Art. 12.
L' articolo 79 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 79 - (Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali.
Magistratura di sorveglianza). - Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sara' provveduto con apposita legge.
Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni.
Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo comma dell'articolo 68".
L' articolo 79 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 79 - (Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali.
Magistratura di sorveglianza). - Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sara' provveduto con apposita legge.
Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni.
Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo comma dell'articolo 68".