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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N.21346/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n.21346/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. TREVES GIORGIO, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
relativo ai minori: nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...] Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori e sono nati dalla relazione tra e Per_1 Per_2 Parte_1 Pt_2
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso congiuntamente depositato il 12/09/2024 e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre- figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli minori, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Non sussiste contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della potestà per l'ordinaria amministrazione e collocamento prevalente presso l'abitazione paterna in Rivoli (TO), Corso Torino
n. 3.
DISPONE che i minori trascorreranno con ciascun genitore due giorni / due giorni e tre giorni / tre giorni consecutivi (comprensivi i giorni di venerdì, sabato e domenica), a settimane alterne. I bambini saranno accompagnati a scuola dal genitore dal quale hanno passato la notte precedente e, in assenza di scuola per qualsivoglia motivo saranno accompagnati a casa dell'altro genitore entro le ore 9.00 del mattino.
Tale gestione si applicherà anche ai periodi di vacanza, eccezion fatta per i mesi di Luglio ed Agosto, in cui i ragazzi trascorreranno quindici giorni consecutivi con ciascun genitore (primi quindici giorni
[1 – 15] del mese con l'uno, successivi quindici giorni [16 – 30 o 31] con l'altro, ad anni alterni): nell'anno in corso trascorreranno i primi quindici giorni di entrambi i mesi con la madre. A settembre riprenderà la gestione settimanale come prima delle vacanze.
Per le festività di fine anno, i minori trascorreranno il periodo 25 - 30 Dicembre con un genitore e il periodo 31 Dicembre - 5 Gennaio con l'altro: nell'anno in corso trascorreranno il Natale con il padre.
Pasqua come da calendario settimanale 2 / 2 / 3, in modo che trascorrano Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro.
DISPONE che entrambi i genitori provvedano al mantenimento integrale dei minori quando li avrà con sé e dividano in parti uguali le spese scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N e ogni spesa straordinaria per loro, previamente concordata o urgente, e successivamente documentata.
DA' ATTO che entrambi i ricorrenti acconsentono al rilascio ed al rinnovo di documenti validi per l'espatrio per i figli minori e che la Sig.ra provvederà a richiedere l'assegno universale unico Pt_1 figli, dividendo con il Sig. in parti uguali l'importo attribuito. Pt_2
DA' ATTO che la Sig.ra si allontanerà dall'abitazione entro il 30 Settembre 2024, portando Pt_1 con sé i propri effetti personali, il pianoforte Yamaha, la RO CC OT e tutti gli oggetti provenienti dalla famiglia di origine;
gli altri mobili ed arredi resteranno nell'immobile ed a tale titolo il Sig. riconosce alla Sig.ra il complessivo importo di Euro 8.506,00. Di comune Pt_2 Pt_1 accordo le parti convengono di non riconoscere alcun contributo di usura dei mobili, né il valore dei mobili acquistati da entrambi precedentemente la ristrutturazione, che rimarranno nell'immobile, né il valore dei beni mobili e le spese relative alle altre abitazioni di proprietà della Sig.ra pagati Pt_1 da entrambi.
DA' ATTO che la Signora trasferirà al Signor a definizione dei loro rapporti Pt_1 Pt_2 patrimoniali, entro trenta giorni dalla chiusura del presente procedimento, al prezzo di Euro 252.500,00 (duecentocinquantaduemilacinquecento/00) la sua quota di comproprietà dell'immobile sito in Rivoli (TO), Corso Torino n. 3, così composto
- unità immobiliari facente parte del complesso immobiliare denominato “CINQUE FIORI”, con accesso da Corso Torino, civici nn. 3, 5 e 7 e Viale Nuvoli nn. 4 e 6, costituito da cinque palazzine elevate tutte a due piani fuori terra, oltre un piano interrato ed un piano sottotetto mansardato, convenzionalmente indicate come palazzina A 1, palazzina A 2, palazzina A 3, palazzina A 4 e palazzina A 5 entrostante ad area distinta nella mappa del Catasto terreni al foglio 10 mappale n. 728 quale ente urbano e precisamente: con accesso da Corso Torino civico numero 3, nella palazzina A 2: alloggio indicato con la sigla “A 2 – A” nella pianta del piano contenuta nella planimetria allegata all'atto di statuizione del regolamento di condominio depositato con atto rogito Notaio di Torino, Persona_3 coadiutore temporaneo del Notaio in data Persona_4
9 Giugno 1986, repertorio numero 96263, infra citato, così composto - al piano interrato: due disimpegni , lavanderia, bagno , cantina, intercapedine e locale di servizio
– al piano terreno: cucina, soggiorno, disimpegno, bagno ed area di pertinenza – al piano primo: disimpegno, tre camere, bagno e due balconi – al piano secondo mansardato: ripostiglio, disimpegno, locale gioco bimbi, bagno e sottotetto non accessibile;
con accesso dal civico numero 3 – al piano terreno: posto auto scoperto distinto con la sigla P 2 / a e con accesso dal civico numero 5 – al piano sotterraneo: autorimessa distinta con il numero 13.
Il tutto pervenuto in proprietà con atto rogito Notaio di Torino in data 16 Marzo 2021 Persona_5
(Rep. n. 26005 Racc. n. 15753).
Detti immobili risultano così censiti al Catasto Fabbricati:
- foglio 10, mappale numero 728, sub 5, Corso Torino n. 3, piano S1 – T – 1 – 2, categoria A / 2, classe 2, vani 10,5, superficie catastale totale 276 mq., RC Euro 1.626,84;
- foglio 10, mappale numero 728, sub 13, Corso Torino n. 3, piano T, categoria C / 6, classe 2, mq 29, superficie catastale totale 29 mq., RC Euro 197,70;
- foglio 10, mappale numero 728, sub 35, Corso Torino n. 5, piano S1, categoria C / 6, classe 3, mq.
29, superficie catastale totale 32 mq., RC Euro 230,65.
DA' ATTO che il prezzo pattuito verrà corrisposto, quanto ad Euro 180.000,00 (centottantamila/00), pagati prima d'ora, a mezzo bonifico bancario proveniente dal conto corrente Fineco cointestato tra i ricorrenti e, quanto ad Euro 72.500,00 (settantaduemilacinquecento/00), a saldo, in occasione del rogito notarile.
DA' ATTO che a seguito della ristrutturazione dell'immobile, il Sig. manterrà i relativi Pt_2 benefici fiscali, rimborso di Euro 50.339,00 (cinquantamilatrecentotrentanove/00) in nove anni, e la
Sig.ra manterrà i propri benefici fiscali, rimborso di Euro 19.755,00 Pt_1
(diciannovemilasettecentocinquantacinque/00) in dieci anni: a conguaglio, il Sig. riconoscerà Pt_2 alla Sig.ra l'importo di Euro 15.292,00 (quindicimiladuecentonovantadue/00), che saranno Pt_1 pagati entro un mese dal rilascio dell'immobile da parte della Sig.ra Pt_1 DA' ATTO che i ricorrenti danno atto che la giacenza in essere sul conto corrente Fineco n. 000002978539, cointestato, e gli investimenti contenuti nel relativo dossier titoli n. 02978539, anche in sottorubriche intestare nominativamente, sono di comune proprietà e saranno chiusi, ovvero mantenuti per la gestione delle spese comuni dei figli.
DA' ATTO che i ricorrenti convengono che il conto corrente n. 0430036168, cointestato, CP_1 non ha liquidità e che la Cassetta di Sicurezza cointestata appoggiata allo stesso contiene solo effetti di esclusiva proprietà della Sig.ra Pt_1
DA' ATTO che i ricorrenti convengono che il conto corrente Fineco n. 000005808024, cointestato, è interamente finanziato e gestito dai nonni materni in favore dei nipoti.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
9/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n.21346/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. TREVES GIORGIO, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
relativo ai minori: nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...] Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori e sono nati dalla relazione tra e Per_1 Per_2 Parte_1 Pt_2
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso congiuntamente depositato il 12/09/2024 e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre- figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli minori, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Non sussiste contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della potestà per l'ordinaria amministrazione e collocamento prevalente presso l'abitazione paterna in Rivoli (TO), Corso Torino
n. 3.
DISPONE che i minori trascorreranno con ciascun genitore due giorni / due giorni e tre giorni / tre giorni consecutivi (comprensivi i giorni di venerdì, sabato e domenica), a settimane alterne. I bambini saranno accompagnati a scuola dal genitore dal quale hanno passato la notte precedente e, in assenza di scuola per qualsivoglia motivo saranno accompagnati a casa dell'altro genitore entro le ore 9.00 del mattino.
Tale gestione si applicherà anche ai periodi di vacanza, eccezion fatta per i mesi di Luglio ed Agosto, in cui i ragazzi trascorreranno quindici giorni consecutivi con ciascun genitore (primi quindici giorni
[1 – 15] del mese con l'uno, successivi quindici giorni [16 – 30 o 31] con l'altro, ad anni alterni): nell'anno in corso trascorreranno i primi quindici giorni di entrambi i mesi con la madre. A settembre riprenderà la gestione settimanale come prima delle vacanze.
Per le festività di fine anno, i minori trascorreranno il periodo 25 - 30 Dicembre con un genitore e il periodo 31 Dicembre - 5 Gennaio con l'altro: nell'anno in corso trascorreranno il Natale con il padre.
Pasqua come da calendario settimanale 2 / 2 / 3, in modo che trascorrano Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro.
DISPONE che entrambi i genitori provvedano al mantenimento integrale dei minori quando li avrà con sé e dividano in parti uguali le spese scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N e ogni spesa straordinaria per loro, previamente concordata o urgente, e successivamente documentata.
DA' ATTO che entrambi i ricorrenti acconsentono al rilascio ed al rinnovo di documenti validi per l'espatrio per i figli minori e che la Sig.ra provvederà a richiedere l'assegno universale unico Pt_1 figli, dividendo con il Sig. in parti uguali l'importo attribuito. Pt_2
DA' ATTO che la Sig.ra si allontanerà dall'abitazione entro il 30 Settembre 2024, portando Pt_1 con sé i propri effetti personali, il pianoforte Yamaha, la RO CC OT e tutti gli oggetti provenienti dalla famiglia di origine;
gli altri mobili ed arredi resteranno nell'immobile ed a tale titolo il Sig. riconosce alla Sig.ra il complessivo importo di Euro 8.506,00. Di comune Pt_2 Pt_1 accordo le parti convengono di non riconoscere alcun contributo di usura dei mobili, né il valore dei mobili acquistati da entrambi precedentemente la ristrutturazione, che rimarranno nell'immobile, né il valore dei beni mobili e le spese relative alle altre abitazioni di proprietà della Sig.ra pagati Pt_1 da entrambi.
DA' ATTO che la Signora trasferirà al Signor a definizione dei loro rapporti Pt_1 Pt_2 patrimoniali, entro trenta giorni dalla chiusura del presente procedimento, al prezzo di Euro 252.500,00 (duecentocinquantaduemilacinquecento/00) la sua quota di comproprietà dell'immobile sito in Rivoli (TO), Corso Torino n. 3, così composto
- unità immobiliari facente parte del complesso immobiliare denominato “CINQUE FIORI”, con accesso da Corso Torino, civici nn. 3, 5 e 7 e Viale Nuvoli nn. 4 e 6, costituito da cinque palazzine elevate tutte a due piani fuori terra, oltre un piano interrato ed un piano sottotetto mansardato, convenzionalmente indicate come palazzina A 1, palazzina A 2, palazzina A 3, palazzina A 4 e palazzina A 5 entrostante ad area distinta nella mappa del Catasto terreni al foglio 10 mappale n. 728 quale ente urbano e precisamente: con accesso da Corso Torino civico numero 3, nella palazzina A 2: alloggio indicato con la sigla “A 2 – A” nella pianta del piano contenuta nella planimetria allegata all'atto di statuizione del regolamento di condominio depositato con atto rogito Notaio di Torino, Persona_3 coadiutore temporaneo del Notaio in data Persona_4
9 Giugno 1986, repertorio numero 96263, infra citato, così composto - al piano interrato: due disimpegni , lavanderia, bagno , cantina, intercapedine e locale di servizio
– al piano terreno: cucina, soggiorno, disimpegno, bagno ed area di pertinenza – al piano primo: disimpegno, tre camere, bagno e due balconi – al piano secondo mansardato: ripostiglio, disimpegno, locale gioco bimbi, bagno e sottotetto non accessibile;
con accesso dal civico numero 3 – al piano terreno: posto auto scoperto distinto con la sigla P 2 / a e con accesso dal civico numero 5 – al piano sotterraneo: autorimessa distinta con il numero 13.
Il tutto pervenuto in proprietà con atto rogito Notaio di Torino in data 16 Marzo 2021 Persona_5
(Rep. n. 26005 Racc. n. 15753).
Detti immobili risultano così censiti al Catasto Fabbricati:
- foglio 10, mappale numero 728, sub 5, Corso Torino n. 3, piano S1 – T – 1 – 2, categoria A / 2, classe 2, vani 10,5, superficie catastale totale 276 mq., RC Euro 1.626,84;
- foglio 10, mappale numero 728, sub 13, Corso Torino n. 3, piano T, categoria C / 6, classe 2, mq 29, superficie catastale totale 29 mq., RC Euro 197,70;
- foglio 10, mappale numero 728, sub 35, Corso Torino n. 5, piano S1, categoria C / 6, classe 3, mq.
29, superficie catastale totale 32 mq., RC Euro 230,65.
DA' ATTO che il prezzo pattuito verrà corrisposto, quanto ad Euro 180.000,00 (centottantamila/00), pagati prima d'ora, a mezzo bonifico bancario proveniente dal conto corrente Fineco cointestato tra i ricorrenti e, quanto ad Euro 72.500,00 (settantaduemilacinquecento/00), a saldo, in occasione del rogito notarile.
DA' ATTO che a seguito della ristrutturazione dell'immobile, il Sig. manterrà i relativi Pt_2 benefici fiscali, rimborso di Euro 50.339,00 (cinquantamilatrecentotrentanove/00) in nove anni, e la
Sig.ra manterrà i propri benefici fiscali, rimborso di Euro 19.755,00 Pt_1
(diciannovemilasettecentocinquantacinque/00) in dieci anni: a conguaglio, il Sig. riconoscerà Pt_2 alla Sig.ra l'importo di Euro 15.292,00 (quindicimiladuecentonovantadue/00), che saranno Pt_1 pagati entro un mese dal rilascio dell'immobile da parte della Sig.ra Pt_1 DA' ATTO che i ricorrenti danno atto che la giacenza in essere sul conto corrente Fineco n. 000002978539, cointestato, e gli investimenti contenuti nel relativo dossier titoli n. 02978539, anche in sottorubriche intestare nominativamente, sono di comune proprietà e saranno chiusi, ovvero mantenuti per la gestione delle spese comuni dei figli.
DA' ATTO che i ricorrenti convengono che il conto corrente n. 0430036168, cointestato, CP_1 non ha liquidità e che la Cassetta di Sicurezza cointestata appoggiata allo stesso contiene solo effetti di esclusiva proprietà della Sig.ra Pt_1
DA' ATTO che i ricorrenti convengono che il conto corrente Fineco n. 000005808024, cointestato, è interamente finanziato e gestito dai nonni materni in favore dei nipoti.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
9/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.