Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/05/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò
nel procedimento iscritto al n. 3873/2024 R.G. promosso da
(c.f.b n. 214.450.609-49) nato a [...] – Brasile) il 29.9.1953; Parte_1
(c.f.b. n. 883.170.219-04) nata a [...]á – Parte_2
Brasile) il 17.7.1956; (c.f.b. n. ) nato a [...] il Parte_3 C.F._1
7.1.1979 e (c.f.b. n. ) nato a [...]á – Parte_4 C.F._2
Brasile) il 16.9.1983, tutti residenti in Brasile ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Sebastiano Pirisi in Perugia, Via Baglioni 4 (c.f. ), che li rappresenta ed assiste CodiceFiscale_3
come da procure speciali in atti;
RICORRENTI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da note depositate l'11/06/2024: “dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani;
− ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato Controparte_1
civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
I ricorrenti, cittadini brasiliani, con ricorso depositato il 29/03/2024 hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti del cittadino italiano Per_1
Pag. 1 di 6
nato a [...] il [...] ed in seguito emigrato Parte_5
in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano né rinunciare alla cittadinanza di nascita,
(All.1-2-3).
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento dello status di Parte_2
cittadina italiana per effetto del vincolo matrimoniale contratto con il sig in data Parte_1
anteriore al 21 aprile 1983.
Con decreto del 11/06/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 16/05/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del convenuto , non costituito in giudizio, CP_1
essendovi in atti prova della rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata l'11/06/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il CP_1
non si è costituito in giudizio occorre dichiararne la contumacia.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1
per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Pag. 2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto i ricorrenti, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver tentato di presentare la richiesta per via amministrativa al competente Consolato d'Italia di Curitiba,
(Stato del Parana), tramite la piattaforma “Prenot@mi” ma di non esservi riusciti per mancanza di posti disponibili. All'uopo hanno prodotto le catture di schermo dei tentativi eseguiti ed il carteggio intercorso con la predetta Autorità consolare (All.13). Hanno prodotto inoltre documentazione dalla quale si evince come nel periodo dal 21 febbraio 2024 al 29 novembre 2024 fossero in convocazione i richiedenti inseriti nelle liste di attesa dal nr.64.001 al 70.000, (All.14).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che gli stessi, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i in Sud America, in particolare quelli di Argentina e Brasile, si trovino Parte_6
in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
1- NEL MERITO
Pag. 3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Parte ricorrente, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite emigrava in Persona_2
Brasile in epoca imprecisata dove, da relazione non coniugale con (al riguardo la Persona_3 difesa ha prodotto sub. All.16 una “Certificazione negativa di registro di matrimonio”), nasceva ad
DA (Minas Gerais – Brasile) il 9.12.1928 il figlio (All.4). Questi contraeva Persona_4
matrimonio il 30/12/1946 nella città di AT /SP, Brasile con , Parte_7 che adottava il nome di (All.5); dalla loro unione coniugale Parte_8
nasceva a AT (San Paolo – Brasile) il 29.9.1953 il ricorrente (All.6), che in Parte_1
data 20.11.1976 ha contratto matrimonio con la ricorrente , nata a Parte_2
LI (Paraná – Brasile) il 17.7.1956 che da coniugata è passata a firmare come
[...]
All.7-8). Dall'unione coniugale dei predetti sono nati i ricorrenti: i) Parte_2 [...]
a LI il 7.1.1979 che si è unito in matrimonio con Parte_3 [...]
, la quale ha assunto il nome di Controparte_2 Controparte_3
(All.9-11);
ii) a PO RO (Paraná – Brasile) il 16.9.1983 che si è unito in Parte_4
matrimonio il 29.8.2015 con , la quale ha assunto il nome di CP_4 Persona_5
All.10-12).
[...]
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti del capostipite il quale, senza mai naturalizzarsi Persona_2
brasiliano come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente
Autorità brasiliana in atti, (All.2 mancante !!), ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912 ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio dal quale i ricorrenti discendono essendone figlio e Persona_4
nipoti.
Relativamente alla posizione della ricorrente ssa ha a sua volta Parte_2
diritto al riconoscimento dello status di cittadina italiana per effetto ed in conseguenza delle nozze contratte il 20/11/1976 con Ciò ai sensi del disposto dell'art. 10, comma 2, della Parte_1
Legge n. 555 del 1912, vigente al tempo della celebrazione del matrimonio, che prevedeva l'acquisto automatico della cittadinanza per la donna straniera che si maritava con un cittadino italiano, quale appunto deve ritenersi, sin dalla nascita, lo sposo.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti
Pag. 4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal capostipite italiano
[...]
e, quanto alla sig.ra per Persona_2 Parte_2
effetto delle nozze contratte con cittadino italiano in data anteriore al 21 aprile 1983.
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, non
è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
2- LE SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre Parte_6
crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
Pag. 5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
Si comunichi,
Firenze, 20.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Pag. 6 di 6