinata -secondo gli indici ISTAT- sul suddetto importo dalla data dei pagamenti in favore del sig. D.F.G. e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi sino all’effettivo soddisfo.
Deve invece dichiararsi l’inammissibilità della domanda del Pubblico Ministero finalizzata all’applicazione nei confronti della convenuta della sanzione prevista dall’art. 9, comma 5, della legge n. 24 del 2017, secondo cui: “Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori”.
Il Collegio, infatti, osserva che, poiché la dott.ssa GI è nata il 30 maggio 1953, la stessa, a causa della sua età, non può più essere preposta ad incarichi professionali superiori nell’ambito delle strutture pubbliche. La domanda del Pubblico Ministero concernente la richiamata sanzione accessoria è quindi inammissibile per difetto di interesse.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione in favore dell’Erario avviene come da dispositivo a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, respinta ogni contraria istanza e difesa, definitivamente pronunciando:
-condanna GI GH, al pagamento -in favore dell’ASP di Ragusa, in persona del legale rappresentante- dell’importo di euro 275.378,10 oltre alla rivalutazione monetaria, determinata -secondo gli indici ISTAT- sul suddetto importo dalla data dei pagamenti in favore del sig. D.F.G. e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi sino all’effettivo soddisfo;
-dichiara inammissibile per difetto di interesse la domanda del Pubblico Ministero per l’applicazione della sanzione accessoria di cui all’art. 9, comma 5, della legge n. 24 del 2017;
-condanna la convenuta GI GH al pagamento -in favore dell’Erario- delle spese del giudizio, che sono liquidate complessivamente in euro 596,91;
-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all’oscuramento delle generalità di D.F.G. in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025.
L'estensore Il Presidente
CE IN CA AN SA RR
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Decreto
Ai sensi dell’art.52 del d.lgs. 196/2003, si dispone che, ai sensi del d.lgs.
196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all’oscuramento delle generalità di D.F.G. in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.
Palermo, 3 dicembre 2025.
L'estensore Il Presidente
CE IN CA AN SA RR
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Sentenza e Decreto depositati in segreteria nei modi di legge Palermo, 19 gennaio 2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco Firmato digitalmente Ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi D.F.G.
Palermo, 19 gennaio 2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco Firmato digitalmente