Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/01/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3546/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3546 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 26.11.2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale trasformata in consensuale dinanzi al
Giudice Delegato e vertente
TRA
, c.f.: elettivamente domiciliata come in Parte_1 C.F._1 atti presso lo studio degli avv.ti Alfredo di Franco e Iolanda Iavazzo, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , elettivamente domiciliato come in atti CP_1 C.F._2 presso lo studio dall'avv. Francesco Fabozzi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.11.2024 i difensori costituiti hanno chiesto di pronunciarsi la separazione in conformità agli accordi raggiunti dalle parti.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato il 03.05.2024, , Parte_1 in atti generalizzata, premesso di aver contratto matrimonio in Trentola Ducenta
(CE) il 14.06.2018 con , e precisando che dalla loro unione erano nati CP_1 due figli, entrambi minorenni, considerata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, chiedeva pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
Con decreto depositato in data 04.05.2024 il Giudice Delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza dell'08.10.2024, disponendo che entrambe le parti provvedessero a fornire le indicazioni previste, dagli articoli 167
e 473-bis.12, onerandole, tra l'altro, di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e in assenza, certificazione reddituali emesse dal competente ente pubblico nonché il piano genitoriale, in uno alla nota sottoscritta indicante la qualificazione professionale e l'attività lavorativa, le entrate nette mensili con relative fonti, le proprietà immobiliari e mobiliari di ciascun membro del nucleo familiare, eventuali rapporti di collaborazione domestica, rapporti bancari e le passività gravanti sul bilancio familiare.
si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione depositata in CP_1 data 04.09.2024, a mezzo della quale chiedeva pronunciarsi separazione personale alle condizioni di cui alla comparsa.
All'udienza di comparizione personale tenutasi in data 08.10.2024 il Giudice relatore, preso atto della congiunta richiesta di rinvio per tentare il bonario componimento della causa, rinviava all'udienza del 22.11.2024 (rinviata al
26.11.2024) per la comparizione personale delle parti.
Nelle more dell'udienza di comparizione, le parti raggiungevano un accordo depositato in data 21.11.2024 congiuntamente alla richiesta di trattazione scritta, alla dichiarazione di rinuncia alla comparizione e alla dichiarazione di
2 acquiescenza.
All'udienza del 26.11.2024 i procuratori ribadivano la volontà delle parti di separarsi alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 21.11.2024 ed il relatore, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, riservava la causa al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., non avendo le parti formulato domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto un accordo depositato in data 21.11.2024 congiuntamente alla richiesta di trattazione scritta, alla dichiarazione di rinuncia alla comparizione e alla dichiarazione di acquiescenza, qui di seguito integralmente trascritto:
3 Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative e ritenendosi gli stessi conformi all'interesse dei minori, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi (c.f.: Parte_1
e (c.f.: ); C.F._1 CP_1 C.F._2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trentola Ducenta (CE) (Atto
n.8, Parte I, Serie /, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2018) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
4 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 7.1.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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