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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2171/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 20.03.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2171/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
generalizzato come in atti Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Del Vecchio e Antonio Alfredo Maria
Del Vecchio
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal prof. avv. Giuseppe Ferraro
APPELLATA
1 OGGETTO: ANM. CCNL Autoferrotranvieri. Mansioni superiori.
Applicabilità art.2103 c.c. Esclusione. Inquadramento. Applicazione art.18
All.A al RD 148/31. Differenze retributive. Decorrenza
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro,
n.1665/2024, pubblicata il 05.03.2024, che aveva parzialmente accolto la domanda volta ad ottenere l'accertamento del suo diritto al superiore inquadramento contrattuale e le conseguenti differenze retributive, per il periodo dal 16/12/2013 al 31/12/2015.
A fondamento dell'originaria domanda il ricorrente deduceva che, assunto dalla società convenuta in data 01/04/2006, matricola n. 18858, con qualifica di operaio, con parametro 140 (operatore qualificato) del C.C.N.L. autoferrotranvieri, area operativa manutenzione impianti e officine, dal
16/12/2013 fino al 01/7/2015 era stato retribuito in base alla 3^ area professionale, manutenzione impianti ed officine, adibito allo svolgimento delle seguenti mansioni: “lavoratore che, in possesso di conoscenza acquisita di procedure operative e sulla base di direttive ricevute, opera singolarmente od in squadra in attività di manutenzione e riparazione su mezzi, impianti e strutture, in sede e/o in linea, con compiti specifici o plurifunzionali”; che in seguito a concorso interno, dall'01/01/2015, provenendo dalla qualifica di operaio, era stato poi inquadrato al livello Q6 con parametro 170 (operatore tecnico) del C.C.N.L. autoferrotranvieri, area operativa manutenzione impianti e officine, sempre in base alla 3^ area professionale (Rete Aerea) adibito allo svolgimento delle seguenti mansioni: "Lavoratori che, in possesso di adeguata esperienza professionale, operano, con margini di autonomia, in attività tecniche e/o tecnico/manuali che richiedono particolare perizia e
2 responsabilità, anche intervenendo con autonomia operativa in linea.
Controllano e coordinano ove previsto dalla funzione attribuita dall'azienda l'attività di lavoratori di livello inferiore, partecipando all'attività lavorativa della squadra, e sovrintendono altresì alla sede ed all'armamento di linee ad impianto fisso"; che tuttavia, sin dal 16/12/2013, in seguito al conferimento di funzioni da parte del Direttore di Esercizio Ing. tramite Parte_2
comunicazione di servizio, protocollo n. 2275 del 13/12/2013 era stato di fatto adoperato stabilmente alle mansioni di “capo operatori”, rientranti nel livello superiore con qualifica P9, parametro 188, del C.C.N.L. autoferrotranvieri, 2^ area professionale, sezione area operativa manutenzione impianti e officine Rete Aerea, per le sue dimostrate capacità di coordinamento d'ufficio ed esperienza professionale, in sostituzione delle stesse figure assenti, revocate o cessate, fino a nuovo avviso, mai comunicato.
Odiernamente, l'appellante censura la sentenza impugnata per omessa contraddittoria motivazione, laddove, da un lato, aveva accertato lo svolgimento delle mansioni superiori sin dal 16.12.2013 [cfr. pag.10 della sentenza impugnata: “Deve, dunque, ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto le mansioni rapportabili al superiore livello rivendicato e che egli venisse di fatto adoperato stabilmente alle mansioni superiori di “capo operatori”, dal 16/12/2013 fino al momento in cui l'azienda non ha bandito il concorso interno di selezione e, all'esito, ha formalmente riconosciuto le predette mansioni superiori al dipendente, collocatosi al quinto posto in graduatoria degli idonei al par. 188 (vedi ordini di servizio nn. 91 del 16/09/2015 e 123 del 10/12/2015 ed alla nota prot. n. 497 dell'11/12/2015, allegato n. 6 prod ric.).” ]
e dall'altro, senza adeguata motivazione e con un mero riferimento all'art.18
All.A al RD n.148/31 aveva riconosciuto il correlativo trattamento retributivo con decorrenza dal giugno 2014 [cfr. pag. 10 cit. sent.: “Deve dunque ritenersi che al ricorrente, formalmente inquadrato con parametro 140 e poi con parametro 170, spetti, con decorrenza dal giugno 2014 (ex art. 18 All. A al R.D. n. 148/31), in considerazione dell'attività di fatto svolta, il trattamento retributivo corrispondente alla qualifica superiore, parametro 188, del C.C.N.L. autoferrotranvieri 2^area professionale, sezione area
3 operativa manutenzione impianti e officine. La convenuta deve, pertanto, essere condannata al pagamento della somma di € 10.639,77 a titolo di differenze retributive ed oneri accessori tra il livello retributivo parametro 140, dal giugno 2014 al luglio 2015, e il successivo parametro 170, fino a dicembre 2015 ed il livello retributivo parametro 188, corrispondente alle mansioni di fatto svolte dal ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione dei crediti al saldo.”]. Concludeva, pertanto, per l'erroneità della pronuncia che aveva limitato la statuizione di condanna della Società resistente delle differenze retributive a far data dal giugno escludendo il semestre precedente – dal 16.12.2013 al 31.05.2014.
Si è costituito l' che ha insistito per la conferma della sentenza di primo grado, assumendo che il minor importo riconosciuto all'originario dipendente fosse attribuibile, sebbene non adeguatamente esplicitato nelle motivazioni della sentenza, ad una attenta valutazione dei conteggi da parte del primo
Giudice operata nella sua veste di peritus peritorum .
All'odierna udienza, sostituita ex artt.127 c.3, 127 ter cpc, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente giova rammentare che, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, al rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto non è applicabile, in tema di svolgimento di mansioni superiori alla qualifica rivestita, la norma dell'art. 2103 c.c., ma sono applicabili le disposizioni di cui al R.D. n. 148 del 1931, all.
A, art. 18, la cui persistente vigenza -nonostante la sopravvenuta disciplina della promozione automatica come regola generale del rapporto di lavoro privato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 13- trova conferma nei richiami ad esso operati da numerosi provvedimenti legislativi posteriori alla L. n. 300 del
1970 (cfr., ex multis, Cass. 8 aprile 1997 n. 3027, Cass. 16 dicembre 2000 n.
15897, Cass. 27 agosto 2001 n. 11263, Cass. 13 maggio 2010 n. 11615; nel
4 senso ancora della non applicazione dell'articolo 2103 c.c. e della vigenza dell'articolo 18 dell'allegato A del r.d. n. 148/1931 v. Cass. 8 giugno 2012, n.
9344 e Cass. 17 giugno 2016, n. 12061, sia pure ivi evidenziandosi l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione e il graduale avvicinamento della sua disciplina a quella del rapporto di lavoro privato).
“Si tratta, secondo la citata giurisprudenza, infatti, di una disciplina speciale, com'è speciale
l'intera disciplina del rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario per le garanzie di stabilità e di congrua retribuzione assicurate ai lavoratori, in certo qual modo assimilati ai dipendenti pubblici […]. Nè può sottacersi che la peculiarità di questa normativa è strettamente funzionalizzata ad un interesse pubblico identificabile nell'esigenza di assicurare - in modo regolare, e con obiettività - l'espletamento del servizio pubblico, proprio mediante la scelta del personale più idoneo” (così Cass. 9344 del 2012; cfr., altresì, C.
Cass., sent. n. 18660/2020).
Stabilisce l'art. 18 dell'allegato A al R.D. 148/1931 che: “Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto. Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente. Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa. Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso.”
Come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, il lavoratore che rivendica una qualifica superiore in ragione delle mansioni svolte di fatto ha l'onere di dimostrare la ricorrenza delle relative condizioni previste dall'art. 18, all. A al R.D. n. 148 del 1931, ovvero dall'art. 9, legge n. 30 del 1978, e cioè, rispettivamente, l'esistenza della vacanza del posto e di un ordine scritto del direttore dell'azienda di svolgere dette mansioni, ovvero il superamento di una
5 prova selettiva, cui, a tutela della unità strutturale ed organica della stessa azienda è subordinata la promozione.
Nell'ottica di tendenziale omogeneizzazione del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri con quello del settore privato, la Corte ha, inoltre, dato rilevanza alla prolungata copertura provvisoria del posto quale circostanza valutabile dal giudice quale elemento presuntivo dell'esistenza di una effettiva vacanza del posto che, di fatto, è stato ricoperto dal lavoratore con qualifica inferiore, affermando che “pur vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del R.D. n.
148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore è elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle superiori mansioni. Ne consegue che, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione e col graduale avvicinamento della sua disciplina a quella del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può riconoscersi, in ragione del suddetto elemento indiziario, il diritto al superiore inquadramento” (Cass. nn. 18660/2020, 12601/2016, 5795/2013,
27859/2013, 14476/2013, 9344/2012).
Ancora, la Cassazione, nel ribadire l'applicazione ai rapporti di lavoro degli addetti a pubblici servizi di trasporto delle disposizioni dell'Allegato A (artt. 1
e 18) al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e nel rimarcarne la vigenza, ha riaffermato che le suddette norme “condizionano il diritto alla promozione del dipendente addetto a mansioni superiori, tra l'altro, alla sussistenza dell'ordine scritto del direttore dell'azienda” (cfr. Cass. n. 18509/2017 ).
Tanto rilevato, va evidenziato che nel caso di specie, non vi alcuna contestazione – con conseguente passaggio in giudicato interno del relativo accertamento- sulla circostanza che il ricorrente aveva svolto le mansioni rapportabili al superiore livello rivendicato e che egli era stato di fatto adoperato stabilmente alle mansioni superiori di “capo operatori”, dal
16/12/2013 fino al momento in cui l'azienda non ha bandito il concorso interno di selezione e, all'esito, ha formalmente riconosciuto le predette mansioni superiori al dipendente, collocatosi al quinto posto in graduatoria
6 degli idonei al par. 188 (vedi ordini di servizio nn. 91 del 16/09/2015 e 123 del 10/12/2015 ed alla nota prot. n. 497 dell'11/12/2015, allegato n. 6 prod ric.).
Va ribadito che a mente dell'art. 18, comma 1, Allegato A del R. D. n.
148/1931 "Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto".
Circa i sei mesi antecedenti al riconoscimento del diritto all'inquadramento al livello superiore, poiché è rimasto accertato che lo stesso abbia effettivamente espletato, a beneficio della parte resistente, le mansioni superiori non vi è dubbio - e neppure è contestato dalla Difesa dell'appellata Società- del suo diritto a percepire le relative differenze lavorative.
Giova evidenziare, con riferimento alle prestazioni lavorative rese da che la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire che Parte_3
“In caso di svolgimento di mansioni superiori, per il periodo di effettivo svolgimento il dipendente pubblico ha diritto alle differenze retributive tra il trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte e quello relativo alla qualifica di formale assegnazione, anche quando non possa essergli riconosciuta l'attribuzione in via definitiva della qualifica superiore. (Principio applicato in controversia concernente un dipendente da un'impresa esercente pubblici servizi di trasporto, cui non era applicabile la norma dell'art. 2103 cod. civ., bensì la disposizione specifica contenuta nell'art.18 dell'allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n.148. Cassa con rinvio, App.
Cagliari, 09/03/2005”, cfr. Cass. 13 maggio 2010, n. 11615).
Con riferimento, infine, al quantum dovuto, calcolato da parte attorea e parzialmente riconosciuto dal Tribunale con esclusione dei sei mesi in parola, va rilevato che nel rito del lavoro il convenuto aveva l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma
1, e 416, comma 3 c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli
7 emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 18.2.2011 n. 4051).
Ne discende la inammissibilità della odierna contestazione, per di più svolta a campione, sulla base di lievi discrepanze relative a mensilità già oggetto di riconoscimento da parte del primo Giudice, e, in ordine alle quali, la Difesa dell'appellante non ha proposto appello incidentale, per cui su di esse è calato il giudicato interno, non potendosi condividere l'interpretazione data dalla medesima Difesa alla motivazione della sentenza, chiara, di contro, per i motivi sopra esposti, nel senso di escludere, erroneamente, per quanto sopra esposto il diritto del ricorrente alla retribuzione per il periodo dal 16.12.2013 al 31.05.2014.
In definitiva in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che va confermata per il resto la resistente società datrice, CP_1
va altresì condannata al pagamento di ulteriori €.3.296,19, a titolo di
[...]
differenze retributive tra il livello retributivo parametro 140, dal 16.12.2013 al
31.05.2014, e il successivo parametro 170, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione dei crediti al saldo, confermando per il resto l'impugnata sentenza.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato
(come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Argomenti diversi non espressamente esaminati sono
8 stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione;
conferma le spese di giudizio del primo grado immutato lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie l'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza per l'effetto condanna la al pagamento di ulteriori €.3.296,19, a titolo di CP_1
differenze retributive tra il livello retributivo parametro 140, dal 16.12.2013 al
31.05.2014, e il successivo parametro 170, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione dei crediti al saldo;
conferma per il resto l'impugnata sentenza condanna la a rifondere all'appellante le spese di lite del presente CP_1
grado che si liquidano in complessivi €. 1.458,00 oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per legge con attribuzione al Difensore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Napoli in data 20 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Dott. Raffaella Genovese
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 20.03.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2171/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
generalizzato come in atti Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Del Vecchio e Antonio Alfredo Maria
Del Vecchio
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal prof. avv. Giuseppe Ferraro
APPELLATA
1 OGGETTO: ANM. CCNL Autoferrotranvieri. Mansioni superiori.
Applicabilità art.2103 c.c. Esclusione. Inquadramento. Applicazione art.18
All.A al RD 148/31. Differenze retributive. Decorrenza
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro,
n.1665/2024, pubblicata il 05.03.2024, che aveva parzialmente accolto la domanda volta ad ottenere l'accertamento del suo diritto al superiore inquadramento contrattuale e le conseguenti differenze retributive, per il periodo dal 16/12/2013 al 31/12/2015.
A fondamento dell'originaria domanda il ricorrente deduceva che, assunto dalla società convenuta in data 01/04/2006, matricola n. 18858, con qualifica di operaio, con parametro 140 (operatore qualificato) del C.C.N.L. autoferrotranvieri, area operativa manutenzione impianti e officine, dal
16/12/2013 fino al 01/7/2015 era stato retribuito in base alla 3^ area professionale, manutenzione impianti ed officine, adibito allo svolgimento delle seguenti mansioni: “lavoratore che, in possesso di conoscenza acquisita di procedure operative e sulla base di direttive ricevute, opera singolarmente od in squadra in attività di manutenzione e riparazione su mezzi, impianti e strutture, in sede e/o in linea, con compiti specifici o plurifunzionali”; che in seguito a concorso interno, dall'01/01/2015, provenendo dalla qualifica di operaio, era stato poi inquadrato al livello Q6 con parametro 170 (operatore tecnico) del C.C.N.L. autoferrotranvieri, area operativa manutenzione impianti e officine, sempre in base alla 3^ area professionale (Rete Aerea) adibito allo svolgimento delle seguenti mansioni: "Lavoratori che, in possesso di adeguata esperienza professionale, operano, con margini di autonomia, in attività tecniche e/o tecnico/manuali che richiedono particolare perizia e
2 responsabilità, anche intervenendo con autonomia operativa in linea.
Controllano e coordinano ove previsto dalla funzione attribuita dall'azienda l'attività di lavoratori di livello inferiore, partecipando all'attività lavorativa della squadra, e sovrintendono altresì alla sede ed all'armamento di linee ad impianto fisso"; che tuttavia, sin dal 16/12/2013, in seguito al conferimento di funzioni da parte del Direttore di Esercizio Ing. tramite Parte_2
comunicazione di servizio, protocollo n. 2275 del 13/12/2013 era stato di fatto adoperato stabilmente alle mansioni di “capo operatori”, rientranti nel livello superiore con qualifica P9, parametro 188, del C.C.N.L. autoferrotranvieri, 2^ area professionale, sezione area operativa manutenzione impianti e officine Rete Aerea, per le sue dimostrate capacità di coordinamento d'ufficio ed esperienza professionale, in sostituzione delle stesse figure assenti, revocate o cessate, fino a nuovo avviso, mai comunicato.
Odiernamente, l'appellante censura la sentenza impugnata per omessa contraddittoria motivazione, laddove, da un lato, aveva accertato lo svolgimento delle mansioni superiori sin dal 16.12.2013 [cfr. pag.10 della sentenza impugnata: “Deve, dunque, ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto le mansioni rapportabili al superiore livello rivendicato e che egli venisse di fatto adoperato stabilmente alle mansioni superiori di “capo operatori”, dal 16/12/2013 fino al momento in cui l'azienda non ha bandito il concorso interno di selezione e, all'esito, ha formalmente riconosciuto le predette mansioni superiori al dipendente, collocatosi al quinto posto in graduatoria degli idonei al par. 188 (vedi ordini di servizio nn. 91 del 16/09/2015 e 123 del 10/12/2015 ed alla nota prot. n. 497 dell'11/12/2015, allegato n. 6 prod ric.).” ]
e dall'altro, senza adeguata motivazione e con un mero riferimento all'art.18
All.A al RD n.148/31 aveva riconosciuto il correlativo trattamento retributivo con decorrenza dal giugno 2014 [cfr. pag. 10 cit. sent.: “Deve dunque ritenersi che al ricorrente, formalmente inquadrato con parametro 140 e poi con parametro 170, spetti, con decorrenza dal giugno 2014 (ex art. 18 All. A al R.D. n. 148/31), in considerazione dell'attività di fatto svolta, il trattamento retributivo corrispondente alla qualifica superiore, parametro 188, del C.C.N.L. autoferrotranvieri 2^area professionale, sezione area
3 operativa manutenzione impianti e officine. La convenuta deve, pertanto, essere condannata al pagamento della somma di € 10.639,77 a titolo di differenze retributive ed oneri accessori tra il livello retributivo parametro 140, dal giugno 2014 al luglio 2015, e il successivo parametro 170, fino a dicembre 2015 ed il livello retributivo parametro 188, corrispondente alle mansioni di fatto svolte dal ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione dei crediti al saldo.”]. Concludeva, pertanto, per l'erroneità della pronuncia che aveva limitato la statuizione di condanna della Società resistente delle differenze retributive a far data dal giugno escludendo il semestre precedente – dal 16.12.2013 al 31.05.2014.
Si è costituito l' che ha insistito per la conferma della sentenza di primo grado, assumendo che il minor importo riconosciuto all'originario dipendente fosse attribuibile, sebbene non adeguatamente esplicitato nelle motivazioni della sentenza, ad una attenta valutazione dei conteggi da parte del primo
Giudice operata nella sua veste di peritus peritorum .
All'odierna udienza, sostituita ex artt.127 c.3, 127 ter cpc, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente giova rammentare che, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, al rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto non è applicabile, in tema di svolgimento di mansioni superiori alla qualifica rivestita, la norma dell'art. 2103 c.c., ma sono applicabili le disposizioni di cui al R.D. n. 148 del 1931, all.
A, art. 18, la cui persistente vigenza -nonostante la sopravvenuta disciplina della promozione automatica come regola generale del rapporto di lavoro privato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 13- trova conferma nei richiami ad esso operati da numerosi provvedimenti legislativi posteriori alla L. n. 300 del
1970 (cfr., ex multis, Cass. 8 aprile 1997 n. 3027, Cass. 16 dicembre 2000 n.
15897, Cass. 27 agosto 2001 n. 11263, Cass. 13 maggio 2010 n. 11615; nel
4 senso ancora della non applicazione dell'articolo 2103 c.c. e della vigenza dell'articolo 18 dell'allegato A del r.d. n. 148/1931 v. Cass. 8 giugno 2012, n.
9344 e Cass. 17 giugno 2016, n. 12061, sia pure ivi evidenziandosi l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione e il graduale avvicinamento della sua disciplina a quella del rapporto di lavoro privato).
“Si tratta, secondo la citata giurisprudenza, infatti, di una disciplina speciale, com'è speciale
l'intera disciplina del rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario per le garanzie di stabilità e di congrua retribuzione assicurate ai lavoratori, in certo qual modo assimilati ai dipendenti pubblici […]. Nè può sottacersi che la peculiarità di questa normativa è strettamente funzionalizzata ad un interesse pubblico identificabile nell'esigenza di assicurare - in modo regolare, e con obiettività - l'espletamento del servizio pubblico, proprio mediante la scelta del personale più idoneo” (così Cass. 9344 del 2012; cfr., altresì, C.
Cass., sent. n. 18660/2020).
Stabilisce l'art. 18 dell'allegato A al R.D. 148/1931 che: “Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto. Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente. Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa. Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso.”
Come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, il lavoratore che rivendica una qualifica superiore in ragione delle mansioni svolte di fatto ha l'onere di dimostrare la ricorrenza delle relative condizioni previste dall'art. 18, all. A al R.D. n. 148 del 1931, ovvero dall'art. 9, legge n. 30 del 1978, e cioè, rispettivamente, l'esistenza della vacanza del posto e di un ordine scritto del direttore dell'azienda di svolgere dette mansioni, ovvero il superamento di una
5 prova selettiva, cui, a tutela della unità strutturale ed organica della stessa azienda è subordinata la promozione.
Nell'ottica di tendenziale omogeneizzazione del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri con quello del settore privato, la Corte ha, inoltre, dato rilevanza alla prolungata copertura provvisoria del posto quale circostanza valutabile dal giudice quale elemento presuntivo dell'esistenza di una effettiva vacanza del posto che, di fatto, è stato ricoperto dal lavoratore con qualifica inferiore, affermando che “pur vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del R.D. n.
148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore è elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle superiori mansioni. Ne consegue che, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione e col graduale avvicinamento della sua disciplina a quella del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può riconoscersi, in ragione del suddetto elemento indiziario, il diritto al superiore inquadramento” (Cass. nn. 18660/2020, 12601/2016, 5795/2013,
27859/2013, 14476/2013, 9344/2012).
Ancora, la Cassazione, nel ribadire l'applicazione ai rapporti di lavoro degli addetti a pubblici servizi di trasporto delle disposizioni dell'Allegato A (artt. 1
e 18) al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e nel rimarcarne la vigenza, ha riaffermato che le suddette norme “condizionano il diritto alla promozione del dipendente addetto a mansioni superiori, tra l'altro, alla sussistenza dell'ordine scritto del direttore dell'azienda” (cfr. Cass. n. 18509/2017 ).
Tanto rilevato, va evidenziato che nel caso di specie, non vi alcuna contestazione – con conseguente passaggio in giudicato interno del relativo accertamento- sulla circostanza che il ricorrente aveva svolto le mansioni rapportabili al superiore livello rivendicato e che egli era stato di fatto adoperato stabilmente alle mansioni superiori di “capo operatori”, dal
16/12/2013 fino al momento in cui l'azienda non ha bandito il concorso interno di selezione e, all'esito, ha formalmente riconosciuto le predette mansioni superiori al dipendente, collocatosi al quinto posto in graduatoria
6 degli idonei al par. 188 (vedi ordini di servizio nn. 91 del 16/09/2015 e 123 del 10/12/2015 ed alla nota prot. n. 497 dell'11/12/2015, allegato n. 6 prod ric.).
Va ribadito che a mente dell'art. 18, comma 1, Allegato A del R. D. n.
148/1931 "Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto".
Circa i sei mesi antecedenti al riconoscimento del diritto all'inquadramento al livello superiore, poiché è rimasto accertato che lo stesso abbia effettivamente espletato, a beneficio della parte resistente, le mansioni superiori non vi è dubbio - e neppure è contestato dalla Difesa dell'appellata Società- del suo diritto a percepire le relative differenze lavorative.
Giova evidenziare, con riferimento alle prestazioni lavorative rese da che la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire che Parte_3
“In caso di svolgimento di mansioni superiori, per il periodo di effettivo svolgimento il dipendente pubblico ha diritto alle differenze retributive tra il trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte e quello relativo alla qualifica di formale assegnazione, anche quando non possa essergli riconosciuta l'attribuzione in via definitiva della qualifica superiore. (Principio applicato in controversia concernente un dipendente da un'impresa esercente pubblici servizi di trasporto, cui non era applicabile la norma dell'art. 2103 cod. civ., bensì la disposizione specifica contenuta nell'art.18 dell'allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n.148. Cassa con rinvio, App.
Cagliari, 09/03/2005”, cfr. Cass. 13 maggio 2010, n. 11615).
Con riferimento, infine, al quantum dovuto, calcolato da parte attorea e parzialmente riconosciuto dal Tribunale con esclusione dei sei mesi in parola, va rilevato che nel rito del lavoro il convenuto aveva l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma
1, e 416, comma 3 c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli
7 emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 18.2.2011 n. 4051).
Ne discende la inammissibilità della odierna contestazione, per di più svolta a campione, sulla base di lievi discrepanze relative a mensilità già oggetto di riconoscimento da parte del primo Giudice, e, in ordine alle quali, la Difesa dell'appellante non ha proposto appello incidentale, per cui su di esse è calato il giudicato interno, non potendosi condividere l'interpretazione data dalla medesima Difesa alla motivazione della sentenza, chiara, di contro, per i motivi sopra esposti, nel senso di escludere, erroneamente, per quanto sopra esposto il diritto del ricorrente alla retribuzione per il periodo dal 16.12.2013 al 31.05.2014.
In definitiva in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che va confermata per il resto la resistente società datrice, CP_1
va altresì condannata al pagamento di ulteriori €.3.296,19, a titolo di
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differenze retributive tra il livello retributivo parametro 140, dal 16.12.2013 al
31.05.2014, e il successivo parametro 170, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione dei crediti al saldo, confermando per il resto l'impugnata sentenza.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato
(come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Argomenti diversi non espressamente esaminati sono
8 stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione;
conferma le spese di giudizio del primo grado immutato lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie l'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza per l'effetto condanna la al pagamento di ulteriori €.3.296,19, a titolo di CP_1
differenze retributive tra il livello retributivo parametro 140, dal 16.12.2013 al
31.05.2014, e il successivo parametro 170, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione dei crediti al saldo;
conferma per il resto l'impugnata sentenza condanna la a rifondere all'appellante le spese di lite del presente CP_1
grado che si liquidano in complessivi €. 1.458,00 oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per legge con attribuzione al Difensore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Napoli in data 20 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Dott. Raffaella Genovese
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