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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/11/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa NG NA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 818 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
ING. (C.F. ), con sede legale in Nola (NA) alla Via CP_2 C.F._1
Vesuvio, 25 ed elettivamente domiciliata in Sorrento (NA) al Corso Italia, 212, presso lo studio dell'Avv. Gianluigi De Martino e Avv. Danilo D'Alessio (C.F. - C.F._2
C.F. - fax 0818773461 - - C.F._3 Email_1
del Foro di Torre Annunziata (NA), dai quali è difesa e Email_2 rappresentata;
- Appellante -
Contro
C.F. e P.I. ), con sede in Manoppello - Pescara, alla S.S. Controparte_3 P.IVA_2
Tiburtina Valeria, km. 212,60, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, geom. , rappresentata e difesa dall'avv. P. Fabio Cosentino (C.F. Controparte_4 [...]
) del foro di Pescara - che dichiara, ex art. 149 bis cpc, di voler ricevere le C.F._4 notifiche in corso di giudizio e le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC - 2 -
- presso lo studio del quale, in Pescara, alla via dei Email_3
Marsi n. 5, è elettivamente domiciliata;
- Appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 978/2024 emessa dal Tribunale di Pescara e pubblicata in data 29 luglio 2024.
-
CONCLUSIONI:
Per l'appellante Controparte_1
“1) accogliere l'appello così come proposto;
2) in riforma della sentenza gravata, rigettare l'eccezione preliminare di prescrizione dell'azione promossa in quanto inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto e tanto per le motivazioni esposte nell'atto di appello, accertando la tempestività dell'azione in riduzione del prezzo proposta dall'appellante;
3) accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla appellata per aver fornito i componenti di cui alle commesse n. 100 REV 4 del Controparte_3
09.01.2019 e n. 24 REV 4 del 11.03.2019 con evidenti vizi di fabbricazione;
4) accertare e dichiarare legittima e tempestiva l'azione di riduzione del prezzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1492 Codice Civile, in ordine al contratto di compravendita avente ad oggetto le componenti di cui alle commesse n. 100 REV 4 del 09.01.2019 e n. 24 REV 4 del
11.03.2019, ovvero secondo il principio che sarà ritenuto di Giustizia - iura novit curia;
5) dichiarare il prezzo di vendita: ridotto dell'importo di € 76.500,00
(settantaseimilacinquecento/00), ovvero nella misura eguale al prezzo di acquisto essendo gli stampi inutilizzabili e non ripristinabili, così come rimasto accertato in sede di CTU, ovvero in quella misura diversa che sarà ritenuta di Giustizia;
- solo in via subordinata, ridotto dell'importo di € 38.250,00 (trentottomiladuecentocinquanta/00), ovvero nella misura pari al
50% del prezzo totale di acquisto in ragione dei vizi accertati in sede di CTU, ovvero in quella misura diversa che sarà ritenuta di Giustizia;
6) per l'effetto, condannare la appellata - al pagamento in favore Controparte_3 dell'appellante della somma di € 76.500,00 (settantaseimilacinquecento/00) a titolo di riduzione del prezzo delle componenti in vetroresina oggetto di compravendita nella misura eguale al prezzo di acquisto essendo gli stampi inutilizzabili e non ripristinabili, così come rimasto accertato in sede di CTU, ovvero in quella misura diversa che sarà ritenuta di - 3 -
Giustizia; - solo in via subordinata, al pagamento in favore dell'appellante della somma di €
38.250,00 (trentottomiladuecentocinquanta/00) a titolo di riduzione del prezzo delle componenti in vetroresina oggetto di compravendita nella misura pari al 50% del prezzo totale di acquisto in ragione dei vizi accertati in sede di CTU, ovvero di quella diversa che sarà ritenuta di Giustizia;
7) condannare la appellata al risarcimento dei danni ex articolo 1494 Controparte_3
Codice Civile subiti dall'appellante in conseguenza dell'inadempimento contrattuale posto in essere dalla convenuta, nella misura di € 12.000,00 (dodicimila/00), ovvero in quella diversa che sarà ritenuta di Giustizia se del caso ex art. 1226 c.c.;
8) condannare la appellata al pagamento delle spese sostenute Controparte_3 dall'appellante per avere dovuto sottoporre necessariamente i componenti forniti ad analisi presso il C.N.R. al fine di accertare i vizi della cosa compravenduta, nella misura di €
1.061,40 (millesessantuno/40), ovvero in quella diversa che sarà ritenuta di Giustizia se del caso ex art. 1226 c.c.;
9) condannare la appellata al pagamento integrale delle spese di CTU Controparte_3 sostenute in primo grado;
10) condannare la appellata al pagamento integrale delle spese e Controparte_3 competenze legali di causa del doppio grado di giudizio, da attribuirsi ai deducenti
Procuratori, anticipatari”.
Per l'appellata Controparte_3
“perché l'on. le Corte di Appello di L'Aquila rigetti l'appello proposto da con CP_1 atto notificato il 27.09.24, perché inammissibile od infondato nel merito e, per l'effetto, confermi integralmente la Sentenza del Tribunale di Pescara n. 978/24.
Con condanna dell'appellante alla refusione delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pubblicata in data 29.07.2024 il Tribunale di Pescara, rigettava la domanda Cont proposta dalla volta ad ottenere la riduzione del prezzo del contratto di CP_1 fornitura stipulato con la e la condanna al risarcimento dei danni derivanti Controparte_3 - 4 -
dall'inadempimento della convenuta causato dall'aver fornito la merce oggetto del contratto con evidenti vizi di fabbricazione.
1.1. A sostegno della domanda l'allora attrice deduceva il grave inadempimento della società convenuta per aver fornito le componenti - stampi in vetroresina di cui alle commesse n. 100
REV 4 del 09.01.2019 e n. 24 REV 4 del 11.03.2019 - acquistati dall'attrice per il prezzo di euro 76.500,00, con evidenti vizi di fabbricazione.
Per tali ragioni, chiedeva la riduzione del prezzo pattuito nella misura di euro 38.250,00, nonché la corresponsione di euro 12.000,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento contrattuale ex art. 1494 c.c. o liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., nonché la refusione della somma di euro 1.061,00 sostenuta per accertare i lamentati vizi.
1.2. Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo in via preliminare la Controparte_3 prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1495 c.c. e contestando nel merito la domanda attorea.
1.3. Il primo giudice, pur avendo accertato che dall'espletata istruttoria fosse emersa la sussistenza dei vizi lamentati nel merito dalla società attrice, accoglieva l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta di prescrizione dell'azione di riduzione proposta, con assorbimento delle altre questioni di merito e condanna della società attrice al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale di Pescara, accertato che la merce era stata consegnata in data
23.05.2019 e che l'azione giudiziale era stata intrapresa in data 22.06.2020, riteneva la domanda tardivamente proposta rispetto al termine di prescrizione breve di un anno previsto dall'art. 1495 c.c., ritenendo ai fini del computo del suddetto termine, che non fosse applicabile al caso di specie la sospensione dei termini derivante dalla normativa emergenziale emanata dal Governo a causa della pandemia Covid, in quanto riferibile ai soli termini relativi a processi già pendenti.
Per tali ragioni, rigettava la domanda attorea per intervenuta prescrizione dell'azione con condanna della società attrice alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta liquidate in euro 3.809,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, Iva e cpa come per legge.
2. Avverso la predetta decisione proponeva appello la per i seguenti motivi. Controparte_1
2.1 Violazione e falsa applicazione dell'art. 1495 c.c. in relazione alle disposizioni normative - 5 -
urgenti in materia di Covid – erronea valutazione della normativa relativa alla prescrizione di tutti i termini giudiziali e stragiudiziali – Motivazione erronea e contraddittoria in ordine alla prescrizione dell'azione.
Con il primo motivo di gravame la società appellante, dopo aver rilevato che al momento dell'introduzione del procedimento era stato superato il problema dell'intervenuta prescrizione dell'azione proposta, dandosi correttamente ingresso all'espletamento dell'istruttoria, ha contestato l'impugnata sentenza per aver accolto l'eccezione preliminare di prescrizione dell'azione, sostenendo che il primo giudice, erroneamente, non avrebbe tenuto conto, per l'accertamento della tempestività dell'azione, della normativa speciale emanata nel periodo di emergenza sanitaria da Covid 19. Ha dedotto l'appellante che la sospensione emergenziale prevista dalla suddetta normativa, fosse applicabile anche i termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 1495 c.c., i quali, ritenuti qualificabili come termini sostanziali ad effetto processuale, avrebbero dovuto ritenersi sospesi per il periodo del primo lock down con conseguente tempestività dell'azione proposta.
Nello specifico, l'appellante ha contestato la motivazione del primo giudice laddove ha ritenuto che la sospensione dei termini prevista dall'art. 83 del D.L. del 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge n. 27 del 24.04.2024 fosse applicabile ai soli giudizi pendenti, facendo rilevare che una siffatta interpretazione, che escluderebbe la sospensione per gli atti introduttivi del giudizio, violerebbe il diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione per tutti i soggetti che si siano trovati, a causa delle restrizioni emergenziali, nell'impossibilità di compiere gli atti necessari all'introduzione del giudizio.
Ha sul punto sostenuto che l'astratta possibilità di notifica dell'atto di citazione in via telematica non fosse sufficiente a far ritenere esclusa la sospensione per gli atti del giudizio sussistendo, in concreto, limitazioni alla circolazione che rendevano inesigibile le attività prodromiche e connesse all'esercizio dell'attività difensiva.
Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con accertamento dell'applicabilità della sospensione dei termini anche al caso di specie e conseguente declaratoria di tempestività della pretesa azionata.
2.2. Nel merito, l'appellante ha riproposto la domanda di riduzione del prezzo originariamente azionata deducendo l'avvenuto accertamento dell'inadempimento della società appellata con conseguente fondatezza della domanda di riduzione anche nel quantum e del diritto al risarcimento del danno per la somma di euro 12.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c. nonché il rimborso delle spese sostenute per l'accertamento dei vizi dei componenti forniti per la somma di euro 1.061,40. - 6 -
In particolare, relativamente alla fondatezza della domanda nell'an debeatur ha fatto rilevare, in buona sostanza, come, dalle risultanze testimoniali, e soprattutto dagli accertamenti emersi dall'espletata Ctu, fosse emersa in giudizio la sussistenza di vizi di fabbricazione della merce lamentati. Ha sottolineato come il consulente avesse accertato che gli stampi in vetroresina, forniti dalla società convenuta, fossero caratterizzati da uno spessore di gelcoat al di sotto degli standard minimi ammissibili e che i vizi riscontrati comportavano l'inadeguatezza dei componenti allo scopo per cui erano stati concepiti essendo, a causa della scarsa solidità, inidonei a sopportare i cicli produttivi ordinari. Ha dedotto, inoltre, l'appellante come il consulente avesse ritenuto la merce difficilmente ripristinabile con conseguente difficile quantificazione dei costi di ripristino dei vizi accertati.
Relativamente al quantum debeatur la società appellante ha, dunque, sostenuto che, in virtù della consistenza dei vizi accertati che rendono inidonea la merce all'utilizzo cui è destinata, la riduzione del prezzo, dovendo essere commisurata al disvalore derivante dall'entità dei vizi, debba essere individuata nell'intero prezzo corrisposto e pertanto nella somma di euro
76.500,00 o dalla diversa somma ritenuta di giustizia.
Ha chiesto, inoltre, il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1494 c.c. della somma di euro
12.000,00 alla stessa derivante dai costi sopportati per porre rimedio al ritardo nella consegna delle componenti causato dai vizi degli stampi, nonché l'ulteriore somma di euro 1.061,40 sostenuta per le analisi necessarie all'accertamento dei vizi della merce fornita.
3. Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta eccependo Controparte_3 in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nonché riproponendo l'eccezione di prescrizione dell'azione sollevata in primo grado e contestando nel merito la domanda riproposta.
Ha chiesto, pertanto, la conferma della sentenza di primo grado con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio.
4. All'udienza del 23.09.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate e all'esito dei termini già assegnati, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
5. L'appello non merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.
5.1. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., rinvenendosi dall'esame dell'atto di appello le contestazioni svolte alla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice ed avendo l'appellante indicato le norme di diritto ritenute violate, non sussistendo, pertanto, i presupposti di inammissibilità eccepiti. - 7 -
5.2. Posta l'ammissibilità dell'appello relativamente al primo motivo di gravame deve osservarsi quanto segue.
In primo luogo va disattesa l'argomentazione inerente l'implicito rigetto della eccezione di prescrizione per essersi dato corso all'istruttoria del giudizio, posto che non viene indicato alcun espresso provvedimento assunto dal Giudice di prime cure nel corso del procedimento né comunque avrebbe rilievo l'esame incidentale della questione laddove non si traduca in una statuizione passibile di passare in giudicato.
Passando all'esame del motivo l'appellante contesta l'impugnata sentenza per aver ritenuto prescritta l'azione di riduzione proposta stante l'avvenuta introduzione del giudizio oltre il termine annuale di prescrizione previsto dall'art. 1495 c.c. in virtù della ritenuta inapplicabilità della sospensione dei termini disposta dall'art. 83 del d. l. n. 18/2020 al caso di specie.
A riguardo, giova premettere che l'art. 83 del D. L. n. 18/2020 ha dettato “Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”. Il comma 2, in particolare, ha disposto che, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, fosse sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, prevedendo che tale sospensione riguardasse, tra l'altro, anche i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.
L'art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020 ha poi differito all'11 maggio 2020 l'operatività della sospensione.
Il dettato normativo, nello specifico, dispone che “è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”.
Appare conforme a diritto ritenere, in virtù di una corretta interpretazione letterale della norma, che la sospensione “dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili” riguardi, testualmente ed espressamente, anche quelli stabiliti «per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio» senza che la natura sostanziale del termine di prescrizione previsto possa comportare l'esclusione dalla sospensione derivante dalle misure emergenziali tutte le volte in cui il l'atto introduttivo risulti essere, in virtù della natura potestativa del - 8 -
diritto in questione, l'unico atto idoneo a interrompere il decorso della prescrizione prevista dalla norma sostanziale.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità – occupandosi, nello specifico, della sospensione feriale – si è evoluta nel senso di ritenere che la nozione di “termine processuale” possa includere anche quelli previsti per la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio – dunque, non solo quelli successivi alla sua instaurazione “attuando una sorta di processualizzazione dei termini procedimentali contenuti in norme di carattere sostanziale” ritenendo, in particolare, che se il carattere processuale di un termine non si ricollega solo al suo manifestarsi e compiersi dopo l'inizio del processo, ma anche alla sua funzione, al suo valore come atto iniziale del processo, allora anche l'atto introduttivo del giudizio è certamente un atto processuale. E lo è ancora di più quando tutto il processo si presenta come l'unico strumento atto a difendere e a tutelare il diritto del cittadino: in questi casi, il termine per iniziare il processo non è lasciato all'arbitrio della parte, non ammette equipollenti ed è, a tutti gli effetti, un termine processuale o comunque a rilevanza processuale” (Cass. n. 22366 del 2007, in motivazione;
in continuità, Cass. n. 23638 del 2011, in motivazione, e Cass. n.
442 del 2016, in motivazione).
Sulla base di tali principi deve, pertanto, ritenersi che la normativa emergenziale innanzi richiamata, sia riferibile non solo gli atti endoprocessuali o processuali in senso stretto, bensì anche ai termini di natura sostanziale che, potendo essere interrotti esclusivamente tramite l'introduzione del giudizio, devono ritenersi avere rilevanza processuale.
Orbene, poste tali premesse circa l'astratta applicabilità della normativa emergenziale anche ai termini sostanziali aventi rilevanza processuale, deve, nel caso di specie, escludersi che il termine annuale di prescrizione previsto dall'art. 1495 c.c. possa essere incluso nella suddetta categoria, non essendo la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, in tal caso, l'unico strumento idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.
Invero, a riguardo, La Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto formatosi sul punto, con la sentenza n.18762 del 30.04.2019, confermata anche di recente con la sentenza n. 11590 del 30.04.2024, ha chiarito che: “In tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all'art.
1219, comma 1 c.c., costituiscono, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di cui all'art. 1495, comma 3
c.c., con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'art.
2945, comma 1 c.c.”, escludendo di conseguenza la natura di termine sostanziale a rilevanza processuale del termine previsto dalla norma in esame. Infatti, se il termine di prescrizione - 9 -
breve previsto per le azioni di garanzia per vizi della cosa venduta può legittimamente essere interrotto anche tramite atti stragiudiziali posti in essere nelle forme previste dall'art. 1219
c.c., viene meno la natura sostanzialmente processuale dello stesso posta quale condizione per l'applicabilità della sospensione prevista dalla normativa emergenziale, riferibile al più, come si è detto, a termini sostanziali funzionalmente collegati, per la tutela del diritto, all'introduzione del giudizio.
Nel caso di specie deve dunque rilevarsi che, stante l'indiscutibile possibilità, anche in concreto, e tramite la proposizione di atti stragiudiziali di interruzione del termine di prescrizione dell'azione proposta certamente attuabile anche nel periodo emergenziale,
l'appellante non abbia tempestivamente posto in essere gli atti interruttivi necessari avendo dato seguito alla costituzione in mora del 31.05.2019 solo tramite la proposizione dell'azione giudiziaria in data 22.06.2020, e dunque, oltre il termine annuale previsto dall'art. 1495 c.c.
Per tali ragioni, deve essere confermata l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla società appellante ai sensi dell'art. 1495 comma 3 c.c. con conseguente assorbimento delle questioni di merito riproposte.
6. In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato con conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara.
7. Alla luce delle esposte considerazioni perde di qualsiasi rilevanza anche la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellante nella memoria conclusionale.
8. Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante CP_1 secondo la liquidazione di cui in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria, non
[...] svolta in secondo grado.
9. Trova infine applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n.
14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014);
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- 10 -
2) condanna la alla refusione delle spese di lite del presente grado di Controparte_1 giudizio in favore dell'appellante che liquida in complessivi euro 6.946,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) Dà atto della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115,che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione;
Così deciso nella Camera di Consiglio del 14.10.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa NG NA
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono