Art. 13.
Ad integrazione delle normali funzioni di riscontro la Sezione del controllo ha facolta' di disporre eventuali accertamenti diretti presso funzionari ed agenti che abbiano maneggio di denaro o di materie di proprieta' dello Stato.
Con provvedimento non suscettibile di alcun gravame ha anche facolta' di applicare penalita' ai funzionari nei confronti dei quali risulti accertato che, senza giustificato motivo, abbiano lasciato trascorrere i termini stabiliti per la presentazione del rendiconti, salvo regolare giudizio di responsabilita' quando dal ritardo sia derivato un danno per lo Stato.
La stessa facolta' le spetta contro i funzionari cui sia fatto obbligo di trasmettere, dopo la prescritta revisione di loro competenza, i rendiconti predetti e che non abbiano a cio' adempiuto nel termine fissato.
Con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze, sentita la Corte dei conti, saranno determinati i funzionari cui debba far carico la responsabilita' di cui ai precedenti commi, i termini per la trasmissione degli atti, le penalita' e le modalita' per l'applicazione di esse.
Ad integrazione delle normali funzioni di riscontro la Sezione del controllo ha facolta' di disporre eventuali accertamenti diretti presso funzionari ed agenti che abbiano maneggio di denaro o di materie di proprieta' dello Stato.
Con provvedimento non suscettibile di alcun gravame ha anche facolta' di applicare penalita' ai funzionari nei confronti dei quali risulti accertato che, senza giustificato motivo, abbiano lasciato trascorrere i termini stabiliti per la presentazione del rendiconti, salvo regolare giudizio di responsabilita' quando dal ritardo sia derivato un danno per lo Stato.
La stessa facolta' le spetta contro i funzionari cui sia fatto obbligo di trasmettere, dopo la prescritta revisione di loro competenza, i rendiconti predetti e che non abbiano a cio' adempiuto nel termine fissato.
Con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze, sentita la Corte dei conti, saranno determinati i funzionari cui debba far carico la responsabilita' di cui ai precedenti commi, i termini per la trasmissione degli atti, le penalita' e le modalita' per l'applicazione di esse.