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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza dell'11 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 490/2024
tra
, cod. fisc. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. NIGRO DOMENICO, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc.
[...] P.IVA_1
Convenuto Contumace
1
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 14.2.2024, esponeva di aver Parte_1
prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della Regione Siciliana, Ass.
Regionale Agricoltura, come operaio forestale qualificato a tempo determinato nel settore antincendio (101sta), a far data dal 1986 sino all'attualità, con mansione di operaio conduttore di autobotti. Rilevava di essere stato costantemente discriminato,
sotto il profilo giuridico ed economico, rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, non avendo percepito l'indennità professionale di anzianità, prevista dal Contratto
Integrativo Regionale Forestali del 2001 e dall'art. 4 del medesimo contratto del 2017,
pacificamente riconosciuto ai lavoratori forestali a tempo indeterminato.
Rilevava l'assoluta identità di mansioni svolte rispetto agli operai assunti a tempo indeterminato, in violazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e dell'allegato accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro, l' , al fine Controparte_2
di sentir dichiarare l'illegittimità del comportamento discriminatorio dell'amministrazione convenuta in ordine al trattamento economico riservato ai lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, e,
conseguentemente, sentire condannare l'amministrazione datoriale al pagamento, in favore del ricorrente dell'indennità di anzianità maturata ex art. 4 CIRL 2017, nei limiti della prescrizione quinquennale, pari complessivamente ad € 2.400,00, oltre interessi e
2 rivalutazione monetaria, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva/previdenziale del lavoratore presso l' . CP_3
All'udienza odierna, la causa previa discussione orale viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' Controparte_2
, che sebbene ritualmente convenuto in giudizio, mediante notifica
[...]
del ricorso tramite pec all'Avvocatura di Stato di Catania, in data 3.3.2024, non si costituiva.
In conformità alla giurisprudenza di merito pronunciatasi su analoghe questioni
(Tribunale Palermo sez. lav., 1/7/2022, n.2348), deve ritenersi illegittima la mancata corresponsione al ricorrente di alcuna voce retributiva derivante dall'anzianità di servizio, con particolare riferimento a quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili.
Ed invero, la disciplina nazionale del contratto a termine va letta alla luce della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato siglato da CE., UNICE e CEEP, che fissa i principi e le regole fondamentali che gli stati membri dell'Unione Europea sono tenuti ad osservare ai fini della corretta regolamentazione di tale forma di lavoro flessibile, finalizzato a migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato prestato sul territorio dell'Unione. La direttiva in esame è
stata recepita dallo stato italiano con il d.lgs. n. 368/2001, poi modificato dalla L. n.
247/2007 e, da ultimo, dal d.lgs. n. 81/2015; peraltro, con riferimento specifico al settore dell'impiego a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni, occorre far
3 riferimento anche alle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 30 marzo 2001,
n. 165.
Un particolare peso specifico è stato riconosciuto al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro, che così dispone: “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a
tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori
a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di
lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Inoltre, il comma 4 della clausola in esame stabilisce che “i criteri del periodo di anzianità di
servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i
lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando
criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni
oggettive”.
Sul versante nazionale, l'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 – rubricato “principio di non discriminazione” – ha stabilito che “al prestatore di lavoro con contratto a tempo
determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il
trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i
lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati
nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione
collettiva (…) sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del
contratto a termine”.
In materia di trattamenti discriminatori tra lavoratori a tempo determinano e non, si è
pronunciata la Corte di Giustizia, tra l'altro, con la sentenza 22 dicembre 2010, nei
4 procedimenti riuniti C 444/09 e C 456/09, ove è stato affermato che “tenuto conto
dell'importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di
discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle
disposizioni previste dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro al fine di garantire
ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai
lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato
non si giustifichi per ragioni oggettive, dev'essere riconosciuta una portata generale, in
quanto costituiscono norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di
cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela”.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha precisato che “risulta da una giurisprudenza
costante che, in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di
vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono
essere invocate dai singoli nei confronti dello Stato, anche in qualità di datore di
lavoro”.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, è stata più volte interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione Europea e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-
5 307/05, Del Ce. Al.; 8.9.2011, causa C-177/10 Ro.Sa.); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può
impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di
discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a
tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il
pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Ce. Al., cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore,
costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-
177/14, Regojo Da., punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine, non è
sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta,
di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, poiché la diversità di trattamento può
essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Da., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.) (cfr. per tale ricostruzione Cass.
civ., sez. lav., ord. 22 maggio 2020, n. 9491). Non v'è dubbio, peraltro, che la disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE possa applicarsi anche in
6 ipotesi in cui il reclutamento di personale a tempo determinato risponda anche legalmente ad esigenze di politica sociale e occupazionale.
In una fattispecie analoga a quella in esame, in tema di progetti di pubblica utilità
realizzati dagli enti locali avvalendosi dei lavoratori socialmente utili ex L.R. n. 85/1995
(le cui assunzioni erano caratterizzate da esigenze socio-occupazionali, come, del resto,
avvenuto nel caso dei rapporti di lavoro instaurati con i lavoratori forestali a termine,
secondo il modello delineato dalla L.R. n. 16/1996), la Suprema Corte ha affermato l'applicabilità dell'accordo quadro sul lavoro a termine posto che “la qualificazione
normativa di tale rapporto speciale, avente matrice assistenziale e componente
formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un
ordinario rapporto di lavoro subordinato (…) e, ai fini della qualificazione come
rapporto di lavoro prestato di fatto alle dipendenze di una pubblica Amministrazione,
rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica
e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione, non
rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di
un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione
delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni” (Cass. civ., sez. lav.,
27.10.2017, n. 25673).
Nella vicenda in esame, il ricorrente non ha mai ricevuto alcun tipo di compenso fondato sull'anzianità di servizio, atteso che il riconoscimento dell'anzianità di servizio,
nel settore dei lavoratori forestali – impiegati e operai – spetta solamente a coloro che vengono assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
7 L'accordo quadro sul lavoro a termine ammette la possibilità che i lavoratori a tempo determinato vengano trattati in maniera meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili solamente nell'ipotesi in cui sussistano “ragioni oggettive”
che giustifichino la disparità di trattamento. Nella specie, tuttavia, non appaiono sussistere “ragioni oggettive” di differenziazione, poiché tali certamente non sono le modalità di assunzione, né la circostanza che questa sia a termine, con la conseguenza che la prestazione del lavoro viene resa non in tutti i giorni dell'anno, ma solo alcuni.
Ed invero, la legislazione regionale recante la disciplina della materia non prevede alcuna peculiarità nel rapporto dei lavoratori a tempo determinato (se non la mera temporaneità del rapporto) né, tantomeno, impone, a questi ultimi, di rendere la prestazione lavorativa con modalità differenti da quelle dei lavoratori a tempo indeterminato.
D'altra parte, le declaratorie contenute nel CCNL di categoria non operano alcuna distinzione in base alla natura temporanea del rapporto;
ed infatti, ai sensi dell'art. 35
del CCNL 2006 (cfr. doc. 2), “gli impiegati forestali si classificano in sei livelli.
Nell'ambito di ciascun livello ai dipendenti sono attribuite le mansioni riportate nelle
singole declaratorie. 6° Li. – par. 152: appartengono a questo livello gli impiegati che,
non investiti dei poteri e delle incombenze proprie del dirigente, collaborano
direttamente con il dirigente o con il datore di lavoro o con chi dallo stesso preposto,
alla organizzazione e gestione generale, tecnica e/o amministrativa dell'azienda o di
settori operativi della stessa, con autonomia e potere di iniziativa. Pr. esemplificativi:
Direttori tecnici, amministrativi, ed altre figure con analoghe caratteristiche e funzioni,
analista CE. o responsabile servizio CE., responsabili di progetto e/o della
8 realizzazione dei lavori. 5° Li. – par. 133: appartengono a questo livello gli impiegati
che, in base alle direttive del datore di lavoro o di un superiore provvedono, con
relativo potere di iniziativa, alla gestione tecnica e/o amministrativa dell'azienda o di
parte di essa, con corrispondente responsabilità. Pr. esemplificativi: programmatore
CE., responsabile dell'ufficio tecnico e/o amministrativo, responsabile tecnico o
amministrativo di cantiere, addetto alla progettazione. 4° livello – par. 122:
appartengono a questo livello gli impiegati che, in esecuzione delle disposizioni loro
impartite, con relativo potere di iniziativa operativa, esplicano mansioni del ramo
tecnico o amministrativo in relazione alla loro specifica competenza professionale. Pr.
esemplificativi: contabili, impiegati amministrativi, disegnatori tecnici, assistenti di
progetto o di cantiere, operatore CE.. 3° Li. par. 115: appartengono a questo livello gli
impiegati che, sotto la guida del datore di lavoro o di impiegati del livello superiore,
eseguono, secondo le disposizioni ricevute, mansioni tecniche e/o amministrative. Pr.
esemplificativi: addetti ai servizi amministrativi e tecnici, terminalisti CE. addetti
all'inserimento dati, magazzinieri con tenuta dei libri di carico e scarico e con
responsabilità delle merci e degli attrezzi. 2° Li. – par. 108: appartengono a questo
livello gli impiegati che esplicano mansioni esecutive non richiedenti una particolare
preparazione tecnica e/o amministrativa. Pr. esemplificativi: addetti a mansioni di
segreteria, stenografi, dattilografi-terminalisti, addetti alle spedizioni. 1° livello – par.
100: appartengono a questo livello gli impiegati che svolgono mansioni esecutive
proprie della qualifica”.
Nella previsione contrattuale recante la classificazione degli operai (art. 49 del CCNL
2006), invece, si stabilisce che “ai fini dell'applicazione del presente contratto gli
9 operai vengono classificati nei seguenti livelli: 5° Li./Specializzati Super/Parametro
123: per operai specializzati super si intendono quegli operai che, in possesso di
specifici titoli professionali e delle patenti necessarie svolgono, con conoscenze tecnico-
pratiche e competenza professionale acquisita anche con esperienza in azienda, attività
complesse e di rilevante specializzazione. Pr. esemplificativi: responsabili di vivaio;
operatori di macchine complesse per il livellamento e il movimento-terra o di altre
macchine a tecnologia elevata, manovratori di teleferiche e gru a cavo;
falegnami,
carpentieri, idraulici ed elettricisti impiantisti;
autisti di autotreni ed autoarticolati. 4°
Li./Operai specializzati/Parametro 116: per operai specializzati si intendono quegli
operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con
conoscenze tecnico pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono esperienza e
professionalità. Pr. esemplificativi: operatori di attrezzature meccaniche specifiche per
il miglioramento e l'utilizzazione del patrimonio forestale e per le sistemazioni
idraulico- forestali;
meccanici; innestatori, potatori;
reparatori ed irroratori di
prodotti antiparassitari, diserbanti e fitopatologici;
vivaisti specializzati;
raccoglitori-
selezionatori di semi forestali;
muratori specializzati;
addetti all'allevamento di
bestiame e di selvaggina;
motoseghisti addetti al taglio di selezione;
addetti alla
salvaguardia di patrimoni silvo-pastorali. 3° Li./Operai qualificati super/Parametro
111: per operai qualificati super si intendono quegli operai in possesso delle
conoscenze e capacità professionali dell'operaio qualificato che, in possesso o non di
titoli rilasciati da scuole professionali, siano in grado di svolgere mansioni polivalenti e
tali da permettere loro di gestire singoli processi produttivi e/o di lavorazione. Pr.
esemplificativi: estrattori di sughero;
vivaisti qualificati con comprovata
10 esperienza professionale;
conduttori di macchine per la prima lavorazione del legno
(…); muratori, ferraioli e falegnami qualificati con comprovata
esperienza professionale;
addetti alla costruzione di opere di sistemazione idraulico-
forestale a tecnologie di bioingegneria;
allevatori e conduttori di animali da soma (…).
2° Li./Operai qualificati/Parametro 108: per operai qualificati si intendono quegli
operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono, con
un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti
esecutivi variabili. Pr. esemplificativi: conduttori di macchine ed attrezzature agricole
o forestali semplici e/o semoventi;
addetti alle utilizzazioni forestali (…); selezionatori,
preparatori ed imballatori di piantine forestali;
addetti agli impianti di irrigazione nei
vivai e aiuto-vivaisti; muratori, ferraioli e falegnami qualificati;
conduttori di veicoli a
trazione animale;
addetti alla realizzazione di semenzai e piantonai;
addetti alla
realizzazione di opere sussidiarie (…). 1° Li./Operai comuni/Parametro 100: per operai
comuni si intendono quegli operai che, non in possesso di particolari conoscenze o
requisiti tecnico-operativi, svolgono lavori generici e semplici nonché tutte le altre
attività che non possono essere ricomprese nei livelli superiori. Pr. esemplificativi:
addetti alle zappature, vangature, spicconature per la preparazione del terreno,
sarchiature, zappettature, modeste opere sussidiare, estirpazione delle vegetazioni
infestanti, semina e messa a dimora delle piantine e lavori di manovalanza per semplici
opere di presidio (…), carico e scarico da automezzi, riceppatura, sramatura ed
esbosco senza uso di mezzi meccanici”.
Le declaratorie sopra trascritte dimostrano che le mansioni cui viene adibito il personale forestale, impiegato od operaio, a tempo determinato o meno, dipendono
11 esclusivamente dal livello posseduto, e non dalla temporaneità (o meno) del singolo contratto di lavoro. Neppure la contrattazione regionale ha previsto la benché minima differenziazione tra personale a tempo determinato e non, limitandosi a introdurre il riconoscimento dell'indennità legata all'anzianità di inserimento per i soli operai a tempo indeterminato.
Dalla documentazione in atti non può porsi, quindi, in dubbio che il ricorrente abbia svolto mansioni non dissimili da quelle svolte da altri operai a tempo indeterminato.
Risulta, quindi, provato che la prestazione richiesta ed esigibile dal personale forestale precario, come il ricorrente, è assolutamente identica a quella prestata dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con l'unica differenza che i primi non svolgono la prestazione come i secondi per tutti i giorni dell'anno, circostanza che,
tuttavia, per giurisprudenza costante europea ed interna non costituisce di per sé ragione oggettiva che legittima la differenziazione, sul piano del trattamento economico.
La Corte d'Appello di Catania, con sentenza prodotta in atti, che si condivide e richiama anche ex art. 118 disp att. c.p.c., si è recentemente espressa su una questione analoga affermando “emerge quindi nitidamente che gli operai addetti al servizio antincendio,
oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali
dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione
pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli
operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono
soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-
collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto degli artt. 45 ter e 49 l n.
16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione
12 idraulico – forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n. 31386/2019 da CP_2
ultimo) e dalle stesse norme della contrattazione integrativa regionale” (Corte
d'Appello di Catania, sezione lavoro, n. 150 del 27.2.2020, in atti).
Venendo, quindi, ad esaminare il trattamento di anzianità previsto per i lavoratori comparabili inquadrati nel medesimo profilo del ricorrente, deve osservarsi che secondo l'art. 11 del CIRL 2001 (in atti), gli operai a tempo indeterminato beneficiano di una
“indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di
inserimento nelle fasce O.T.I. pari a L.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un
massimo di 16 anni (…)”. Tale indennità professionale è richiamata anche dall'art. 4 del
CIRL 2017 (in atti), il cui ultimo comma dispone che “ai lavoratori L.T.I. spetta
un'indennità professionale, pari a 4 euro mensili, per ogni anno di servizio maturato a
seguito della permanenza nel contingente L.T.I. fino a un massimo di 16 anni”.
Nessuna indennità professionale legata all'anzianità di servizio è prevista, invece, per gli operai a tempo determinato, la cui retribuzione è composta, invece, solamente dal minimo contrattuale nazionale conglobato, dal salario integrativo regionale e dal c.d.
“terzo elemento”, nel quale non può considerarsi inglobata la predetta indennità professionale, essendo il terzo elemento “pari al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (ferie, 13a mensilità, 14a
mensilità, festività nazionali ed infrasettimanali (…), riduzione di orario di lavoro), da applicarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e su quello integrativo”,
laddove l'indennità professionale è legata all'anzianità di servizio. Il CCNL non menziona gli emolumenti connessi all'anzianità di servizio fra quelli inclusi nel terzo
13 elemento, sicché, in difetto di specifica inclusione nelle voci ivi ricomprese, non è
possibile ritenere che detta inclusione sia stata prevista.
Il contratto integrativo, quindi, opera una disparità di trattamento vietata ai danni del ricorrente che – quale lavoratore a tempo determinato – non beneficia di quanto previsto dalla contrattazione collettiva regionale a favore degli operai a tempo indeterminato,
che, come detto, devono considerarsi lavoratori “comparabili” ai sensi della quarta clausola dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, considerata l'ovvia appartenenza alla medesima categoria legale, nonché per l'assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare il trattamento differenziato.
Ai fini della quantificazione delle spettanze retributive, si ritiene congrua la somma di €
1.280,00 per gli ultimi cinque anni di servizio e precisamente (€ 4,00 x 16 anni = €
64,00 mensili x 4 mesi x 5 anni = €.1.280,00), relativamente al quinquennio 2019-2024,
dovendosi considerare prescritti i crediti relativi al periodo anteriore al quinquennio dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (3.3.2024).
Infine, non si dispone nessuna statuizione sulla domanda relativa alla regolarizzazione contributive nei confronti dell' , stante la rinuncia alla relativa domanda, avvenuta CP_3
nel corso dell'udienza odierna.
Nei termini sopra specificati, la domanda proposta da va accolta;
Parte_1
va riconosciuto, pertanto, il diritto del ricorrente a percepire dall'Assessorato Regionale
dell'Agricoltura della Regione Sicilia la somma di € 1.280,00, a titolo di scatti di anzianità per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze dell'amministrazione convenuta negli anni dal 2019 al 2024, come operaio a tempo determinato (101sta). A
14 tale importo va aggiunta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo sancito dalla L. 724/94.
Nei termini innanzi indicati il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta la n.
490/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura
della Regione Sicilia al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1
1.280,00 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di retribuzione professionale di anzianità, relativamente al quinquennio 2019-2024
Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore di Parte_1
delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, da distrarre in favore dell'Avv. Nigro Domenico, dichiaratosi antistatario.
Siracusa lì, 11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
15