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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 3447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3447 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5610 A.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 17.07.2024 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Collalti (c.f. Parte_1 C.F._1
, e dall'Avv. Francesca Romana Collalti (c.f. ) ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Frosinone, Corso Lazio n.31giusta procura in atti,
Appellante
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi De Rasis (c.f. Controparte_1 C.F._4
), e dall'Avv. Pasquale Rinaldi (c.f. ) ed elettivamente C.F._5 C.F._6
domiciliata presso il loro studio in Alatri (FR), alla Via Aldo Moro n. 53/H, giusta procura in atti,
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 682/2019 del Tribunale di Frosinone, depositata in data
28/06/2019
Conclusioni
Per l'appellante “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza : in accoglimento dei retroscritti motivi di gravame e delle conclusioni già formulate negli atti di causa
e nella originaria comparsa di costituzione e risposta, in riforma della Sentenza n. 682 / 2019, pronunciata dal Tribunale di Frosinone, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianluca Mauro Pellegrini, in data 28 giugno 2019, pubblicata il 01 luglio 2019, notificata via pec al precedente procuratore il 02 luglio 2019, nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1886 / 2014 di Registro
Generale, Repertorio n. 580/2019, promossa da nei confronti di , : Controparte_1 Parte_1
1 ) - rigettare con ogni statuizione tutte le domande della sig. perché infondate in Controparte_1
fatto ed in diritto per i motivi sopra rappresentati;
2 ) - ordinare alla sig.ra di eliminare qualsiasi impedimento (catena e lucchetto al Controparte_1
cancello apposta lungo la striscia di terreno, estesa dalla strada comunale Colle Fatuccio alla strada di Cartiera Quarto, interessata dalla servitù di passaggio sui mappali 92, 356, 357 (di proprietà di
), 358, 359, 360, 361 e 363 (di proprietà di e Controparte_1 Parte_1 CP_2 limitatamente ai mappali 358, 359 e 360), così come risultante dalla C.T.U. dell'A.T.P., nonché raffigurata nella planimetria allegata al fascicolo processuale ed annotata dal Giudice di primo grado;
3 ) - dichiarare, l'estinzione della servitù di passaggio pedonale della sig.ra Controparte_1
attraverso tutti i terreni di proprietà della sig.ra , parte dei quali in comproprietà del Parte_1
marito , per non uso della stessa e della sua famiglia, fin dal 1980 ; CP_2 Controparte_1
4 ) - dichiarare il diritto della appellante all'esercizio della servitù di passaggio di Parte_1 cui all'atto di Donazione - Cessione - Divisione Notar Pelloni del 28 aprile 1957, Repertorio n. 5523/
4304, documentalmente risultante dalle due planimetrie, quella versata in atti e quella allegata al rogito, servitù che, partendo dalla Via Colle Fatuccio, attraversa con andamento obliquo i fondi di proprietà della sorella fino a giungere al primo fondo di sua proprietà, mappale n. Controparte_1
358 ;
5) - dichiarare - in ogni caso e comunque - costituita a favore degli appezzamenti di terreno di proprietà della appellante , siti nel Comune di Ferentino, in catasto al Foglio 52, Parte_1
mappali numeri 358, 359, 360 e 363, la servitù di passaggio pedonale e carrabile esistente, della larghezza costante di ml. 3,00 che, partendo dalla Via Comunale Colle Fatuccio, attraversa gli appezzamenti di terreno in catasto al Foglio 52, mappali numeri 92, 356 e 357, di proprietà della appellata , mediante il percorso realizzato a confine con le particelle 713, 91 e 708, Controparte_1
così come risultante dalla planimetria in atti;
6 ) - conseguentemente, accertato e dichiarato il diritto dell'appellante ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla lesione del diritto realmente esistente e del mancato utilizzo della servitù di passaggio, condannare l'appellata al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 dall'appellante, anche in via equitativa, per aver impedito alla appellante stessa l'esercizio del passaggio, ponendo sul percorso della servitù di passaggio una catena con lucchetto al cancello lungo la striscia di terreno che va da Colle Fatuccio alla strada di Cartiera Quarto, interessata dalla servitù di passaggio oltre che di terriccio che non ha consentito alla stessa appellante ed alla sua famiglia di poter usufruire del medesimo passaggio”.
Per l'appellata “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, per quanto sopra esposto in fatto e in diritto, rigettare tutte le istanze contenute nell'avversario atto di appello, poiché infondate, in fatto e in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza n. 682/2019 del
Tribunale di Frosinone, resa nel giudizio recante R.G. n. 1886/2014”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 19 maggio 2014, conveniva in giudizio la Controparte_1
sorella chiedendo al Tribunale di Frosinone di ordinarle la realizzazione degli Parte_1 interventi indicati dall'ing. nell'elaborato peritale depositato il 09.12.2013, nel Persona_1
procedimento A.T.P. n. 182/13, da lei stessa promosso con ricorso datato 28 gennaio 2012, e contestualmente dichiarare estinta la servitù di passaggio della sorella sui propri terreni.
Nello specifico, deduceva di essere proprietaria dei terreni siti nel Comune di Controparte_1
Ferentino, distinti al foglio 52 mappali 92, 356 e 357. Detti terreni, a suo dire, beneficiavano di una servitù di passaggio esercitabile mediante uno stradello che collegava Via Colle Fatuccio, posta a monte della di lei proprietà, con Via Cartiera Quarto, posta a valle e raggiungibile attraverso la detta servitù insistente sui terreni della sorella, Parte_1
L'esercizio della servitù veniva impedito all'attrice atteso che sua sorella, aveva Parte_1 installato un cancello all'ingresso della stradina insistente sul proprio terreno a confine con Via
Cartiera Quarto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.09.2014, si costituiva Parte_1 chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare improcedibile l'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Sul punto, la convenuta deduceva di non essere stata edotta della data della mediazione, che si concludeva negativamente. Inoltre, e in via preliminare, deduceva l'insussistenza dei presupposti ex art. 696 c.p.c. e conseguenzialmente chiedeva il rigetto delle domande attoree. Nel merito, esponeva di essere proprietaria dei terreni (fg. 52 mappali 358,359,360,361 e 363) attigui a quelli della sorella e che godeva di una servitù di passaggio ostacolata dall'attrice Controparte_1
con la chiusura di un cancello posto a confine con i terreni di proprietà delle parti in lite.
All'udienza del 12.01.2016 il Giudice di prime cure assegnava i termini 183 co.6 c.p.c. Con ordinanza del 3 agosto 2016 il primo Giudice ammetteva interrogatorio formale dell'attrice, disponeva l'interrogatorio libero di entrambe le parti e invitava le stesse a produrre rilievi fotografici e planimetrici raffiguranti lo stato dei luoghi.
Con ordinanza del 18.05.2018 ammetteva le prove testimoniali richieste dalle parti con memoria ex art.183 co.
6. n.2 c.p.c.
Con ordinanza del 13.11.2018 il Giudice di prime cure ritenendo la causa matura per la decisione, rigettava le ulteriori richieste istruttorie.
All'udienza del 18.12.2018 di precisazioni delle conclusioni le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e il Giudice di prime cure assegnava termini ex art 190 c.p.c.
Con sentenza n. 682/2019 pubblicata il 01.07.2019 il Giudice stabiliva che “Le reciproche servitù di passaggio lungo strada interpoderale oggetto di causa vanno pertanto dichiarate estinte per il non uso protratto per venti anni, essendosi estinti sia il diritto di servitù di cui era titolare
[...]
sia il diritto di servitù di cui era titolare ” CP_1 Parte_1
Avverso la sentenza ha proposto impugnazione formulando cinque motivi di appello. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2 dicembre 2019 si è costituita . Controparte_1
Con il primo motivo rubricato“ Erronea valutazione dell'Interrogatorio Formale dell'attrice”
l'appellante censura le valutazioni del Giudicante poste a fondamento della sentenza impugnata che di seguito si trascrivono “…In sede di interrogatorio formale, ha effettivamente Controparte_1
dichiarato di non utilizzare la strada interpoderale che metteva in comunicazione via Cartiera
Quarto con via Colle Fatuccio “da trent'anni” cioè da quando la sorella ha chiuso con un cancello
l'accesso allo stradello da via Cartiera Quarto, poco tempo dopo la donazione fatta dal padre ad entrambe a metà degli anni ottanta…”.
L'appellante espone che, diversamente da quanto dichiarato dall'appellata, i tre terreni catastalmente identificati al foglio 52 mappali 360, 359 e 358 non sono stati donati da suo padre Persona_2
ma, acquistati insieme al marito , da e zie CP_2 Per_3 Per_4 Persona_5 dell'appellante, rispettivamente con atti del 29 ottobre 1977 per atto Notar Rep. n. 584, del 12 Per_6
aprile 2000 per atto Notar Rep. n. 18372 e del 27 gennaio 2004 per atto Notar Per_7 Per_8
Rep. n. 25147. Tutte e tre le unità immobiliari acquistate dalle tre zie, della superficie complessiva di
3.900 metri quadrati, coltivati a vigneto, avrebbero avuto accesso esclusivo dalla Via Colle Fatuccio, con diritto di passaggio sui fondi della sorella CP_1
Con il secondo motivo rubricato “Erronea valutazione delle prove testimoniali espletate”,
l'appellante censura le tre conclusioni elencate dal primo Giudice come deducibili dalle prove testimoniali. Considera contraddittorie e lacunose le dichiarazioni rese dai testi e _1
. Quest'ultima in particolare nulla riferisce in merito ad una diversa strada carrabile. Testimone_2 Con il terzo motivo rubricato: “Omessa valutazione delle prove acquisite circa la servitù di passaggio carrabile esercitata da sul fondo di proprietà della ” l'appellante Parte_1 Controparte_1
censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ritiene che non abbia Parte_1
offerto elementi probatori in ordine alla servitù di passaggio sui fondi della sorella Controparte_1
L'appellante deduce che a suffragare il passaggio carrabile siano le dichiarazioni dei propri testi
[...]
e . Testimone_3 CP_2
Quanto al primo teste, figlio di precedente proprietaria del terreno identificato con il Persona_5 mappale n. 358 acquistato nel 2004 dalla nipote riferisce dell'intenzione di Parte_1 Per_2
padre delle parti in lite, di chiudere l'ingresso della stradella di Via Cartiera Quarto e della
[...]
proposta fatta da costui a suo padre di accedere ai loro terreni da Via Colle Fatuccio mediante un altro ingresso rispetto a quello della stradella. A seguito della rispettiva accettazione il padre del teste fece installare un cancello sull'ingresso della nuova strada carrabile a confine con Via Colle Fatuccio.
La suddetta strada attraversa i terreni di proprietà dell'appellata per giungere ai terreni di proprietà dell'appellante.
Detti avvenimenti si compiono nella successione temporale, e precisamente dalla fine degli anni
Settanta agli inizi degli anni Ottanta.
Anche il secondo teste rilascia testimonianza analoga al teste che secondo Testimone_3
l'appellante confermerebbe tale tesi.
Con il quarto motivo rubricato: “Omessa pronuncia sul viale carrabile” l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui dichiara estinte le reciproche servitù per prescrizione.
L'appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure sull'esistenza di una servitù costituita dalla strada carrabile, sulle particelle 92, 356 e 357 di parte appellata per giungere al mappale 358 di parte appellante.
Con il quinto motivo rubricato “Omessa pronuncia sulla condanna di al Controparte_1 risarcimento dei danni conseguenti il mancato utilizzo della servitù da parte dell'appellante”
l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il primo Giudice rigetta la domanda risarcitoria della convenuta- appellante per il mancato esercizio della servitù di passaggio, anche in questo caso non considerando la sostituzione, negli anni '80, della stradella pedonale della cui servitù è riportato all'atto del 1957, con una strada carrabile che da via Colle Fatuccio raggiunge la particella 658 proprietà dell'appellante.
Con comparsa di costituzione e risposta l'appellata replica ai vari punti di appello. In relazione alla circostanza addotta da appellante, ai punti 2 e 3, della chiusura della strada pedonale ed apertura un nuovo accesso, sostiene trattarsi di deduzione nuova e pertanto tardiva. Oppone inoltre che non si comprende come tale richiesta potesse provenire dal padre che mai è stato Persona_2 proprietario dei terreni. Quanto al punto 4 dell'appello, ossia all'omessa pronuncia del giudice sulla servitù a favore di sul passo carrabile, sostiene che non si tratterebbe di una Parte_1
omissione, ma della conseguenza della estinzione delle reciproche servitù tra i terreni delle sorelle.
In realtà la ricostruzione effettuata da , cui in definitiva si devono riferite tutti i punti Parte_1 dall'1 al 4 dell'appello, ed in particolare la doglianza circa l'omessa statuizione sull'esistenza di una servitù di passaggio, appaiono verosimili.
Nella ATP si legge che l'accesso da via Colle Fatuccio avviene a mezzo di un cancello di larghezza di m.3 in uso da parte di , mentre dal lato di via Cartiera quarto (proprietà di Controparte_1 Parte_1
è presente un cancello largo circa ml. 1,80, chiuso evidentemente da tempo anche con
[...]
l'apposizione di fioriere e vasi.
Poi, al confine tra le proprietà delle due sorelle e precisamente tra le particelle 357 di Controparte_1
e 358 di è presente un cancello largo circa ml. 2,80 chiuso con una vecchia catena Controparte_1
arrugginita ed un lucchetto. Rileva il Consulente come lungo il percorso tra la particella 363 e le particelle 360/361, tutte di proprietà di e del coniuge esiste un altro Parte_1 CP_2
cancello largo circa ml. 0,80 che non risulta chiuso da catena e/o lucchetto.
Tutto ciò, insieme alla testimonianza del sig. , figlio di , precedente Testimone_3 Persona_5
proprietaria della particella n. 358, depone a favore della ricostruzione dei fatti così come presentata dall'appellante. Ossia che il sig. abbia chiesto ai precedenti proprietari delle Persona_2
particelle che sarebbero rimaste intercluse con la parziale chiusura della vecchia strada pedonale, di passare attraverso una nuova strada interpoderale, con esclusivo accesso da via Colle Fatuccio, della misura di 3 metri e pertanto carrabile, il cui cancello corrisponde con quello indicato in ATP.
Questo sarebbe avvenuto negli anni Ottanta, dopo le prime donazioni alle figlie.
L'obiezione della attuale convenuta, secondo cui non si capisce come potesse Persona_2
che mai è stato proprietario dei terreni, avanzare una tale richiesta, ben si spiega con quanto riferito dalla stessa, alle pagine 4 e 5 della comparsa di costituzione, ossia che i terreni, su cui insistevano le servitù oggetto di causa, siano stati acquistati in realtà dal padre, intestandoli direttamente alle figlie, così dissimulando la relativa donazione. Dato che tali acquisti sono stati dilazionati nel tempo, dal
1977 al 2004, è perfettamente credibile che l'accesso ai terreni, destinati a coltura, avvenisse attraverso un percorso diverso da quello esistente all'epoca del rogito del 1957.
Bisogna evidenziare che la servitù derivante dall'atto di Donazione - Cessione - Divisione del 28 aprile 1957, riferita esclusivamente al passaggio destinato al transito pedonale e bestie da soma su un percorso parzialmente diverso da quello odierno si è comunque estinta per il mancato esercizio ultraventennale, trattandosi di un percorso diverso, di diversa ampiezza e con diversa disposizione dei fondi serventi e dominanti. Inoltre, parte appellante, che oggi chiede di, “dichiarare - in ogni caso e comunque - costituita a favore degli appezzamenti di terreno di proprietà della appellante , …omissis.. la Parte_1
servitù di passaggio pedonale e carrabile esistente della larghezza costante di ml. 3,00 che, partendo dalla Via Comunale Colle Fatuccio, attraversa gli appezzamenti di terreno ..omissis.. di proprietà della appellata ” non ha fatto altrettanto in primo grado, né ha dato prova che, sulla Controparte_1
strada carrabile, si sia formata, per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, una servitù di passaggio. Pertanto, l'oggetto delle domande 1) e 3) sono state accolte dalla sentenza di primo grado, mentre le altre sono da rigettare per quanto esplicato in motivazione.
In definitiva, dunque, l'appello va rigettato.
Attesa la peculiare posizione assunta dalle parti le spese di lite vanno compensate.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 682/2019 del Tribunale di Frosinone, pubblicata in data 01/07/2019 così provvede:
rigetta l'appello;
compensa fra le parti le spese di lite;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 23.05.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5610 A.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 17.07.2024 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Collalti (c.f. Parte_1 C.F._1
, e dall'Avv. Francesca Romana Collalti (c.f. ) ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Frosinone, Corso Lazio n.31giusta procura in atti,
Appellante
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi De Rasis (c.f. Controparte_1 C.F._4
), e dall'Avv. Pasquale Rinaldi (c.f. ) ed elettivamente C.F._5 C.F._6
domiciliata presso il loro studio in Alatri (FR), alla Via Aldo Moro n. 53/H, giusta procura in atti,
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 682/2019 del Tribunale di Frosinone, depositata in data
28/06/2019
Conclusioni
Per l'appellante “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza : in accoglimento dei retroscritti motivi di gravame e delle conclusioni già formulate negli atti di causa
e nella originaria comparsa di costituzione e risposta, in riforma della Sentenza n. 682 / 2019, pronunciata dal Tribunale di Frosinone, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianluca Mauro Pellegrini, in data 28 giugno 2019, pubblicata il 01 luglio 2019, notificata via pec al precedente procuratore il 02 luglio 2019, nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1886 / 2014 di Registro
Generale, Repertorio n. 580/2019, promossa da nei confronti di , : Controparte_1 Parte_1
1 ) - rigettare con ogni statuizione tutte le domande della sig. perché infondate in Controparte_1
fatto ed in diritto per i motivi sopra rappresentati;
2 ) - ordinare alla sig.ra di eliminare qualsiasi impedimento (catena e lucchetto al Controparte_1
cancello apposta lungo la striscia di terreno, estesa dalla strada comunale Colle Fatuccio alla strada di Cartiera Quarto, interessata dalla servitù di passaggio sui mappali 92, 356, 357 (di proprietà di
), 358, 359, 360, 361 e 363 (di proprietà di e Controparte_1 Parte_1 CP_2 limitatamente ai mappali 358, 359 e 360), così come risultante dalla C.T.U. dell'A.T.P., nonché raffigurata nella planimetria allegata al fascicolo processuale ed annotata dal Giudice di primo grado;
3 ) - dichiarare, l'estinzione della servitù di passaggio pedonale della sig.ra Controparte_1
attraverso tutti i terreni di proprietà della sig.ra , parte dei quali in comproprietà del Parte_1
marito , per non uso della stessa e della sua famiglia, fin dal 1980 ; CP_2 Controparte_1
4 ) - dichiarare il diritto della appellante all'esercizio della servitù di passaggio di Parte_1 cui all'atto di Donazione - Cessione - Divisione Notar Pelloni del 28 aprile 1957, Repertorio n. 5523/
4304, documentalmente risultante dalle due planimetrie, quella versata in atti e quella allegata al rogito, servitù che, partendo dalla Via Colle Fatuccio, attraversa con andamento obliquo i fondi di proprietà della sorella fino a giungere al primo fondo di sua proprietà, mappale n. Controparte_1
358 ;
5) - dichiarare - in ogni caso e comunque - costituita a favore degli appezzamenti di terreno di proprietà della appellante , siti nel Comune di Ferentino, in catasto al Foglio 52, Parte_1
mappali numeri 358, 359, 360 e 363, la servitù di passaggio pedonale e carrabile esistente, della larghezza costante di ml. 3,00 che, partendo dalla Via Comunale Colle Fatuccio, attraversa gli appezzamenti di terreno in catasto al Foglio 52, mappali numeri 92, 356 e 357, di proprietà della appellata , mediante il percorso realizzato a confine con le particelle 713, 91 e 708, Controparte_1
così come risultante dalla planimetria in atti;
6 ) - conseguentemente, accertato e dichiarato il diritto dell'appellante ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla lesione del diritto realmente esistente e del mancato utilizzo della servitù di passaggio, condannare l'appellata al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 dall'appellante, anche in via equitativa, per aver impedito alla appellante stessa l'esercizio del passaggio, ponendo sul percorso della servitù di passaggio una catena con lucchetto al cancello lungo la striscia di terreno che va da Colle Fatuccio alla strada di Cartiera Quarto, interessata dalla servitù di passaggio oltre che di terriccio che non ha consentito alla stessa appellante ed alla sua famiglia di poter usufruire del medesimo passaggio”.
Per l'appellata “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, per quanto sopra esposto in fatto e in diritto, rigettare tutte le istanze contenute nell'avversario atto di appello, poiché infondate, in fatto e in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza n. 682/2019 del
Tribunale di Frosinone, resa nel giudizio recante R.G. n. 1886/2014”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 19 maggio 2014, conveniva in giudizio la Controparte_1
sorella chiedendo al Tribunale di Frosinone di ordinarle la realizzazione degli Parte_1 interventi indicati dall'ing. nell'elaborato peritale depositato il 09.12.2013, nel Persona_1
procedimento A.T.P. n. 182/13, da lei stessa promosso con ricorso datato 28 gennaio 2012, e contestualmente dichiarare estinta la servitù di passaggio della sorella sui propri terreni.
Nello specifico, deduceva di essere proprietaria dei terreni siti nel Comune di Controparte_1
Ferentino, distinti al foglio 52 mappali 92, 356 e 357. Detti terreni, a suo dire, beneficiavano di una servitù di passaggio esercitabile mediante uno stradello che collegava Via Colle Fatuccio, posta a monte della di lei proprietà, con Via Cartiera Quarto, posta a valle e raggiungibile attraverso la detta servitù insistente sui terreni della sorella, Parte_1
L'esercizio della servitù veniva impedito all'attrice atteso che sua sorella, aveva Parte_1 installato un cancello all'ingresso della stradina insistente sul proprio terreno a confine con Via
Cartiera Quarto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.09.2014, si costituiva Parte_1 chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare improcedibile l'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Sul punto, la convenuta deduceva di non essere stata edotta della data della mediazione, che si concludeva negativamente. Inoltre, e in via preliminare, deduceva l'insussistenza dei presupposti ex art. 696 c.p.c. e conseguenzialmente chiedeva il rigetto delle domande attoree. Nel merito, esponeva di essere proprietaria dei terreni (fg. 52 mappali 358,359,360,361 e 363) attigui a quelli della sorella e che godeva di una servitù di passaggio ostacolata dall'attrice Controparte_1
con la chiusura di un cancello posto a confine con i terreni di proprietà delle parti in lite.
All'udienza del 12.01.2016 il Giudice di prime cure assegnava i termini 183 co.6 c.p.c. Con ordinanza del 3 agosto 2016 il primo Giudice ammetteva interrogatorio formale dell'attrice, disponeva l'interrogatorio libero di entrambe le parti e invitava le stesse a produrre rilievi fotografici e planimetrici raffiguranti lo stato dei luoghi.
Con ordinanza del 18.05.2018 ammetteva le prove testimoniali richieste dalle parti con memoria ex art.183 co.
6. n.2 c.p.c.
Con ordinanza del 13.11.2018 il Giudice di prime cure ritenendo la causa matura per la decisione, rigettava le ulteriori richieste istruttorie.
All'udienza del 18.12.2018 di precisazioni delle conclusioni le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e il Giudice di prime cure assegnava termini ex art 190 c.p.c.
Con sentenza n. 682/2019 pubblicata il 01.07.2019 il Giudice stabiliva che “Le reciproche servitù di passaggio lungo strada interpoderale oggetto di causa vanno pertanto dichiarate estinte per il non uso protratto per venti anni, essendosi estinti sia il diritto di servitù di cui era titolare
[...]
sia il diritto di servitù di cui era titolare ” CP_1 Parte_1
Avverso la sentenza ha proposto impugnazione formulando cinque motivi di appello. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2 dicembre 2019 si è costituita . Controparte_1
Con il primo motivo rubricato“ Erronea valutazione dell'Interrogatorio Formale dell'attrice”
l'appellante censura le valutazioni del Giudicante poste a fondamento della sentenza impugnata che di seguito si trascrivono “…In sede di interrogatorio formale, ha effettivamente Controparte_1
dichiarato di non utilizzare la strada interpoderale che metteva in comunicazione via Cartiera
Quarto con via Colle Fatuccio “da trent'anni” cioè da quando la sorella ha chiuso con un cancello
l'accesso allo stradello da via Cartiera Quarto, poco tempo dopo la donazione fatta dal padre ad entrambe a metà degli anni ottanta…”.
L'appellante espone che, diversamente da quanto dichiarato dall'appellata, i tre terreni catastalmente identificati al foglio 52 mappali 360, 359 e 358 non sono stati donati da suo padre Persona_2
ma, acquistati insieme al marito , da e zie CP_2 Per_3 Per_4 Persona_5 dell'appellante, rispettivamente con atti del 29 ottobre 1977 per atto Notar Rep. n. 584, del 12 Per_6
aprile 2000 per atto Notar Rep. n. 18372 e del 27 gennaio 2004 per atto Notar Per_7 Per_8
Rep. n. 25147. Tutte e tre le unità immobiliari acquistate dalle tre zie, della superficie complessiva di
3.900 metri quadrati, coltivati a vigneto, avrebbero avuto accesso esclusivo dalla Via Colle Fatuccio, con diritto di passaggio sui fondi della sorella CP_1
Con il secondo motivo rubricato “Erronea valutazione delle prove testimoniali espletate”,
l'appellante censura le tre conclusioni elencate dal primo Giudice come deducibili dalle prove testimoniali. Considera contraddittorie e lacunose le dichiarazioni rese dai testi e _1
. Quest'ultima in particolare nulla riferisce in merito ad una diversa strada carrabile. Testimone_2 Con il terzo motivo rubricato: “Omessa valutazione delle prove acquisite circa la servitù di passaggio carrabile esercitata da sul fondo di proprietà della ” l'appellante Parte_1 Controparte_1
censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ritiene che non abbia Parte_1
offerto elementi probatori in ordine alla servitù di passaggio sui fondi della sorella Controparte_1
L'appellante deduce che a suffragare il passaggio carrabile siano le dichiarazioni dei propri testi
[...]
e . Testimone_3 CP_2
Quanto al primo teste, figlio di precedente proprietaria del terreno identificato con il Persona_5 mappale n. 358 acquistato nel 2004 dalla nipote riferisce dell'intenzione di Parte_1 Per_2
padre delle parti in lite, di chiudere l'ingresso della stradella di Via Cartiera Quarto e della
[...]
proposta fatta da costui a suo padre di accedere ai loro terreni da Via Colle Fatuccio mediante un altro ingresso rispetto a quello della stradella. A seguito della rispettiva accettazione il padre del teste fece installare un cancello sull'ingresso della nuova strada carrabile a confine con Via Colle Fatuccio.
La suddetta strada attraversa i terreni di proprietà dell'appellata per giungere ai terreni di proprietà dell'appellante.
Detti avvenimenti si compiono nella successione temporale, e precisamente dalla fine degli anni
Settanta agli inizi degli anni Ottanta.
Anche il secondo teste rilascia testimonianza analoga al teste che secondo Testimone_3
l'appellante confermerebbe tale tesi.
Con il quarto motivo rubricato: “Omessa pronuncia sul viale carrabile” l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui dichiara estinte le reciproche servitù per prescrizione.
L'appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure sull'esistenza di una servitù costituita dalla strada carrabile, sulle particelle 92, 356 e 357 di parte appellata per giungere al mappale 358 di parte appellante.
Con il quinto motivo rubricato “Omessa pronuncia sulla condanna di al Controparte_1 risarcimento dei danni conseguenti il mancato utilizzo della servitù da parte dell'appellante”
l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il primo Giudice rigetta la domanda risarcitoria della convenuta- appellante per il mancato esercizio della servitù di passaggio, anche in questo caso non considerando la sostituzione, negli anni '80, della stradella pedonale della cui servitù è riportato all'atto del 1957, con una strada carrabile che da via Colle Fatuccio raggiunge la particella 658 proprietà dell'appellante.
Con comparsa di costituzione e risposta l'appellata replica ai vari punti di appello. In relazione alla circostanza addotta da appellante, ai punti 2 e 3, della chiusura della strada pedonale ed apertura un nuovo accesso, sostiene trattarsi di deduzione nuova e pertanto tardiva. Oppone inoltre che non si comprende come tale richiesta potesse provenire dal padre che mai è stato Persona_2 proprietario dei terreni. Quanto al punto 4 dell'appello, ossia all'omessa pronuncia del giudice sulla servitù a favore di sul passo carrabile, sostiene che non si tratterebbe di una Parte_1
omissione, ma della conseguenza della estinzione delle reciproche servitù tra i terreni delle sorelle.
In realtà la ricostruzione effettuata da , cui in definitiva si devono riferite tutti i punti Parte_1 dall'1 al 4 dell'appello, ed in particolare la doglianza circa l'omessa statuizione sull'esistenza di una servitù di passaggio, appaiono verosimili.
Nella ATP si legge che l'accesso da via Colle Fatuccio avviene a mezzo di un cancello di larghezza di m.3 in uso da parte di , mentre dal lato di via Cartiera quarto (proprietà di Controparte_1 Parte_1
è presente un cancello largo circa ml. 1,80, chiuso evidentemente da tempo anche con
[...]
l'apposizione di fioriere e vasi.
Poi, al confine tra le proprietà delle due sorelle e precisamente tra le particelle 357 di Controparte_1
e 358 di è presente un cancello largo circa ml. 2,80 chiuso con una vecchia catena Controparte_1
arrugginita ed un lucchetto. Rileva il Consulente come lungo il percorso tra la particella 363 e le particelle 360/361, tutte di proprietà di e del coniuge esiste un altro Parte_1 CP_2
cancello largo circa ml. 0,80 che non risulta chiuso da catena e/o lucchetto.
Tutto ciò, insieme alla testimonianza del sig. , figlio di , precedente Testimone_3 Persona_5
proprietaria della particella n. 358, depone a favore della ricostruzione dei fatti così come presentata dall'appellante. Ossia che il sig. abbia chiesto ai precedenti proprietari delle Persona_2
particelle che sarebbero rimaste intercluse con la parziale chiusura della vecchia strada pedonale, di passare attraverso una nuova strada interpoderale, con esclusivo accesso da via Colle Fatuccio, della misura di 3 metri e pertanto carrabile, il cui cancello corrisponde con quello indicato in ATP.
Questo sarebbe avvenuto negli anni Ottanta, dopo le prime donazioni alle figlie.
L'obiezione della attuale convenuta, secondo cui non si capisce come potesse Persona_2
che mai è stato proprietario dei terreni, avanzare una tale richiesta, ben si spiega con quanto riferito dalla stessa, alle pagine 4 e 5 della comparsa di costituzione, ossia che i terreni, su cui insistevano le servitù oggetto di causa, siano stati acquistati in realtà dal padre, intestandoli direttamente alle figlie, così dissimulando la relativa donazione. Dato che tali acquisti sono stati dilazionati nel tempo, dal
1977 al 2004, è perfettamente credibile che l'accesso ai terreni, destinati a coltura, avvenisse attraverso un percorso diverso da quello esistente all'epoca del rogito del 1957.
Bisogna evidenziare che la servitù derivante dall'atto di Donazione - Cessione - Divisione del 28 aprile 1957, riferita esclusivamente al passaggio destinato al transito pedonale e bestie da soma su un percorso parzialmente diverso da quello odierno si è comunque estinta per il mancato esercizio ultraventennale, trattandosi di un percorso diverso, di diversa ampiezza e con diversa disposizione dei fondi serventi e dominanti. Inoltre, parte appellante, che oggi chiede di, “dichiarare - in ogni caso e comunque - costituita a favore degli appezzamenti di terreno di proprietà della appellante , …omissis.. la Parte_1
servitù di passaggio pedonale e carrabile esistente della larghezza costante di ml. 3,00 che, partendo dalla Via Comunale Colle Fatuccio, attraversa gli appezzamenti di terreno ..omissis.. di proprietà della appellata ” non ha fatto altrettanto in primo grado, né ha dato prova che, sulla Controparte_1
strada carrabile, si sia formata, per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, una servitù di passaggio. Pertanto, l'oggetto delle domande 1) e 3) sono state accolte dalla sentenza di primo grado, mentre le altre sono da rigettare per quanto esplicato in motivazione.
In definitiva, dunque, l'appello va rigettato.
Attesa la peculiare posizione assunta dalle parti le spese di lite vanno compensate.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 682/2019 del Tribunale di Frosinone, pubblicata in data 01/07/2019 così provvede:
rigetta l'appello;
compensa fra le parti le spese di lite;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 23.05.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati