Art. 726-sexies. (( (Audizione mediante teleconferenza).)) (( 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione del testimone o del perito che si trovi nello Stato e la cui comparizione davanti all'autorita' richiedente non sia possibile od opportuna puo' essere eseguita mediante teleconferenza.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 726-quinquies, comma 8, nonche' in quanto compatibili le ulteriori disposizioni del medesimo articolo. ))
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 726-quinquies, comma 8, nonche' in quanto compatibili le ulteriori disposizioni del medesimo articolo. ))