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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 22/09/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1281 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, su ricorso congiunto delle parti depositato in data 7 luglio 2025 ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c., proposto da
(C.F. , nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. , nato a [...] il 24 dicembre Parte_2 C.F._2
1985, rappresentati e difesi dall'avv. Eva Mascitti, in virtù di delega posta in calce al ricorso, ricorrenti; nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE, parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di minore.
Conclusioni: come da ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con il ricorso introduttivo, depositato congiuntamente, ed Parte_1 Pt_2
genitori non coniugati del minore , nato a [...] il [...] e
[...] Per_1 riconosciuto fin dalla nascita da entrambi, hanno chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale e delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio.
Le parti hanno riferito di avere convissuto sino al 2023, quando la loro relazione more uxorio è giunta a termine per incompatibilità caratteriali. Durante la convivenza la famiglia aveva fissato la residenza anagrafica in Miglianico, presso l'immobile di proprietà dei genitori della concesso in comodato gratuito. Parte_1
In ordine alle condizioni economiche, lo ha dichiarato di essere assunto a tempo Pt_2 indeterminato dal gennaio 2023 come operaio presso una società con sede in Miglianico, percependo una retribuzione mensile pari a € 1.444,00; la ha riferito di essere Parte_1 titolare di un'attività commerciale individuale denominata “Dog Beauty Lab”, avviata nel febbraio 2023 a Francavilla al Mare.
Preso atto della cessazione del rapporto di coppia, i genitori hanno convenuto di regolare l'affidamento del minore prevedendo l'affidamento condiviso ad entrambi, con collocazione prevalente presso la madre, nella cui abitazione in Miglianico il minore manterrà la residenza.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, salute e residenza abituale del figlio dovranno essere assunte di comune accordo.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il bambino un fine settimana alternato, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, oltre a metà delle vacanze natalizie e delle giornate di Pasqua
e Pasquetta, con l'impegno reciproco di informarsi tempestivamente in caso di impedimenti.
Quanto al mantenimento, ciascun genitore provvederà direttamente alle spese ordinarie di vitto, alloggio ed altre necessità, mentre lo si è obbligato a corrispondere alla Pt_2 un assegno di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, Parte_1 entro il giorno 20 di ciascun mese. Entrambi contribuiranno, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Le parti hanno altresì stabilito di impegnarsi a reciproco rispetto e collaborazione nell'interesse del minore, concordando che non trascorra le vacanze con eventuali nuovi Per_1 compagni o compagne dei genitori sino al compimento del dodicesimo anno di età. Hanno infine prestato reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio. 2 Successivamente al deposito del ricorso, questo Tribunale, con ordinanza depositata in data 24 luglio 2025, ha invitato i ricorrenti ad integrare la documentazione mediante deposito dei documenti richiesti dall'art. 473 bis.12 comma 3, a mente del quale “in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni”; le parti hanno quindi ottemperato all'invito.
Come detto sopra, il ricorso è stato proposto congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Nel caso in esame è stato acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero e non emergono elementi di criticità che inducono a richiedere ulteriori chiarimenti in merito alle condizioni proposte e la comparizione personale delle parti. Per quanto riguarda la modalità di affido, non emergono ragioni che inducono a derogare alla forma normale dell'affido condiviso;
per il resto, le condizioni non risultano contrarie all'interesse del minore e a norme imperative.
Ne consegue che le condizioni di affido predisposte dalle parti possono essere omologate.
Nulla deve disporsi in materia di spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- visto l'art. 473-bis 51 c.p.c., omologa le condizioni di affido del minore , Persona_2 nato a [...] il [...];
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 19 settembre 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli 3
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
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TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1281 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, su ricorso congiunto delle parti depositato in data 7 luglio 2025 ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c., proposto da
(C.F. , nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. , nato a [...] il 24 dicembre Parte_2 C.F._2
1985, rappresentati e difesi dall'avv. Eva Mascitti, in virtù di delega posta in calce al ricorso, ricorrenti; nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE, parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di minore.
Conclusioni: come da ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con il ricorso introduttivo, depositato congiuntamente, ed Parte_1 Pt_2
genitori non coniugati del minore , nato a [...] il [...] e
[...] Per_1 riconosciuto fin dalla nascita da entrambi, hanno chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale e delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio.
Le parti hanno riferito di avere convissuto sino al 2023, quando la loro relazione more uxorio è giunta a termine per incompatibilità caratteriali. Durante la convivenza la famiglia aveva fissato la residenza anagrafica in Miglianico, presso l'immobile di proprietà dei genitori della concesso in comodato gratuito. Parte_1
In ordine alle condizioni economiche, lo ha dichiarato di essere assunto a tempo Pt_2 indeterminato dal gennaio 2023 come operaio presso una società con sede in Miglianico, percependo una retribuzione mensile pari a € 1.444,00; la ha riferito di essere Parte_1 titolare di un'attività commerciale individuale denominata “Dog Beauty Lab”, avviata nel febbraio 2023 a Francavilla al Mare.
Preso atto della cessazione del rapporto di coppia, i genitori hanno convenuto di regolare l'affidamento del minore prevedendo l'affidamento condiviso ad entrambi, con collocazione prevalente presso la madre, nella cui abitazione in Miglianico il minore manterrà la residenza.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, salute e residenza abituale del figlio dovranno essere assunte di comune accordo.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il bambino un fine settimana alternato, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, oltre a metà delle vacanze natalizie e delle giornate di Pasqua
e Pasquetta, con l'impegno reciproco di informarsi tempestivamente in caso di impedimenti.
Quanto al mantenimento, ciascun genitore provvederà direttamente alle spese ordinarie di vitto, alloggio ed altre necessità, mentre lo si è obbligato a corrispondere alla Pt_2 un assegno di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, Parte_1 entro il giorno 20 di ciascun mese. Entrambi contribuiranno, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Le parti hanno altresì stabilito di impegnarsi a reciproco rispetto e collaborazione nell'interesse del minore, concordando che non trascorra le vacanze con eventuali nuovi Per_1 compagni o compagne dei genitori sino al compimento del dodicesimo anno di età. Hanno infine prestato reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio. 2 Successivamente al deposito del ricorso, questo Tribunale, con ordinanza depositata in data 24 luglio 2025, ha invitato i ricorrenti ad integrare la documentazione mediante deposito dei documenti richiesti dall'art. 473 bis.12 comma 3, a mente del quale “in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni”; le parti hanno quindi ottemperato all'invito.
Come detto sopra, il ricorso è stato proposto congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Nel caso in esame è stato acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero e non emergono elementi di criticità che inducono a richiedere ulteriori chiarimenti in merito alle condizioni proposte e la comparizione personale delle parti. Per quanto riguarda la modalità di affido, non emergono ragioni che inducono a derogare alla forma normale dell'affido condiviso;
per il resto, le condizioni non risultano contrarie all'interesse del minore e a norme imperative.
Ne consegue che le condizioni di affido predisposte dalle parti possono essere omologate.
Nulla deve disporsi in materia di spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- visto l'art. 473-bis 51 c.p.c., omologa le condizioni di affido del minore , Persona_2 nato a [...] il [...];
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 19 settembre 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli 3
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
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