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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/06/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2105/2021 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 11.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Mattia Preti, n. 21, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Emanuela Cosentino (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P.
Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC:
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo Email_2 rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
e
, Controparte_2
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in
1 Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. della sede Elisabetta Paonessa (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE
e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_3
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 107, presso lo studio dell'avv. Alessandro Modafferi e rappresentata e difensa, giusta procura in atti dall'avv. Rosario
Varì (PEC: . Email_4
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione estratto di ruolo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 21/12/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver preso visione della propria situazione debitoria, apprendendo la sussistenza, a suo carico, di alcune poste creditorie. Il ricorrente, pertanto, deduceva la non debenza delle somme portate dagli atti di pagamento aventi n.
13920110011953969000; 4392012000024241500; 4392012000024241500;
13920120012229821000; 43920120000987122; 43920120000987122000;
43920130000096022000; 43920130000096022000; 43920130000560315;
43920130000560315000; 13920140000382589000; 43920140000111971000;
43920140000111971000; 13920140005602927000; 43920140000612656000;
43920140000612656; 43920140001021755000; 43920140001021755000;
13920150005160550000; 43920150000247010000; 43920150000247010;
43920160000113149000; 43920160000113149000; 13920160005286988000;
43920160000634656000; 43920160000634656000, deducendo di non aver mai ricevuto tali atti e che, in ogni caso, i crediti ivi riportati, fossero da considerarsi estinti per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “in via preliminare sospendere
l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione delle somme poiché trattasi di estratti di ruolo relativi a cartelle di pagamento mai notificate al sig. e la cui esecuzione gli arrecherebbe Parte_1 gravissimi danni non avendo alcun reddito;
- nel merito accertare e dichiarare l'intervenuta
2 prescrizione quinquennale del credito di cui alle cartelle di pagamento sottese agli estratti di ruolo impugnati e per l'effetto dichiarare estinto il credito dell'Ente ed annullare il ruolo impugnato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , CP_1 CP_2 CP_4 contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'impugnazione degli estratti di ruolo è preclusa in assenza della successiva coltivazione del credito da parte del . CP_5
3. Non è, infatti, riscontrabile in capo al ricorrente, una posizione soggettiva qualificata atta a giustificare l'adizione dell'Autorità giudiziaria, in vista dell'ottenimento di una pronuncia meramente dichiarativa dell'insussistenza della posizione debitoria, in ragione, appunto, della mancata coltivazione, da parte del Concessionario, dei mezzi di esazione.
4. Quanto appena detto, peraltro, è conforme alla statuizione resa dalla Corte Costituzionale, con sent. n. 190/2023, in virtù della quale « L'introdotta possibilità di impugnare la cartella di pagamento che si ritenga invalidamente notificata e di cui il contribuente sia venuto a conoscenza dall'estratto di ruolo (che ne afferma la valida notifica), scontrandosi con le gravi inefficienze del sistema italiano della riscossione, ha però condotto “[al]l'enorme proliferazione, negli ultimi anni, di controversie strumentali di impugnazione degli estratti di ruolo radicate dai debitori iscritti a ruolo”, con “un aumento esponenziale delle cause radicate innanzi alle Commissioni Tributarie, ai
Giudici di Pace e, più in generale, alla Magistratura ordinaria per far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse Controparte_6 sottese, e perfino nei casi in cui vi avesse rinunciato, anche nell'esercizio dell'autotutela” (relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno
2021). A fronte di una tale proliferazione di ricorsi, che ha messo in crisi il sistema di tutela giurisdizionale, il legislatore è intervenuto con la disposizione censurata, che limita la possibilità di impugnare direttamente il ruolo e la cartella, che si assume invalidamente notificata, sola al ricorrere di determinate fattispecie attinente a rapporti con la pubblica amministrazione, ovvero
3 «nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura d'appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
5. Per i motivi sopra indicati, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
6. Ci sono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 11.06.2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 11.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Mattia Preti, n. 21, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Emanuela Cosentino (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P.
Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC:
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo Email_2 rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
e
, Controparte_2
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in
1 Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. della sede Elisabetta Paonessa (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE
e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_3
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 107, presso lo studio dell'avv. Alessandro Modafferi e rappresentata e difensa, giusta procura in atti dall'avv. Rosario
Varì (PEC: . Email_4
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione estratto di ruolo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 21/12/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver preso visione della propria situazione debitoria, apprendendo la sussistenza, a suo carico, di alcune poste creditorie. Il ricorrente, pertanto, deduceva la non debenza delle somme portate dagli atti di pagamento aventi n.
13920110011953969000; 4392012000024241500; 4392012000024241500;
13920120012229821000; 43920120000987122; 43920120000987122000;
43920130000096022000; 43920130000096022000; 43920130000560315;
43920130000560315000; 13920140000382589000; 43920140000111971000;
43920140000111971000; 13920140005602927000; 43920140000612656000;
43920140000612656; 43920140001021755000; 43920140001021755000;
13920150005160550000; 43920150000247010000; 43920150000247010;
43920160000113149000; 43920160000113149000; 13920160005286988000;
43920160000634656000; 43920160000634656000, deducendo di non aver mai ricevuto tali atti e che, in ogni caso, i crediti ivi riportati, fossero da considerarsi estinti per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “in via preliminare sospendere
l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione delle somme poiché trattasi di estratti di ruolo relativi a cartelle di pagamento mai notificate al sig. e la cui esecuzione gli arrecherebbe Parte_1 gravissimi danni non avendo alcun reddito;
- nel merito accertare e dichiarare l'intervenuta
2 prescrizione quinquennale del credito di cui alle cartelle di pagamento sottese agli estratti di ruolo impugnati e per l'effetto dichiarare estinto il credito dell'Ente ed annullare il ruolo impugnato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , CP_1 CP_2 CP_4 contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'impugnazione degli estratti di ruolo è preclusa in assenza della successiva coltivazione del credito da parte del . CP_5
3. Non è, infatti, riscontrabile in capo al ricorrente, una posizione soggettiva qualificata atta a giustificare l'adizione dell'Autorità giudiziaria, in vista dell'ottenimento di una pronuncia meramente dichiarativa dell'insussistenza della posizione debitoria, in ragione, appunto, della mancata coltivazione, da parte del Concessionario, dei mezzi di esazione.
4. Quanto appena detto, peraltro, è conforme alla statuizione resa dalla Corte Costituzionale, con sent. n. 190/2023, in virtù della quale « L'introdotta possibilità di impugnare la cartella di pagamento che si ritenga invalidamente notificata e di cui il contribuente sia venuto a conoscenza dall'estratto di ruolo (che ne afferma la valida notifica), scontrandosi con le gravi inefficienze del sistema italiano della riscossione, ha però condotto “[al]l'enorme proliferazione, negli ultimi anni, di controversie strumentali di impugnazione degli estratti di ruolo radicate dai debitori iscritti a ruolo”, con “un aumento esponenziale delle cause radicate innanzi alle Commissioni Tributarie, ai
Giudici di Pace e, più in generale, alla Magistratura ordinaria per far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse Controparte_6 sottese, e perfino nei casi in cui vi avesse rinunciato, anche nell'esercizio dell'autotutela” (relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno
2021). A fronte di una tale proliferazione di ricorsi, che ha messo in crisi il sistema di tutela giurisdizionale, il legislatore è intervenuto con la disposizione censurata, che limita la possibilità di impugnare direttamente il ruolo e la cartella, che si assume invalidamente notificata, sola al ricorrere di determinate fattispecie attinente a rapporti con la pubblica amministrazione, ovvero
3 «nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura d'appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
5. Per i motivi sopra indicati, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
6. Ci sono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 11.06.2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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