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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/04/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 56/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 56/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. PIZZIGONI LUCA GIUSEPPE e dall'avv. PESENTI ANDREA ricorrente contro
(Cod. Fisc. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore contumace
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: la parte ricorrente concludeva come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale allegando di avere lavorato alle dipendenze di Controparte_2
dal 15.2.2022 al 11.10.2024, quando si è dimesso per giusta causa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno e con mansioni di posatore di marmo presso i vari cantieri dell'azienda a Condusio e Medolago;
ha allegato di avere sempre percepito un rimborso chilometrico di € 748,00, corrisposto ogni mese e
Pag. 1 di 5 in misura eguale a copertura delle trasferte, a guisa di superminimo individuale;
ha dedotto di non aver più percepito la retribuzione dal febbraio 2024 in poi, salvo acconti per 3.500,00 euro, né di avere percepito tredicesima, TFR e l'indennità sostitutiva del preavviso, né il conguaglio IRPEF per € 706,00. Ha quindi concluso chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di € 21.325,00 per le mensilità arretrate oltre, tredicesima,
TFR, indennità sostitutiva del preavviso e rimborso chilometrico, oltre € 706,00 netti per rimborso IRPEF.
Nessuno si è costituito per la società resistente e, all'udienza del 17/4/2025, stante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, ne è stata dichiarata la contumacia;
ritenuta sufficientemente istruita, la causa è stata quindi immediatamente discussa e, all'esito, è stata data lettura del dispositivo.
2.- Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Si osserva in primo luogo che la società resistente è rimasta contumace e che il legale rappresentante della datrice di lavoro è rimasto assente all'udienza fissata ex art. 420 c.p.c. La contumacia della società e l'assenza del legale rappresentante della stessa alla prima udienza di comparizione sono circostanze valutabili dal giudice al fine di ritenere come ammessi i fatti dedotti dal ricorrente, alla luce degli altri elementi di prova raccolti nel corso del giudizio
(tra le molte: Cass. Civ. Sez. I Sent. n. 1648 del 2.3.1996; Cass. Civ. Sez. II,
Ord. n. 9436 del 18.4.2018).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha fornito la prova documentale della sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta, per il periodo dal 15/2/2022 al 11/10/2024 e delle mansioni di operaio di settimo livello affidategli, oltre che dell'applicazione del CCNL Lapidei Artigianato;
ciò è dimostrato dalle buste paga in atti (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente) ove si evince la data di assunzione, il livello, il CCNL applicabile e la paga base riconosciuta, nonché dal modello (cfr doc. 7 fascicolo ricorrente) di cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa rappresentata dal mancato pagamento delle ultime retribuzioni. Dalle buste paga è altresì evincibile il pagamento,
Pag. 2 di 5 mensile e sempre uguale senza modifiche, della somma di € 748,00 al mese quale “rimborso chilometrico” di natura forfettaria che quindi, in assenza di prova contraria fornita dalla datrice di lavoro, non costituitasi in giudizio, assurge a elemento stabile della retribuzione, non riducibile.
Il ricorrente ha poi allegato l'ammontare del credito vantato per le retribuzioni di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre
2024, sino alle dimissioni per giusta causa, oltre tredicesima, TFR e indennità sostitutiva del preavviso, per complessivi € 21.325,00 (di cui € 3.351,42 per
TFR), calcolato come da conteggi depositati in giudizio. I menzionati conteggi, resisi necessari stante l'omessa consegna al lavoratore delle buste paga, sono esenti da errori di calcolo e sono stati elaborati sulla base del CCNL Lapidei
Artigianato correttamente individuato e applicabile al rapporto di lavoro in oggetto. In particolare, l'ammontare delle retribuzioni è stato calcolato sulla base delle ore contrattuali e della paga base corrispondente al livello, come risultante dalle precedenti buste paga, con incidenza sugli istituti differiti;
l'ammontare del TFR al 31/12/2023 emerge dalla certificazione unica redatta dalla datrice di lavoro (cfr doc. 4 fascicolo ricorrente) cui va aggiunta la quota maturata nel 2024 e calcolata correttamente come da conteggi;
altrettanto correttamente è stata imputata la somma di € 332,95 quale indennità sostitutiva del preavviso (di sei giorni, come previsto dal CCNL applicabile). Al predetto importo deve poi essere aggiunta la somma di € 706,00 netta quale rimborso
IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi in atti (cfr doc. 6 fascicolo ricorrente)
Parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha poi fornito la prova dell'avvenuto pagamento della somma richiesta dal lavoratore, né ha contestato l'entità del credito rivendicato. Sul punto, basti ricordare l'insegnamento della
Suprema Corte laddove afferma che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
Pag. 3 di 5 dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. SS.UU. n. 13533 del 30.1.2001).
Tali elementi, unitamente alla mancata comparizione alla prima udienza da parte del legale rappresentante della convenuta, tratteggiano un quadro probatorio pienamente delineato, che consente di ritenere fondate le domande formulate dalla parte ricorrente.
Il ricorso merita quindi integrale accoglimento.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi minimi data la scarsa complessità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento (da € 5.200,00 a € 26.000,00) e quindi: €
911,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 809,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi alla luce della natura documentale della causa e del fatto che la causa è stata in prima udienza discussa e decisa) per complessivi € 2.109,00 oltre alle spese generali al 15%,
IVA e CPA se dovuti come per legge con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, condanna in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 21.325,70 lordi per retribuzioni arretrate (di cui € 3.351,42 lordi per TFR) nonché della somma netta di € 706,00 per rimborso IRPEF, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in
€ 2.109,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge,
Pag. 4 di 5 con distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 17/04/2025 il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 56/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. PIZZIGONI LUCA GIUSEPPE e dall'avv. PESENTI ANDREA ricorrente contro
(Cod. Fisc. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore contumace
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: la parte ricorrente concludeva come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale allegando di avere lavorato alle dipendenze di Controparte_2
dal 15.2.2022 al 11.10.2024, quando si è dimesso per giusta causa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno e con mansioni di posatore di marmo presso i vari cantieri dell'azienda a Condusio e Medolago;
ha allegato di avere sempre percepito un rimborso chilometrico di € 748,00, corrisposto ogni mese e
Pag. 1 di 5 in misura eguale a copertura delle trasferte, a guisa di superminimo individuale;
ha dedotto di non aver più percepito la retribuzione dal febbraio 2024 in poi, salvo acconti per 3.500,00 euro, né di avere percepito tredicesima, TFR e l'indennità sostitutiva del preavviso, né il conguaglio IRPEF per € 706,00. Ha quindi concluso chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di € 21.325,00 per le mensilità arretrate oltre, tredicesima,
TFR, indennità sostitutiva del preavviso e rimborso chilometrico, oltre € 706,00 netti per rimborso IRPEF.
Nessuno si è costituito per la società resistente e, all'udienza del 17/4/2025, stante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, ne è stata dichiarata la contumacia;
ritenuta sufficientemente istruita, la causa è stata quindi immediatamente discussa e, all'esito, è stata data lettura del dispositivo.
2.- Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Si osserva in primo luogo che la società resistente è rimasta contumace e che il legale rappresentante della datrice di lavoro è rimasto assente all'udienza fissata ex art. 420 c.p.c. La contumacia della società e l'assenza del legale rappresentante della stessa alla prima udienza di comparizione sono circostanze valutabili dal giudice al fine di ritenere come ammessi i fatti dedotti dal ricorrente, alla luce degli altri elementi di prova raccolti nel corso del giudizio
(tra le molte: Cass. Civ. Sez. I Sent. n. 1648 del 2.3.1996; Cass. Civ. Sez. II,
Ord. n. 9436 del 18.4.2018).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha fornito la prova documentale della sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta, per il periodo dal 15/2/2022 al 11/10/2024 e delle mansioni di operaio di settimo livello affidategli, oltre che dell'applicazione del CCNL Lapidei Artigianato;
ciò è dimostrato dalle buste paga in atti (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente) ove si evince la data di assunzione, il livello, il CCNL applicabile e la paga base riconosciuta, nonché dal modello (cfr doc. 7 fascicolo ricorrente) di cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa rappresentata dal mancato pagamento delle ultime retribuzioni. Dalle buste paga è altresì evincibile il pagamento,
Pag. 2 di 5 mensile e sempre uguale senza modifiche, della somma di € 748,00 al mese quale “rimborso chilometrico” di natura forfettaria che quindi, in assenza di prova contraria fornita dalla datrice di lavoro, non costituitasi in giudizio, assurge a elemento stabile della retribuzione, non riducibile.
Il ricorrente ha poi allegato l'ammontare del credito vantato per le retribuzioni di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre
2024, sino alle dimissioni per giusta causa, oltre tredicesima, TFR e indennità sostitutiva del preavviso, per complessivi € 21.325,00 (di cui € 3.351,42 per
TFR), calcolato come da conteggi depositati in giudizio. I menzionati conteggi, resisi necessari stante l'omessa consegna al lavoratore delle buste paga, sono esenti da errori di calcolo e sono stati elaborati sulla base del CCNL Lapidei
Artigianato correttamente individuato e applicabile al rapporto di lavoro in oggetto. In particolare, l'ammontare delle retribuzioni è stato calcolato sulla base delle ore contrattuali e della paga base corrispondente al livello, come risultante dalle precedenti buste paga, con incidenza sugli istituti differiti;
l'ammontare del TFR al 31/12/2023 emerge dalla certificazione unica redatta dalla datrice di lavoro (cfr doc. 4 fascicolo ricorrente) cui va aggiunta la quota maturata nel 2024 e calcolata correttamente come da conteggi;
altrettanto correttamente è stata imputata la somma di € 332,95 quale indennità sostitutiva del preavviso (di sei giorni, come previsto dal CCNL applicabile). Al predetto importo deve poi essere aggiunta la somma di € 706,00 netta quale rimborso
IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi in atti (cfr doc. 6 fascicolo ricorrente)
Parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha poi fornito la prova dell'avvenuto pagamento della somma richiesta dal lavoratore, né ha contestato l'entità del credito rivendicato. Sul punto, basti ricordare l'insegnamento della
Suprema Corte laddove afferma che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
Pag. 3 di 5 dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. SS.UU. n. 13533 del 30.1.2001).
Tali elementi, unitamente alla mancata comparizione alla prima udienza da parte del legale rappresentante della convenuta, tratteggiano un quadro probatorio pienamente delineato, che consente di ritenere fondate le domande formulate dalla parte ricorrente.
Il ricorso merita quindi integrale accoglimento.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi minimi data la scarsa complessità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento (da € 5.200,00 a € 26.000,00) e quindi: €
911,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 809,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi alla luce della natura documentale della causa e del fatto che la causa è stata in prima udienza discussa e decisa) per complessivi € 2.109,00 oltre alle spese generali al 15%,
IVA e CPA se dovuti come per legge con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, condanna in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 21.325,70 lordi per retribuzioni arretrate (di cui € 3.351,42 lordi per TFR) nonché della somma netta di € 706,00 per rimborso IRPEF, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in
€ 2.109,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge,
Pag. 4 di 5 con distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 17/04/2025 il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
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