Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 27/03/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
RG. n. 1144/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA
nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 2754/2023, emessa dal Tribunale di Genova, pubblicata in data 09.11.2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Maria Verga, in forza di mandato C.F._2 in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Viale Bianca
Maria n. 2 APPELLANTI
contro
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Vittorio Petrocco, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sestri Levante (GE), Via Fico n. 32 int. 17 e 18 APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“contrariis reiectis, eccepita preliminarmente la tardività e conseguente inammissibilità delle contestazioni avversarie in merito ai vizi della delibera del 16.10.2020, da intendersi, pertanto, pacifici ai sensi dell'art. 115 co.
1° cpc, dichiarare la nullità della sentenza impugnata e, in ogni caso, riformarla per i motivi esposti e quindi
- accertare la legittimità dell'intervento proposto dagli attori ex art. 1102 cc,
1
16.10.2020 per le ragioni di cui in narrativa dell'atto di citazione di primo grado, anche ai sensi dell'art. 115 co. 1° cpc.
- Condannare il convenuto al risarcimento del danno nella misura pari ad €1.000,00 CP_1 mensili a far data dal 03.08.2020 e per ogni mese sino all'esecuzione degli impianti, o nella diversa minore o maggior somma ritenuta di giustizia, da determinarsi anche secondo equità, per i motivi espressi in atto.
Il tutto oltre interessi legali.
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e gli oneri di legge per entrambi i gradi di giudizio, nonché relativamente alle due mediazioni tenutesi in primo grado.”
PER L'APPELLATO
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, -contrariis reiectiis-: in via preliminare: previa espunzione dal fascicolo di parte appellante dei documenti rubricati al n. 29 e 30 allegati alla comparsa conclusionale del giudizio di prime cure in quanto depositati illegittimamente, nel merito rigettare l'appello promosso e a conferma della gravata sentenza respingere tutte le avversarie domande in quanto inammissibili, improcedibili nonché infondate in fatto e diritto per i motivi già esposti.
Con condanna al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16.02.2021 e rispettivamente quale Parte_1 Parte_2 titolare del diritto di usufrutto e per la nuda proprietà per acquisto fattone in data 7/2/2020 di appartamento sito in , Viale Roma 22 al piano terzo, originariamente identificato al CP_1
Catasto Fabbricati di Genova al foglio 18, mappale 278, subalterno 13, citavano davanti al Tribunale di Genova il chiedendo che, accertata la legittimità del Controparte_1 proposto intervento edilizio ex art. 1102 c.c., venisse dichiarata la nullità e/o annullata la delibera condominiale assunta all'assemblea del 16.10.2020 dal predetto , e che questi fosse CP_1 condannato al risarcimento danni nella misura pari a 1.000,00 euro mensili a far data dal 03.08.2020 sino all'esecuzione degli impianti, o nella diversa minor o maggior somma ritenuta a titolo dim mancato godimento dell'immobile. A sostegno delle proprie domande, gli attori deducevano che con mail del 27.02.2020 avevano comunicato all'amministratore del Condominio di essere divenuti proprietari del suddetto immobile, informandolo che il 02.03.2020 avrebbero avuto inizio i lavori di ristrutturazione e frazionamento dell'appartamento (poi rinviati al 25-26.05.2020 per il Covid), indicando sia i dati del titolo abilitativo (CILA n. 6224 del 19.02.2020), sia i riferimenti della ditta appaltatrice (Imeta Srl), essendo il frazionamento espressamente consentito dal regolamento condominiale. Esponevano, che l'appartamento veniva suddiviso in due distinte unità: un bilocale e
2 un trilocale, rispettivamente identificati ai subalterni 26 e 27. Si rendeva, quindi, necessario dotare entrambi gli appartamenti di allacci indipendenti per le primarie utenze, quali l'acqua potabile, la corrente elettrica e l'impianto citofonico, di cui il bilocale era privo. Non essendo possibile utilizzare le tubazioni esistenti di dimensioni non idonee, gli attori, tecnici nel settore edilizio, insieme all'impresa appaltatrice, individuavano come miglior soluzione il passaggio degli allacci lungo le scale condominiali, grazie a una minima bucatura di tre pianerottoli sino al piano terzo e il mascheramento delle tubazioni mediante un cassonetto di cartongesso di cm 6x16. La soluzione da loro proposta veniva inserita nell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale per essere discussa in data 20.06.2020. Tale assemblea si riservava di valutare alternative da comunicare agli attori “nel minor tempo possibile”. Successivamente veniva reiterata nuova richiesta e in data 11.08.2020, all'unanimità, l'assemblea accettava la soluzione proposta dagli attori, a fronte della duplice condizione che gli stessi provvedessero alla sostituzione dell'impianto citofonico accollandosene i costi, nonché fornissero al un'analisi statica sui pianerottoli interessati dal passaggio CP_1 degli allacci e un'attestazione di un termotecnico sulla tenuta della coibentazione della tubazione dell'acqua. In data 16.10.2020, aveva luogo una nuova assemblea in cui, a fronte di un asserito vizio del quorum deliberativo, agli attori veniva revocata la precedente autorizzazione e negato il richiesto passaggio senza motivazioni e senza la prospettazione da parte del di alcuna soluzione CP_1 alternativa. Deducevano la legittimità dell'opera ai sensi dell'art. 1102 c.c., ai sensi dell'art. 7 del regolamento condominiale che autorizza il frazionamento degli immobili, nonché ai sensi dell'art. 6 del regolamento, che non può essere interpretato nel senso di porre un divieto generalizzato all'utilizzo delle parti comuni. Contestualmente denunciavano vizi di illegittimità della delibera
16/10/2020. Chiedevano, altresì, il risarcimento del danno per mancato godimento del bilocale che avevano concesso in locazione dal novembre 2011 al canone complessivo di euro 7.300,00, salvo poi essere stati costretti a recedere, con conseguente mancato incasso.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18.05.2021, si costituiva il , CP_1 che, oltre a contestare le domande attoree, eccepiva l'improcedibilità della domanda volta ad accertare la legittimità ex art. 1102 cc dell'intervento proposto dai coniugi Pt_1
All'udienza del 25.06.2021, il ribadiva la predetta eccezione e gli attori chiedevano la CP_1 sospensione della delibera impugnata. Il Giudice si riservava e con ordinanza del 15.07.2021 accoglieva l'istanza di sospensione della delibera e assegnava alle parti il termine di 15 giorni per instaurare il giudizio di mediazione solo sulla domanda di accertamento della legittimità ex art. 1102
c.c. dell'intervento in questione. Fallita la mediazione, depositate le memorie ex art. 183, comma VI,
c.p.c., il Giudice licenziava consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale respingeva le domande degli attori, e li condannava al pagamento delle spese di lite. Premessa la natura contrattuale del regolamento condominiale, sulla base della prova documentale fornita dal , come tale vincolante per tutti i condomini e CP_1
3 con la facoltà di prevedere clausole limitatrici dei diritti dei medesimi sulle proprietà esclusive o comuni ai sensi dell'art. 1102 c.c., il Tribunale richiamava l'art. 6 del predetto regolamento, ai sensi del quale “ogni condomino prima di iniziare nei locali di sua proprietà lavori che interessino direttamente o indirettamente la parte comune, deve chiedere per iscritto l'autorizzazione all'amministratore e, in caso di dissenso, la decisione dovrà essere riservata all'Assemblea da radunarsi entro venti giorni dalla suddetta richiesta. Trascorso tale termine senza che l'assemblea vi abbia provveduto, il potrà eseguire sotto le proprie responsabilità i lavori progettati”, CP_1 legittimamente stabilendo una richiesta di autorizzazione assembleare per lo svolgimento di lavori.
Nel caso in esame detta autorizzazione non era stata concessa in quanto l'assemblea condominiale, convocata in merito a detta richiesta di autorizzazione, in data 20.06.2020 non accordava il consenso alla richiesta mentre in data 11.08.2020 condizionava il consenso alla richiesta al buon esito delle relazioni dell'ingegnere e del termotecnico e alla verifica da parte dei tecnici del , CP_1 condizione mai avverata. L'assemblea condominiale non aveva autorizzato gli attori a porre servitù su parti comuni dell'edificio.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello gli originari attori e Parte_1 [...]
, al fine di ottenerne la riforma, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe e Parte_3
articolando i motivi di seguito indicati.
Si è costituito in giudizio il , il quale contestava tutto quanto dedotto in appello e chiedeva CP_1 il rigetto dell'impugnazione ex adverso proposta.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 24.04.2024, la Corte ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 11.03.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. All'esito la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Col primo motivo gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il primo giudice erroneamente statuito sulla dedotta la violazione dell'art. 1102 c.c. come unico motivo di impugnazione della delibera del 16.10.2020, senza esaminare i vizi di illegittimità della delibera originariamente dedotti (incompetenza dell'assemblea e inammissibilità della revoca;
illegittimità della revoca della delibera del 11.08.2020 e dell'accordo correlato;
incompletezza e non veridicità dell'ordine del giorno;
incompatibilità della delibera del 16.10.2020 con l'art. 6 del Reg. condominiale), violando così il principio generale della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato previsto dall'art. 112 c.p.c..
1.2. Lamentano, poi, la violazione dell'art. 132 co. 2° , 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale afferma che il “regolamento del condominio … ha natura contrattuale come risulta dalla documentazione depositata dal condominio e in particolare dalle note di trascrizione degli atti di acquisto di cui alle produzioni nn. 13, 14, 15 di parte convenuta”, in quanto il Tribunale non avrebbe dovuto tenere conto di tali documenti sia in quanto prodotti tardivamente con la memoria ex art. 183,
4 6 comma, n. 3 e, per tale ragione, non acquisibili nel processo, sia perché inammissibili, in quanto non supportati da alcuna argomentazione/allegazione del convenuto, avendo il CP_2
solo con la seconda memoria ex art. 183 co. 6° cpc, che il regolamento era stato redatto
[...] dall'originario costruttore e allegato al rogito successivo di vendita a Controparte_3
. Parte_4
2 Col secondo motivo censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato la natura contrattuale del regolamento condominiale, stante la mancanza di prova. Anche ammettendo che la documentazione ex adverso prodotta sia stata regolarmente acquisita al processo, affermano che il avrebbe dovuto produrre non solo il primo atto di vendita avente a oggetto CP_1
l'appartamento oggi degli attori (vendita – doc. 13 convenuto), bensì tutti i primi Controparte_4 atti di compravendita di tutti gli appartamenti, in modo da consentire la verifica dell'avvenuta approvazione del regolamento da parte di ogni singolo acquirente/condomino. Dopodiché avrebbe dovuto essere documentata l'approvazione e l'allegazione del regolamento condominiale per ogni successivo trasferimento della proprietà degli appartamenti.
2.1 Affermano che, in ogni caso, l'art. 6 del regolamento, quand'anche avesse natura contrattuale, non possa derogare l'art. 1102 c.c. non potendo porre un divieto generalizzato all'utilizzo delle parti comuni per mancanza di uno specifico e prevalente interesse del Condominio.
2.2 Assumoni che non è vero quanto affermato in sentenza che essi hanno richiesto l'autorizzazione con missiva 01.06.2020 a lavori già eseguiti, in quanto l'inizio dei lavori di frazionamento dell'appartamento è da collocarsi il 25-26.05.2020 con termine il 03.08.2020. In data 26.05.2020 il geom. nformava l'amministratore dell'intervento, formalizzando la richiesta di autorizzazione Pt_1 con mail del 01.06.2020. Perciò l'autorizzazione veniva richiesta quando i lavori di frazionamento dell'ente privato erano appena iniziati. Erroneamente il Tribunale afferma che l'autorizzazione non era mai stata concessa agli appellanti interpretando l'esito delle due assemblee del 20.06.2020 e del 11.08.2020. L'assemblea successiva del giorno 11.08.2020 autorizzava l'intervento. Censurano
l'affermazione del Tribunale per cui l'assemblea condizionava l'autorizzazione al buon esito delle relazioni dell'ingegnere e del termotecnico nonché alla verifica di tali perizie da parte dei tecnici del
, e quella per cui la seconda condizione non si sarebbe avverata e l'autorizzazione non CP_1 si sarebbe perfezionata. Contrariamente a quel che sostiene il Giudice, l'assemblea ha autorizzato l'esecuzione della soluzione proposta dagli appellanti a fronte del loro impegno alla sostituzione del citofono condominiale e a condizione che fornissero le predette relazioni tecniche, che erano state consegnate. Tali perizie avrebbero potuto eventualmente essere sottoposte a verifica da parte di fiduciari del , per accertare la correttezza del beneplacito dei tecnici incaricati dagli CP_1 appellanti. In sostanza non si tratterebbe di un'ulteriore condizione, ma della facoltà del CP_1 di far verificare da propri fiduciari le relazioni fornite dagli appellanti.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente fra loro in quanto strettamente connessi e ad avviso della Corte sono fondati nei termini che seguono.
5 Gli stessi attori-appellanti che oggi contestano la natura contrattuale del regolamento per difetto di prova - prova che assumono non fornita dal - si sono comportati nel rispetto di quanto CP_1 previsto dall'art. 6 del regolamento ed hanno agito ai sensi di tale articolo (avendo altresì invocato l'art. 7 che consente il frazionamento dell'unità abitativa), tanto è vero che nella narrativa dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado affermano di aver chiesto all'amministrazione l'autorizzazione (pag. 3) e che “in ossequio all'art. 6 del Regolamento condominiale” la richiesta del sig. venne inserita nell'ordine del giorno dell'assemblea del 20.6.2020 (pag. 3), e, poi, Pt_1 affermano che detto articolo del regolamento non può essere interpretato come diritto della maggioranza assembleare di porre un divieto generalizzato all'utilizzo delle parti comuni (pag. 10), ed ancora, assumono la incompatibilità della delibera impugnata del 16.10.2020 con il predetto art. 6 regolamento condominiale.
Tenuto, pertanto, conto di quanto previsto dal suddetto articolo del regolamento condominiale, in effetti – osserva la Corte - la Corte Suprema si è espressa (cfr. Cass. n. 29924/2019, invocata dal
) nel senso che i singoli condomini non possono sottrarsi all'obbligo, di carattere CP_1 negoziale, derivante dalle disposizioni del regolamento che impongono di richiedere la preventiva autorizzazione dell'assemblea per eseguire qualsiasi lavoro sulle cose comuni o sulle parti esclusive.
Trattasi di un parere vincolante della assemblea che obbliga ciascun condomino, oltre che alla relativa richiesta, anche a uniformarsi al suo contenuto. Tuttavia, avendo la parte attrice impugnato la delibera che non ha autorizzato l'esecuzione delle opere richieste dal singolo condomino, non è preclusa la verifica di legittimità postulata dall'art. 1137 c.c. – nel caso in esame proposta appunto dagli originari attori - che non esclude la necessità di un accertamento della situazione di fatto che
è alla base della determinazione collegiale, costituendo tale accertamento il presupposto indefettibile per controllare la rispondenza della delibera alla legge (Cass. n. 29924/2019 sopra menzionata).
Ebbene, procedendo quindi all'esame del fatto oggetto della delibera impugnata, della cui rispondenza alla legge è investita questa Corte, si osserva che le opere edilizie di cui parte appellante ha chiesto l'autorizzazione sono quelle che, come emerge dalla citazione introduttiva, prevedono la bucatura di tre pianerottoli per consentire il passaggio di due tubi di 25 mm. di diametro sino al piano terzo ove si trovano gli appartamenti ed il mascheramento delle tubazioni mediante un cassonetto di cartongesso della misura, indicata originariamente da parte attrice, in cm. 6 x16 (doc.
6 di parte attrice). La soluzione proposta da parte attrice (visibile nei doc. 6A e 15 prodotti dalla parte attrice) è stata esaminata dal CTU, nell'ambito della consulenza licenziata dal Tribunale che, sul punto, ha affermato che l'opera realizzanda consiste nell'esecuzione di un cassonetto della misura di 8 x 20 cm da realizzare a livello del pianerottolo di interpiano tra il PT e il P1 per raggiungere il pianerottolo di interpiano tra il P3 e il P4 del fabbricato. All'interno del cassonetto, a livello del P3, verrebbe realizzato il collegamento con gli impianti interni del bilocale e del trilocale (cfr. figura 11
CTU). Per l'attraversamento dei pianerottoli è prevista la realizzazione di n. 4 fori di diametro
6 massimo 40 mm giacchè, oltre all'adduzione idrica, si prevede la salita di n. 3 guaine da 32 mm atte ad alloggiare separatamente le linee elettriche, citofoniche e telefoniche.
Il CTU non ha evidenziato problemi di stabilità e/o staticità avendo affermato che la relazione di calcolo proposta dall'Ing. “mostri in termini di correttezza come le opere dallo stesso Per_1 prescritte siano necessarie sufficienti per ovviare alle possibili problematiche ingenerate dai carotaggi” (pag. 28 CTU). Trattasi in particolare di opere di rinforzo (a taglio) necessarie e sufficienti per garantire la staticità dell'elemento strutturale consistenti nella messa in opera di una barra filettata dn 12 cl.
4.8 per ogni foro da 40mm di diametro realizzato. Quanto al profilo del decoro architettonico, il CTU ha calcolato che i pianerottoli hanno un ingombro di circa 110 x 110 cm e che la realizzazione di un cassonetto della misura di cm 8 x 20 nell'angolo cieco del pianerottolo, alla stregua di quanto visibile nel rendering offerto nel doc 6A di parte attrice “avrebbe un pur minimo – ma innegabile -impatto estetico sull'impatto visivo della scala nel suo complesso”, aggiungendo che dette dimensioni siano le “minime possibili” per consentire l'alloggiamento delle 4 condotte relative all'adduzione (idrica, elettrica, citofonica e telefonica).
E' bene subito precisare che le altre soluzioni proposte dal CTU, ovvero il passaggio delle tubazioni all'esterno dell'edificio in prossimità dello spigolo ovest del fabbricato in un finto pluviale (figura 15), ovvero sempre all'esterno sul prospetto est (figura 18) trovano un ostacolo nel diniego di autorizzazione del Comune di (prod. 29 e 30 allegati alla conclusionale del giudizio CP_1 di primo grado della parte originaria attrice, la cui produzione è da considerarsi ammissibili, quali documenti di formazione successiva), in quanto non conformi ai provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e non compatibili con i valori espressi nei piani paesaggistici vincolanti, diniego, quindi, da intendersi esteso anche alla soluzione 3 per essere vietata in tutto il territorio comunale la collocazione delle utenze in facciata.
Ne consegue che, sotto un primo profilo, le opere, ad avviso della Corte, non si pongano in contrasto con l'art. 1102 c.c., norma di riferimento ai fini della verifica della legittimità dell'opera, in difetto di più restrittivi limiti non previsti dall'art. 6 del regolamento condominiale. Ossia, il regolamento condominiale, all'art. 6, non introduce limiti e/o restrizioni ulteriori rispetto a quelli evincibili dalle disposizioni di cui all'art. 1102 c.c. – pur astrattamente potendovi derogare – di tal chè le opere realizzande non possono che essere vagliate in relazione ai parametri di cui alla predetta norma.
Ai sensi di tale norma le modifiche alle parti comuni possono essere apportate dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, al fine di conseguire un uso più intenso, sempre che non alterino la destinazione e non impediscano il pari uso. La nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l'art. 1102 c.c., seppur non vada intesa nel senso di uso identico e contemporaneo (dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione), implica, tuttavia, la condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri. Nel caso in esame la realizzazione di un cassonetto della misura di cm 8 x 20 nell'angolo cieco del pianerottolo non è tale né da alterare la destinazione
7 del pianerottolo al bene comune, né tale da impedire un pari uso del bene, circostanza neppure allegata dal . Neppure si pongono problemi di stabilità dell'opera, né ad avviso della CP_1
Corte l'opera realizzanda la cui esecuzione renderà un'opera pressochè simile a quella visibile nel rendering offerto nel doc 6A di parte attrice pare suscettibile di alterare il decoro architettonico. Come ha affermato la Suprema Corte “Negli edifici in condominio i proprietari esclusivi delle singole unità immobiliari possono utilizzare i muri comuni, nelle parti ad esse corrispondenti, sempre che
l'esercizio di tale facoltà, disciplinata dagli artt. 1102 e 1122 cod. civ., non pregiudichi la stabilità ed il decoro architettonico del fabbricato” (Cass. n. 4314/2002). Ricordato che è giurisprudenza costante che per decoro architettonico del fabbricato debba intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata, armonica fisionomia, il rendering di cui al doc. 6A rende evidenza di una realizzanda opera che sia suscettibile, seppure di parziale ingombro di una parte piana del sedime dei pianerottoli e della corrispondente parete delle scale, di essere armonicamente inserita nel contesto delle scale, in considerazione della prevista tinteggiatura bianca del cassonetto in linea con le pareti e della prevista apposizione dello zoccoletto nero alla base, accorgimenti che possono ovviare alla interruzione della regolarità geometrica del pianerottolo, riprendendo le linee ed i colori delle caratteristiche interne delle scale. Lo stesso CTU ha indicato l'impatto visivo come “minimo”.
Sotto un secondo profilo, risulta che l'assemblea del 11/8/2020, indetta anche per la discussione della richiesta del condomino di transito nel vano scale condominiale di condutture per Pt_1
l'allaccio dell'acqua, luce e citofono ha all'unanimità accettato la proposta “ovviamente subordinata al buon esito delle relazioni dell'Ingegnere e del Termotecnico e allo loro verifica da parte dei tecnici di parte del ”. Gli attori, con mail del 17.09.2020 (doc. 14), hanno trasmesso CP_1 all'amministratore copia della relazione tecnica statica redatta dall'Ing. (doc. 15), nonché la Per_2 relazione sulla coibentazione della tubazione dell'acqua redatta dal termotecnico sig. (doc. Per_3
16), aventi entrambe esito positivo, circostanze pacifiche in causa, laddove altrettanto pacificamente risulta che il Condominio non si è attivato per effettuate alcuna verifica da parte di tecnici da lui incaricati, secondo quanto deciso in assemblea. Tali perizie avrebbero quindi dovuto essere sottoposte a verifica da parte di fiduciari del , per accertare la possibilità di realizzazione. CP_1
Appare condivisibile l'assunto dell'appellante per cui il tempo trascorso da quando gli attori hanno consegnato le perizie in data 19.09.2020 (doc. 14), e la delibera di “sostanziale” revoca della precedente è trascorso quasi un mese, e quindi è stato superato il termine di venti giorni previsto dal regolamento condominiale (art. 6 summenzionato) perché il effettuasse la verifica e CP_1
l'assemblea si esprimesse su tale verifica, di tal chè può affermarsi che tale condizione, ossia quella della verifica (mai intervenuta), si sia avverata per fatto imputabile al , fondando il CP_1 legittimo affidamento degli appellanti sul perfezionamento dell'accordo e sull'autorizzazione del all'esecuzione dell'opera. CP_1
8 Inoltre, la successiva delibera del 16/10/2020, quella impugnata, risulta essere stata indetta con il seguente ordine del giorno “ “Alla luce del vizio di carenza del quorum deliberativo riferito al medesimo argomento dell'ordine del giorno dell'assemblea del 11 agosto u.s. , di seguito riportato, rinnovo della discussione all'ordine della richiesta del di transito nel vano scala Controparte_5 condominiale di condutture per l'allaccio luce, acqua e citofono per la nuova u.i. realizzata in seguito al frazionamento dell'interno 10. Delibere conseguenti”). Tuttavia né nella convocazione dell'assemblea del 16.10.2020, né nel relativo verbale viene specificato alcunché al riguardo del vizio del quorum deliberativo. Va anzi sottolineato che dal verbale dell'assemblea del 11.08.2020 emerge chiaramente sia la presenza del sig. , sia la votazione all'unanimità, non risultando CP_3 che il sig. si sia allontanato, né è mai stata provata la rispondenza a verità dei fatti ivi CP_3 riportati da parte del sig. , che assume essersi allontanamento prima della delibera del 11 CP_3 agosto, non potendo valere in tal senso la unilaterale dichiarazione del predetto risultante dalla mail prodotta dal di essere uscito prima della votazione. In assenza di tale prova la delibera CP_1
– che ha il contenuto sostanziale di una revoca della precedente ma non in linea con l'ordine del giorno– si pone tuttavia in contrasto con il principio per cui ai fini della validità dell'ordine del giorno occorre che esso elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l'importanza, e di poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere, in relazione sia alla opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti. Nel caso in esame non emerge dall'avviso di convocazione né dalla delibera assunta quale fosse in concreto il vizio tale da invalidare la delibera assunta in data
11/8/2020, e soprattutto non vi è prova che il si sia allontanato prima della votazione. CP_3
Pertanto, in ragione dei motivi sopramenzionati (mancata precisazione ed enucleazione delle ragioni del vizio di quorum deliberativo nell'ordine del giorno dell'assemblea del 16.10.2020; mancata prova della effettività e sussistenza di tale vizio;
sostanziale revoca della delibera del 11.8.2020 in assenza di previsione dell'ordine del giorno;
delibera di revoca assunta dopo il perfezionamento di accordo emergente dalla delibera del 11/8/2020 di autorizzazione ai lavori che ha fondato il legittimo affidamento degli attori di realizzazione dell'opera), nonché in ragione della legittimità dell'opera realizzanda da parte degli appellanti ex art. 1102 c.c. e 6 del regolamento, la delibera assunta dall'assemblea in data 11.8.2020 deve essere annullata.
Va invece respinta la domanda degli appellanti di risarcimento del danno asseritamente derivante dalla mancata locazione del bilocale, allegata quale conseguenza dell'unilaterale scioglimento dell'accordo manifestato dal nella delibera del 16.10.2020. CP_1
Ed invero, non si può ravvisare nel sopravvenuto diniego di autorizzazione da parte del CP_1 alcun illecito suscettibile di determinare un'obbligazione risarcitoria, posto che sotto un primo profilo l'assemblea condominiale ha esercitato quella che risulta essere prevista nel regolamento condominiale come una prerogativa a lei rimessa, sia pure sottoposta al sindacato ex art. 1137 c.c.
9 dell'autorità giudiziaria e viziata nei termini sopra enucleati e, sotto un secondo profilo, anche ai sensi dell'art. 6 del regolamento, era nella facoltà del condomino realizzare l'opera sia pure sotto la propria responsabilità.
Venendo alle spese di lite, la Corte, in ragione dell'esito complessivo della lite, ravvisa le ragioni per compensare le spese nella misura del 50%, in ragione della soccombenza della parte appellante in ordine alla domanda risarcitoria, rimanendo la residua frazione del 50% a carico del CP_1 soccombente sull'annullamento della delibera e quindi parzialmente vittorioso sull'originaria e più consistente domanda proposta. Le spese di lite sono liquidate in base al DM n. 55/2014 secondo il medesimo scaglione applicato dal Tribunale, non oggetto di impugnazione. Nella stessa misura vanno liquidate le spese di lite per la mediazione.
Le spese di CTU effettuata al fine della verifica della possibilità esecutiva delle opere sono a carico integrale del , soccombente sul punto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 2754/2023, emessa dal
Tribunale di Genova, pubblicata in data 09.11.2023, non notificata, la Corte così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza impugnata,
-annulla la delibera assunta dal nell'assemblea del Controparte_1
16.10.2020 per le ragioni di cui in narrativa;
-respinge la domanda di risarcimento proposta dagli appellanti;
-compensa fra le parti le spese di lite nella misura della metà per entrambi i gradi del giudizio, e condanna Il al pagamento della residua frazione del 50% Controparte_1 in favore degli appellanti che, in tale ridotta misura, liquida, quanto al primo grado in euro 3.000,00 per compensi, oltre esborsi vivi (iscrizione a ruolo e marche da bollo) e spese forfetizzate, iva e cpa;
per la fase di mediazione in euro 97,60 per esborsi ed euro 536,00 per compensi, oltre accessori;
e, quanto al grado di appello in euro 2.800,00 per compensi, oltre esborsi vivi (iscrizione a ruolo e marche da bollo), spese forfetizzate, iva e cpa;
-pone in via definitiva le spese di CTU a carico del appellato. CP_1
Genova, 18/3/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott. Valeria Albino IL PRESIDENTE
Dott. Marcello Bruno
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