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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 07/04/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 938/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 938/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Curinga (CZ) Parte_1 C.F._1 alla Via Dante Alighieri n. 25 presso lo studio dell'Avv. Natalino Pileggi, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1 in Copertino (LE) alla Via C. Battisti n. 124 presso lo studio dell'Avv. Giuliana Petito, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento n. 03020200012831168000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28.07.2023 proponeva opposizione avverso la cartella di Parte_1 pagamento n. 03020200012831168000, notificata il 10.05.2023, avente ad oggetto presunte sanzioni amministrative irrogate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vibo Valentia ai sensi della L. n.
689/1981, oltre spese ed interessi, deducendo: a) in via preliminare, l'omessa notifica degli atti presupposti;
b) l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori, degli aumenti delle sanzioni amministrative e delle maggiorazioni.
Chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, venisse dichiarata la nullità e l'illegittimità della cartella impugnata, con conseguente annullamento della cartella stessa e di ogni atto connesso e conseguente, oltre alla condanna dell' alla restituzione delle somme CP_2 eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, la tardività e, dunque, CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art 617 c.p.c., nonchè il proprio difetto di legittimazione passiva per vizi attinenti alla mancata notifica dell'atto presupposto alla cartella impugnata;
nel merito, contestava la fondatezza del ricorso;
chiedeva, inoltre, che venisse ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore (Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Vibo Valentia), al quale erano stati, comunque, notificati il ricorso e la memoria di costituzione.
3. Con ordinanza depositata il 9.04.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 10.03.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Giova premettere che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il
28.07.2023 e, quindi, oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica della cartella di pagamento eseguita il 10.05.2023 -, risultano tardive e, dunque, inammissibili le doglianze che attengono alla presunta illegittimità dell'atto opposto per mancata notifica degli atti prodromici, nonché per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori, degli aumenti delle sanzioni amministrative e delle maggiorazioni.
Nello specifico, per quanto attiene all'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti, è d'uopo richiamare l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 20694 del 20 luglio 2021 ha enunciato il seguente principio giuridico: “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione di norme a tutela del lavoro, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ex art. 617 c.p.c. e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c.”.
5. Nella fattispecie in esame, non contesta né la sussistenza del fatto costitutivo della Parte_1 pretesa sanzionatoria, né l'ammontare delle sanzioni amministrative richieste, ma si duole dell'intrinseca illegittimità della cartella di pagamento per l'omessa notifica degli atti prodromici, ovverosia del verbale di accertamento e di contestazione e della conseguente ordinanza ingiunzione.
Poiché il ricorso è stato proposto oltre il termine di 20 giorni (termine che decorre dalla data di notificazione della cartella di pagamento risalente al 10.05.2023), la domanda non può essere fatta valere come opposizione agli atti esecutivi in quanto tardivamente proposta (28.07.2023).
6. Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 617 c.p.c.
7. Tenuto conto della controvertibilità della questione trattata, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - dichiara inammissibile l'opposizione per violazione dell'art. 617 c.p.c.;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 7.04.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 938/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Curinga (CZ) Parte_1 C.F._1 alla Via Dante Alighieri n. 25 presso lo studio dell'Avv. Natalino Pileggi, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1 in Copertino (LE) alla Via C. Battisti n. 124 presso lo studio dell'Avv. Giuliana Petito, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento n. 03020200012831168000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28.07.2023 proponeva opposizione avverso la cartella di Parte_1 pagamento n. 03020200012831168000, notificata il 10.05.2023, avente ad oggetto presunte sanzioni amministrative irrogate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vibo Valentia ai sensi della L. n.
689/1981, oltre spese ed interessi, deducendo: a) in via preliminare, l'omessa notifica degli atti presupposti;
b) l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori, degli aumenti delle sanzioni amministrative e delle maggiorazioni.
Chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, venisse dichiarata la nullità e l'illegittimità della cartella impugnata, con conseguente annullamento della cartella stessa e di ogni atto connesso e conseguente, oltre alla condanna dell' alla restituzione delle somme CP_2 eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, la tardività e, dunque, CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art 617 c.p.c., nonchè il proprio difetto di legittimazione passiva per vizi attinenti alla mancata notifica dell'atto presupposto alla cartella impugnata;
nel merito, contestava la fondatezza del ricorso;
chiedeva, inoltre, che venisse ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore (Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Vibo Valentia), al quale erano stati, comunque, notificati il ricorso e la memoria di costituzione.
3. Con ordinanza depositata il 9.04.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 10.03.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Giova premettere che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il
28.07.2023 e, quindi, oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica della cartella di pagamento eseguita il 10.05.2023 -, risultano tardive e, dunque, inammissibili le doglianze che attengono alla presunta illegittimità dell'atto opposto per mancata notifica degli atti prodromici, nonché per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori, degli aumenti delle sanzioni amministrative e delle maggiorazioni.
Nello specifico, per quanto attiene all'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti, è d'uopo richiamare l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 20694 del 20 luglio 2021 ha enunciato il seguente principio giuridico: “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione di norme a tutela del lavoro, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ex art. 617 c.p.c. e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c.”.
5. Nella fattispecie in esame, non contesta né la sussistenza del fatto costitutivo della Parte_1 pretesa sanzionatoria, né l'ammontare delle sanzioni amministrative richieste, ma si duole dell'intrinseca illegittimità della cartella di pagamento per l'omessa notifica degli atti prodromici, ovverosia del verbale di accertamento e di contestazione e della conseguente ordinanza ingiunzione.
Poiché il ricorso è stato proposto oltre il termine di 20 giorni (termine che decorre dalla data di notificazione della cartella di pagamento risalente al 10.05.2023), la domanda non può essere fatta valere come opposizione agli atti esecutivi in quanto tardivamente proposta (28.07.2023).
6. Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 617 c.p.c.
7. Tenuto conto della controvertibilità della questione trattata, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - dichiara inammissibile l'opposizione per violazione dell'art. 617 c.p.c.;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 7.04.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino