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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 5193/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
, rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Gian Maria Iasi,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da avv.ti CP_1 C.F._2
Mauro De Pascalis e Stefano Carlà,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 5193/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge Parte_1 separato della parte convenuta giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data 05/11/2013, non reclamato. Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli (Lecce, 19.10.2004) e Persona_1 [...]
(Lecce, 04.05.2009). Per_2
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio. Ha allegato di lavorare quale cuoco in una mensa privata e di percepire redditi mensili pari a € 900,00. Ha dedotto il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio , percettore, a causa di un Per_1 incidente stradale, di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento, nonché beneficiario di un cospicuo risarcimento.
Ha domandato: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) la revoca del contributo al mantenimento del figlio;
c) la conferma, Per_1 per il resto, delle condizioni di separazione. Con vittoria di spese di lite e competenze di giudizio (ricorso depositato il 30/07/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio non opponendosi CP_1 alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, riconducendo la causa della crisi coniugale al disinteresse dell'ex coniuge nei confronti della famiglia. Ha allegato di aver dovuto rinunciare a svolgere qualsiasi attività lavorativa per dedicarsi alla cura della casa e alla crescita dei figli.
Ha dedotto la sporadicità nell'esercizio del diritto di visita paterno e l'assenza di un autentico rapporto padre-figli. Ha contestato la decisione unilaterale di controparte di interrompere il versamento del suo contributo al mantenimento del figlio , ritenendo che la percezione di sussidi Per_1 statali a titolo di ristoro di una menomazione subita non possa integrare un'ipotesi di autosufficienza economica. Ha riferito di vivere in un immobile condotto in locazione.
2 R.G. 5193/2024
Ha concluso domandando: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) la conferma dell'affidamento condiviso della figlia minore
, con collocamento prevalente presso di sé; c) una Per_2 regolamentazione libera del diritto di visita paterno;
d) il rigetto della richiesta di revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio
; e) la conferma del contributo mensile dell'altro genitore al Per_1 mantenimento dei figli pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) un assegno divorzile per sé nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di lite e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario (comparsa di risposta depositata il 30/11/2024).
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 03/12/2024, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
a) la figlia minore della coppia (Lecce, 04.05.2009) Persona_2 resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso;
CP_1
b) ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
c) incontrerà e terrà con sé la figlia Parte_1 Per_2 secondo il seguente calendario: a) il martedì e il giovedì dalle
17:00 alle 21:00 e, a settimane alterne, dalle 15:00 del sabato alle 20:00 della domenica;
b) quanto alle festività, un anno, a cominciare da quello in corso, il 24/12, il 01/01, il 05/01 e il
Lunedì dell'Angelo e l'anno successivo il 25/12, il 31/12, il 06/01
e la Domenica di Pasqua e così di seguito;
c) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo
3 R.G. 5193/2024
accordo da concludersi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
e) il giorno di compleanno della figlia sarà trascorso unitamente ad entrambi i genitori;
d) i genitori danno atto che il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle loro esigenze lavorative e delle esigenze della prole;
si impegnano a favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità;
e) si impegna a versare a favore di la Parte_1 CP_1 somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole (di cui € 150,00 per e € Per_1
250,00 per ). Tale contribuzione è determinata avendo Per_2 riguardo ai redditi attuali delle parti e alla circostanza per cui
ha iniziato a percepire una pensione di invalidità. Il Per_1 pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro dieci giorni da oggi per la mensilità in corso, ed entro il giorno 10 di ogni mese per le mensilità successive;
f) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data 21/05/2018 e ss.mm.;
g) l'assegno unico e universale per ciascun figlio sarà percepito da ciascun genitore in egual misura;
h) la parte convenuta rinuncia all'assegno per sé;
i) spese di lite compensate.
Il giudice delegato ha provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 02/09/2024).
2.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
4 R.G. 5193/2024
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 898/1970, ossia:
o decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data
05/11/2013, non reclamato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente delegato, avvenuta all'udienza del 05/11/2013;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
2.1.- Quanto alle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti all'udienza del 03/12/2024.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 5193/2024 introdotto con ricorso del
30/07/2024 da nei confronti di , con l'intervento Parte_1 CP_1 del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Lequile in data 16/05/2005 tra Parte_2
06/05/1978) e 02/04/1979) e trascritto nel CP_1 Parte_2 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte II, serie A, anno 2005;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa raggiunta in occasione dell'udienza del 03/12/2024;
5 R.G. 5193/2024
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Lequile per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 13/03/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 5193/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
, rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Gian Maria Iasi,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da avv.ti CP_1 C.F._2
Mauro De Pascalis e Stefano Carlà,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 5193/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge Parte_1 separato della parte convenuta giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data 05/11/2013, non reclamato. Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli (Lecce, 19.10.2004) e Persona_1 [...]
(Lecce, 04.05.2009). Per_2
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio. Ha allegato di lavorare quale cuoco in una mensa privata e di percepire redditi mensili pari a € 900,00. Ha dedotto il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio , percettore, a causa di un Per_1 incidente stradale, di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento, nonché beneficiario di un cospicuo risarcimento.
Ha domandato: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) la revoca del contributo al mantenimento del figlio;
c) la conferma, Per_1 per il resto, delle condizioni di separazione. Con vittoria di spese di lite e competenze di giudizio (ricorso depositato il 30/07/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio non opponendosi CP_1 alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, riconducendo la causa della crisi coniugale al disinteresse dell'ex coniuge nei confronti della famiglia. Ha allegato di aver dovuto rinunciare a svolgere qualsiasi attività lavorativa per dedicarsi alla cura della casa e alla crescita dei figli.
Ha dedotto la sporadicità nell'esercizio del diritto di visita paterno e l'assenza di un autentico rapporto padre-figli. Ha contestato la decisione unilaterale di controparte di interrompere il versamento del suo contributo al mantenimento del figlio , ritenendo che la percezione di sussidi Per_1 statali a titolo di ristoro di una menomazione subita non possa integrare un'ipotesi di autosufficienza economica. Ha riferito di vivere in un immobile condotto in locazione.
2 R.G. 5193/2024
Ha concluso domandando: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) la conferma dell'affidamento condiviso della figlia minore
, con collocamento prevalente presso di sé; c) una Per_2 regolamentazione libera del diritto di visita paterno;
d) il rigetto della richiesta di revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio
; e) la conferma del contributo mensile dell'altro genitore al Per_1 mantenimento dei figli pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) un assegno divorzile per sé nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di lite e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario (comparsa di risposta depositata il 30/11/2024).
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 03/12/2024, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
a) la figlia minore della coppia (Lecce, 04.05.2009) Persona_2 resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso;
CP_1
b) ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
c) incontrerà e terrà con sé la figlia Parte_1 Per_2 secondo il seguente calendario: a) il martedì e il giovedì dalle
17:00 alle 21:00 e, a settimane alterne, dalle 15:00 del sabato alle 20:00 della domenica;
b) quanto alle festività, un anno, a cominciare da quello in corso, il 24/12, il 01/01, il 05/01 e il
Lunedì dell'Angelo e l'anno successivo il 25/12, il 31/12, il 06/01
e la Domenica di Pasqua e così di seguito;
c) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo
3 R.G. 5193/2024
accordo da concludersi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
e) il giorno di compleanno della figlia sarà trascorso unitamente ad entrambi i genitori;
d) i genitori danno atto che il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle loro esigenze lavorative e delle esigenze della prole;
si impegnano a favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità;
e) si impegna a versare a favore di la Parte_1 CP_1 somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole (di cui € 150,00 per e € Per_1
250,00 per ). Tale contribuzione è determinata avendo Per_2 riguardo ai redditi attuali delle parti e alla circostanza per cui
ha iniziato a percepire una pensione di invalidità. Il Per_1 pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro dieci giorni da oggi per la mensilità in corso, ed entro il giorno 10 di ogni mese per le mensilità successive;
f) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data 21/05/2018 e ss.mm.;
g) l'assegno unico e universale per ciascun figlio sarà percepito da ciascun genitore in egual misura;
h) la parte convenuta rinuncia all'assegno per sé;
i) spese di lite compensate.
Il giudice delegato ha provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 02/09/2024).
2.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
4 R.G. 5193/2024
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 898/1970, ossia:
o decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data
05/11/2013, non reclamato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente delegato, avvenuta all'udienza del 05/11/2013;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
2.1.- Quanto alle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti all'udienza del 03/12/2024.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 5193/2024 introdotto con ricorso del
30/07/2024 da nei confronti di , con l'intervento Parte_1 CP_1 del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Lequile in data 16/05/2005 tra Parte_2
06/05/1978) e 02/04/1979) e trascritto nel CP_1 Parte_2 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte II, serie A, anno 2005;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa raggiunta in occasione dell'udienza del 03/12/2024;
5 R.G. 5193/2024
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Lequile per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 13/03/2025.
Il giudice estensore La Presidente
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