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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 05/09/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
Nr. 904/2025 R.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di BU IO
in composizione monocratica , nella persona del Magistrato:
Dott. Marco Lualdi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 904 del Ruolo Generale dell'anno 2025, promossa con atto di citazione notificato alla controparte in data 4.4.2025 e definita all'esito della fase di trattazione cartolare in data 3.9.2025 da;
Parte_1
( IV ) domiciliata elettivamente in Salerno alla via M. Conforti C.F._1 n. 3 presso lo studio dell'avv. SPADAFORA ALESSANDRA che lo rappresenta e difende con procura speciale a margine del ricorso;
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
( ) domiciliato elettivamente in Salerno alla via Irno n. 11 C.F._2 C.F._3 presso lo studio dell'avv. GALLO LEONARDO che lo rappresenta e difende con procura speciale a margine della comparsa di costituzione;
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto; opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. / opposizione a precetto
All'esito della fase di trattazione cartolare del procedimento, la causa e' stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI nell'interesse dell'attore opponente:
“ accogliere la presente opposizione in forza della dedotta inesistenza del titolo esecutivo formatosi dopo la morte della SI.ra e per l'effetto revocare il decreto Persona_1 ingiuntivo n.47/2025 emesso dal Tribunale di Salerno e dichiarare inefficace l'intimazione e
l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata del SI. ai danni della CP_1 SI.ra anche perchè la stessa ha rinunciato all'eredità della madre. Con Parte_1 condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Pag. 1 a 5 tenuto conto che il convenuto usando l'ordinaria diligenza avrebbe potuto agevolmente verificare la legittimità dell'iniziativa presa nei confronti dell'attrice.”
nell'interesse del convenuto opposto:
“ rigetto dell'opposizione, con condanna della parte opponente al pagamento delle spese e dei compensi d'avvocato del presente giudizio, con attribuzione allo scrivente difensore antistatario;
ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenere valida ed efficace la rinuncia all'eredità da parte della SI.ra compensare le spese di lite tra le Pt_1 parti, in quanto l'introduzione del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione sono conseguenza esclusiva del contegno contrario a buona fede e correttezza usato dall'opponente medesima, che nulla ha comunicato all'opposto, pur essendo consapevole del debito ereditario”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato alla controparte in data 4.4.2025 la SI.ra Parte_1 ha evocato in giudizio avanti il Tribunale di BU IO il SI. Controparte_1 formulando opposizione al precetto notificatole in data 23.1.2025 da parte
[...] dell'odierno convenuto.
La parte opponente ha rilevato l'illegittimità del precetto e della conseguente procedura esecutiva, incluso il diritto della parte istante di procedere all'esecuzione, in quanto il titolo esecutivo posto a fondamento del credito azionato, emesso nei confronti di , Persona_1 doveva ritenersi inesistente.
In particolare la difesa rilevava l'inesistenza del titolo esecutivo in quanto emesso nei Pt_1 confronti della successivamente al decesso della debitrice ed, in ogni caso, in Persona_1 ragione del fatto che il credito era stato successivamente azionato nei confronti della figlia chiamata all'eredità ex lege, ed odierna opponente, la quale aveva Parte_1 formalmente rinunciato all'eredità.
Si costituiva ritualmente in giudizio la parte resistente opponendosi Controparte_1
a tutte le richieste attoree e chiedendone il rigetto in quanto da ritenersi infondate in fatto ed in diritto.
Su richiesta congiunta delle parti, si procedeva alla trattazione scritta del procedimento e con successivo provvedimento in data 9.7.2025 il giudice, preso atto della mancanza di istanze istruttorie formulate dalle parti nei termini di legge, fissava termine per il deposito di comparse conclusionali.
Pag. 2 a 5 La causa, a seguito del deposito delle note autorizzate e debitamente istruita anche all'esito di produzioni documentali, e' stata definitivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione nel merito è fondata e merita di essere accolta.
L'atto di precetto notificato alla odierna opponente su fonda su di un titolo Parte_1 esecutivo di formazione giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo n. 47/2025 emesso in data
11.1.2025 dal giudice monocratico del Tribunale di Salerno nei confronti di e Controparte_2
. Persona_1
Il precetto veniva notificato alla , figlia della parte ingiunta Parte_1 Persona_1 nella sua “presunta” qualità di erede della debitrice originaria.
E' circostanza pacifica in atti, oltre che documentalmente provata, che la debitrice ingiunta sia deceduta in data 19.11.2022 ( vd. doc. 2 parte opponente ) e quindi oltre Persona_1 due anni prima rispetto al deposito del ricorso monitorio ed alla concessione del decreto ingiuntivo.
Il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di persona defunta al momento della pronuncia, senza peraltro neppure menzione degli eredi eventualmente “intimati” collettivamente ed impersonalmente, è pertanto giuridicamente inesistente e non nullo e, conseguentemente, inidoneo a promuovere un'eventuale azione esecutiva rispetto alla quale il precetto oggi opposto deve ritenersi atto prodromico.
L'opposizione merita per cio' solo di essere accolta in quanto non sussiste alcun titolo esecutivo azionabile nei confronti della originaria debitrice e/o della di lei Persona_1 erede . Parte_1
Ancora ed in ogni caso la parte opponente ha rappresentato di aver Parte_1 formalmente rinunciato all'eredità della madre devolutale ex lege, come da Persona_1 formale rinuncia in data 24.11.2022 Notaio e registrata presso l'Agenzia Persona_2 delle Entrate di Salerno in data 29.11.2022. ( vd. documentazione allegata all'atto di citazione)
L'accertata inesistenza del diritto del creditore di procedere in via esecutiva nei CP_1 confronti della odierna opponente per insussistenza del titolo esecutivo e dello Parte_1 stesso credito non puo' peraltro avere quale conseguenza l'invocata , da parte della stessa opponente, revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Salerno in data 11.1.2025, credito che peraltro risulta emesso anche nei confronti di un altro debitore solidale.
Pag. 3 a 5 L'istanza di revoca del decreto ingiuntivo formulata dalla difesa deve ritenersi Pt_1 inammissibile.
Ugualmente infondata deve ritenersi la domanda formulata dalla difesa “ … di CP_1 verificare la sussistenza del credito e dei diritti fatti valere dall'opposta a prescindere da eventuali vizi della procedura monitoria … “ ( vd. pg. 2 comparsa di costituzione ).
La difesa non ha infatti, nel corso del presente giudizio, in alcun modo allegato e/o CP_1 provato elementi da cui desumere la sussistenza e la misura del credito vantato nei confronti della SI.ra , limitandosi a produrre il solo ricorso in via monitoria ed il successivo Per_1
( inesistente quantomeno nei confronti della e dei di lei eredi ) decreto ingiuntivo. Per_1
Ancora, ed a fronte della circostanza pure rilevata dalla difesa in punto di intervenuta Pt_1 rinuncia all'eredità, la difesa si è limitata ad eccepire nella propria comparsa di CP_1 costituzione “ .. l'inopponibilità ( della rinuncia ) nei confronti della parte opposta per avere la SInora posto in essere atti incompatibili, implicanti accettazione tacita Parte_1
…” senza ancora una volta nulla articolare, dedurre o provare in corso di causa.
Il ricorso in opposizione merita pertanto di essere integralmente accolto.
Alla soccombenza segue inevitabilmente e per legge la condanna del Controparte_1 al pagamento delle spese di causa, che si liquidano in complessive €. 3.000,oo oltre IVA e CP come per legge, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, della trattazione solo cartolare del procedimento e della sostanziale reiterazione, anche in fase decisoria, delle medesime conclusioni già articolate negli atti di costituzione.
La circostanza, pure dedotta dalla difesa di aver incolpevolmente ignorato il decesso CP_1 della debitrice “stigmatizzando” la condotta della odierna opponente che Per_1 Pt_1 non avrebbe tempestivamente reso edotto il creditore della circostanza dell'avvenuto CP_1 decesso della debitrice devono ritenersi elementi irrilevanti ai fini della statuizione Per_1 sulle spese del presente giudizio, in parte in quanto relativi ad attività connesse al procedimento monitorio ed in parte in quanto circostanze emerse sin dalla notifica dell'atto di citazione e che non hanno impedito la prosecuzione del giudizio e la reiterazione delle conclusioni da parte del convenuto opposto.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando sulla domanda svolta da e nel contraddittorio Parte_1 delle parti,
ACCOGLIE l'opposizione all'esecuzione formulata da e per l'effetto Parte_1
Pag. 4 a 5 DICHIARA l'inesistenza del diritto del creditore a procedere in via esecutiva nei confronti di per inesistenza del titolo azionato ed insussistenza del credito. Parte_1
CONDANNA al pagamento delle spese processuali che liquida in Controparte_1 complessive €. 3.000,oo oltre IVA e CP come per legge.
BU IO , il 5.9.2025.
Il Giudice
dott. Marco Lualdi
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di BU IO
in composizione monocratica , nella persona del Magistrato:
Dott. Marco Lualdi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 904 del Ruolo Generale dell'anno 2025, promossa con atto di citazione notificato alla controparte in data 4.4.2025 e definita all'esito della fase di trattazione cartolare in data 3.9.2025 da;
Parte_1
( IV ) domiciliata elettivamente in Salerno alla via M. Conforti C.F._1 n. 3 presso lo studio dell'avv. SPADAFORA ALESSANDRA che lo rappresenta e difende con procura speciale a margine del ricorso;
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
( ) domiciliato elettivamente in Salerno alla via Irno n. 11 C.F._2 C.F._3 presso lo studio dell'avv. GALLO LEONARDO che lo rappresenta e difende con procura speciale a margine della comparsa di costituzione;
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto; opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. / opposizione a precetto
All'esito della fase di trattazione cartolare del procedimento, la causa e' stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI nell'interesse dell'attore opponente:
“ accogliere la presente opposizione in forza della dedotta inesistenza del titolo esecutivo formatosi dopo la morte della SI.ra e per l'effetto revocare il decreto Persona_1 ingiuntivo n.47/2025 emesso dal Tribunale di Salerno e dichiarare inefficace l'intimazione e
l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata del SI. ai danni della CP_1 SI.ra anche perchè la stessa ha rinunciato all'eredità della madre. Con Parte_1 condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Pag. 1 a 5 tenuto conto che il convenuto usando l'ordinaria diligenza avrebbe potuto agevolmente verificare la legittimità dell'iniziativa presa nei confronti dell'attrice.”
nell'interesse del convenuto opposto:
“ rigetto dell'opposizione, con condanna della parte opponente al pagamento delle spese e dei compensi d'avvocato del presente giudizio, con attribuzione allo scrivente difensore antistatario;
ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenere valida ed efficace la rinuncia all'eredità da parte della SI.ra compensare le spese di lite tra le Pt_1 parti, in quanto l'introduzione del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione sono conseguenza esclusiva del contegno contrario a buona fede e correttezza usato dall'opponente medesima, che nulla ha comunicato all'opposto, pur essendo consapevole del debito ereditario”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato alla controparte in data 4.4.2025 la SI.ra Parte_1 ha evocato in giudizio avanti il Tribunale di BU IO il SI. Controparte_1 formulando opposizione al precetto notificatole in data 23.1.2025 da parte
[...] dell'odierno convenuto.
La parte opponente ha rilevato l'illegittimità del precetto e della conseguente procedura esecutiva, incluso il diritto della parte istante di procedere all'esecuzione, in quanto il titolo esecutivo posto a fondamento del credito azionato, emesso nei confronti di , Persona_1 doveva ritenersi inesistente.
In particolare la difesa rilevava l'inesistenza del titolo esecutivo in quanto emesso nei Pt_1 confronti della successivamente al decesso della debitrice ed, in ogni caso, in Persona_1 ragione del fatto che il credito era stato successivamente azionato nei confronti della figlia chiamata all'eredità ex lege, ed odierna opponente, la quale aveva Parte_1 formalmente rinunciato all'eredità.
Si costituiva ritualmente in giudizio la parte resistente opponendosi Controparte_1
a tutte le richieste attoree e chiedendone il rigetto in quanto da ritenersi infondate in fatto ed in diritto.
Su richiesta congiunta delle parti, si procedeva alla trattazione scritta del procedimento e con successivo provvedimento in data 9.7.2025 il giudice, preso atto della mancanza di istanze istruttorie formulate dalle parti nei termini di legge, fissava termine per il deposito di comparse conclusionali.
Pag. 2 a 5 La causa, a seguito del deposito delle note autorizzate e debitamente istruita anche all'esito di produzioni documentali, e' stata definitivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione nel merito è fondata e merita di essere accolta.
L'atto di precetto notificato alla odierna opponente su fonda su di un titolo Parte_1 esecutivo di formazione giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo n. 47/2025 emesso in data
11.1.2025 dal giudice monocratico del Tribunale di Salerno nei confronti di e Controparte_2
. Persona_1
Il precetto veniva notificato alla , figlia della parte ingiunta Parte_1 Persona_1 nella sua “presunta” qualità di erede della debitrice originaria.
E' circostanza pacifica in atti, oltre che documentalmente provata, che la debitrice ingiunta sia deceduta in data 19.11.2022 ( vd. doc. 2 parte opponente ) e quindi oltre Persona_1 due anni prima rispetto al deposito del ricorso monitorio ed alla concessione del decreto ingiuntivo.
Il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di persona defunta al momento della pronuncia, senza peraltro neppure menzione degli eredi eventualmente “intimati” collettivamente ed impersonalmente, è pertanto giuridicamente inesistente e non nullo e, conseguentemente, inidoneo a promuovere un'eventuale azione esecutiva rispetto alla quale il precetto oggi opposto deve ritenersi atto prodromico.
L'opposizione merita per cio' solo di essere accolta in quanto non sussiste alcun titolo esecutivo azionabile nei confronti della originaria debitrice e/o della di lei Persona_1 erede . Parte_1
Ancora ed in ogni caso la parte opponente ha rappresentato di aver Parte_1 formalmente rinunciato all'eredità della madre devolutale ex lege, come da Persona_1 formale rinuncia in data 24.11.2022 Notaio e registrata presso l'Agenzia Persona_2 delle Entrate di Salerno in data 29.11.2022. ( vd. documentazione allegata all'atto di citazione)
L'accertata inesistenza del diritto del creditore di procedere in via esecutiva nei CP_1 confronti della odierna opponente per insussistenza del titolo esecutivo e dello Parte_1 stesso credito non puo' peraltro avere quale conseguenza l'invocata , da parte della stessa opponente, revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Salerno in data 11.1.2025, credito che peraltro risulta emesso anche nei confronti di un altro debitore solidale.
Pag. 3 a 5 L'istanza di revoca del decreto ingiuntivo formulata dalla difesa deve ritenersi Pt_1 inammissibile.
Ugualmente infondata deve ritenersi la domanda formulata dalla difesa “ … di CP_1 verificare la sussistenza del credito e dei diritti fatti valere dall'opposta a prescindere da eventuali vizi della procedura monitoria … “ ( vd. pg. 2 comparsa di costituzione ).
La difesa non ha infatti, nel corso del presente giudizio, in alcun modo allegato e/o CP_1 provato elementi da cui desumere la sussistenza e la misura del credito vantato nei confronti della SI.ra , limitandosi a produrre il solo ricorso in via monitoria ed il successivo Per_1
( inesistente quantomeno nei confronti della e dei di lei eredi ) decreto ingiuntivo. Per_1
Ancora, ed a fronte della circostanza pure rilevata dalla difesa in punto di intervenuta Pt_1 rinuncia all'eredità, la difesa si è limitata ad eccepire nella propria comparsa di CP_1 costituzione “ .. l'inopponibilità ( della rinuncia ) nei confronti della parte opposta per avere la SInora posto in essere atti incompatibili, implicanti accettazione tacita Parte_1
…” senza ancora una volta nulla articolare, dedurre o provare in corso di causa.
Il ricorso in opposizione merita pertanto di essere integralmente accolto.
Alla soccombenza segue inevitabilmente e per legge la condanna del Controparte_1 al pagamento delle spese di causa, che si liquidano in complessive €. 3.000,oo oltre IVA e CP come per legge, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, della trattazione solo cartolare del procedimento e della sostanziale reiterazione, anche in fase decisoria, delle medesime conclusioni già articolate negli atti di costituzione.
La circostanza, pure dedotta dalla difesa di aver incolpevolmente ignorato il decesso CP_1 della debitrice “stigmatizzando” la condotta della odierna opponente che Per_1 Pt_1 non avrebbe tempestivamente reso edotto il creditore della circostanza dell'avvenuto CP_1 decesso della debitrice devono ritenersi elementi irrilevanti ai fini della statuizione Per_1 sulle spese del presente giudizio, in parte in quanto relativi ad attività connesse al procedimento monitorio ed in parte in quanto circostanze emerse sin dalla notifica dell'atto di citazione e che non hanno impedito la prosecuzione del giudizio e la reiterazione delle conclusioni da parte del convenuto opposto.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando sulla domanda svolta da e nel contraddittorio Parte_1 delle parti,
ACCOGLIE l'opposizione all'esecuzione formulata da e per l'effetto Parte_1
Pag. 4 a 5 DICHIARA l'inesistenza del diritto del creditore a procedere in via esecutiva nei confronti di per inesistenza del titolo azionato ed insussistenza del credito. Parte_1
CONDANNA al pagamento delle spese processuali che liquida in Controparte_1 complessive €. 3.000,oo oltre IVA e CP come per legge.
BU IO , il 5.9.2025.
Il Giudice
dott. Marco Lualdi
Pag. 5 a 5