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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/08/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 452/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 452 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa da:
, (C.F. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Valentina
GIOMBARRESI, giusta procura in atti ricorrente
Contro
, (C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Rosario SCHEMBARI, giusta procura in atti resistente
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
All'udienza del 23.04.2025 le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione pagina 1 di 6 scritta, qui da intendersi integralmente richiamate e la causa è stata è stata rimessa in decisione innanzi al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
domandando la modifica della sentenza di Questo Tribunale n. 841/2019 Controparte_1 del 27.09.2019, con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e disposto a carico del padre un contributo di € 140,00 mensili per ciascuno dei tre figli, chiedendo in particolare disporsi “la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia
(con decorrenza dal mese di agosto del 2023) e la riduzione dell'assegno di CP_2
mantenimento in favore dei figli, disponendo che provveda a Parte_1 corrispondere a un assegno mensile di € 200,00 oltre rivalutazione annuale Controparte_1
Istat, a titolo di mantenimento dei figli EL ed (da intendersi € 100,00 per CP_3 ciascuno di essi)”. In particolare, il ricorrente ha rilevato che le proprie condizioni economiche avrebbero subito una variazione in peius, atteso che lo stesso allo stato risulta disoccupato, a causa della cessazione del rapporto di lavoro presso la OR SR (in data 25.07.2023), quale conseguenza dell'insorgenza di una patologia cardiologica, la quale, incidendo notevolmente sulla sua capacità lavorativa, renderebbe altresì difficile la ricerca di una nuova occupazione. In ordine alla chiesta revoca del mantenimento nei confronti della figlia oramai CP_2
maggiorenne, il ricorrente ha dedotto che la medesima sarebbe divenuta economicamente indipendente, in quanto presterebbe attività lavorativa presso il bar Dolce Incanto, situato in
Comiso.
Instauratosi il contradditorio, la resistente ha domandato il rigetto Controparte_1 della avversa domanda e, per l'effetto, di confermare l'obbligo del ricorrente di versare l'importo di € 420,00 per il mantenimento dei figli, così come disposto con la sentenza di divorzio n. 841/2019. A tale proposito, con riguardo alle condizioni di salute del ricorrente, la resistente ha rilevato che in atti non vi è documentazione idonea a comprovare tale circostanza, aggiungendo che dallo stato di disoccupazione non deriva in automatico il venir meno dell'obbligo di mantenimento verso i figli e, tanto più, ciò non legittima una riduzione arbitraria dell'assegno di mantenimento (come invece fatto dal ricorrente, riducendolo da 420 €
pagina 2 di 6 a 200 €). In merito all'eccepita indipendenza economica della figlia la resistente ha CP_2
rilevato che in atti non vi è prova degli assunti avversi, rappresentando che la prestazione lavorativa resa dalla figlia presso il bar Dolce Incanto è avvenuta nell'ambito di un CP_2
rapporto di apprendistato, il quale è già cessato, risultando dunque la medesima disoccupata.
Con memoria del 19.2.2025, il ricorrente ha dedotto che la figlia presta ora CP_2
attività lavorativa presso il Comune di Comiso, con regolare contratto “borsa lavoro” con scadenza nel mese di settembre 2025,
Il P.M. ha apposto il proprio visto in data 16.04.2024.
****
Ciò premesso, va osservato che l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo o professionale, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni, aspirazioni (cfr. la recente Cass. Civ., sez. VI, n. 29779/2020, per cui “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”).
Orbene, nel caso di specie, dai documenti in atti e dalle dichiarazioni rese negli scritti difensivi, emerge che la figlia delle parti, ha raggiunto la maggiore età (ad oggi, ella CP_2
ha vent'anni) e che la stessa ha lavorato presso un bar sito in Comiso e ora, per come è rimasto incontestato, presso il Comune di Comiso, con regolare contratto “borsa lavoro” con scadenza nel mese di settembre 2025, non emergendo, di contro, che la stessa abbia proseguito gli studi o stia intraprendendo un percorso professionalizzante (cfr. Cass. Civ.,
Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023, per cui “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile
pagina 3 di 6 impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il
"figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa).
Essendo peraltro incontestato l'ingresso di nel mondo del lavoro, l'obbligo di CP_2
corrispondere un assegno di mantenimento per la stessa deve pertanto ritenersi cessato, quand'anche la giovane svolga o abbia svolto lavori saltuari e a tempo determinato (Cass.
Civ. n. 17183/2020; Trib. Cuneo, 13.07.2021 n. 577).
Ne discende la fondatezza della domanda di revoca del contributo di mantenimento di a carico del padre. CP_2
Venendo all'esame della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento per gli altri due figli, va rammentato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale “il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti postula, quindi, non soltanto
l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo di uno dei predetti assegni, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti, con la conseguenza che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del divorzio, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. n. 32529 del 2018; Cass. n. 214 del 11/01/2016, n. 14143 del
20/06/2014)” Cass. 18608/2021.
pagina 4 di 6 Ciò posto, nel caso in esame, il ricorrente ha invocato quale presupposto della domanda di revisione dell'assegno di mantenimento il proprio attuale stato di disoccupazione, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro presso la OR SR, in data 25.07.2023, oltre alle difficoltà nella ricerca di una nuova occupazione, a causa delle precarie condizioni di salute.
Sul punto, va però osservato che la perdita del lavoro non comporta in automatico il venir meno dell'obbligo di mantenimento dei figli e che, in particolare, “lo stato di disoccupazione non esonera dall'obbligo di contribuzione sanzionato dall'art. 570 c.p., a meno che non si provi l'assoluta impossibilità di fare fronte alle obbligazioni attraverso la dimostrazione di una fruttuosa attivazione in tal senso” (Cass. n. 39411/2017)”.
Al riguardo, all'esito dell'istruttoria documentale, non risultano elementi da cui poter desumere che l'invocata patologia renda il ricorrente totalmente inabile al lavoro, non emergendo ciò da nessuno dei certificati medici prodotti in atti e non potendosi sopperire alla carenza probatoria con la dedotta prova testimoniale con soggetti non dotati di specifiche competenze professionali (nel caso di specie, peraltro, per come emerge dall' in CP_4
atti, stato licenziato per giusta causa, non emergendo dagli atti alcun evidente Pt_1 collegamento tra la cessazione del rapporto di lavoro e la patologia dallo stesso invocata).
Si ritiene pertanto che l'importo del contributo di mantenimento a carico del padre per i figli EL (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] l'[...]), tenuto CP_3
conto della situazione economica ( ancora quarantatreenne, non ha dimostrato di Pt_1
essere del tutto privo di capacità lavorativa e, oltre ad aver percepito la NASPI, percepisce una pensione INPS di circa € 500,00 mensili e, inoltre, d'ora innanzi, non sarà più gravato del mantenimento di , non sia suscettibile di riduzione. CP_2
Anzi - rammentandosi che, ai sensi dell'art. 473 bis 2 c.p.c., il giudice può adottare i provvedimenti più opportuni a tutela dei minori, anche in deroga all'art. 112 c.p.c. - in considerazione anche delle accresciute esigenze dei minori rispetto alla pronuncia di cui si domanda la modifica, va disposto l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della prole corrispondendo alla resistente un assegno mensile di € 300,00 (da intendersi € CP_1
150,00 per ciascuno dei due figli).
pagina 5 di 6 Le spese di lite alla luce della reciproca soccombenza (accoglimento della domanda di revoca del mantenimento nei confronti della figlia rigetto della domanda di CP_2 riduzione relativa agli altri figli) devono essere compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della propria sentenza n. 841 del 27.09.2019,
REVOCA l'obbligo di mantenimento posto a carico di nei Parte_1
confronti della figlia a decorrere dalla data della domanda giudiziale;
CP_2
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1
un assegno mensile di € 300,00, oltre rivalutazione ISTAT, a titolo di Controparte_1
contributo al mantenimento dei figli EL ed (da intendersi € 150,00 per CP_3 ciascuno di essi), oltre al 50 % delle spese straordinarie, a decorrere dalla data della domanda giudiziale;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ragusa il 24 luglio 2025 nella camera di consiglio della Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Emanuela A. Favara Dr. Massimo Pulvirenti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 452 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa da:
, (C.F. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Valentina
GIOMBARRESI, giusta procura in atti ricorrente
Contro
, (C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Rosario SCHEMBARI, giusta procura in atti resistente
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
All'udienza del 23.04.2025 le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione pagina 1 di 6 scritta, qui da intendersi integralmente richiamate e la causa è stata è stata rimessa in decisione innanzi al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
domandando la modifica della sentenza di Questo Tribunale n. 841/2019 Controparte_1 del 27.09.2019, con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e disposto a carico del padre un contributo di € 140,00 mensili per ciascuno dei tre figli, chiedendo in particolare disporsi “la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia
(con decorrenza dal mese di agosto del 2023) e la riduzione dell'assegno di CP_2
mantenimento in favore dei figli, disponendo che provveda a Parte_1 corrispondere a un assegno mensile di € 200,00 oltre rivalutazione annuale Controparte_1
Istat, a titolo di mantenimento dei figli EL ed (da intendersi € 100,00 per CP_3 ciascuno di essi)”. In particolare, il ricorrente ha rilevato che le proprie condizioni economiche avrebbero subito una variazione in peius, atteso che lo stesso allo stato risulta disoccupato, a causa della cessazione del rapporto di lavoro presso la OR SR (in data 25.07.2023), quale conseguenza dell'insorgenza di una patologia cardiologica, la quale, incidendo notevolmente sulla sua capacità lavorativa, renderebbe altresì difficile la ricerca di una nuova occupazione. In ordine alla chiesta revoca del mantenimento nei confronti della figlia oramai CP_2
maggiorenne, il ricorrente ha dedotto che la medesima sarebbe divenuta economicamente indipendente, in quanto presterebbe attività lavorativa presso il bar Dolce Incanto, situato in
Comiso.
Instauratosi il contradditorio, la resistente ha domandato il rigetto Controparte_1 della avversa domanda e, per l'effetto, di confermare l'obbligo del ricorrente di versare l'importo di € 420,00 per il mantenimento dei figli, così come disposto con la sentenza di divorzio n. 841/2019. A tale proposito, con riguardo alle condizioni di salute del ricorrente, la resistente ha rilevato che in atti non vi è documentazione idonea a comprovare tale circostanza, aggiungendo che dallo stato di disoccupazione non deriva in automatico il venir meno dell'obbligo di mantenimento verso i figli e, tanto più, ciò non legittima una riduzione arbitraria dell'assegno di mantenimento (come invece fatto dal ricorrente, riducendolo da 420 €
pagina 2 di 6 a 200 €). In merito all'eccepita indipendenza economica della figlia la resistente ha CP_2
rilevato che in atti non vi è prova degli assunti avversi, rappresentando che la prestazione lavorativa resa dalla figlia presso il bar Dolce Incanto è avvenuta nell'ambito di un CP_2
rapporto di apprendistato, il quale è già cessato, risultando dunque la medesima disoccupata.
Con memoria del 19.2.2025, il ricorrente ha dedotto che la figlia presta ora CP_2
attività lavorativa presso il Comune di Comiso, con regolare contratto “borsa lavoro” con scadenza nel mese di settembre 2025,
Il P.M. ha apposto il proprio visto in data 16.04.2024.
****
Ciò premesso, va osservato che l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo o professionale, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni, aspirazioni (cfr. la recente Cass. Civ., sez. VI, n. 29779/2020, per cui “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”).
Orbene, nel caso di specie, dai documenti in atti e dalle dichiarazioni rese negli scritti difensivi, emerge che la figlia delle parti, ha raggiunto la maggiore età (ad oggi, ella CP_2
ha vent'anni) e che la stessa ha lavorato presso un bar sito in Comiso e ora, per come è rimasto incontestato, presso il Comune di Comiso, con regolare contratto “borsa lavoro” con scadenza nel mese di settembre 2025, non emergendo, di contro, che la stessa abbia proseguito gli studi o stia intraprendendo un percorso professionalizzante (cfr. Cass. Civ.,
Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023, per cui “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile
pagina 3 di 6 impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il
"figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa).
Essendo peraltro incontestato l'ingresso di nel mondo del lavoro, l'obbligo di CP_2
corrispondere un assegno di mantenimento per la stessa deve pertanto ritenersi cessato, quand'anche la giovane svolga o abbia svolto lavori saltuari e a tempo determinato (Cass.
Civ. n. 17183/2020; Trib. Cuneo, 13.07.2021 n. 577).
Ne discende la fondatezza della domanda di revoca del contributo di mantenimento di a carico del padre. CP_2
Venendo all'esame della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento per gli altri due figli, va rammentato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale “il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti postula, quindi, non soltanto
l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo di uno dei predetti assegni, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti, con la conseguenza che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del divorzio, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. n. 32529 del 2018; Cass. n. 214 del 11/01/2016, n. 14143 del
20/06/2014)” Cass. 18608/2021.
pagina 4 di 6 Ciò posto, nel caso in esame, il ricorrente ha invocato quale presupposto della domanda di revisione dell'assegno di mantenimento il proprio attuale stato di disoccupazione, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro presso la OR SR, in data 25.07.2023, oltre alle difficoltà nella ricerca di una nuova occupazione, a causa delle precarie condizioni di salute.
Sul punto, va però osservato che la perdita del lavoro non comporta in automatico il venir meno dell'obbligo di mantenimento dei figli e che, in particolare, “lo stato di disoccupazione non esonera dall'obbligo di contribuzione sanzionato dall'art. 570 c.p., a meno che non si provi l'assoluta impossibilità di fare fronte alle obbligazioni attraverso la dimostrazione di una fruttuosa attivazione in tal senso” (Cass. n. 39411/2017)”.
Al riguardo, all'esito dell'istruttoria documentale, non risultano elementi da cui poter desumere che l'invocata patologia renda il ricorrente totalmente inabile al lavoro, non emergendo ciò da nessuno dei certificati medici prodotti in atti e non potendosi sopperire alla carenza probatoria con la dedotta prova testimoniale con soggetti non dotati di specifiche competenze professionali (nel caso di specie, peraltro, per come emerge dall' in CP_4
atti, stato licenziato per giusta causa, non emergendo dagli atti alcun evidente Pt_1 collegamento tra la cessazione del rapporto di lavoro e la patologia dallo stesso invocata).
Si ritiene pertanto che l'importo del contributo di mantenimento a carico del padre per i figli EL (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] l'[...]), tenuto CP_3
conto della situazione economica ( ancora quarantatreenne, non ha dimostrato di Pt_1
essere del tutto privo di capacità lavorativa e, oltre ad aver percepito la NASPI, percepisce una pensione INPS di circa € 500,00 mensili e, inoltre, d'ora innanzi, non sarà più gravato del mantenimento di , non sia suscettibile di riduzione. CP_2
Anzi - rammentandosi che, ai sensi dell'art. 473 bis 2 c.p.c., il giudice può adottare i provvedimenti più opportuni a tutela dei minori, anche in deroga all'art. 112 c.p.c. - in considerazione anche delle accresciute esigenze dei minori rispetto alla pronuncia di cui si domanda la modifica, va disposto l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della prole corrispondendo alla resistente un assegno mensile di € 300,00 (da intendersi € CP_1
150,00 per ciascuno dei due figli).
pagina 5 di 6 Le spese di lite alla luce della reciproca soccombenza (accoglimento della domanda di revoca del mantenimento nei confronti della figlia rigetto della domanda di CP_2 riduzione relativa agli altri figli) devono essere compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della propria sentenza n. 841 del 27.09.2019,
REVOCA l'obbligo di mantenimento posto a carico di nei Parte_1
confronti della figlia a decorrere dalla data della domanda giudiziale;
CP_2
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1
un assegno mensile di € 300,00, oltre rivalutazione ISTAT, a titolo di Controparte_1
contributo al mantenimento dei figli EL ed (da intendersi € 150,00 per CP_3 ciascuno di essi), oltre al 50 % delle spese straordinarie, a decorrere dalla data della domanda giudiziale;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ragusa il 24 luglio 2025 nella camera di consiglio della Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Emanuela A. Favara Dr. Massimo Pulvirenti
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