Articolo 1 della Legge 21 ottobre 1950, n. 984
Articolo 2
Versione
4 gennaio 1951
Art. 1.
E' autorizzato il limite di impegno di lire 85 milioni per la concessione, in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo di cui all' art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , per mutui che l'Istituto medesimo contrarra' con la Cassa depositi e prestiti, o direttamente con altri enti, per la costruzione di alloggi da assegnarsi a funzionari del Ministero del tesoro e dei lavori pubblici.
Le somme occorrenti per il pagamento del contributo di cui sopra saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50 e fino all'esercizio 1983-1984, in ragione di annue lire 85.000.000.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1951