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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2024, n. 5857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5857 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2567 dell'anno 2022 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il pa- Parte_1 C.F._1
trocinio dell'avv. GIANNOTTA PIETRO ANTONIO parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patro- Controparte_1 C.F._2
cinio dell'avv. FERRARA GIORGIO EUGENIO parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 10/06/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elemen- ti desumibili dagli atti processuali ed il tenore stesso delle allega- zioni delle parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è veri- ficata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comu- nanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assi- stenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contra- sta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
❖❖❖
Passando all'esame delle ulteriori domande, va rigettata, in confor- mità a quanto statuito in sede di ordinanza presidenziale, la richie- sta della ricorrente tendente ad ottenere la condanna di parte resi- stente al pagamento, in proprio favore, di un contributo al mante- nimento per il figlio non convivente con alcuno dei genitori Per_1
e, in ogni caso, di età ormai avanzata (33 anni).
Invero, in tema di obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne,
l'assenza di convivenza del figlio con il genitore richiedente il mantenimento, determina il venire meno della legittimazione del
- 2 -
genitore stesso a chiedere e ottenere iure proprio il contributo per il mantenimento del figlio (Cass. n.18075/2013).
Nel caso in esame, la stessa ricorrente, nell'atto introduttivo, ha rife- rito che il figlio si era trasferito presso i nonni paterni. Per_1
In sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., tuttavia, la
[...]
ha comunicato di avere ripreso la convivenza con il figlio, di- Pt_2
soccupato, presso la casa dei genitori della stessa.
A questo punto, dunque, va precisato che anche nel merito non paiono sussistere i presupposti per il riconoscimento di un contribu- to al mantenimento per il figlio tenuto conto dell'età ( 33 Per_1
anni) e della capacità lavorativa dello stesso.
Invero, secondo la Suprema Corte, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'ef- fettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavo- rativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimen- to della maggiore età.
La valutazione sulla meritevolezza deve necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'e- tà dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenzia- le, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 12952/2016, Cass. 12477/2004).
Ed ancora, il diritto del coniuge separato di ottenere dall'altro co-
- 3 -
niuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne con- vivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad esple- tare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispon- dente obbligo di mantenimento ad opera del genitore. Né assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (come, ad esempio, la negatività dell'andamento dell'attività commerciale dal medesimo espletata), le quali, se pur determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno (Cass.
n.26259/2005).
Nel caso di specie, la già in sede di udienza presidenziale, Pt_1
ha confermato che il figlio, pur essendo disoccupato, ha svolto in passato attività lavorativa.
Alla luce delle superiori considerazioni, va rigettata la domanda avanzata da parte ricorrente volta ad ottenere la condanna del resi- stente al pagamento, in proprio favore, di un contributo per il man- tenimento del figlio maggiorenne Per_1
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un assegno di man- tenimento proposta dalla ricorrente, giova ricordare che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che
- 4 -
non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circo- stanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di in- cidere sulle condizioni economiche delle parti (cf. Cassazione civile sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di manteni- mento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei co- niugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservar- lo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Ora, nel caso in esame, parte ricorrente durante il matrimonio, oltre a dedicarsi alla cura della famiglia e dei figli, ha collaborato dal
2011 nell'impresa familiare.
Il , infatti, era titolare dell'omonima impresa Controparte_1
familiare avente ad oggetto l'attività di montaggio, riparazione e manutenzione di ascensori.
Dalla documentazione prodotta, in particolare, emerge la cessa- zione dell'attività lavorativa “esterna” da parte della in Pt_1
concomitanza con la nascita dei figli (cfr. doc.2 all. memoria ex art. 183
- 5 -
comma 6 n.2 c.p.c.).
La medesima risultava, altresì, titolare pro quota con il CP_1
di un immobile locato a terzi per un canone mensile di € 600,00, in- cassato pro quota da entrambi i coniugi.
La dunque, al momento dell'introduzione del presente Pt_1
giudizio, percepiva circa € 900,00 mensili, di cui euro 600,00 dalla collaborazione nell'impresa familiare ed euro 300,00 dalla locazione dell'immobile di cui era comproprietaria.
Sulla scorta di ciò, in sede di provvedimenti provvisori, è stata riconosciuto alla medesima un contributo al mantenimento pari ad
€ 150,00 mensili.
La situazione reddituale e patrimoniale delle parti è mutata nel corso del giudizio.
In primo luogo, è cessata l'impresa familiare.
In particolare, come emerge dall'atto di scioglimento dell'impresa familiare del 21 novembre 2023, in atti:” La sopra detta impresa cessa da oggi di essere costituita nella forma di “Impresa familia- re” ai sensi dell'art. 230 bis c.c., e rimane puramente e semplicemente una impresa individuale di cui unico ed esclusivo proprietario è il titolare il so- pra detto , ed ancora “la resa dei conti relativa Controparte_1
all'impresa familiare ora cessata verrà di seguito effettuata tra il titolare e i coadiuvanti, anche separatamente” (vedi atto di scioglimento della impre- sa familiare prodotto da parte ricorrente).
E' pacifico, poi, che le parti abbiano, nelle more del giudizio, ceduto l'immobile di cui erano comproprietari per il prezzo conve-
- 6 -
nuto in Euro 150.000,00, dividendo i proventi al 50% ossia 75.000,00 euro per ciascuno.
Il resistente ha, in comparsa conclusionale, riferito di avere ce- duto l'impresa, di essere allo stato disoccupato, in attesa della pen- sione e di mantenersi utilizzando i proventi della vendita dell'appartamento in precedenza in comunione con la ricorrente.
Il resistente risulta, come in passato, proprietario della casa co- niugale e nudo proprietario di altri immobili.
Ciò posto, alla luce della documentazione prodotta e delle supe- riori considerazioni, considerata la durata del matrimonio (celebrato nel 1989), l'età della ricorrente (55 anni), le condizioni di salute del resistente, nonché la attuale situazione reddituale e patrimoniale delle parti, va posto a carico del l'obbligo di versare alla CP_1
l'importo mensile di € 300,00 a titolo di contributo al man- Pt_1
tenimento della stessa e ciò con decorrenza dallo scioglimento della impresa familiare.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussi- stenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• pronuncia la separazione dei coniugi Parte_1
(C.F. ) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
- 7 -
); C.F._2
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga tra- smessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
• rigetta la domanda avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere la condanna del resistente al pagamento, in proprio favore, di un contributo per il mantenimento del figlio Per_1
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in Controparte_1
favore di parte ricorrente la somma mensile di euro 300,00 a tito- lo di contributo per il mantenimento della stessa, da corrispon- dere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., con decorrenza dallo scioglimen- to della impresa familiare;
• compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezio- ne civile del Tribunale, il 29/11/2024
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
- 8 -
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2567 dell'anno 2022 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il pa- Parte_1 C.F._1
trocinio dell'avv. GIANNOTTA PIETRO ANTONIO parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patro- Controparte_1 C.F._2
cinio dell'avv. FERRARA GIORGIO EUGENIO parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 10/06/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elemen- ti desumibili dagli atti processuali ed il tenore stesso delle allega- zioni delle parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è veri- ficata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comu- nanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assi- stenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contra- sta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
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Passando all'esame delle ulteriori domande, va rigettata, in confor- mità a quanto statuito in sede di ordinanza presidenziale, la richie- sta della ricorrente tendente ad ottenere la condanna di parte resi- stente al pagamento, in proprio favore, di un contributo al mante- nimento per il figlio non convivente con alcuno dei genitori Per_1
e, in ogni caso, di età ormai avanzata (33 anni).
Invero, in tema di obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne,
l'assenza di convivenza del figlio con il genitore richiedente il mantenimento, determina il venire meno della legittimazione del
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genitore stesso a chiedere e ottenere iure proprio il contributo per il mantenimento del figlio (Cass. n.18075/2013).
Nel caso in esame, la stessa ricorrente, nell'atto introduttivo, ha rife- rito che il figlio si era trasferito presso i nonni paterni. Per_1
In sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., tuttavia, la
[...]
ha comunicato di avere ripreso la convivenza con il figlio, di- Pt_2
soccupato, presso la casa dei genitori della stessa.
A questo punto, dunque, va precisato che anche nel merito non paiono sussistere i presupposti per il riconoscimento di un contribu- to al mantenimento per il figlio tenuto conto dell'età ( 33 Per_1
anni) e della capacità lavorativa dello stesso.
Invero, secondo la Suprema Corte, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'ef- fettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavo- rativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimen- to della maggiore età.
La valutazione sulla meritevolezza deve necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'e- tà dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenzia- le, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 12952/2016, Cass. 12477/2004).
Ed ancora, il diritto del coniuge separato di ottenere dall'altro co-
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niuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne con- vivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad esple- tare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispon- dente obbligo di mantenimento ad opera del genitore. Né assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (come, ad esempio, la negatività dell'andamento dell'attività commerciale dal medesimo espletata), le quali, se pur determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno (Cass.
n.26259/2005).
Nel caso di specie, la già in sede di udienza presidenziale, Pt_1
ha confermato che il figlio, pur essendo disoccupato, ha svolto in passato attività lavorativa.
Alla luce delle superiori considerazioni, va rigettata la domanda avanzata da parte ricorrente volta ad ottenere la condanna del resi- stente al pagamento, in proprio favore, di un contributo per il man- tenimento del figlio maggiorenne Per_1
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Quanto alla domanda di corresponsione di un assegno di man- tenimento proposta dalla ricorrente, giova ricordare che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che
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non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circo- stanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di in- cidere sulle condizioni economiche delle parti (cf. Cassazione civile sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di manteni- mento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei co- niugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservar- lo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Ora, nel caso in esame, parte ricorrente durante il matrimonio, oltre a dedicarsi alla cura della famiglia e dei figli, ha collaborato dal
2011 nell'impresa familiare.
Il , infatti, era titolare dell'omonima impresa Controparte_1
familiare avente ad oggetto l'attività di montaggio, riparazione e manutenzione di ascensori.
Dalla documentazione prodotta, in particolare, emerge la cessa- zione dell'attività lavorativa “esterna” da parte della in Pt_1
concomitanza con la nascita dei figli (cfr. doc.2 all. memoria ex art. 183
- 5 -
comma 6 n.2 c.p.c.).
La medesima risultava, altresì, titolare pro quota con il CP_1
di un immobile locato a terzi per un canone mensile di € 600,00, in- cassato pro quota da entrambi i coniugi.
La dunque, al momento dell'introduzione del presente Pt_1
giudizio, percepiva circa € 900,00 mensili, di cui euro 600,00 dalla collaborazione nell'impresa familiare ed euro 300,00 dalla locazione dell'immobile di cui era comproprietaria.
Sulla scorta di ciò, in sede di provvedimenti provvisori, è stata riconosciuto alla medesima un contributo al mantenimento pari ad
€ 150,00 mensili.
La situazione reddituale e patrimoniale delle parti è mutata nel corso del giudizio.
In primo luogo, è cessata l'impresa familiare.
In particolare, come emerge dall'atto di scioglimento dell'impresa familiare del 21 novembre 2023, in atti:” La sopra detta impresa cessa da oggi di essere costituita nella forma di “Impresa familia- re” ai sensi dell'art. 230 bis c.c., e rimane puramente e semplicemente una impresa individuale di cui unico ed esclusivo proprietario è il titolare il so- pra detto , ed ancora “la resa dei conti relativa Controparte_1
all'impresa familiare ora cessata verrà di seguito effettuata tra il titolare e i coadiuvanti, anche separatamente” (vedi atto di scioglimento della impre- sa familiare prodotto da parte ricorrente).
E' pacifico, poi, che le parti abbiano, nelle more del giudizio, ceduto l'immobile di cui erano comproprietari per il prezzo conve-
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nuto in Euro 150.000,00, dividendo i proventi al 50% ossia 75.000,00 euro per ciascuno.
Il resistente ha, in comparsa conclusionale, riferito di avere ce- duto l'impresa, di essere allo stato disoccupato, in attesa della pen- sione e di mantenersi utilizzando i proventi della vendita dell'appartamento in precedenza in comunione con la ricorrente.
Il resistente risulta, come in passato, proprietario della casa co- niugale e nudo proprietario di altri immobili.
Ciò posto, alla luce della documentazione prodotta e delle supe- riori considerazioni, considerata la durata del matrimonio (celebrato nel 1989), l'età della ricorrente (55 anni), le condizioni di salute del resistente, nonché la attuale situazione reddituale e patrimoniale delle parti, va posto a carico del l'obbligo di versare alla CP_1
l'importo mensile di € 300,00 a titolo di contributo al man- Pt_1
tenimento della stessa e ciò con decorrenza dallo scioglimento della impresa familiare.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussi- stenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• pronuncia la separazione dei coniugi Parte_1
(C.F. ) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
- 7 -
); C.F._2
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga tra- smessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
• rigetta la domanda avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere la condanna del resistente al pagamento, in proprio favore, di un contributo per il mantenimento del figlio Per_1
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in Controparte_1
favore di parte ricorrente la somma mensile di euro 300,00 a tito- lo di contributo per il mantenimento della stessa, da corrispon- dere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., con decorrenza dallo scioglimen- to della impresa familiare;
• compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezio- ne civile del Tribunale, il 29/11/2024
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
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