Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 28/04/2023, n. 7307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7307 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/04/2023
N. 07307/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02821/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2821 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
PREFETTURA DI TREVISO;
per l’accertamento dell’illegittimità
del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza del ricorrente, presentata il 24.02.2017, finalizzata all'acquisizione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9 della legge 5.02.1992 n. 91, rubricata con n. prot.-OMISSIS-;
nonché per l’accertamento e la declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso sull'istanza di cui innanzi, ovvero di adottare, comunque, un provvedimento espresso;
nonché per la condanna dell'Amministrazione alla conclusione del procedimento e a provvedere con un provvedimento espresso, ovvero di adottare un provvedimento espresso, nominando, ove occorra, un commissario ad acta per il caso dell'ulteriore inadempimento dell'Amministrazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2023 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, con il ricorso in decisione, il ricorrente ha domandato a questo TAR l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sulla domanda di concessione della cittadinanza italiana (per residenza decennale), presentata in data 24 febbraio 2017;
che si è costituito, con atto di mero stile, in giudizio il Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, depositando in giudizio lo stralcio del decreto di conferimento della cittadinanza;
che alla camera di consiglio del 26 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che è cessata la materia del contendere;
che, infatti, l’amministrazione ha riferito di aver già provveduto sull’istanza presentata dal ricorrente con l’adozione del decreto di concessione della cittadinanza, pur senza specificare il momento nel quale si è avuta la notifica di tale decreto al richiedente;
che quanto precede costituisce ragione sufficiente e fari ritenere cessato lo stato di inerzia che costituisce l’oggetto dell’ actio contra silentium ;
che le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo alla sussistenza di profili di tardività del ricorso, notificato in data 17 febbraio 2023, oltre cioè l’anno dalla scadenza del termine per provvedere (che, a fronte di quanto previsto dall’art. 9- ter della legge n. 91 del 1992, nella formulazione introdotta dall’art. 14, comma 1, lettera c , del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito in legge n. 132 del 2018, applicabile ratione temporis , e a fronte della sospensione ex lege dei procedimenti amministrativi per il periodo complessivamente fissato dall’art. 37 del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito in legge n. 40 del 2020, giungeva a scadenza nel mese di maggio 2021), ai sensi dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione quinta- bis , definitivamente pronunciando,
Dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Antonino Masaracchia, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Masaracchia | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.