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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/04/2025, n. 5141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5141 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32406/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, sezione XI civile, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 32406/2024, introdotta ai sensi degli artt. 170 del D.P.R. 115/2002 e
15 del D.lgs. 150/2011, trattenuta in decisione con ordinanza del 19.03.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. ),
[...] P.IVA_3 con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura generale dello Stato
RESISTENTI
OGGETTO: ricorso in opposizione al decreto di liquidazione degli onorari al difensore a norma dell'art. 281 undecies del c.p.c., degli artt. 84 e 170 del D.P.R. 115/2002 e dell'art. 15 del D.lgs. 150/2011.
CONCLUSIONI: come da note scritte redatte in vista dell'udienza del 17.03.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 170 d.p.r. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011, l'avv. ha Parte_1 proposto nei confronti della del Controparte_1 Controparte_2
e del opposizione contro il provvedimento
[...] Controparte_3 di liquidazione dei compensi per patrocinio a spese dello Stato emesso dal Tribunale Amministrativo
pagina 1 di 4 Regionale del Lazio, sezione I Ter, n. 13324/2024, che aveva determinato il compenso in € 1.549,45 in applicazione della riduzione prevista dall'art. 4 comma 4 DM 55/2014, oltre iva e cpa, con riferimento all'attività difensiva svolta nell'ambito del procedimento n. 15835 del 2023, chiedendone l'annullamento e la liquidazione della somma indicata nell'istanza ovvero almeno nella misura di €
2213,50, oltre spese forfettarie ed oneri accessori.
A tal fine ha dedotto: - di aver assistito l ammessa al Controparte_4 patrocinio a spese dello Stato con decreto di ammissione n. 0183590.2024 Prot. Ag.ID, nell'ambito del procedimento n.r.g. 15835 del 2023 innanzi al Tar Lazio avverso il e la Controparte_5
Questura di Roma;
- di aver depositato memoria di replica in risposta ad una memoria di 48 pagine, oltre il limite previsto ex lege;
- che il Collegio rinviava la causa ad una successiva udienza, nell'ambito della quale veniva depositata un ulteriore memoria difensiva;
- che all'udienza del 12.03.2024 la causa è stata trattenuta in decisione;
- che, con sentenza n. 5339/2024, il Tar Lazio rigettava il ricorso;
- che in data 10.04.2024 veniva formulata istanza di liquidazione del compenso in favore del difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio, tenendo conto dei valori medi e del valore indeterminabile della controversia per l'importo complessivo di € 4427,00, da decurtare al massimo al 50% alla luce della normativa di cui al D.p.r. 115/2002, oltre spese generali, iva e cpa.
Si sono costituiti in giudizio la il Controparte_1 Controparte_2
e il , deducendo: - il difetto di legittimazione
[...] Controparte_3 passiva della e del , ai sensi del Controparte_1 Controparte_3 combinato disposto degli artt. 185 d.p.r. 115/2002 e 53 bis della legge 186/1982; - che comunque il ricorso nel merito doveva ritenersi fondato;
- che quindi l'impugnazione deve essere accolta con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Con provvedimento del 19.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ai fini della decisione della controversia, vanno affrontate in ordine logico le seguenti questioni.
In via preliminare, in ordine al dedotto difetto di legittimazione passiva della Controparte_1 dei ministri e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa deve ribadirsi il recente orientamento della Suprema Corte, in base al quale “nei procedimenti relativi ad impugnazione di provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato riguardanti attività svoltesi di fronte al
Giudice amministrativo, contraddittore necessario è il , quale soggetto esposto Controparte_3 all'obbligo di sopportare l'onere economico del compenso, ex art. 185 del medesimo d.P.R. n. 115”
(cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34602 del 16/11/2021). Opportunamente, quindi, il ricorso è stato notificato al . Controparte_3
pagina 2 di 4 Nel merito, deve chiarirsi che l'oggetto del ricorso è costituito dalla impugnazione del decreto di liquidazione n.13324/2024 in relazione alla quantificazione dei compensi in esso contenuta, limitatamente alla parte in cui è stata applicata la decurtazione pari al 30% dell'importo ai sensi dell' art. 4 comma IV del D.M. 55/2014.
Nella specie, il ricorrente rileva la violazione dell'art. 82 e dell'art. 130 del D.p.r. 115/2002 in ordine alla quantificazione del compenso dovuto per l'attività professionale svolta nei confronti dell
[...]
deducendo che l'art. 4 comma IV del D.M 55/2014, inerente Controparte_4 all'applicazione della decurtazione pari al 30% sugli importi da liquidare, si applica alle sole ipotesi in cui la prestazione professionale venga espletata nei confronti di più soggetti e non comporti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
La censura è fondata.
Nell'ambito del Capo II del D.M. del 10 marzo 2015 n. 55, l'art.4, denominato Disposizioni concernenti l'attività giudiziale, al comma IV, recita che: “nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento”.
L'applicazione dell'art. 4 comma IV di cui al D.M. 55/2014 è da intendersi circoscritta all'ipotesi di assistenza nei confronti di più soggetti nell'ambito del medesimo giudizio, circostanza che non emerge dall'esame della documentazione depositata in atti da parte ricorrente, il quale ha espletato l'attività professionale nei soli confronti dell Controparte_4
Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che l'attività svolta dall'avv. è Pt_1 consistita: - nella redazione del ricorso introduttivo promosso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. avverso il
Ministero dell'Interno e la Questura di Roma (cfr. all. 3 del ricorso);- nella redazione della memoria di replica per l'udienza del 13 febbraio 2024 (cfr. all. 4 del ricorso); - nella redazione della memoria del
12 marzo 2024 (cfr. all. 6 del ricorso). Il procedimento si è concluso con sentenza di rigetto, come da documentazione in atti (cfr. all.7 del ricorso).
In considerazione dell'attività difensiva svolta, deve ritenersi congruo quanto liquidato con decreto di liquidazione del compenso nella misura di € 1.027 per la fase di studio, di € 851 per la fase introduttiva del giudizio, di € 814 per la fase istruttoria/ trattazione e di € 1.735,00 per la fase decisionale, per un importo complessivo di € 4.427,00 cui va applicata la sola decurtazione pari al 50% per attività prestata da difensore di parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, prevista dall'art. 130 del Dpr 115/2002.
pagina 3 di 4 Di conseguenza, il decreto opposto va riformato con liquidazione del compenso nella misura di €
2.213,00, oltre oneri e accessori come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e del mancato espletamento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
- accoglie il ricorso e per l'effetto liquida in favore dell'avv. per l'attività difensiva Parte_1 svolta nel procedimento n.r.g. n. 15835 del 2023 innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio
l'importo di € 2.213,00, oltre spese generali, iva e cpa.
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Controparte_3 he liquida nell'importo di € 852,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa. Parte_1
Così deciso in Roma il 4.4.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, sezione XI civile, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 32406/2024, introdotta ai sensi degli artt. 170 del D.P.R. 115/2002 e
15 del D.lgs. 150/2011, trattenuta in decisione con ordinanza del 19.03.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. ),
[...] P.IVA_3 con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura generale dello Stato
RESISTENTI
OGGETTO: ricorso in opposizione al decreto di liquidazione degli onorari al difensore a norma dell'art. 281 undecies del c.p.c., degli artt. 84 e 170 del D.P.R. 115/2002 e dell'art. 15 del D.lgs. 150/2011.
CONCLUSIONI: come da note scritte redatte in vista dell'udienza del 17.03.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 170 d.p.r. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011, l'avv. ha Parte_1 proposto nei confronti della del Controparte_1 Controparte_2
e del opposizione contro il provvedimento
[...] Controparte_3 di liquidazione dei compensi per patrocinio a spese dello Stato emesso dal Tribunale Amministrativo
pagina 1 di 4 Regionale del Lazio, sezione I Ter, n. 13324/2024, che aveva determinato il compenso in € 1.549,45 in applicazione della riduzione prevista dall'art. 4 comma 4 DM 55/2014, oltre iva e cpa, con riferimento all'attività difensiva svolta nell'ambito del procedimento n. 15835 del 2023, chiedendone l'annullamento e la liquidazione della somma indicata nell'istanza ovvero almeno nella misura di €
2213,50, oltre spese forfettarie ed oneri accessori.
A tal fine ha dedotto: - di aver assistito l ammessa al Controparte_4 patrocinio a spese dello Stato con decreto di ammissione n. 0183590.2024 Prot. Ag.ID, nell'ambito del procedimento n.r.g. 15835 del 2023 innanzi al Tar Lazio avverso il e la Controparte_5
Questura di Roma;
- di aver depositato memoria di replica in risposta ad una memoria di 48 pagine, oltre il limite previsto ex lege;
- che il Collegio rinviava la causa ad una successiva udienza, nell'ambito della quale veniva depositata un ulteriore memoria difensiva;
- che all'udienza del 12.03.2024 la causa è stata trattenuta in decisione;
- che, con sentenza n. 5339/2024, il Tar Lazio rigettava il ricorso;
- che in data 10.04.2024 veniva formulata istanza di liquidazione del compenso in favore del difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio, tenendo conto dei valori medi e del valore indeterminabile della controversia per l'importo complessivo di € 4427,00, da decurtare al massimo al 50% alla luce della normativa di cui al D.p.r. 115/2002, oltre spese generali, iva e cpa.
Si sono costituiti in giudizio la il Controparte_1 Controparte_2
e il , deducendo: - il difetto di legittimazione
[...] Controparte_3 passiva della e del , ai sensi del Controparte_1 Controparte_3 combinato disposto degli artt. 185 d.p.r. 115/2002 e 53 bis della legge 186/1982; - che comunque il ricorso nel merito doveva ritenersi fondato;
- che quindi l'impugnazione deve essere accolta con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Con provvedimento del 19.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ai fini della decisione della controversia, vanno affrontate in ordine logico le seguenti questioni.
In via preliminare, in ordine al dedotto difetto di legittimazione passiva della Controparte_1 dei ministri e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa deve ribadirsi il recente orientamento della Suprema Corte, in base al quale “nei procedimenti relativi ad impugnazione di provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato riguardanti attività svoltesi di fronte al
Giudice amministrativo, contraddittore necessario è il , quale soggetto esposto Controparte_3 all'obbligo di sopportare l'onere economico del compenso, ex art. 185 del medesimo d.P.R. n. 115”
(cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34602 del 16/11/2021). Opportunamente, quindi, il ricorso è stato notificato al . Controparte_3
pagina 2 di 4 Nel merito, deve chiarirsi che l'oggetto del ricorso è costituito dalla impugnazione del decreto di liquidazione n.13324/2024 in relazione alla quantificazione dei compensi in esso contenuta, limitatamente alla parte in cui è stata applicata la decurtazione pari al 30% dell'importo ai sensi dell' art. 4 comma IV del D.M. 55/2014.
Nella specie, il ricorrente rileva la violazione dell'art. 82 e dell'art. 130 del D.p.r. 115/2002 in ordine alla quantificazione del compenso dovuto per l'attività professionale svolta nei confronti dell
[...]
deducendo che l'art. 4 comma IV del D.M 55/2014, inerente Controparte_4 all'applicazione della decurtazione pari al 30% sugli importi da liquidare, si applica alle sole ipotesi in cui la prestazione professionale venga espletata nei confronti di più soggetti e non comporti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
La censura è fondata.
Nell'ambito del Capo II del D.M. del 10 marzo 2015 n. 55, l'art.4, denominato Disposizioni concernenti l'attività giudiziale, al comma IV, recita che: “nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento”.
L'applicazione dell'art. 4 comma IV di cui al D.M. 55/2014 è da intendersi circoscritta all'ipotesi di assistenza nei confronti di più soggetti nell'ambito del medesimo giudizio, circostanza che non emerge dall'esame della documentazione depositata in atti da parte ricorrente, il quale ha espletato l'attività professionale nei soli confronti dell Controparte_4
Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che l'attività svolta dall'avv. è Pt_1 consistita: - nella redazione del ricorso introduttivo promosso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. avverso il
Ministero dell'Interno e la Questura di Roma (cfr. all. 3 del ricorso);- nella redazione della memoria di replica per l'udienza del 13 febbraio 2024 (cfr. all. 4 del ricorso); - nella redazione della memoria del
12 marzo 2024 (cfr. all. 6 del ricorso). Il procedimento si è concluso con sentenza di rigetto, come da documentazione in atti (cfr. all.7 del ricorso).
In considerazione dell'attività difensiva svolta, deve ritenersi congruo quanto liquidato con decreto di liquidazione del compenso nella misura di € 1.027 per la fase di studio, di € 851 per la fase introduttiva del giudizio, di € 814 per la fase istruttoria/ trattazione e di € 1.735,00 per la fase decisionale, per un importo complessivo di € 4.427,00 cui va applicata la sola decurtazione pari al 50% per attività prestata da difensore di parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, prevista dall'art. 130 del Dpr 115/2002.
pagina 3 di 4 Di conseguenza, il decreto opposto va riformato con liquidazione del compenso nella misura di €
2.213,00, oltre oneri e accessori come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e del mancato espletamento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
- accoglie il ricorso e per l'effetto liquida in favore dell'avv. per l'attività difensiva Parte_1 svolta nel procedimento n.r.g. n. 15835 del 2023 innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio
l'importo di € 2.213,00, oltre spese generali, iva e cpa.
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Controparte_3 he liquida nell'importo di € 852,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa. Parte_1
Così deciso in Roma il 4.4.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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