Articolo 726 sexies del Codice di procedura penale
Articolo 726 quinquiesArticolo 727
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31 ottobre 2017
Art. 726-sexies. (( (Audizione mediante teleconferenza).)) (( 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione del testimone o del perito che si trovi nello Stato e la cui comparizione davanti all'autorita' richiedente non sia possibile od opportuna puo' essere eseguita mediante teleconferenza.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 726-quinquies, comma 8, nonche' in quanto compatibili le ulteriori disposizioni del medesimo articolo. ))
Entrata in vigore il 31 ottobre 2017
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