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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/06/2025, n. 2566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2566 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3411/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 3411/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. SCALVI Parte_1 C.F._1
FEDERICO
e
(C.F. ), con l'Avv. SCALVI FEDERICO CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del Comune di Lumezzane (BS);
confermare che i coniugi non hanno richieste di carattere patrimoniale da avanzare essendo entrambi economicamente indipendenti ed avendo già bonariamente definito ogni questione in tale senso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Lumezzane (BS) in data 20.6.2023, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Lumezzane al n.13, parte I, anno 2023. Dall'unione non sono nati figli.
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 4429/2024, pubblicata il 31.10.2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 12.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 3411/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. SCALVI Parte_1 C.F._1
FEDERICO
e
(C.F. ), con l'Avv. SCALVI FEDERICO CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del Comune di Lumezzane (BS);
confermare che i coniugi non hanno richieste di carattere patrimoniale da avanzare essendo entrambi economicamente indipendenti ed avendo già bonariamente definito ogni questione in tale senso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Lumezzane (BS) in data 20.6.2023, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Lumezzane al n.13, parte I, anno 2023. Dall'unione non sono nati figli.
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 4429/2024, pubblicata il 31.10.2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 12.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri