Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/07/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel dr. Antonio Cestone Consigliere
dr.Domenico Siclari GOA
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 95 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'avv. DALMAZIO TARANTINO SANTO Parte_1
appellante
E
, Controparte_1
appellato non costituito oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 16/2023, pubblicata in data 11/01/2023; opposizione a precetto.
FATTO.
1.Con ricorso i al Giudice del Lavoro di Cosenza, il Controparte_1 proponeva opposizione all'atto di precetto notificato in data 07.10.2022, con cui veniva intimato il pagamento, in favore della collaboratrice scolastica della somma di euro 1.887,14 a Parte_1 titolo di sorte capitale e competenze, in forza della sentenza n. 2277/2017 emessa in data
28.11.2017 dalla Corte di Appello di Catanzaro.
1
1/2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12).
Deduceva, pertanto, che la sentenza indicata nel precetto opposto potesse essere azionata esecutivamente nei confronti del , subentrato nei rapporti con i dipendenti Controparte_2 legati allo stesso da rapporto organico e di servizio e, cioè, con i docenti ed il personale A.T.A.
2.Nella resistenza della sig.ra il Tribunale accoglieva l'opposizione sulla scorta delle Pt_1 seguenti osservazioni: <per effetto dell del d.l. n. con mod. dalla legge sono stati istituiti il e ed stato controparte_2 controparte_1 conseguentemente soppresso comma>è conseguentemente soppresso il ”). Ai sensi Controparte_2 dell'art. 4, comma 11, del citato decreto “il e il Controparte_2 Controparte_1
succedono, per quanto di competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla
[...] data del trasferimento delle funzioni e subentrano nei rapporti processuali ai sensi dell'articolo 111 del codice di procedura civile”. Ancora, art. 2: “Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il
Capo XI del Titolo IV è sostituito dai seguenti: 2 «Capo XI Art. 49 Controparte_2
(Istituzione del ministero e attribuzioni) 1. E' istituito il , cui sono attribuite Controparte_2 le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53. 2. Al sono trasferite, con le inerenti CP_2 risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del
, nei limiti di cui all'articolo 50, eccettuate Controparte_2 quelle attribuite ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. E' fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nel quadro di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59… E' istituito il
, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Controparte_1
Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione
2 artistica musicale e coreutica.
2. Al sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, CP_2 strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del
[...]
, nei limiti di cui all'articolo 51-ter, eccettuate quelle Controparte_2 attribuite, ad altri ministeri o ad agenzie, ivi inclusa l di cui Controparte_4 all'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e fatte in ogni caso salve, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali”. Ora, la sentenza posta a base della preannunciata esecuzione è stata emessa nei confronti del
[...]
, vale a dire di una pubblica amministrazione non più esistente Controparte_2 all'atto della notifica del precetto. Non rileva che il titolo sia stato emesso e notificato e sia divenuto definitivo prima dell'entrata in vigore della citata normativa. Premesso che non viene in rilievo nel caso di specie l'art. 111 c.p.c. (proprio perché, appunto, il processo esitato nella citata sentenza è proseguito, fino al passaggio in giudicato, tra le parti originarie prima della soppressione del e della istituzione dei due nuovi si osserva che la parte opposta CP_5 CP_3 ha azionato un titolo che non è opponibile a , atteso che Controparte_1
l'amministrazione oggi opponente non è succeduta nel rapporto già in essere tra la parte opposta e il soppresso . Deve, pertanto, ritenersi del Controparte_2 tutto improprio il richiamo alle norme indicate in ricorso (da cui si pretende di trarre principi applicabili alla fattispecie) le cui disposizioni, per contro, confermano la fondatezza della tesi sostenuta dall'opponente.
1. Art. 2909 c.c.: “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
2. Art. 1293 c.c.: “La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse,
o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori”.
3. Art. 2112, comma 2, c.c.): “Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”.
4. Art. 2560 c.c.: “L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito”. Il opponente, infatti, non è “erede” o “avente causa”, CP_2 con riferimento al rapporto oggetto della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, del
, tale posizione dovendosi riconoscere, in Controparte_2 base al chiaro disposto normativo, al solo . Non è ipotizzabile alcuna Controparte_2 solidarietà tra il e il , posto che Controparte_2 Controparte_1 quest'ultimo non è “tout court” debitore della parte opposta, così come non è cessionario del rispetto ai rapporti relativi ai docenti ed al personale ATA, né vi era alcuna necessità che il CP_5 creditore liberasse il opponente da una responsabilità “solidale” con il CP_2 CP_5
3 Correttamente, pertanto, il opponente ha citato l'orientamento della Suprema Corte CP_2 espresso nella sentenza n. 21809/2013 “In tema di pubblico impiego, l'istituzione delle Agenzie fiscali (nella specie, dell'Agenzia delle dogane), operata con il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 ed esecutiva dal 1 gennaio 2001 ai sensi dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000, ha comportato un trasferimento di posizioni attive e passive specificamente determinate (e già facenti capo ai competenti dipartimenti ed uffici dell'Amministrazione finanziaria) e non il subentro nell'universalità dei rapporti attribuiti al soggetto preesistente. Ne consegue che, ove il rapporto di lavoro sia proseguito senza soluzione di continuità, sussiste la legittimazione passiva dell'Agenzia delle dogane in ordine alla domanda di pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori maturate dal dipendente anteriormente al 1° gennaio 2001, trattandosi di un'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ.”. Priva di pregio è, infine, la doglianza formulata alla luce dei principi affermati dalla Corte
Costituzionale quanto all'illegittimità di norme retroattive volte alla elusione degli effetti del giudicato, posto che la sentenza definitiva posta a base del precetto opposto è azionabile nei confronti del , succeduto nelle “funzioni del Controparte_2 [...]
, nei limiti di cui all'articolo 50” (art. 2 del D.L. n. 1/2020, conv. con Controparte_2 mod. dalla Legge n. 12/2020). Deve, pertanto, dichiararsi l'inesistenza del diritto della parte opposta a procedere ad esecuzione forzata sulla base della suddetta sentenza nei confronti del
. .>> Controparte_1
5. Avverso la suindicata pronuncia, la sig.ra ha interposto appello, affidandolo ad un Pt_1 unico motivo di doglianza.
Nel motivo di diritto elaborato, parte appellante ha evidenziato l'erroneità dell'intero ragionamento giuridico posto a fondamento della decisione: nel dettaglio, il Giudice di prime cure – muovendo da una errata interpretazione degli artt. 1, 4, comma 11, e 2 del D.L 1/2020 – ne avrebbe disatteso la ratio.
Difatti, a detta dell'appellante, l'interpretazione teleologica e sistematica delle norme non potrebbe condurre ad escludere la solidarietà passiva dei due nuovi rispetto ai titoli esecutivi già CP_3 coperti da giudicato alla data di soppressione del , in presenza di una norma che CP_5 espressamente prevede il subingresso dei due ai sensi dell'art. 111 c.p.c., nei rapporti CP_3 processuali pendenti alla stessa data.
Questo assunto sarebbe suffragato da ulteriori disposizioni rispondenti al medesimo principio del favor creditoris (art. 2112, comma 2, c.c.; 2560 c.c.; artt. 1268, 1272 e 1273 c.c.; artt. 1370, 1371 e
4 1469-quater c.c.) nonché da quelle relative alla portata delle sentenze passate in giudicato (l'art. 2909 c.c.; art. 477, comma 1, c.p.c.; l'art. 495, comma 2, c.c.) richiamate nel corpo del ricorso.
L'appellante ha ritenuto, in ultimo, che il richiamare la pronuncia della Suprema Corte di
Cassazione in sentenza non faccia altro che confermare il principio generale secondo cui a fronte di debiti maturati anteriormente all' istituzione del nuovo soggetto, vi è solidarietà passiva di quest'ultimo (unitamente, dunque, al debitore originario) anche in ipotesi di giudizio sorto successivamente a detta istituzione;
ovviamente non risulterebbe logico e coerente ipotizzare regola diversa che vada ad escludere la solidarietà passiva in ipotesi di debito consolidato ovvero coperto da giudicato ancor prima dell'istituzione del nuovo soggetto.
3.All'udienza del 4.03.25, la Corte ha rinviato ex art. 348 c.p.c., stante la mancata comparizione di parte appellante e ha rinviato all'udienza dell'1.04.25.
4. Detta udienza è stata sostituita, ai sensi dell'art.127 ter cpc, dal deposito di note scritte, acquisite le quali, è stata deliberata la seguente decisione
DIRITTO.
5. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del Controparte_1
alla luce della regolare notifica dell'appello e della mancata costituzione del
[...] CP_2 convenuto per come chiarito al punto 5).
6. Ciò detto, deve essere respinta l'istanza di rinvio avanzata dall'appellante con le note di trattazione scritta, dal momento che la ricorrente non spiega cosa le abbia impedito di depositare in atti la transazione che, secondo le indicazioni contenute nella stessa istanza, sarebbe già intervenuta alla data di deposito delle note di trattazione
7. Nel merito, l'appello è infondato alla stregua delle seguenti considerazioni già espresse da questa
Corte in cause del tutto analoghe di docenti del soppresso Controparte_2
Contro
Cont
che hanno portato ad esecuzione nei confronti del e non del titoli giudiziali
[...] analoghi alla sentenza n° 2386/17 portata in esecuzione nel presente giudizio:
“I motivi per i quali l'appellante censura la piana lettura, operata dal tribunale, delle disposizioni legislative che nella specie vengono in rilievo si scontrano con il chiaro significato delle medesime disposizioni.
5 Contr Esse, in primo luogo, escludono che il sia succeduto a titolo universale al In tal senso CP_5 Cont Contr è univoco il testo dell'art. 4, c. 11, d.l. 1/2020 (conv. in l. 12/2020)1, secondo cui: 1) il il succedono nei rapporti sostanziali e in quelli processuali “per quanto di competenza”, ossia, ciascuno succede in quelli afferenti ai propri ambiti di competenza;
2) il subentro nei rapporti processuali ancora pendenti avviene “ai sensi dell'art. 111 del codice di procedura civile”, che, per l'appunto, disciplina la successione a “titolo particolare” e non già a titolo universale.
Quelle stesse disposizioni legislative, in secondo luogo, definiscono gli ambiti di competenza dei Cont neoistituiti dicasteri, dimodoché al ono attribuite le funzioni e i compiti dello Stato in ordine al sistema educativo e di istruzione diverso da quello universitario, mente i compiti e le funzioni Contr relativi a quest'ultimo sono invece attribuiti al Tanto chiaramente prevede l'art. 2 del d.l.
1/2020 che in questi termini sostituisce il capo XI del titolo IV del d.lgs. n. 300/19992. Da tali inequivocabili disposizioni si evince, quindi, che delle obbligazioni contratte dal nei CP_5
Cont Contr confronti del personale scolastico – com'è nel caso di specie – risponde il non già il e rispetto a quelle obbligazioni, tra i due dicasteri, non corre alcun vincolo di solidarietà.
Le argomentazioni che l'appellante ha invece esposto per sostenere il contrario non solo non hanno fondamento letterale alcuno, ma sul piano sistematico si infrangono contro la disposta redistribuzione, tra i due dicasteri, delle “risorse finanziarie, strumentali e di personale” che erano del dicastero soppresso3.>>
8. Tali argomentazioni, che in questa sede devono essere ribadite, rendono infondato anche il terzo motivo di appello perché il principio del favor creditoris richiamato dalla ricorrente deve cedere il Cont Contro passo alla chiara suddivisione delle competenze tra nei termini sopra chiariti, e che confermano l'assenza di legittimazione passiva del in Controparte_1 ordine alla intrapresa esecuzione. 1 Che così recita: “. Il e il succedono, per quanto di Controparte_2 Controparte_1 competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrano nei rapporti processuali ai sensi dell'articolo 111 del codice di procedura civile”. 2 Sicché ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 300/1999: “È istituito il , cui sono attribuite le Controparte_2 funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legge 31 gennai0 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40”. E ai sensi del successivo art. 51 bis, c. 1: “È istituito il
[...]
, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione Controparte_1 universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”.
6 9. Ne consegue il rigetto dell'impugnazione.
10. Nulla sulle spese di lite alla luce della mancata costituzione del appellato. CP_2
15. Stante l'esito del gravame ricorrono i presupposti oggettivi (e se ne dà atto) per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione
(cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1 depositato il 10/02/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n.
16/2023 , pubblicata in data 11/01/2023 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-nulla sulle spese del grado;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione
Così deciso nella camera di consiglio del 24.4.2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cfr. art. 49, c. 2, e art. 51 bis, c. 2, del d.lgs. n. 300/1999.