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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 31/01/2024, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1448 /2023 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SASSARI
- Sezione Civile - così composto:
- dott.ssa Giuseppina Sanna Presidente
-dott.ssa Marta Guadalupi Giudice
- dott.ssa Elisa Remonti Giudice
. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 1448 / 2023 del R.G.A.C., rimessa al collegio all'udienza del vertente
TRA
- , elettivamente domiciliato in Sassari presso l'avv.to Parte_1
CAULI SIMONA che lo rappresenta per procura apposta in margine al ricorso introduttivo;
- ricorrente-;
E
- elettivamente domiciliato in Sassari, presso l'Avv. CP_1
OGGIANO MARIA PAOLA , che lo rappresenta e difende per procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta;
-resistente- nonché
- IL PUBBLICO MINISTERO,
- intervenuto -
OGGETTO: domanda di cessazione effetti civili del matrimonio;
.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da foglio telematico inviato con le note di udienza pagina1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22/05/2023 chiedeva Parte_1
che questo Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Porto Torres in data 4.9.1999 , CP_1
dal quale era separato legalmente in virtù di Decreto di Omologa del
Tribunale di Sassari in data 12.9.2018 , sostenendo era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Chiedeva la modifiche delle condizioni di separazione allegando la modifica della situazione di fatto, in particolare allegava che il figlio divenuto ormai maggiorenne viveva presso il padre che provvedeva a ogni sua esigenza mentre la madre non corrispondeva per il figlio alcunchè, allegava inoltre che la signora aveva a disposizione una abitazione di famiglia e prestava CP_1 attività lavorativa per cui non necessitava più dell'assegno di mantenimento, concludeva per la revoca dell'assegno di mantenimento.
Si costituiva non opponendosi alla domanda di cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio ma opponendosi alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento sostenendo le sue condizioni reddituali non le consentivano di soddisfare le minime e indispensabili esigenze di vita.
Il Giudice sentite le parti, le quali dichiaravano di non volersi riconciliare, effettuava proposta transattiva rispetto alla determinazione dell'assegno divorzile e invitava le parti a concludere.
Le parti depositato foglio di precisazione delle conclusioni in via telematica confermavano le conclusioni ivi assunte e chiedevano che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dall'istruttoria svolta è emerso che i coniugi vivono Parte_2
ininterrottamente separati, legalmente, in virtù di separazione divenuta definitiva con il decreto di omologa in data 12.9.2018 ;
2. così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificate dalla legge n.55/2015
, il collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Il tempo ormai trascorso dalla separazione ed il contegno pagina2 di 4 processuale delle parti denunciano un definitivo esaurimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
PORTO TORRES in data 4.9.1999 , ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Ritiene il Collegio, in ordine alla determinazione dell'assegno divorzile richiesto dalla signora di confermare la proposta effettuata dal CP_1
Giudice istruttore che lo ha quantificato in via transattiva in € 200 mensili, ciò avuto riguardo alla età della ( 47 anni ) , alla sua situazione CP_1
reddituale, ha dato prova di prestare attività lavorativa stagionale retribuita dimostrando capacità lavorativa e possibilità di incrementare il proprio reddito, di godere di abitazione per la quale non corrisponde canone, situazione che pone l'assegno divorzile di € 200 mensili quale assegno alimentare a supporto dei periodi privi di attività lavorativa e comunque dovuto avuto riguardo alla durata del matrimonio di circa 25 anni.
3. La natura del giudizio legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , con l'intervento del P.M., così Parte_1 CP_1
provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
PORTO TORRES in data 4.9.1999
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di PORTO TORRES di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999 parte 2 serie A , n.48
CONDIZIONI : pone a carico di assegno divorzile in favore Parte_1 di di € 200 mensili da corrispondersi entro il cinque di ogni mese CP_1
con decorrenza dal mese di marzo 2024 ;
3) compensa tra le parti le spese di causa.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Sassari 31/01/2024
pagina3 di 4 IL PRESIDENTE rel.
G.Sanna
pagina4 di 4
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SASSARI
- Sezione Civile - così composto:
- dott.ssa Giuseppina Sanna Presidente
-dott.ssa Marta Guadalupi Giudice
- dott.ssa Elisa Remonti Giudice
. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 1448 / 2023 del R.G.A.C., rimessa al collegio all'udienza del vertente
TRA
- , elettivamente domiciliato in Sassari presso l'avv.to Parte_1
CAULI SIMONA che lo rappresenta per procura apposta in margine al ricorso introduttivo;
- ricorrente-;
E
- elettivamente domiciliato in Sassari, presso l'Avv. CP_1
OGGIANO MARIA PAOLA , che lo rappresenta e difende per procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta;
-resistente- nonché
- IL PUBBLICO MINISTERO,
- intervenuto -
OGGETTO: domanda di cessazione effetti civili del matrimonio;
.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da foglio telematico inviato con le note di udienza pagina1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22/05/2023 chiedeva Parte_1
che questo Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Porto Torres in data 4.9.1999 , CP_1
dal quale era separato legalmente in virtù di Decreto di Omologa del
Tribunale di Sassari in data 12.9.2018 , sostenendo era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Chiedeva la modifiche delle condizioni di separazione allegando la modifica della situazione di fatto, in particolare allegava che il figlio divenuto ormai maggiorenne viveva presso il padre che provvedeva a ogni sua esigenza mentre la madre non corrispondeva per il figlio alcunchè, allegava inoltre che la signora aveva a disposizione una abitazione di famiglia e prestava CP_1 attività lavorativa per cui non necessitava più dell'assegno di mantenimento, concludeva per la revoca dell'assegno di mantenimento.
Si costituiva non opponendosi alla domanda di cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio ma opponendosi alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento sostenendo le sue condizioni reddituali non le consentivano di soddisfare le minime e indispensabili esigenze di vita.
Il Giudice sentite le parti, le quali dichiaravano di non volersi riconciliare, effettuava proposta transattiva rispetto alla determinazione dell'assegno divorzile e invitava le parti a concludere.
Le parti depositato foglio di precisazione delle conclusioni in via telematica confermavano le conclusioni ivi assunte e chiedevano che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dall'istruttoria svolta è emerso che i coniugi vivono Parte_2
ininterrottamente separati, legalmente, in virtù di separazione divenuta definitiva con il decreto di omologa in data 12.9.2018 ;
2. così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificate dalla legge n.55/2015
, il collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Il tempo ormai trascorso dalla separazione ed il contegno pagina2 di 4 processuale delle parti denunciano un definitivo esaurimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
PORTO TORRES in data 4.9.1999 , ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Ritiene il Collegio, in ordine alla determinazione dell'assegno divorzile richiesto dalla signora di confermare la proposta effettuata dal CP_1
Giudice istruttore che lo ha quantificato in via transattiva in € 200 mensili, ciò avuto riguardo alla età della ( 47 anni ) , alla sua situazione CP_1
reddituale, ha dato prova di prestare attività lavorativa stagionale retribuita dimostrando capacità lavorativa e possibilità di incrementare il proprio reddito, di godere di abitazione per la quale non corrisponde canone, situazione che pone l'assegno divorzile di € 200 mensili quale assegno alimentare a supporto dei periodi privi di attività lavorativa e comunque dovuto avuto riguardo alla durata del matrimonio di circa 25 anni.
3. La natura del giudizio legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , con l'intervento del P.M., così Parte_1 CP_1
provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
PORTO TORRES in data 4.9.1999
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di PORTO TORRES di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999 parte 2 serie A , n.48
CONDIZIONI : pone a carico di assegno divorzile in favore Parte_1 di di € 200 mensili da corrispondersi entro il cinque di ogni mese CP_1
con decorrenza dal mese di marzo 2024 ;
3) compensa tra le parti le spese di causa.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Sassari 31/01/2024
pagina3 di 4 IL PRESIDENTE rel.
G.Sanna
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