Sentenza 23 gennaio 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 23/01/2013, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00797/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02349/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2349 del 2012, proposto da:
Soc. Rosa SR e Soc. Sani 2000 SR, rappresentate e difese dagli avv. Sandro Ridolfi, Maria Beatrice D'Ippolito, con domicilio eletto presso Sandro Ridolfi in Roma, piazza Barberini, 12;
contro
Comune di Formello, rappresentato e difeso dagli avv. Leonida Carnevale, Claudio Roscioni, con domicilio eletto presso Leonida Carnevale in Roma, via della Giuliana, 82;
per l'annullamento
del silenzio inadempimento sulla richiesta di obbligo di collaudare e prendere in carico le opere di urbanizzazione primaria, rete idrica e rete fognante ambedue con i relativi impianti e allacci, realizzate dalle società ricorrenti nell'ambito del piano di lottizzazione denominato "Le Rughe", specificatamente nel comparto "d-e" - art. 117 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Formello;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
- Che parte ricorrente narra che in data 28 febbraio 1986 è stata stipulata la Convenzione di Lottizzazione relativa alle opere di urbanizzazione del Comparto "D-E- del piano di lottizzazione de "Le Rughe" di Formello, tra il Comune di Formello e le società lottizzatrici FRANCAVILLA Sas, oggi ROSA SR, per il sub comparto "D- e CEDIR SR, poi FAG 87 SR ed ora SANI 2000 SR, per il sub comparto "E";
- Che le società ricorrenti con atto depositato al protocollo del Comune di Formello in data 2 agosto 1999 hanno comunicato il complemento delle opere di urbanizzazione primaria: a) rete idrica con serbatoio di accumulo e torre piezometrica; b) rete fognante con impianti di depurazione e stazione di pompaggio. chiedendo all'Ente il collaudo per la presa in carico delle opere predette;
- Che le medesime società riferiscono altresì che con atti rispettivamente in data 19 aprile 2001 (sub comparto D) e 23 aprile 1992 (sub comparto E), in conformità alle prescrizioni di convenzione, hanno costituito le comunioni tra i residenti, alle quali hanno affidato la gestione degli impianti predetti nelle more della loro presa in carico da parte dell'Ente locale;
- Che, secondo quanto acquisito agli atti del giudizio, invece di procedere al collaudo delle opere predette, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 19 marzo 2002 il Comune di Formello ne ha assegnato la provvisoria gestione alle società lottizzatrici;
- Che, non essendo peraltro poi intervenuta la prevista sottoscrizione di apposita convenzione di gestione temporanea, le società lottizzatrici ricorrenti riferiscono che, con lettera in data 5 aprile 2005, hanno nuovamente invitato il Comune a procedere al collaudo, per la presa in carico, delle opere;
- Che in data 13 luglio 2006, con atto protocollo n. 11139, il Comune di Formello, nominata la Commissione di Collaudo, ha chiesto al referente tecnico delle società lottizzatrici una serie di documenti grafici e tecnici necessari per 'organizzare le successive visite sui luoghi dove si sono svolti i lavori e le eventuali prove in posto, trasmessi al Comune in data 23 novembre 2006;
- Che nel 2007 il Comune di Formello ha effettuato tre visite di collaudo delle opere e con atto in data 29 marzo 2007, ha invitato le società lottizzatrici di eseguire taluni interventi di messa in sicurezza dell'impianto di depurazione. Eseguiti dalle società lottizzatrici gli adeguamenti ordinati, con atto protocollo n. 19509 del 5 dicembre 2007. il Comune ha poi chiesto alle stesse la redazione di un preventivo di spesa per la realizzazione, a carico dell'Ente locale, dei lavori di allacciamento dell'impianto idrico del comparto "D-E" alla rete idrica pubblica;
- Che, a distanza di circa 4 anni da tale ultima comunicazione, non avendo il Comune di Formello portato a termine le operazioni di collaudo, la società lottizzatrice SANI 2000 SR in data 28 luglio 2011 ha diffidato l'Ente locale alla presa in carico delle opere in discussione;
- Che, la successiva sollecitazione rivolta al Comune di Formello dal legale delle società lottizzatrici avv. D'Ippolito in data 20 ottobre 2011 (doc. 15), è stata riscontrata con atto protocollo n. 16561 del 30 novembre 2011 con il quale l'Ente ha comunicato la nomina di una nuova Commissione di Collaudo;
- Che, in mancanza di ulteriori comunicazioni o di attività da parte delle nuova Commissione di Collaudo, le società ricorrenti hanno inutilmente diffidato il Comune con atto notificato in data 13 dicembre 2011, ed hanno successivamente proposto il ricorso in epigrafe, per la dichiarazione d'illegittimità del comportamento inadempiente serbato dal Comune resistente, con la richiesta della riserva della nomina di un Commissario ad Acta in caso di persistenza dell'inerzia;
- Che, così come argomentato da parte ricorrente, l'acquisizione alla titolarità e alla gestione dell'Ente locale delle opere di urbanizzazione primaria realizzate dalle società ricorrenti in conformità agli obblighi previsti dalla Convenzione di lottizzazione, che appartengono al demanio pubblico, costituisce, per l'Ente locale, un preciso obbligo giuridico;
- Che l'art. 18 della Convenzione di lottizzazione, allegata al giudizio da parte ricorrente, prevede che le opere di urbanizzazione primaria regolarmente ultimate e messe in funzione dalla società lottizzatrici debbono intendersi tacitamente collaudate con l'inutile decorso del termine di due mesi dalla richiesta di collaudo;
- Che, a fronte della persistente e defatigante elusione, nonostante le ripetute diffide delle società ricorrenti, dell’obbligo di presa in carico delle opere da parte del Comune, che non allega al riguardo alcun valido elemento ostativo, si impone l’accoglimento del ricorso, con la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio dell’Amministrazione;
- Che, essendo inutilmente decorso il termine previsto dalla Convenzione per l’effettuazione del collaudo, a suo tempo avviato con esiti interlocutori e non ancora formalmente concluso, per l’effetto deve essere altresì dichiarato l’obbligo del Comune di concludere senza alcun ulteriore indugio le operazioni di collaudo e, in mancanza di una reale e documentata non conformità ostativa delle opere di urbanizzazione primaria descritte in narrativa, di prenderle immediatamente in carico secondo le previsioni della Convenzione di lottizzazione;
- Che a tal fine occorre assegnare un termine al Comune di Formello, con riserva, in caso di ulteriore inadempimento, di nominare a semplice richiesta di parte un Commissario ad Acta per l'esecuzione del predetto adempimento in nome ed a spese del Comune;
- Che le spese devono seguire la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione, fissando il termine di giorni sessanta, dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, per la conclusione delle operazioni di collaudo e la presa in carico delle opere in esame da parte del Comune intimato, con riserva di nomina di un commissario ad acta a semplice richiesta di parte ove l’inadempimento persista oltre il predetto termine.
Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro mille per ciascuna delle società ricorrenti, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Eduardo Pugliese, Presidente
Antonio Vinciguerra, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/01/2013
IL SEGRETARIO