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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18016 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 33280/23
depositata in data 26.07.2023 e vertente
TRA
, (C.F. ), difesa e rappresentata, giusta procura Parte_1 C.F._1
in calce all'atto di appello, dall'Avv. Vincenzo Pezone, (C.F. , C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli, al Viale
Villa Santa Maria n. 14;
appellante
CONTRO
(C.F. , con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
Dott. (C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_2 C.F._3 giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonio
Sannino, (C.F.: , ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._4
del medesimo, sito in Torre del Greco (NA), alla Via V. Veneto n.36;
appellata
NONCHE'
in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore; Controparte_3
appellato contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
citò in giudizio, dinnanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, Parte_1
l' e il proponendo Controparte_4 Controparte_3
opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
07120200080716803000, notificata il 20.01.22, relativa a sanzioni amministrative elevate al 2016.
Sostenendo di non aver mai ricevuto notifica dei presupposti verbali, e che fosse decorso il termine di prescrizione ex articolo 201, comma 5, del Codice della Strada,
nonché il termine quinquennale ex articolo 28 L. 689/81, ne domandò la dichiarazione di illegittimità e nullità, con vittoria di spese.
Entrambi i convenuti furono parti contumaci.
Il Giudice di prime cure, mediante sentenza n. 33280/23, pronunciata il 20.07.2023 e pubblicata il 26.07.2023, ha preliminarmente qualificato la domanda quale opposizione ex art. 615 c.p.c. e, nel merito, l'ha rigettata, posta la sua inammissibilità per carenza di un interesse giuridico qualificato previsto dall'art. 3-
bis del D.L. 146/21 (introdotto poi in sede di conversione nell'art. 12, comma 4 bis,
D.P.R. 602/73).
Avverso tale pronuncia, in data 05.09.23, propone appello Parte_1
contestandone l'erroneità e l'illogicità, avendo il primo giudice qualificato l'azione come opposizione ad estratto di ruolo anziché opposizione a cartella esattoriale.
Riformulando le medesime doglianze avanzate in primo grado, ha domandato, in riforma dell'impugnata sentenza, la dichiarazione di illegittimità della cartella di pagamento, di tutti gli atti ad essa connessi e dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito ivi contenuto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituisce l' , eccependo che il contribuente, in Controparte_4
luogo dell'opposizione all'esecuzione ex 615 c.p.c., avrebbe dovuto esperire il rimedio di cui all'art. 22 L. 689/81, che consente di agire in via recuperatoria, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della cartella, nell'ipotesi di omessa o invalida notifica del verbale di accertamento. Nel merito, evidenzia la carenza della legittimazione passiva dell'ente concessionario, avendo l'opponente dedotto vizi che attengono la notifica dei verbali, di cui è responsabile il solo Ente creditore che,
nel caso di specie, è il Domanda, pertanto, il rigetto Controparte_3
dell'impugnazione, con vittoria di spese di lite.
Il benché regolarmente citato, è parte contumace. Controparte_3
All'esito dell'udienza tenuta in data 16.01.2025, la causa è trattenuta in decisione.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Si ritiene che il giudicante di primo grado abbia errato nel qualificare la domanda quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Invero, l'azione, a prescindere dalla prospettazione fornita dall'attrice, avrebbe dovuto essere riqualificata ai sensi dell'art. 22 L. 689/81, essendo l'oggetto della spiegata opposizione non l'estratto di ruolo, ma bensì la cartella di pagamento, della quale l'appellante censura l'omessa notifica dei soli atti presupposti ad essa. La citata norma, nel richiamare l'applicazione degli artt. 6 e s.s. del D. Lgs 150/2011, consente all'interessato, che non abbia ricevuto rituale notifica dei verbali di contravvenzione al Codice della
Strada, di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori, a condizione che venga esercitato entro il termine di 30 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.
Occorre, pertanto, procedere alla riqualificazione della domanda. Al riguardo, il giudicante non è vincolato alla prospettazione della domanda fornita dalle parti, né
a quella condotta dal giudicante di primo grado: “(…) il giudice del merito,
nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande
sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei
quali esse sono contenute ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale
della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate
dalla parte istante” (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21087/15; Cass. civ., sez. I, ord. n.
19002/17,). Ciò configura non già una facoltà del giudicante, ma un potere-dovere,
essendo egli chiamato alla corretta individuazione delle norme applicabili al rapporto sostanziale dedotto in giudizio: “Il giudice ha il potere-dovere di qualificare
giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme
di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle
parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la
domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una
realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti” (Cass. civ., Sez. II, ord. n.
5153/19). “(…) occorre, in aggiunta, precisare che tale potere spetta anche al giudice di
appello e finanche al giudice di legittimità (…)” (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 29334/20).
Non osta a tale qualificazione la formulazione della domanda nelle forme della citazione in luogo del ricorso prescritto dall'art. 7 D. Lgs. 150/2011. Invero, “Il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ovvero a verbale di accertamento di
violazione di norme del codice della strada, istaurato successivamente all'entrata in vigore
del d.leg. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di
primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in
cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in
caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., anche nel caso in cui
il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo
la data di deposito di quest'ultima” (Cass., S. U., ord. n. 2907 del 2014).
L'opposizione, in tali termini qualificata, è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero, come emerge dalla documentazione prodotta, la cartella di pagamento impugnata risulta notificata, a mezzo PEC, in data 20.01.2022; mentre la notifica dell'atto di citazione di primo grado è stata ritualmente eseguita il 22.01.22, nel rispetto, dunque, del termine massimo di giorni trenta, prescritto dalla suindicata norma. Nessuna delle parti convenute ha provveduto a fornire prova adeguata circa la regolarità delle notifiche dei verbali contestati.
Pertanto, a norma dell'art. 201, comma 5, CdS, secondo il quale “L'obbligo di pagare
la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si
estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine
prescritto”, va dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme contestate.
Quanto alla legittimazione passiva dell' Riscossione, va chiarito che CP_5
nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di una sanzione amministrativa per la violazione del Codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha, perciò, interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. Pertanto, “l'esattore
deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al
principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae
origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in
esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto
che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie
aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, deve rispondere dell'esito
della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Cass. civ., Sent. 24678/2018; Cass.
civ., Sent. 2570/2017; Cass. civ., Sent. n. 15900/2017).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a) accoglie l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_6
e del avverso la sentenza del Giudice di
[...] Controparte_3
Pace di Napoli n. 3380/23, depositata il 26.07.2023, e, per l'effetto, in riforma della pronuncia, dichiara la nullità della cartella di pagamento n. 07120200080716803000;
- b) condanna le parti appellate, in solido tra loro, alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 278,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Vincenzo Pezone, dichiaratosi antistatario;
- c) condanna le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali, liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione fino a €
1.100,01), per il grado di appello, liquidate in € 462,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Vincenzo Pezone, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Napoli, il 31.01.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18016 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 33280/23
depositata in data 26.07.2023 e vertente
TRA
, (C.F. ), difesa e rappresentata, giusta procura Parte_1 C.F._1
in calce all'atto di appello, dall'Avv. Vincenzo Pezone, (C.F. , C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli, al Viale
Villa Santa Maria n. 14;
appellante
CONTRO
(C.F. , con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
Dott. (C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_2 C.F._3 giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonio
Sannino, (C.F.: , ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._4
del medesimo, sito in Torre del Greco (NA), alla Via V. Veneto n.36;
appellata
NONCHE'
in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore; Controparte_3
appellato contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
citò in giudizio, dinnanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, Parte_1
l' e il proponendo Controparte_4 Controparte_3
opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
07120200080716803000, notificata il 20.01.22, relativa a sanzioni amministrative elevate al 2016.
Sostenendo di non aver mai ricevuto notifica dei presupposti verbali, e che fosse decorso il termine di prescrizione ex articolo 201, comma 5, del Codice della Strada,
nonché il termine quinquennale ex articolo 28 L. 689/81, ne domandò la dichiarazione di illegittimità e nullità, con vittoria di spese.
Entrambi i convenuti furono parti contumaci.
Il Giudice di prime cure, mediante sentenza n. 33280/23, pronunciata il 20.07.2023 e pubblicata il 26.07.2023, ha preliminarmente qualificato la domanda quale opposizione ex art. 615 c.p.c. e, nel merito, l'ha rigettata, posta la sua inammissibilità per carenza di un interesse giuridico qualificato previsto dall'art. 3-
bis del D.L. 146/21 (introdotto poi in sede di conversione nell'art. 12, comma 4 bis,
D.P.R. 602/73).
Avverso tale pronuncia, in data 05.09.23, propone appello Parte_1
contestandone l'erroneità e l'illogicità, avendo il primo giudice qualificato l'azione come opposizione ad estratto di ruolo anziché opposizione a cartella esattoriale.
Riformulando le medesime doglianze avanzate in primo grado, ha domandato, in riforma dell'impugnata sentenza, la dichiarazione di illegittimità della cartella di pagamento, di tutti gli atti ad essa connessi e dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito ivi contenuto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituisce l' , eccependo che il contribuente, in Controparte_4
luogo dell'opposizione all'esecuzione ex 615 c.p.c., avrebbe dovuto esperire il rimedio di cui all'art. 22 L. 689/81, che consente di agire in via recuperatoria, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della cartella, nell'ipotesi di omessa o invalida notifica del verbale di accertamento. Nel merito, evidenzia la carenza della legittimazione passiva dell'ente concessionario, avendo l'opponente dedotto vizi che attengono la notifica dei verbali, di cui è responsabile il solo Ente creditore che,
nel caso di specie, è il Domanda, pertanto, il rigetto Controparte_3
dell'impugnazione, con vittoria di spese di lite.
Il benché regolarmente citato, è parte contumace. Controparte_3
All'esito dell'udienza tenuta in data 16.01.2025, la causa è trattenuta in decisione.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Si ritiene che il giudicante di primo grado abbia errato nel qualificare la domanda quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Invero, l'azione, a prescindere dalla prospettazione fornita dall'attrice, avrebbe dovuto essere riqualificata ai sensi dell'art. 22 L. 689/81, essendo l'oggetto della spiegata opposizione non l'estratto di ruolo, ma bensì la cartella di pagamento, della quale l'appellante censura l'omessa notifica dei soli atti presupposti ad essa. La citata norma, nel richiamare l'applicazione degli artt. 6 e s.s. del D. Lgs 150/2011, consente all'interessato, che non abbia ricevuto rituale notifica dei verbali di contravvenzione al Codice della
Strada, di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori, a condizione che venga esercitato entro il termine di 30 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.
Occorre, pertanto, procedere alla riqualificazione della domanda. Al riguardo, il giudicante non è vincolato alla prospettazione della domanda fornita dalle parti, né
a quella condotta dal giudicante di primo grado: “(…) il giudice del merito,
nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande
sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei
quali esse sono contenute ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale
della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate
dalla parte istante” (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21087/15; Cass. civ., sez. I, ord. n.
19002/17,). Ciò configura non già una facoltà del giudicante, ma un potere-dovere,
essendo egli chiamato alla corretta individuazione delle norme applicabili al rapporto sostanziale dedotto in giudizio: “Il giudice ha il potere-dovere di qualificare
giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme
di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle
parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la
domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una
realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti” (Cass. civ., Sez. II, ord. n.
5153/19). “(…) occorre, in aggiunta, precisare che tale potere spetta anche al giudice di
appello e finanche al giudice di legittimità (…)” (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 29334/20).
Non osta a tale qualificazione la formulazione della domanda nelle forme della citazione in luogo del ricorso prescritto dall'art. 7 D. Lgs. 150/2011. Invero, “Il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ovvero a verbale di accertamento di
violazione di norme del codice della strada, istaurato successivamente all'entrata in vigore
del d.leg. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di
primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in
cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in
caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., anche nel caso in cui
il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo
la data di deposito di quest'ultima” (Cass., S. U., ord. n. 2907 del 2014).
L'opposizione, in tali termini qualificata, è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero, come emerge dalla documentazione prodotta, la cartella di pagamento impugnata risulta notificata, a mezzo PEC, in data 20.01.2022; mentre la notifica dell'atto di citazione di primo grado è stata ritualmente eseguita il 22.01.22, nel rispetto, dunque, del termine massimo di giorni trenta, prescritto dalla suindicata norma. Nessuna delle parti convenute ha provveduto a fornire prova adeguata circa la regolarità delle notifiche dei verbali contestati.
Pertanto, a norma dell'art. 201, comma 5, CdS, secondo il quale “L'obbligo di pagare
la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si
estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine
prescritto”, va dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme contestate.
Quanto alla legittimazione passiva dell' Riscossione, va chiarito che CP_5
nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di una sanzione amministrativa per la violazione del Codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha, perciò, interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. Pertanto, “l'esattore
deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al
principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae
origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in
esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto
che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie
aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, deve rispondere dell'esito
della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Cass. civ., Sent. 24678/2018; Cass.
civ., Sent. 2570/2017; Cass. civ., Sent. n. 15900/2017).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a) accoglie l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_6
e del avverso la sentenza del Giudice di
[...] Controparte_3
Pace di Napoli n. 3380/23, depositata il 26.07.2023, e, per l'effetto, in riforma della pronuncia, dichiara la nullità della cartella di pagamento n. 07120200080716803000;
- b) condanna le parti appellate, in solido tra loro, alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 278,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Vincenzo Pezone, dichiaratosi antistatario;
- c) condanna le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali, liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione fino a €
1.100,01), per il grado di appello, liquidate in € 462,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Vincenzo Pezone, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Napoli, il 31.01.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone